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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/12/2025, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Giudice, Dionisio Pantano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.)
nella causa civile iscritta al n. 3932/2019 r.g.a.c., assunta in decisione all'udienza del 4.12.2025 vertente
tra
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Felicia Elisabetta MINNITI attrice
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv. Attilio CP_1 P.IVA_1
CO e TO IM convenuta
nonché
con sede legale in Reggio Calabria, via Vittorio Veneto n. 59 CP_2 convenuta contumace
oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale conclusioni: come da verbale di udienza del 4.12.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con citazione ritualmente notificata ha convenuto in Parte_1 giudizio la e l' al fine di ottenere la loro condanna al CP_2 CP_1 risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro stradale occorso in Reggio Calabria il
17.12.2018, alle ore 10,50 circa, in via Santa Caterina d'Alessandria. pag. 1 a 11 Ha esposto che, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra esposte, dopo aver parcheggiato la propria Fiat ND targata DD073JK, mentre si trovava dinanzi alla stessa nell'atto di chiudere lo sportello, era stata colpita all'altezza della tibia, della caviglia e della gamba sinistra dal paraurti e dalla ruota destra dell'autovettura
Volkswagen LF targata ES256NF di proprietà della assicurata per la CP_2 responsabilità civile dall' CP_1
Ha precisato che, per effetto dell'impatto, era caduta per terra sbattendo con il ginocchio destro e lo sportello anteriore sinistro della Fiat ND subiva danni.
Quindi, ha riferito di esser stata soccorsa e trasportata, a mezzo di autoambulanza, presso l'ospedale 'Riuniti' di Reggio Calabria, ove le veniva diagnosticato un 'trauma in regione tibiale sx con flc ed escoriazione ginocchio destro'; ha aggiunto che i successivi esami evidenziavano l'esistenza di una frattura, così diagnosticata: 'frattura del versante antera-laterale del calcagno sinistro con irradiazione alla superficie articolare anteriore ed evidenzia di qualche piccolo distacco osseo parcellare. Concomita frattura con piccolo distacco osseo parcellare anche della corrispondente superficie articolare dell'osso cuboide. Si associa evidente tumefazione con falda di versamento fluido nei tessuti molli viciniori, con estensione craniale fino in regione peri-malleolare esterna. Inibiti risultano anche i tessuti molli adiacenti al malleolo tibiale mediale'.
Ha altresì esposto che, per la gravità dei traumi subiti, era insorta anche una trombosi venosa profonda agli arti inferiori (così come documentata con la certificazione rilasciata dall'unità di emofilia del G.O.M. di Reggio Calabria in data
7.1.2019), alla quale erano seguiti cicli di terapia e cure sino alla guarigione con postumi permanenti, pari all'11%, intervenuta il 6.6.2019.
Ha chiesto quindi che, nell'importo da riconoscerle a titolo di risarcimento del danno, fosse considerato altresì il danno patrimoniale, pari ad € 1.530,8, ed il danno morale.
Ha infine formulato le seguenti conclusioni:
'- accertare e dichiarare che l'incidente per cui è giudizio, per come descritto in premessa, si è verificato per esclusivi fatto e colpa imputabili alla conducente della Volkswagen LF tg. ES 256
NF di proprietà della assicurata con l' per i rischi RC auto;
CP_2 CP_1
-conseguentemente condannare in solido ed in pers. Dei rispettivi CP_2 CP_1 legali rappresentanti pro tempore al pagamento in favore della sig. ra Parte_1
pag. 2 a 11 della somma di € 52.000,00 a titolo di giorni di inabilità, danno biologico, danno morale - non patrimoniale con personalizzazione del danno biologico da liquidare in via equitativa, spese mediche e danno emergente;
- con gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al soddisfo;
- con vittoria di spese e compensi, spese generali, iva e epa da liquidarsi in via distrattaria in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha anticipato le prime e non ha riscosso i secondi'.
1.1. Costituendosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza della CP_1 domanda fatta valere eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
quindi, ha eccepito la nullità della citazione ed ha invitato il Giudice ad ordinare l'integrazione della domanda con la specificazione degli elementi di fatto a sostegno della pretesa fatta valere e con l'indicazione dei mezzi di prova.
Ha quindi eccepito che il personale della polizia municipale, intervenuto sul luogo del sinistro, ha effettuato una ricostruzione della dinamica tale per cui è emersa la responsabilità esclusiva della infatti, innanzitutto, è stato accertato che Parte_1
l'auto della si trovava in sosta irregolare, poiché illegittimamente Parte_1 parcheggiata sul marciapiede destro della via Santa Caterina d'Alessandria (e anche per questo è stata sanzionata) e che la danneggiata, in realtà, non si trovava in piedi fuori dall'automobile nell'atto di chiudere lo sportello, ma lo ha aperto improvvisamente
(verosimilmente per scendere dalla vettura), colpendo la LF di proprietà della CP_2 la cui conducente nulla ha potuto fare per evitare l'impatto. A sostegno della predetta ricostruzione ha valorizzato la circostanza di fatto che la portiera della Fiat ND si è
'incastrata' nel fianco della LF e lo sportello ha riportato danni solo sull'estremità laterale;
ha evidenziato che se davvero la portiera fosse stata già aperta con la RA davanti e in piedi, quest'ultima sarebbe stata travolta e il portello sarebbe Parte_1 stato colpito dal paraurti anteriore (e non dalla fiancata) della LF e avrebbe riportato danni alle parti interne (e non prevalentemente all'estremità battente).
