Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/05/2025, n. 12792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12792 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Oscuramento disposto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati
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ha pronunciato la seguente
Numero registro generale 18520/2023 Numero sezionale 1200/2025 Numero di raccolta generale 12792/2025 Data pubblicazione 13/05/2025
Oggetto
Presidente
Assegno divorzile;
revisione; giudizio
di rinvio.
Consigliere
Consigliere- Rel.
Consigliere
Consigliere
PU 20/03/2025 Cron. R.G.N. 18520/2023
SENTENZA
sul ricorso 18520/2023 proposto da:
ON SE, elett.te domic. in Roma, viale Regina Margherira 111, presso l'avv. PE Scioscia, rappres. e difeso dall'avv. Maria Bonomo, per procura speciale in atti;
-ricorrente -
-
contro
-
RAGOZZO VELIA, elett.te domic. presso l'avv. Sabrina Varricchio, dalla quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti;
- controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, n. 1594/2023,
depositata in data 6.03.2023;
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Oscuramento disposto
Numero registro generale 18520/2023
Numero sezionale 1200/2025
Numero di raccolta generale 12792/2025
udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 20.03.2025 13/05/2025 dal Cons. rel., dott. Rosario Caiazzo;
sentite le parti e il Pubblico Ministero.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza non definitiva del 2013 il Tribunale di Cassino dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra PE BO e LI OZ e, con successiva sentenza definitiva del 26.2.15, respingeva la domanda di assegno divorzile della ex moglie, riconoscendo a carico del BO il solo contributo al mantenimento della figlia Moira. LI OZ impugnava tale sentenza quanto all'assegno divorzile;
la Corte d'appello, con sentenza del 15.6.17, rigettava l'impugnativa, ritenendo che l'appellante non aveva provato di non disporre dei mezzi adeguati e di trovarsi nell'impossibilità di procurarseli. La OZ proponeva ricorso per cassazione avverso quest'ultima sentenza, censurando unicamente mancato riconoscimento
dell'assegno divorzile.
il
Con ordinanza depositata il 23.11.2021, la Cassazione, richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite n.18287/18, accoglieva il ricorso, cassando con rinvio il provvedimento impugnato, osservando che: la Corte d'appello aveva negato l'assegno divorzile alla OZ applicando il solo criterio dell'autosufficienza economica, relativamente al profilo assistenziale dell'assegno, senza tener conto- alla luce di quanto statuito dalle SU n. 18287/18 del criterio perequativo- compensativo in ordine al contributo della ex coniuge alla formazione del patrimonio familiare e dell'ex marito, in ragione dell'inadeguatezza dei redditi dell'ex moglie e dell'oggettiva impossibilità di procurarseli, considerando la durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto.
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Oscuramento disposto
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La OZ riassumeva il giudizio, ribadendo la domanda di assegno per euro 800,00 mensile a carico dell'ex coniuge. Si costituiva PE BO, eccependo l'inammissibilità del giudizio per essere già stata respinta la domanda dell'assegno formulata in via riconvenzionale dalla controparte nel giudizio promosso dallo stesso BO per ottenere la revoca del contributo posto a suo carico per il mantenimento della figlia;
nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso. Con sentenza depositata il 6.3.23, la Corte territoriale condannava il BO a corrispondere all'ex coniuge, a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva pronunciato il divorzio fino alla data del 6.3.2020, la somma mensile di euro 200,00 a titolo di assegno divorzile. Intanto, nel giudizio promosso nel 2019 innanzi al Tribunale di Cassino dall'ex marito per conseguire la revoca del suo contributo al mantenimento della figlia, LI OZ, l'ex moglie nel costituirsi, proponeva domanda riconvenzionale, in data 6.3.2020, avente ad oggetto parimenti il riconoscimento dell'assegno divorzile. Con sentenza del 9.6.2021, non impugnata, il Tribunale di Cassino rigettava la suddetta domanda riconvenzionale, richiamando la sopravvenuta giurisprudenza di legittimità (SU, n. 18287/18), e rilevando che la situazione reddituale dell'ex moglie era rimasta sostanzialmente invariata (ed anzi essendo migliorata) rispetto a quella rappresentata nel giudizio d'appello precedentemente svoltosi. La Corte d'appello, con la sentenza impugnata in questa sede, osservava che: preliminarmente, era da accogliere parzialmente l'eccezione d'inammissibilità del ricorso della ex moglie per aver la medesima già formulato la stessa domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, in via riconvenzionale, nel giudizio promosso dall'ex coniuge nel 2019, al fine di ottenere la revoca del provvedimento sul contributo al
