Ordinanza cautelare 11 luglio 2014
Decreto decisorio 10 aprile 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, ordinanza cautelare 11/07/2014, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01954/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1954 del 2014, proposto da:
LV ZA, ER AR, US CA, PO CI, EL ST KA, RY OI, DD HM, BA ZA, NO IR, EF CA, AR PE, OB AN, NG AN, EG LL, AN IA AR, TO CO, EG ZA, LU IA, IC SA, CO SA, PA TR, AR IA, AN LO, IS LA, NC UC, EL ST AS, EL UR, OU QI, LA RG, AN PE, NN RD, GE CI, DI EI, DI RI, PE IE KO, AN HO, LI LU VA, DESIREE DI RE, AR MO, GI D'LE, RO GG, UB AR NO, TA DA, RO ND, LO DI RO, GI ER, IA IC, LO OL, AR ED, JA NE TT, RE AN, AN IC, LK EL NA, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Alberto Maraschi, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Milano, via Spartaco, n. 10
contro
COMUNE DI MILANO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello NO, RU ME, MA MA, NA AR AV, DO VI e NA NO, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Milano, via Andreani, n. 10
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- del provvedimento del Comune di Milano - prot. G. 343867/2014 del 26.5.2014, a firma dell’Assessore al Commercio e del Direttore di Settore, con il quale è stato indetto bando pubblico per l’assegnazione di posteggi negli istituendi mercati sperimentali di Ripa di Porta Ticinese e di MA PA - parcheggio MM1, privilegiando nelle graduatorie gli operatori provenienti dal c.d. “mercato di Sinigaglia”, delle cui autorizzazioni è stata disposta la decadenza per il giorno 26.9.2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto:
- che, quantomeno prima facie, il provvedimento impugnato sembra esente dalle censure mosse, in quanto: - l’area attualmente occupata dal mercato deve essere restituita dal Comune all’ente proprietario entro il termine del 26.9.2014 non ulteriormente differibile; - al fine di riallocare gli operatori dell’ex mercato Sinigallia, è stato loro concesso di optare per l’insediamento presso due nuove aree mercatali individuate a titolo sperimentale e con riserva di riesame; - agli assegnatari dei posteggi nelle nuove aree è stata confermata la stessa data di scadenza del titolo di concessione scaduto (ossia il 28 marzo 2021); - la circostanza che il futuro mercato di MA PA dovrà svolgersi di domenica non pare tradire alcuna situazione di affidamento legittimo; - il periodo per la presentazione della domanda appare congruo anche alla luce della pregressa attività di volantinaggio svolta dal Comune al fine di rendere edotti gli interessati di ogni utile dettaglio del previsto trasferimento nell’una ovvero nell’altra area disponibile; - non vengono individuati gli operatori in capo ai quali si porrebbe il problema della riduzione dei banchi;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sez. I):
- respinge l’istanza cautelare;
- condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore dell’amministrazione resistente, che si liquidano in € 1.500,00.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Dario Simeoli, Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2014
IL SEGRETARIO