Ha sottolineato, poi, che lo sportello presenta un'estroflessione (e non un'introflessione, quale naturale conseguenza di un urto proveniente da altro asse) ed evidenti segni di urto tangente, conseguente all'incauta apertura dello sportello da parte della odierna attrice.
Infine, sul punto, ha contestato la ricostruzione della dinamica del sinistro pag. 3 a 11 effettuata dall'attrice rilevando che:
i) se l'attrice fosse stata fuori dalla nell'atto di chiudere lo sportello, CP_3 sarebbe stata rivolta con la parte frontale verso l'automobile (che era parcheggiata sul marciapiede di destra) e pertanto avrebbe prestato il fianco destro alla ND e sarebbe stata colpita alla gamba destra (e non a quella sinistra);
ii) dalle fotografie è possibile desumere che non esisteva lo spazio fisico perché la RA cadesse a terra dopo l'impatto; ed infatti, considerando che la Parte_1
ND procedeva nello stesso senso di marcia, l'inerzia avrebbe spinto la danneggiata in avanti contro lo sportello o contro la fiancata della ND, oppure - al limite - l'avrebbe fatta ripiegare sul cofano della LF;
appare invece contrario ad ogni legge della fisica che l'abbia potuta sospingere indietro, tra le due autovetture, unico spazio 'vuoto' nel quale sarebbe potuta cadere “battendo con il ginocchio destro”;
iii) se l'instante fosse stata investita mentre era in piedi, sarebbe stata travolta dalla LF e/o 'schiacciata' contro la ND e avrebbe riportato lesioni molto più gravi e di diversa tipologia: ad esempio, ferite lacero-contuse, escoriazioni e fratture multiple, anche al costato e agli arti superiori, e non solamente una lesione fratturativa sostanzialmente localizzata su un unico distretto traumatizzato (la gamba sinistra).
Ha aggiunto che alla sono state elevate contravvenzioni per sosta Parte_1 vietata ed incauta apertura dello sportello, ai sensi dell'art. 157, commi 7 e 8, e dell'art. 158, comma 1, lett. h) e comma 5, del codice della strada.
Quanto alla richiesta risarcitoria, in ogni caso, ha contestato l'eccessività della pretesa ed ha formulato le seguenti conclusioni:
'in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione di risarcimento come spinta dall'Attrice, per il mancato adempimento delle formalità di cui all'art. 3 del d.l. n.
132/2014; per l'effetto, rigettare la domanda attorea in quanto improcedibile ovvero, in subordine, disporre il differimento della prima udienza, fissando termine per la comunicazione dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi I e II dell'art. 3 del d.l. n. 132/2014; in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda giudiziale come spinta, per i motivi sopra svolti;
in via subordinata, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164, la nullità della citazione come proposta, per l'assoluta incompletezza ed indeterminatezza, ordinando l'integrazione della domanda;
pag. 4 a 11 nel merito, rigettare la domanda attrice siccome infondata in punto di fatto ed in punto di diritto;
conseguentemente, accertare e dichiarare che nessuna somma deve essere corrisposta dall' a titolo di indennizzo in favore della RA in via CP_1 Parte_1 subordinata e salvo gravame, dichiarare un concorso di colpa ex artt. 2054 e 1227 (2° ovvero 1° comma) c.c. a carico dell'instante per il comportamento negligente, imprudente ed imperito e, per
l'effetto, ridurre l'indennizzo eventualmente dovuto, commisurandolo al grado di tenutezza risarcitoria;
in via ancor più gradata, ridurre comunque la pretesa attorea riconducendola in limiti di verità e giustizia;
condannare l'Attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre agli accessori di legge ed al rimborso forfetario del 15% su imponibile, ex D.M. n° 55/2014, come modificato ed integrato dal d.m. n. 37/2018'.
2. Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., ammesse le prove richieste dalle parti, esaminati i testi citati, espletata c.t.u. medico-legale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.12.2025 e, all'esito della discussione orale, la decisione è stata riservata ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
3. Nel corso del procedimento, all'udienza del 9.12.2021, è stato concesso termine per esperire il procedimento di negoziazione assistita, successivamente svolta con esito infruttuoso.
4. Appare necessario per la ricostruzione della dinamica del sinistro prendere le mosse dalle dichiarazioni acquisite nell'immediatezza dei fatti dalla polizia municipale sopraggiunta e, in particolare, da quelle rilasciate dalla conducente dell'autovettura
Volkswagen LF, di proprietà della Controparte_4
ha riferito quanto segue (si leggano le spontanee dichiarazioni
[...] contenute nel verbale della polizia municipale costituente l'all. A alla comparsa di costituzione dell' : 'io procedevo lungo la via Santa Caterina in direzione da nord CP_1 verso sud. Giunta all'altezza della farmacia Marra all'improvviso mi sono trovata davanti una ragazza che aveva aperto la portiera della propria macchina parcheggiata sul marciapiedi a destra.