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mantenimento della figlia, pur consapevole della pendenza del giudizio di legittimità; il Tribunale aveva rigettato la domanda, richiamando la sopravvenuta giurisprudenza della Cassazione, specificando che la situazione reddituale della ex moglie era rimasta invariata rispetto a quella rappresentata nel corso del giudizio d'appello, e la relativa pronuncia non era stata impugnata;
ne conseguiva che nel periodo successivo al 6.3.2020 (data della formulazione della domanda riconvenzionale formulata dalla OZ nel giudizio promosso nel 2019) si era formato il giudicato sulla pronuncia di rigetto dell'istanza relativa all'assegno divorzile;
pertanto, il giudizio in esame poteva riguardare solo l'arco temporale compreso tra il passaggio in giudicato della sentenza sullo status e la data del 6.3.2020, avendo peraltro il Tribunale dato atto del sopravvenuto miglioramento della situazione reddituale della resistente, avendo la Cassazione annullato il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile esclusivamente con riguardo alla sua funzione perequativa-compensativa; nel 2008 i coniugi si erano separati consensualmente, dopo un matrimonio durato 22 anni, mentre il BO era rientrato in Italia dalla Svizzera (la moglie era rientrata a Cassino presso la madre nel 2003); nonostante l'accordo che il padre avrebbe presto raggiunto i familiari, questi era rientrato in Italia solo sporadicamente;
la ex coniuge aveva ripreso gli studi nel 2007, conseguendo la laurea breve in Tecniche di laboratorio biomedico;
l'ex moglie, pur essendosi diplomata prima del matrimonio, successivamente si era trasferita in Svizzera, dove il marito già lavorava, e dove, rinunciando ad una possibile carriera, si prese cura dei figli fino al 2003, quando rientrò in Italia, come detto;
pertanto, anche a voler ritenere che l'acquisto della casa fosse avvenuto con i proventi dell'attività del coniuge e che questi continuò a mantenere moglie e figli, ciò dimostrerebbe che il BO aveva potuto continuare a lavorare
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proprio contando sul fatto che fosse esclusivamente la ricorrente ad occuparsi dei figli, nel senso che senza tale assistenza esclusiva egli non avrebbe potuto continuare a svolgere la propria attività lavorativa;
l'ex moglie, invece, aveva iniziato a lavorare nel 2007; dalle indagini della Guardia di Finanza nel procedimento promosso dal BO nel 2019, si desumeva una persistente sproporzione tra la disponibilità e le prospettive reddituali tra le parti a favore dell'ex marito, solo parzialmente temperata dalla proprietà immobiliare dell'ex moglie;
inoltre, in ragione dei sacrifici lavorativi sopportati da quest'ultima per consentire al marito di svolgere la propria attività lavorativa, essendosi occupata da solo della crescita dei figli, sussistevano i presupposti dell'assegno divorzile con funzione compensativa-perequativa; pertanto, tenuto conto della durata del matrimonio- 22 anni- della dedizione alla famiglia, consentendo così al marito di lavorare all'estero, anche dopo la separazione, l'assegno era da determinare nella somma di euro 200,00 mensile. PE BO ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza, con quattro motivi, illustrati da memoria. LI OZ resiste con controricorso, illustrato da memoria. Con ordinanza interlocutoria del 29.5.2024, il collegio rinviava la causa alla pubblica udienza al fine di discutere della questione di diritto relativa all'ambito d'efficacia del giudicato nel giudizio di rinvio, con particolare riferimento al perimetro del rilievo del giudicato esterno, da parte di quest'ultimo giudice, qualora esso non sia stato menzionato dalla sentenza di cassazione con rinvio. All'udienza pubblica del 20.3.2025 la causa è stata discussa dalle parti, con l'intervento del Pubblico Ministero che ha chiesto il rigetto del ricorso.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 324 c.p.c., 2909 c.c., 5 e 6 I. n. 898/70, per aver la Corte d'appello, accogliendo l'eccezione di parziale inammissibilità del ricorso proposto dall'ex moglie - per aver la stessa formulato la medesima domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, in via riconvenzionale, nel giudizio promosso dall'ex coniuge, nel 2019, per la revoca del contributo al mantenimento della figlia- limitato la portata e l'efficacia del giudicato al periodo successivo alla suddetta domanda riconvenzionale, dal 6.3.2020, quando si era già formato il giudicato sulla pronuncia di rigetto della suddetta domanda riconvenzionale della OZ. La Corte d'appello ha ritenuto che il giudizio sull'assegno poteva riguardare solo l'arco temporale compreso tra il passaggio in giudicato della sentenza parziale sul divorzio (2013) e la predetta data del 6.3.2020. Al riguardo, il ricorrente assume che il giudicato formatosi sull'insussistenza dei presupposti dell'assegno divorzile era opponibile anche nel periodo anteriore al 6.3.2020, in quanto il fatto storico del contributo fornito nella realizzazione della vita familiare era cessato con lo scioglimento del matrimonio. Il secondo motivo denunzia violazione dell'art. 100 c.p.c., in riferimento alla sopravvenuta carenza d'interesse dell'appellante a proseguire il giudizio e a promuovere il giudizio rescissorio, conclusosi con la decisione del Tribunale di Cassino del 14.6.21, in conseguenza del suddetto giudicato. