Decreto cautelare 4 dicembre 2021
Sentenza breve 28 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 28/01/2022, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/01/2022
N. 01058/2022 REG.PROV.COLL.
N. 12396/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Mario Travia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Centro di Selezione Marina Militare, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per l'annullamento
del provvedimento -OMISSIS- con il quale il ricorrente è stato dichiarato “inidoneo al reclutamento quale -OMISSIS- per -OMISSIS- in soggetto con -OMISSIS- giusta D.P.R. 207 del 17/ 12/2015”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2022 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato, sotto molteplici profili ed, in particolare, sotto il profilo dell’erroneità dell’accertamento effettuato, il provvedimento -OMISSIS-, con il quale è stato dichiarato “inidoneo al reclutamento quale -OMISSIS- per -OMISSIS--OMISSIS- in soggetto con -OMISSIS- giusta D.P.R. 207 del 17/ 12/2015”.
Con decreto cautelare n. -OMISSIS-è stata disposta una verificazione, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno, in capo al ricorrente, di “ -OMISSIS- in soggetto con -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS- giusta D.P.R. 207 del 17/ 12/2015”, incaricando di ciò la Commissione di II° Istanza del Comando Logistico dell’Esercito, con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti, dipendenti da strutture legate all’Amministrazione da appositi rapporti di tipo privatistico ai sensi del DPR 30.5.2002 n. 115, Titolo VII, parte II.
Con il medesimo decreto cautelare è stato disposto, altresì, il deposito, da parte della P.A di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso, contenente chiarimenti in ordine a) a quali prove selettive fossero già state superate dal ricorrente - con indicazione della relativa votazione conseguita- ed a quali altre prove selettive il ricorrente non fosse stato sottoposto ; b) per quali date fossero previsti - anche approssimativamente- la pubblicazione della graduatoria e l’avvio del corso di formazione.
L’Amministrazione, in esecuzione del predetto decreto, ha rappresentato che il ricorrente aveva svolto la prova scritta di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, nella quale aveva conseguito il punteggio di -OMISSIS-(su punteggio massimo previsto di 67/67); era stato sottoposto all’ accertamento dell’idoneità attitudinale, nel quale aveva conseguito l’idoneità (non era
previsto un punteggio da assegnare bensì un giudizio di idoneità/inidoneità); all’ accertamento dell’idoneità psico-fisica, per cui è causa, nel quale aveva conseguito la NON idoneità (non era previsto un punteggio da assegnare bensì un giudizio di idoneità/inidoneità).
La relazione medica della predetta Commissione, depositata in data -OMISSIS-, ha affermato che sussiste l’idoneità del ricorrente all’arruolamento come -OMISSIS-.
Alla camera di consiglio del 24.01.2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso merita accoglimento in quanto, dalle risultanze della verificazione, rispetto alle quali il Collegio non ha ragione di discostarsi, può darsi atto che non sussiste la causa di non idoneità fisica che aveva condotto all’esclusione del ricorrente, e, pertanto, lo stesso si palesa come in possesso del requisito fisico adeguato all’arruolamento.
L’impugnato provvedimento di inidoneità fisica del ricorrente, dunque, deve essere annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro -OMISSIS- oltre accessori, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Rosa Perna, Consigliere
Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandra Vallefuoco | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.