Mi sono subito fermata e ho chiamato la polizia e mentre ero intenta a soccorrere la ragazza un signore ha chiamato il 118'.
All'udienza del 7.12.2023 è stato esaminato il testimone Testimone_1 dichiaratosi indifferente alle parti, il quale ha dichiarato quanto segue:
'Conosco i fatti di causa in quanto io mi trovavo all'interno della mia farmacia, quando ho pag. 5 a 11 sentito il rumore di una frenata di un'autovettura, ho guardato all'esterno e ho notato subito una RA mentre cadeva a terra. La mia farmacia ha ampie vetrate che permettono di vedere dall'interno quello che succede all'esterno. Ho soccorso la RA . Essa aveva Parte_1 una ferita con fuoriuscita di sangue in una gamba, non ricordo quale, che io stesso ho curato, disinfettandola e bendandola, mentre nell'altra gamba ho notato un ematoma. Io ricordo che, subito dopo il rumore della frenata, ho guardato all'esterno e ho notato che il ciuffo dei capelli della RA investita era sul cofano della macchina investitrice e scivolava giù mentre il corpo della stessa cadeva a terra. Non so riferire se la danneggiata avesse parcheggiato prima la propria autovettura lì davanti.
C'erano i vigili urbani, ma nessuno è venuto a chiedermi qualcosa'.
Altri elementi utili ai fini della ricostruzione del sinistro sono:
- le dichiarazioni rilasciate dalla in sede di denuncia di sinistro (l'all. B CP_4 alla comparsa di costituzione e risposta risulta non sottoscritto ma, prodotto dalla convenuta, deve ritenersi che sia stato a lei inviato dall'assicurata) e, in particolare, la dicitura 'non si avvedeva del pedone';
- gli accertamenti condotti subito il sinistro dal personale della polizia municipale in virtù dei quali è possibile evincere la collocazione dei veicoli sulla sede stradale e lo stato di quiete degli stessi dopo l'impatto.
5. Come noto, ai sensi dell'art. 2054 commi I e II c.c. 'il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli'.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che rientrano nel concetto di circolazione stradale ex art. 2054 c.c., dando luogo all'applicabilità della normativa sull'assicurazione per la R.C.A., anche la sosta del veicolo nonché, quando avvengono sulla via pubblica, le operazioni di carico o scarico del veicolo - in funzione del suo avvio alla circolazione - ovvero qualsiasi atto di movimentazione di esso o delle sue parti (quale apertura, chiusura sportelli, ecc.). Ne consegue che, per l'operatività della garanzia per R.C.A., è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico, ma anche sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando invece pag. 6 a 11 indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo (Cass. n. 27759/2017). Si è del resto precisato che nell'ampio concetto di circolazione stradale indicato dall'art. 2054 cod. civ. come possibile fonte di responsabilità deve essere ricompresa anche la posizione di arresto del veicolo sul quale sia in atto il compimento, da parte del conducente, di operazioni prodromiche alla messa in marcia (Cass. n. 18618/2005).
5.1. Orbene, ritiene il giudicante che la responsabilità dell'evento occorso il
17.12.2018 debba essere ascritto alla pari responsabilità concorsuale di
[...]
e di . Parte_1 Controparte_5
Occorre preliminarmente rilevare che il sinistro, così come rappresentato dalle rappresentazioni fotografiche allegate al verbale di polizia municipale in atti, si è verificato tra la che aveva già avviato ma non completato le operazioni di Parte_1 discesa dalla sua autovettura (tale convincimento è desumibile dalle lesioni riportate dalla donna ad entrambi gli arti inferiori, dalla rappresentazione fotografica dalla quale
è dato desumere che lo sportello lato conducente era ancora aperto e dalle dichiarazioni rese dal teste Marra) e che non aveva quindi ancora acquisito la generica veste di pedone, e l'autovettura condotta dalla . CP_4
Il sinistro, in altre parole, tenuto conto dell'ampio concetto di circolazione stradale sotteso alla fattispecie di cui all'art. 2054 c.c., deve essere ricondotto allo scontro tra due veicoli (comma 2), tale essendo anche quello intercorso tra la portiera lato sinistro della Fiat ND condotta dalla e la parte anteriore e laterale Parte_1 destra della carrozzeria della Volkswagen LF condotta dalla , con CP_4 conseguente applicazione dell'art. 2054 comma 2 c.c.
Del resto, emergono plurimi elementi di fatto che inducono a ritenere contemporaneamente sussistenti profili di colpa addebitabili ad entrambe le parti ed incidenti in pari grado nella causazione del sinistro.
Quanto alla condotta della occorre evidenziare la negligente Parte_1 condotta di guida che l'ha indotta a parcheggiare l'autovettura, in un tratto stradale peraltro angusto, sul lato della carreggiata ove la sosta non è consentita, con le ruote dell'autovettura in parte insistenti sul marciapiedi e in altra parte occupanti la sede stradale (restringendola ulteriormente per gli altri utenti della strada) e la imprudente condotta di discesa dalla stessa mentre, da tergo, stava sopraggiungendo altra pag. 7 a 11 autovettura.