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 115, 116, c.p.c., per aver la Corte d'appello omesso di valutare i fatti non contestati tra le parti (accollo del mutuo per l'acquisto della casa coniugale in Cassino da parte del ricorrente, utilizzando la sua pensione, che dimostrerebbe il suo
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progressivo depauperamento), senza considerare che la moglie aveva lavorato in Svizzera con modeste occupazioni- dato che il suo diploma non era stato riconosciuto-, per cui non appariva corretto affermare che l'ex moglie aveva sacrificato le proprie aspettative professionali per dedicarsi alla cura dei figli. Inoltre, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia ritenuto che l'ex moglie era tornata in Italia per accudire i figli, mentre era incontestato il fatto che era tornata in Italia per trovare lavoro, accorgendosi che il diploma era insufficiente per lavorare nei laboratori medici, per cui aveva ripreso a studiare, conseguendo la laurea. Il quarto motivo denunzia violazione dell'art. 5 I. n. 898/70, per aver la Corte territoriale riconosciuto il diritto dell'ex coniuge all'assegno divorzile sulla base della sperequazione tra i redditi degli ex coniugi, e che essa era stata causata dalla scelta concorde delle parti secondo la quale la OZ avrebbe dovuto dedicarsi interamente alla famiglia, sacrificando le proprie aspettative professionali. Al riguardo, il ricorrente assume che, nel ricorso ex art. 392 c.p.c., la controparte aveva solo dedotto di essere rimasta casalinga per accudire i figli, stante anche il costo proibitivo degli asili svizzeri. Pertanto, il ricorrente deduce che il non aver lavorato durante gli anni degli studi universitari era stata una scelta dell'ex coniuge, nell'interesse personale, e non un sacrificio delle aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, avendo invece il ricorrente provveduto al sostentamento della famiglia utilizzando del tutto il suo reddito, venendo licenziato nel 2008 per poi successivamente, a seguito di lavoro saltuario, rientrare in Italia dove tuttora è privo di reddito, mentre la OZ era divenuta comproprietaria della casa coniugale in Cassino senza nessun apporto finanziario.
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Il ricorrente lamenta altresì che la Corte d'appello ha affermato che la scelta della moglie di chiedere un risarcimento del danno, anziché la reintegra, nel caso del suo licenziamento illegittimo, costituisse un fatto del tutto legittimo, ponendosi così in una situazione di apparente disagio economico. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono infondati. Va osservato preliminarmente che l'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e attinge, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del "petitum" e della "causa petendi", fermo restando il requisito dell'identità delle persone (Cass., n. 33021/22). Nella specie, la Corte territoriale ha riconosciuto il diritto all'assegno divorzile solo nel periodo dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio alla data del 6.3.2020 allorché, nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Cassino, nel 2019, dal BO riguardante il contributo al mantenimento della figlia, la controricorrente aveva depositato comparsa di risposta con domanda riconvenzionale, avente ad oggetto il riconoscimento dell'assegno divorzile, poi rigettata con provvedimento del 9.6.21, divenuto definitivo, mentre il medesimo diritto all'assegno divorzile nel periodo successivo era ritenuto invece precluso dal giudicato formatosi su tale rigetto. Al riguardo, va altresì osservato che, in tema di giudizio di rinvio, il principio della rilevabilità del giudicato (sia interno che esterno) in ogni stato e grado del giudizio deve essere coordinato con i principi che
