Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5938 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
n. 22940/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Il Tribunale di Napoli 14° SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 22940/2023 R.G., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Giulio di Parte_1 C.F._1
Gioia;
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
OPPOSTA
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_2
dall'Avv. Carmela Iovino;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: all'udienza del 29.05.2025 le parti concludevano come da verbale.
pagina 1 di 4
Con atto di citazione regolarmente notificato evocava in giudizio l' Parte_1 [...]
ed , proponendo opposizione alla cartella di pagamento Controparte_3 Controparte_2
n.07120230103249937000, avente ad oggetto un importo pari ad euro 108, 48, notificata in data
18.10.2023.
Affermava l'opponente che la cartella era riferibile ad asseriti crediti giudiziari dell'anno 2023, ruolo emesso da , in nome e per conto del Controparte_2 Controparte_4
reso esecutivo in data 5.7.2023 e consegnato in data 10.9.2023, per un non
[...]
meglio chiarito contributo unificato, di importo pari ed euro 98 oltre interessi di euro 4,60 per un totale di euro 102,60, a cui sono da aggiungere i diritti di notifica spettanti all' di euro 5,88. CP_5
Il si opponeva al pagamento della somma in oggetto, contestando l'inesistenza del diritto di Pt_1
procedere in via esecutiva dell'Agente della Riscossione, essendo stato il pagamento del contributo unificato correttamente ottemperato, in data 2.11.2021, attraverso il modello F23 e lamentando altresì
la nullità della cartella per omessa indicazione dei dati identificativi della pretesa creditoria.
Si costituiva contestando le difese dell'opponente e, in via preliminare, chiedeva Controparte_2
dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
Si costituiva l' eccependo in via preliminare il difetto di Controparte_6
giurisdizione ed avversando le difese dell'opponente nel merito.
All'udienza del 29.05.2025 l'opposta insisteva per la dichiarazione del difetto di Controparte_2
giurisdizione e l'opponente aderiva all'eccezione.
***
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario essendo la controversia devoluta alla giurisdizione tributaria.
L'art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 546/1992, che disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria, così dispone:
“Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni
pagina 2 di 4 genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo
per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli
interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie
riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di
pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica”.
Non v'è dubbio che la pretesa impositiva portata dal ruolo, nella fattispecie, sia di natura tributaria trattandosi di credito nascente da l mancato pagamento del contributo unificato.
A seguito della nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, con la quale è stato dichiarato
“costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24 e 113, Cost., l'art. 57, comma 1, lett. a),
del d.P.R. n. 602 del 1973, come sostituito dall'art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999, nella parte in cui non
prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla
notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono
ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ.”, ed è stato altresì evidenziato che “Il
riparto di giurisdizione, quanto agli atti della riscossione coattiva, tra il giudice tributario e il giudice
(ordinario) dell'esecuzione è dato, ex art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, dalla cartella di pagamento e
dall'eventuale successiva intimazione ad adempiere.”, sono intervenute a più riprese le Sezioni Unite
della Suprema Corte di Cassazione.
In particolare la sentenza n. 7822/2020 ha avuto modo di chiarire che “in tema di controversie su atti di
riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72
bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va
così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa
tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si
assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se
pagina 3 di 4 validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa,
inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle
questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla
validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla
pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione
di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto
esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.”
Ebbene in applicazione di tale principio, va dichiarato nella presente sede il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, essendo in contestazione l'an della pretesa tributaria contenuta nella cartella di pagamento oggetto di opposizione.
La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di numerosi e ravvicinati interventi chiarificatori delle sezioni unite della Corte di Cassazione, unitamente al contegno processuale dell'opponente che ha prestato adesione all'eccezione di controparte, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
di e di , così provvede: Controparte_3 Controparte_2
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la controversia appartenente alla giurisdizione del giudice tributario;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli il 13.06.2025
Il giudice
dott.ssa Federica D'Auria
pagina 4 di 4