In particolare, risultano dalla stessa violate le seguenti disposizioni di legge:
- art. 140 comma 1 c.d.s. per il quale 'gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale';
- art. 157 comma 7 c.d.s. per il quale 'è fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada'.
- art. 158 comma 1 lett. h c.d.s. per il quale 'la fermata e la sosta sono vietate sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione'.
Quanto alla condotta della risultano violate le seguenti disposizioni di CP_4 legge:
- art. 141 c.d.s. per il quale '
1. E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente
l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole
l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento'.
6. Venendo alla liquidazione del danno, occorre rilevare che il c.t.u. nominato, dott. dopo aver espresso un parere positivo quanto alla Persona_1 riconducibilità delle lesioni accertate rispetto alla dinamica del sinistro e l'assenza di preesistenze patologiche per i distretti interessati, ha accertato la presenza delle pag. 8 a 11 seguenti lesioni a carico della 'esiti funzionali di frattura del calcagno e del Parte_1 cuboide tarsale (distacco parcellare) di sinistra;
esiti di trombosi venosa profonda della poplitea e cicatrice discromica con perdita di sostanza a carico della regione tibiale sinistra'.
Il c.t.u. nominato ha aggiunto che 'a causa del sinistro alla RA Parte_1 permane una limitazione funzionale a carico della caviglia sinistra e del polpaccio sinistro. Molti pazienti che sperimentano questo infortunio non riacquistano la piena mobilità a carico dell'articolazione della caviglia con presenza di limitazione di circa 1/3 con una flessione dorso plantare di 45° a sinistra e di 70° a destra. Persiste, inoltre, un quadro di ipotono e ipotrofia a carico del polpaccio con una circonferenza di 35 cm a sinistra contro i 39 cm a destra'.
Infine, il c.t.u. ha determinato un'invalidità permanente pari all'11% ed un'invalidità temporanea così calcolata:
- danno biologico temporaneo totale al 100% per giorni 40 (quaranta), relativo al trauma e al periodo immediatamente successivo al trauma per cui le è stato prescritto un periodo di 10 giorni più 30 giorni con divieto di carico;
- danno biologico temporaneo parziale mediamente al 75% per giorni 30
(trenta) relativi al periodo successivo alla completa immobilizzazione;
• danno biologico temporaneo parziale mediamente al 50% per giorni 40
(quaranta) relativi al periodo della riabilitazione;
• danno biologico temporaneo parziale mediamente al 25% per giorni 62
(sessantadue) relativi al periodo antecedente alla guarigione.
Le conclusioni esposte dal c.t.u., prive di censure evidenti dal punto di vista logico e metodologico e non fatte oggetto di osservazioni critiche dalle parti, appaiono convincenti e sono pertanto condivise dal giudicante.
6.1. Deve senz'altro riconoscersi, nella liquidazione del danno, altresì l'aumento a titolo di danno morale (regolarmente allegato negli atti introduttivi), la cui sussistenza appare corroborata dalle particolari sofferenze che hanno accompagnato il periodo di cura e guarigione così come riferito dalle dichiarazioni rese dalle testimoni esaminate all'udienza del 26.10.2023 e corroborato dalle osservazioni medico-legali espresse dal c.t.u. il quale ha dato conto delle complicanze cui è andata incontro la Parte_1
Non sussistono, invece, ulteriori eccezionali circostanze, né invero risultano prospettate, per procedere ad un'ulteriore personalizzazione in aumento del danno biologico. pag. 9 a 11 Quindi, considerando che al momento del sinistro la aveva Parte_1 compiuto 34 anni, il danno risarcibile deve essere così quantificato:
- € 31.875,00 a titolo di danno biologico e di danno morale;
- € 4.600,00 a titolo di invalidità temporanea totale;
- € 2.587,50 a titolo di invalidità temporanea parziale al 75%;
- € 2.300,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50%;
- € 1.782,50 a titolo di invalidità temporanea parziale al 25%;
- € 1.530,80 a titolo di danno patrimoniale;
- riduzione del 50% per concorso di colpa.
Il danno complessivamente risarcibile è quindi pari ad € 22.337,9.
Sulla predetta somma andranno calcolati gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro rivalutata anno per anno.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidati in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 55/2014 tenendo conto del valore della controversia, tratto dal decisum. Occorre precisare che, pur calcolata l'incidenza degli interessi compensativi, lo scaglione di riferimento rimane compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
7.1. Le spese della c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico delle convenute.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della e dell' Parte_1 CP_2 CP_1 ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e condanna la e l' CP_2 CP_1 al pagamento della somma di € 22.337,9 oltre agli interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro rivalutata anno per anno a titolo di risarcimento del danno;
- condanna la e l' alla rifusione delle spese legali CP_2 CP_1 sostenute da liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre spese Parte_1 documentate ed accessori di legge, da versare all'avv. Felicia Elisabetta Minniti dichiaratasi antistataria;
CP_
- pone definitivamente a carico della e le spese CP_2 Controparte_1
pag. 10 a 11 dell'espletata c.t.u. medico legale.
