Sentenza 11 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/2004, n. 2657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2657 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. PETTI Giovanni Battista - rel. Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TESSITURA CASTELFRANCO S.R.L., in persona del legale rappresentante Dott. Mario Dai Pra, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE GORIZIA 25/C, presso lo studio dell'avvocato RODOLFO RADIUS, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato PIERLAMBERTO RIPESI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CASTIGLIONE S.R.L. IN LIQ.;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^. 24524/00 proposto da:
CASTIGLIONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore Geom. Zago LUCIANO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIOVANNI MARIA BARCATI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
TESSITURA CASTELFRANCO S.R.L., in persona del legale rappresentante Dott. Mario Dai Fra, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE GORIZIA 25/C, presso lo studio dell'avvocato RODOLFO RADIUS, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato PIERLAMBERTO RIPESI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1250/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione 3^ Civile, emessa e depositata il 26/08/99 (R.G. 289/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/03 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Giovanni Maria BARCATI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo e l'assorbimento nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione (2 febbraio 1983) la società TI s.r.l. conveniva dinanzi al Tribunale di Treviso la società Tessitura di TE EN (da ora, breviter, Tessitura) s.p.a. e ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di lire 42.200.000 oltre spese, per l'occupazione di 1200 metri quadrati dei propri immobili (già di pertinenza del fallimento della società s.p.a. Pettinatura italica) protrattasi dal luglio 1991 al 31 ottobre 1982. Si costituiva la tessitura contestando il fondamento della domanda e chiedendo in via riconvenzionale un danno di 15 milioni per il rifiuto della consegna delle macchine e la perdita degli affari relativi alla vendita delle stesse.
Contestava inoltre l'entità della superficie occupata dai macchinari. Istruita la lite il Tribunale con sentenza del 15 giugno 1994 rigettava entrambe le domande e compensava le spese tra le parti, ponendo a carico dell'attrice le spese di Consulenza. Contro la decisione proponeva appello la TI, chiedendone la riforma e la condanna della Tessitura al pagamento dei canoni di occupazione oltre al maggior danno da svalutazione monetaria, con la vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Resisteva la Tessitura e proponeva appello incidentale per la mancata liquidazione dei danni conseguenti agli ostacoli posti per il ritiro dei macchinari.
Con sentenza del 26 agosto 1999 la Corte di appello di Venezia così decideva: accoglie l'appello principale e rigetta quello incidentale;
condanna l'appellata al pagamento della somma di L. 34.560.000 per la utilizzazione onerosa dei locali, oltre interessi legali dalla domanda al saldo ed alla rifusione delle spese dei due gradi (v. amplius in dispositivo).
Contro la decisione ricorre la Tessitura deducendo tre motivi di censura illustrati da memoria;
resiste con controricorso e ricorso incidentale la TI. I ricorsi sono stati previamente riuniti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi i ricorsi non meritano accoglimento per le seguenti considerazioni. Precede l'esame del ricorso principale. A. ESAME DEL RICORSO DELLA TESSITURA:
NEL PRIMO MOTIVO si deduce l'error in iudicando sulla qualificazione del rapporto giuridico intercorso tra le parti ed il relativo vizio della motivazione su punto decisivo.
La tesi è che erroneamente la Corte in sede di appello ha qualificato il rapporto come negozio atipico di concessione a titolo oneroso, mentre esattamente il tribunale lo aveva considerato come deposito gratuito, sulla base del verbale di consegna nel quale la TI dichiarava di assumere la qualità di depositarla. In senso contrario si osserva come la Corte (f.f. 5 della motivazione) attraverso l'esame del contesto probatorio che include sia il verbale di consegna ma anche la prova orale, sia pervenuta al convincimento circa la natura atipica ed onerosa del rapporto negoziale, qualificandolo come concessione in uso temporaneo. Tale valutazione attiene ad una quaestio voluntatis e cioè ad un apprezzamento in fatto insindacabile in questa sede in quanto adeguatamente motivato.
NEL SECONDO MOTIVO si deduce l'error in iudicando ed il vizio della motivazione sul punto relativo al rifiuto della consegna dei macchinari sulla base di un presunto diritto di ritenzione. In senso contrario si osserva che la Corte ha correttamente giustificato il rifiuto della consegna in relazione al mancato pagamento del corrispettivo, sulla base della regola generale dell'art. 1460 c.c. (ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO) valida nei contratti a prestazioni corrispettive, anche se atipici.
NEL TERZO MOTIVO si deduce l'error in procedendo ed il vizio della motivazione sulle domande proposte con l'appello incidentale. Si assume che era fondata la pretesa risarcitoria conseguente alla perdita degli affari conseguenti alla ritardata disponibilità dei macchinari.
In senso contrario si osserva che la condotta della TI risultava giustificata dallo inadempimento della Tessitura, sicché difetta il nesso di causalità tra la condotta agente e l'asserito evento di danno, se la pretesa era di natura contrattuale, ovvero difettava anche l'elemento della ingiustizia del danno se la pretesa era per colpa aquiliana. La Corte ha infatti motivato adeguatamente sul nesso di causalità e sulla mancanza di prova in ordine al danno. Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. B. ESAME DEL RICORSO INCIDENTALE DEL CASTIGLIONE.
Nell'unico motivo si deduce l'error in procedendo per la omessa pronuncia sul maggior danno richiesto ai sensi dell'art. 1224 c.c.. In senso contrario si osserva che nessuna prova circostanziata o presuntiva al riguardo risulta data dal ricorrente. Non vi è dunque alcuna omessa pronuncia ma un implicito rigetto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio di Cassazione tra le parti in lite.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi e compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2004