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disciplinano il giudizio di rinvio e, segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d'ufficio nel giudizio di legittimità, ma anche quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza, ancorché non dedotte o rilevate in quel giudizio, sicché il giudice di rinvio non può prendere in esame neppure la questione concernente l'esistenza di un giudicato esterno o (come nella specie) interno, qualora l'esistenza di quest'ultimo, pur potendo essere allegata o rilevata, risulti tuttavia esclusa, quantomeno implicitamente, dalla sentenza di cassazione con rinvio (Cass., n. 16171/15 n. 2411/16). Nella specie, va però escluso che nel secondo giudizio conclusosi innanzi al Tribunale di Cassino nel 2021 si sia formato un giudicato. Invero, il Tribunale, premesso che la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza del 2017, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva disposto l'aumento ad euro 300,00 del contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia Moira, oltre al 50% delle spese straordinarie, confermando il rigetto della domanda di assegno divorzile svolta dalla OZ, ritenne che tale domanda, reiterata da quest'ultima, non potesse essere accolta, non essendo intervenute nuove circostanze ed essendo la condizione reddituale della predetta rimasta sostanzialmente invariata (ed anzi essendo migliorata) rispetto a quella rappresentata nel corso del giudizio di appello, evidenziando che la stessa non aveva oneri abitativi, disponeva di competenze qualificate, essendo tecnico di laboratorio, che in passato le avevano consentito di immettersi nel mondo del lavoro. Pertanto, la domanda riconvenzionale dell'ex moglie, in sostanza, aveva ad oggetto la modifica della statuizione contenuta nella sentenza emessa dalla Corte d'appello nel precedente giudizio. Al riguardo, in
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tema di assegno divorzile, costituisce presupposto necessario per procedere alla revisione ex art. 9 I. 898 del 1970 l'accertamento in ordine alla sussistenza di un mutamento sopravvenuto delle condizioni economiche delle parti, cui segue la valutazione della fondatezza della domanda, da compiersi tenendo conto della funzione in concreto svolta dall'assegno alla luce dei principi enunciati dalla sentenza n. 18287 del 2018 delle Sezioni - ove la valutazione delle condizioni economiche delle parti è collegata causalmente agli altri indicatori presenti nell'art. 5, comma 6, I. 898 del 1970, al fine di accertare se l'eventuale disparità esistente all'atto dello scioglimento del matrimonio sia stata determinata da scelte condivise di conduzione della vita familiare, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di uno dei coniugi, tenuto conto della durata del matrimonio e delle rispettive ed effettive potenzialità professionali e reddituali in modo tale poter valutare l'incidenza o meno delle sopravvenienze sulla spettanza o sulla misura dell'assegno (Cass., n. 14160/2022; n. 354/2023). Invero, il rigetto contenuto nella sentenza del 2021 riguardò una domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, negato nella precedente sentenza di secondo grado del 2017, che il Tribunale intese quale istanza di revisione rispetto alla statuizione contenuta da tale sentenza, a norma del predetto art. 9 e, pertanto, va qualificata come una domanda diversa da quella introdotta nel primo giudizio, relativa all'accertamento dei presupposti dell'assegno divorzile. Ciò è confermato dal rilievo che l'oggetto della cognizione nel giudizio di rinvio, come delineato dall'ordinanza della cassazione della sentenza d'appello del 2017, era costituito dall'accertamento dei presupposti dell'assegno divorzile sotto il profilo del requisito perequativo. Occorre dunque concludere che la domanda esaminata dal Tribunale con la sentenza del 2021 è diversa da quella oggetto del giudizio in esame,
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nell'ambito del perimetro valutativo segnato dalla suddetta ordinanza della cassazione. Ne consegue che l'assunto del BO, secondo cui non era dato scindere artificiosamente il periodo di godimento dell'assegno divorzile sulla base della sovrapposizione dei due giudizi riguardanti tale diritto, non è accoglibile, in quanto fondato sulla sussistenza di un giudicato interno che, per quanto suesposto, è da escludere. Il terzo e quarto motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili. Al riguardo, con le relative critiche il ricorrente tende al riesame dei fatti, contrapponendo all'interpretazione della Corte territoriale circa la sussistenza del profilo perequativo dell'assegno divorzile a favore della OZ, una diversa ricostruzione del merito, inammissibile in questa sede.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 2.700,00 oltre alla maggiorazione del 15% per il rimborso forfettario delle spese forfettarie, iva e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto. Dispone che ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati
identificativi delle parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
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Il Presidente Data pubblicazione 13/05/2025 Numero di raccolta generale 12792/2025 Numero sezionale 1200/2025 Numero registro generale 18520/2023
Dott.ssa Maria Acierno
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