Così deciso in Reggio Calabria il 10.12.2025
Il Giudice dott. Dionisio Pantano
pag. 11 a 11
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Giudice, Dionisio Pantano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.)
nella causa civile iscritta al n. 3932/2019 r.g.a.c., assunta in decisione all'udienza del 4.12.2025 vertente
tra
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Felicia Elisabetta MINNITI attrice
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv. Attilio CP_1 P.IVA_1
CO e TO IM convenuta
nonché
con sede legale in Reggio Calabria, via Vittorio Veneto n. 59 CP_2 convenuta contumace
oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale conclusioni: come da verbale di udienza del 4.12.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con citazione ritualmente notificata ha convenuto in Parte_1 giudizio la e l' al fine di ottenere la loro condanna al CP_2 CP_1 risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro stradale occorso in Reggio Calabria il
17.12.2018, alle ore 10,50 circa, in via Santa Caterina d'Alessandria. pag. 1 a 11 Ha esposto che, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra esposte, dopo aver parcheggiato la propria Fiat ND targata DD073JK, mentre si trovava dinanzi alla stessa nell'atto di chiudere lo sportello, era stata colpita all'altezza della tibia, della caviglia e della gamba sinistra dal paraurti e dalla ruota destra dell'autovettura
Volkswagen LF targata ES256NF di proprietà della assicurata per la CP_2 responsabilità civile dall' CP_1
Ha precisato che, per effetto dell'impatto, era caduta per terra sbattendo con il ginocchio destro e lo sportello anteriore sinistro della Fiat ND subiva danni.
Quindi, ha riferito di esser stata soccorsa e trasportata, a mezzo di autoambulanza, presso l'ospedale 'Riuniti' di Reggio Calabria, ove le veniva diagnosticato un 'trauma in regione tibiale sx con flc ed escoriazione ginocchio destro'; ha aggiunto che i successivi esami evidenziavano l'esistenza di una frattura, così diagnosticata: 'frattura del versante antera-laterale del calcagno sinistro con irradiazione alla superficie articolare anteriore ed evidenzia di qualche piccolo distacco osseo parcellare. Concomita frattura con piccolo distacco osseo parcellare anche della corrispondente superficie articolare dell'osso cuboide. Si associa evidente tumefazione con falda di versamento fluido nei tessuti molli viciniori, con estensione craniale fino in regione peri-malleolare esterna. Inibiti risultano anche i tessuti molli adiacenti al malleolo tibiale mediale'.
Ha altresì esposto che, per la gravità dei traumi subiti, era insorta anche una trombosi venosa profonda agli arti inferiori (così come documentata con la certificazione rilasciata dall'unità di emofilia del G.O.M. di Reggio Calabria in data
7.1.2019), alla quale erano seguiti cicli di terapia e cure sino alla guarigione con postumi permanenti, pari all'11%, intervenuta il 6.6.2019.
Ha chiesto quindi che, nell'importo da riconoscerle a titolo di risarcimento del danno, fosse considerato altresì il danno patrimoniale, pari ad € 1.530,8, ed il danno morale.
Ha infine formulato le seguenti conclusioni:
'- accertare e dichiarare che l'incidente per cui è giudizio, per come descritto in premessa, si è verificato per esclusivi fatto e colpa imputabili alla conducente della Volkswagen LF tg. ES 256
NF di proprietà della assicurata con l' per i rischi RC auto;
CP_2 CP_1
-conseguentemente condannare in solido ed in pers. Dei rispettivi CP_2 CP_1 legali rappresentanti pro tempore al pagamento in favore della sig. ra Parte_1
pag. 2 a 11 della somma di € 52.000,00 a titolo di giorni di inabilità, danno biologico, danno morale - non patrimoniale con personalizzazione del danno biologico da liquidare in via equitativa, spese mediche e danno emergente;
- con gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al soddisfo;
- con vittoria di spese e compensi, spese generali, iva e epa da liquidarsi in via distrattaria in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha anticipato le prime e non ha riscosso i secondi'.
1.1. Costituendosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza della CP_1 domanda fatta valere eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
quindi, ha eccepito la nullità della citazione ed ha invitato il Giudice ad ordinare l'integrazione della domanda con la specificazione degli elementi di fatto a sostegno della pretesa fatta valere e con l'indicazione dei mezzi di prova.
Ha quindi eccepito che il personale della polizia municipale, intervenuto sul luogo del sinistro, ha effettuato una ricostruzione della dinamica tale per cui è emersa la responsabilità esclusiva della infatti, innanzitutto, è stato accertato che Parte_1
l'auto della si trovava in sosta irregolare, poiché illegittimamente Parte_1 parcheggiata sul marciapiede destro della via Santa Caterina d'Alessandria (e anche per questo è stata sanzionata) e che la danneggiata, in realtà, non si trovava in piedi fuori dall'automobile nell'atto di chiudere lo sportello, ma lo ha aperto improvvisamente
(verosimilmente per scendere dalla vettura), colpendo la LF di proprietà della CP_2 la cui conducente nulla ha potuto fare per evitare l'impatto. A sostegno della predetta ricostruzione ha valorizzato la circostanza di fatto che la portiera della Fiat ND si è
'incastrata' nel fianco della LF e lo sportello ha riportato danni solo sull'estremità laterale;
ha evidenziato che se davvero la portiera fosse stata già aperta con la RA davanti e in piedi, quest'ultima sarebbe stata travolta e il portello sarebbe Parte_1 stato colpito dal paraurti anteriore (e non dalla fiancata) della LF e avrebbe riportato danni alle parti interne (e non prevalentemente all'estremità battente).
