Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2026, n. 9104
CASS
Sentenza 10 aprile 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione del principio di non discriminazione per handicap e nozione di ragionevoli accomodamenti

    La Corte di Cassazione, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, ha ritenuto che la mancata adozione di soluzioni ragionevoli costituisca discriminazione indiretta del caregiver. Ha inoltre affermato che provvedimenti meramente temporanei non integrano un accomodamento ragionevole a fronte di una disabilità permanente e che spetta al datore di lavoro provare le circostanze impeditive.

  • Accolto
    Violazione degli artt. 4 e 4 bis del d.lgs. n. 216 del 2003 in ordine alla ripartizione dell'onere della prova

    La Corte di Cassazione ha confermato che nei giudizi antidiscriminatori vigono criteri probatori speciali che prevedono un'agevolazione del regime probatorio in favore del ricorrente, il quale deve provare il fattore di rischio, il trattamento meno favorevole e la correlazione plausibile con la discriminazione. Il datore di lavoro deve poi provare circostanze idonee a escludere la natura discriminatoria dell'atto.

  • Accolto
    Mancata adozione di soluzioni ragionevoli per il caregiver

    La Corte di Cassazione ha ritenuto che costituisca discriminazione indiretta la mancata adozione di soluzioni ragionevoli che consentano al caregiver di fornire l'assistenza necessaria al figlio disabile. Ha inoltre censurato la decisione della Corte d'appello per aver ritenuto sufficienti provvedimenti temporanei e per non aver valutato la disponibilità della ricorrente ad essere adibita a mansioni inferiori.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha esaminato il ricorso proposto da una dipendente ATAC S.p.A. avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva rigettato la sua domanda volta all'accertamento del carattere discriminatorio del comportamento datoriale, consistente nel rifiuto di assegnarla a un turno fisso mattutino per assistere il figlio minore affetto da disabilità, e alla conseguente condanna all'assegnazione a tale turno, con rimozione delle discriminazioni e risarcimento del danno. La ricorrente lamentava, in primo luogo, la violazione degli articoli 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 216/2003, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel non riconoscere un suo diritto assoluto a "ragionevoli accomodamenti" e nel ritenere insufficienti i provvedimenti provvisori adottati. In secondo luogo, censurava la violazione degli articoli 4 e 4-bis del medesimo decreto, unitamente all'articolo 28 del d.lgs. n. 150/2011, in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, asserendo che la Corte d'Appello avesse erroneamente preteso da lei la prova della discriminazione, quando sarebbe stato sufficiente allegare elementi idonei a farla presumere. L'ATAC S.p.A. si era difesa con controricorso. La Corte di Cassazione, dopo aver rimesso la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che si era pronunciata con sentenza C-38/24, ha riesaminato il caso alla luce di tale pronuncia.

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame nel merito. Ha innanzitutto chiarito che, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità si applica anche al lavoratore che, pur non essendo disabile, fornisce assistenza al figlio affetto da disabilità, e che il datore di lavoro è tenuto ad adottare "soluzioni ragionevoli" ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE, purché tali soluzioni non impongano un onere sproporzionato. La Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse errato nel considerare sufficienti i provvedimenti provvisori adottati dall'ATAC S.p.A., poiché, a fronte di una disabilità permanente, l'adeguamento dell'ambiente di lavoro deve proiettarsi nel futuro. Ha altresì censurato la sentenza impugnata per non aver adeguatamente valutato la disponibilità della ricorrente ad essere adibita a mansioni inferiori e per aver erroneamente equiparato la sua situazione a quella di colleghi con problemi di salute propri, anziché considerare la disabilità del figlio come fattore determinante. La Corte ha infine enunciato i seguenti principi di diritto: costituisce discriminazione indiretta del datore di lavoro nei confronti del caregiver la mancata adozione di soluzioni ragionevoli che consentano al medesimo di fornire al figlio disabile l'assistenza necessaria, il comportamento del datore di lavoro che adotti provvedimenti provvisori e non definitivi per un periodo irragionevolmente lungo, il comportamento che metta sullo stesso piano lavoratori con specificità diverse, e il comportamento omissivo che non assuma provvedimenti in ordine alla richiesta del caregiver di essere eventualmente adibito a mansioni inferiori. È stato disposto l'oscuramento delle generalità della ricorrente.

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2026, n. 9104
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9104
    Data del deposito : 10 aprile 2026

    Testo completo