Ha sottolineato, poi, che lo sportello presenta un'estroflessione (e non un'introflessione, quale naturale conseguenza di un urto proveniente da altro asse) ed evidenti segni di urto tangente, conseguente all'incauta apertura dello sportello da parte della odierna attrice.
Infine, sul punto, ha contestato la ricostruzione della dinamica del sinistro pag. 3 a 11 effettuata dall'attrice rilevando che:
i) se l'attrice fosse stata fuori dalla nell'atto di chiudere lo sportello, CP_3 sarebbe stata rivolta con la parte frontale verso l'automobile (che era parcheggiata sul marciapiede di destra) e pertanto avrebbe prestato il fianco destro alla ND e sarebbe stata colpita alla gamba destra (e non a quella sinistra);
ii) dalle fotografie è possibile desumere che non esisteva lo spazio fisico perché la RA cadesse a terra dopo l'impatto; ed infatti, considerando che la Parte_1
ND procedeva nello stesso senso di marcia, l'inerzia avrebbe spinto la danneggiata in avanti contro lo sportello o contro la fiancata della ND, oppure - al limite - l'avrebbe fatta ripiegare sul cofano della LF;
appare invece contrario ad ogni legge della fisica che l'abbia potuta sospingere indietro, tra le due autovetture, unico spazio 'vuoto' nel quale sarebbe potuta cadere “battendo con il ginocchio destro”;
iii) se l'instante fosse stata investita mentre era in piedi, sarebbe stata travolta dalla LF e/o 'schiacciata' contro la ND e avrebbe riportato lesioni molto più gravi e di diversa tipologia: ad esempio, ferite lacero-contuse, escoriazioni e fratture multiple, anche al costato e agli arti superiori, e non solamente una lesione fratturativa sostanzialmente localizzata su un unico distretto traumatizzato (la gamba sinistra).
Ha aggiunto che alla sono state elevate contravvenzioni per sosta Parte_1 vietata ed incauta apertura dello sportello, ai sensi dell'art. 157, commi 7 e 8, e dell'art. 158, comma 1, lett. h) e comma 5, del codice della strada.
Quanto alla richiesta risarcitoria, in ogni caso, ha contestato l'eccessività della pretesa ed ha formulato le seguenti conclusioni:
'in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione di risarcimento come spinta dall'Attrice, per il mancato adempimento delle formalità di cui all'art. 3 del d.l. n.
132/2014; per l'effetto, rigettare la domanda attorea in quanto improcedibile ovvero, in subordine, disporre il differimento della prima udienza, fissando termine per la comunicazione dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi I e II dell'art. 3 del d.l. n. 132/2014; in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda giudiziale come spinta, per i motivi sopra svolti;
in via subordinata, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164, la nullità della citazione come proposta, per l'assoluta incompletezza ed indeterminatezza, ordinando l'integrazione della domanda;
pag. 4 a 11 nel merito, rigettare la domanda attrice siccome infondata in punto di fatto ed in punto di diritto;
conseguentemente, accertare e dichiarare che nessuna somma deve essere corrisposta dall' a titolo di indennizzo in favore della RA in via CP_1 Parte_1 subordinata e salvo gravame, dichiarare un concorso di colpa ex artt. 2054 e 1227 (2° ovvero 1° comma) c.c. a carico dell'instante per il comportamento negligente, imprudente ed imperito e, per
l'effetto, ridurre l'indennizzo eventualmente dovuto, commisurandolo al grado di tenutezza risarcitoria;
in via ancor più gradata, ridurre comunque la pretesa attorea riconducendola in limiti di verità e giustizia;
condannare l'Attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre agli accessori di legge ed al rimborso forfetario del 15% su imponibile, ex D.M. n° 55/2014, come modificato ed integrato dal d.m. n. 37/2018'.
2. Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., ammesse le prove richieste dalle parti, esaminati i testi citati, espletata c.t.u. medico-legale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.12.2025 e, all'esito della discussione orale, la decisione è stata riservata ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
3. Nel corso del procedimento, all'udienza del 9.12.2021, è stato concesso termine per esperire il procedimento di negoziazione assistita, successivamente svolta con esito infruttuoso.
4. Appare necessario per la ricostruzione della dinamica del sinistro prendere le mosse dalle dichiarazioni acquisite nell'immediatezza dei fatti dalla polizia municipale sopraggiunta e, in particolare, da quelle rilasciate dalla conducente dell'autovettura
Volkswagen LF, di proprietà della Controparte_4
ha riferito quanto segue (si leggano le spontanee dichiarazioni
[...] contenute nel verbale della polizia municipale costituente l'all. A alla comparsa di costituzione dell' : 'io procedevo lungo la via Santa Caterina in direzione da nord CP_1 verso sud. Giunta all'altezza della farmacia Marra all'improvviso mi sono trovata davanti una ragazza che aveva aperto la portiera della propria macchina parcheggiata sul marciapiedi a destra.
Mi sono subito fermata e ho chiamato la polizia e mentre ero intenta a soccorrere la ragazza un signore ha chiamato il 118'.
All'udienza del 7.12.2023 è stato esaminato il testimone Testimone_1 dichiaratosi indifferente alle parti, il quale ha dichiarato quanto segue:
'Conosco i fatti di causa in quanto io mi trovavo all'interno della mia farmacia, quando ho pag. 5 a 11 sentito il rumore di una frenata di un'autovettura, ho guardato all'esterno e ho notato subito una RA mentre cadeva a terra. La mia farmacia ha ampie vetrate che permettono di vedere dall'interno quello che succede all'esterno. Ho soccorso la RA . Essa aveva Parte_1 una ferita con fuoriuscita di sangue in una gamba, non ricordo quale, che io stesso ho curato, disinfettandola e bendandola, mentre nell'altra gamba ho notato un ematoma. Io ricordo che, subito dopo il rumore della frenata, ho guardato all'esterno e ho notato che il ciuffo dei capelli della RA investita era sul cofano della macchina investitrice e scivolava giù mentre il corpo della stessa cadeva a terra. Non so riferire se la danneggiata avesse parcheggiato prima la propria autovettura lì davanti.
C'erano i vigili urbani, ma nessuno è venuto a chiedermi qualcosa'.
Altri elementi utili ai fini della ricostruzione del sinistro sono:
- le dichiarazioni rilasciate dalla in sede di denuncia di sinistro (l'all. B CP_4 alla comparsa di costituzione e risposta risulta non sottoscritto ma, prodotto dalla convenuta, deve ritenersi che sia stato a lei inviato dall'assicurata) e, in particolare, la dicitura 'non si avvedeva del pedone';
- gli accertamenti condotti subito il sinistro dal personale della polizia municipale in virtù dei quali è possibile evincere la collocazione dei veicoli sulla sede stradale e lo stato di quiete degli stessi dopo l'impatto.
5. Come noto, ai sensi dell'art. 2054 commi I e II c.c. 'il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli'.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che rientrano nel concetto di circolazione stradale ex art. 2054 c.c., dando luogo all'applicabilità della normativa sull'assicurazione per la R.C.A., anche la sosta del veicolo nonché, quando avvengono sulla via pubblica, le operazioni di carico o scarico del veicolo - in funzione del suo avvio alla circolazione - ovvero qualsiasi atto di movimentazione di esso o delle sue parti (quale apertura, chiusura sportelli, ecc.). Ne consegue che, per l'operatività della garanzia per R.C.A., è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico, ma anche sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando invece pag. 6 a 11 indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo (Cass. n. 27759/2017). Si è del resto precisato che nell'ampio concetto di circolazione stradale indicato dall'art. 2054 cod. civ. come possibile fonte di responsabilità deve essere ricompresa anche la posizione di arresto del veicolo sul quale sia in atto il compimento, da parte del conducente, di operazioni prodromiche alla messa in marcia (Cass. n. 18618/2005).
5.1. Orbene, ritiene il giudicante che la responsabilità dell'evento occorso il
17.12.2018 debba essere ascritto alla pari responsabilità concorsuale di
[...]
e di . Parte_1 Controparte_5
Occorre preliminarmente rilevare che il sinistro, così come rappresentato dalle rappresentazioni fotografiche allegate al verbale di polizia municipale in atti, si è verificato tra la che aveva già avviato ma non completato le operazioni di Parte_1 discesa dalla sua autovettura (tale convincimento è desumibile dalle lesioni riportate dalla donna ad entrambi gli arti inferiori, dalla rappresentazione fotografica dalla quale
è dato desumere che lo sportello lato conducente era ancora aperto e dalle dichiarazioni rese dal teste Marra) e che non aveva quindi ancora acquisito la generica veste di pedone, e l'autovettura condotta dalla . CP_4
Il sinistro, in altre parole, tenuto conto dell'ampio concetto di circolazione stradale sotteso alla fattispecie di cui all'art. 2054 c.c., deve essere ricondotto allo scontro tra due veicoli (comma 2), tale essendo anche quello intercorso tra la portiera lato sinistro della Fiat ND condotta dalla e la parte anteriore e laterale Parte_1 destra della carrozzeria della Volkswagen LF condotta dalla , con CP_4 conseguente applicazione dell'art. 2054 comma 2 c.c.
Del resto, emergono plurimi elementi di fatto che inducono a ritenere contemporaneamente sussistenti profili di colpa addebitabili ad entrambe le parti ed incidenti in pari grado nella causazione del sinistro.
Quanto alla condotta della occorre evidenziare la negligente Parte_1 condotta di guida che l'ha indotta a parcheggiare l'autovettura, in un tratto stradale peraltro angusto, sul lato della carreggiata ove la sosta non è consentita, con le ruote dell'autovettura in parte insistenti sul marciapiedi e in altra parte occupanti la sede stradale (restringendola ulteriormente per gli altri utenti della strada) e la imprudente condotta di discesa dalla stessa mentre, da tergo, stava sopraggiungendo altra pag. 7 a 11 autovettura.
In particolare, risultano dalla stessa violate le seguenti disposizioni di legge:
- art. 140 comma 1 c.d.s. per il quale 'gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale';
- art. 157 comma 7 c.d.s. per il quale 'è fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada'.
- art. 158 comma 1 lett. h c.d.s. per il quale 'la fermata e la sosta sono vietate sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione'.
Quanto alla condotta della risultano violate le seguenti disposizioni di CP_4 legge:
- art. 141 c.d.s. per il quale '
1. E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente
l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole
l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento'.
6. Venendo alla liquidazione del danno, occorre rilevare che il c.t.u. nominato, dott. dopo aver espresso un parere positivo quanto alla Persona_1 riconducibilità delle lesioni accertate rispetto alla dinamica del sinistro e l'assenza di preesistenze patologiche per i distretti interessati, ha accertato la presenza delle pag. 8 a 11 seguenti lesioni a carico della 'esiti funzionali di frattura del calcagno e del Parte_1 cuboide tarsale (distacco parcellare) di sinistra;
esiti di trombosi venosa profonda della poplitea e cicatrice discromica con perdita di sostanza a carico della regione tibiale sinistra'.
Il c.t.u. nominato ha aggiunto che 'a causa del sinistro alla RA Parte_1 permane una limitazione funzionale a carico della caviglia sinistra e del polpaccio sinistro. Molti pazienti che sperimentano questo infortunio non riacquistano la piena mobilità a carico dell'articolazione della caviglia con presenza di limitazione di circa 1/3 con una flessione dorso plantare di 45° a sinistra e di 70° a destra. Persiste, inoltre, un quadro di ipotono e ipotrofia a carico del polpaccio con una circonferenza di 35 cm a sinistra contro i 39 cm a destra'.
Infine, il c.t.u. ha determinato un'invalidità permanente pari all'11% ed un'invalidità temporanea così calcolata:
- danno biologico temporaneo totale al 100% per giorni 40 (quaranta), relativo al trauma e al periodo immediatamente successivo al trauma per cui le è stato prescritto un periodo di 10 giorni più 30 giorni con divieto di carico;
- danno biologico temporaneo parziale mediamente al 75% per giorni 30
(trenta) relativi al periodo successivo alla completa immobilizzazione;
• danno biologico temporaneo parziale mediamente al 50% per giorni 40
(quaranta) relativi al periodo della riabilitazione;
• danno biologico temporaneo parziale mediamente al 25% per giorni 62
(sessantadue) relativi al periodo antecedente alla guarigione.
Le conclusioni esposte dal c.t.u., prive di censure evidenti dal punto di vista logico e metodologico e non fatte oggetto di osservazioni critiche dalle parti, appaiono convincenti e sono pertanto condivise dal giudicante.
6.1. Deve senz'altro riconoscersi, nella liquidazione del danno, altresì l'aumento a titolo di danno morale (regolarmente allegato negli atti introduttivi), la cui sussistenza appare corroborata dalle particolari sofferenze che hanno accompagnato il periodo di cura e guarigione così come riferito dalle dichiarazioni rese dalle testimoni esaminate all'udienza del 26.10.2023 e corroborato dalle osservazioni medico-legali espresse dal c.t.u. il quale ha dato conto delle complicanze cui è andata incontro la Parte_1
Non sussistono, invece, ulteriori eccezionali circostanze, né invero risultano prospettate, per procedere ad un'ulteriore personalizzazione in aumento del danno biologico. pag. 9 a 11 Quindi, considerando che al momento del sinistro la aveva Parte_1 compiuto 34 anni, il danno risarcibile deve essere così quantificato:
- € 31.875,00 a titolo di danno biologico e di danno morale;
- € 4.600,00 a titolo di invalidità temporanea totale;
- € 2.587,50 a titolo di invalidità temporanea parziale al 75%;
- € 2.300,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50%;
- € 1.782,50 a titolo di invalidità temporanea parziale al 25%;
- € 1.530,80 a titolo di danno patrimoniale;
- riduzione del 50% per concorso di colpa.
Il danno complessivamente risarcibile è quindi pari ad € 22.337,9.
Sulla predetta somma andranno calcolati gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro rivalutata anno per anno.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidati in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 55/2014 tenendo conto del valore della controversia, tratto dal decisum. Occorre precisare che, pur calcolata l'incidenza degli interessi compensativi, lo scaglione di riferimento rimane compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
7.1. Le spese della c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico delle convenute.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della e dell' Parte_1 CP_2 CP_1 ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e condanna la e l' CP_2 CP_1 al pagamento della somma di € 22.337,9 oltre agli interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro rivalutata anno per anno a titolo di risarcimento del danno;
- condanna la e l' alla rifusione delle spese legali CP_2 CP_1 sostenute da liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre spese Parte_1 documentate ed accessori di legge, da versare all'avv. Felicia Elisabetta Minniti dichiaratasi antistataria;
CP_
- pone definitivamente a carico della e le spese CP_2 Controparte_1
pag. 10 a 11 dell'espletata c.t.u. medico legale.
Così deciso in Reggio Calabria il 10.12.2025
Il Giudice dott. Dionisio Pantano
pag. 11 a 11