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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/04/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. v.g. 3113/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
MICHELE POSIO Giudice
CLAUDIA GHERI Giudice nella causa iscritta al n. v.g. 3113/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. GLORIA MARCHETTO e l'avv. Parte_1 C.F._1
PAOLO MARCHETTO
e
(c.f. ), con l'avv. GLORIA MARCHETTO e l'avv. CP_1 C.F._2
PAOLO MARCHETTO
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) La figlia minorenne viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza presso Per_1
l'abitazione materna, in Fiesse (BS), via Don Domenico Sudati n.50.
pagina 1 di 4 2) Il padre, tenuto conto del fatto che la figlia ha da poco compiuto un anno di età, potrà Per_1
frequentarla liberamente, previo accordo con la madre, senza pernottamento e ciò sino a quando Per_1
non avrà compiuto il terzo anno di età.
3) Dopo il compimento del terzo anno di età, il signor potrà frequentare la figlia minorenne CP_1
un fine settimana a settimane alterne, dal sabato pomeriggio alle ore 16,00 fino alla domenica sera alle ore 20,00, quando la riputerà presso l'abitazione materna;
nonché nella settimana in cui il week end è di spettanza della madre, un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola della bambina sino alle ore 20.00, quando la riporterà presso l'abitazione materna.
Il padre, sempre dopo il compimento del terzo anno di età della figlia, potrà tenerla per metà delle vacanze
Natalizie e Pasquali, alternando il giorno di Natale e Pasqua di anno in anno con la madre, nonchè almeno
15 giorni, non consecutivi nel periodo feriale estivo, da concordare con la madre.
Restano salvi i diversi accordi che venissero di volta in volta presi dai genitori.
4) Ciascun genitore potrà assumere, senza previamente consultare l'altro, le decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti la figlia. Le decisioni inerenti l'educazione, lo sviluppo psicofisico, la salute e l'istruzione e tutte le altre decisioni considerate di straordinaria amministrazione dovranno essere assunte di concerto tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia.
5) Considerata l'età della bambina, i genitori si impegnano ed obbligano a non adottare comportamenti coercitivi nei confronti della figlia, qualora la medesima manifesti la volontà di non soggiornare con l'uno o con l'altro genitore durante i giorni di frequentazione convenuti e per il periodo delle vacanze estive.
6) Il signor di professione manutentore si obbliga a versare alla madre, signora CP_1 [...]
di professione parrucchiera, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minorenne, la Parte_1 somma mensile di €.350,00 (trecentocinquanta/00), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, finché quest'ultima non sarà economicamente autosufficiente.
Detta somma verrà versata dal signor , entro il giorno 20 di ogni mese tramite bonifico CP_1
sulle già note coordinate bancarie della signora . Parte_1
Le spese straordinarie, sostenute nell'interesse della figlia, verranno ripartite tra coniugi nella misura del
50%, come da Protocollo d'intesa sul regime delle spese straordinarie, sottoscritto dal Tribunale di
Brescia e dall'Ordine degli Avvocati di Brescia, in data 14 luglio 2016 come di seguito dettagliate:
Spese per la salute pagina 2 di 4 a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica: IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, erogate da strutture private, II) cure termali e fisioterapiche, III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico, mensa scolastica;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati: II) corsi di specializzazione: III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private: V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato pre-scuola e dopo- scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Si precisa che il genitore che non affronterà la spesa dovrà corrispondere al genitore che le ha anticipate, entro 15 gg dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta, il 50% della spesa stessa.
Nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. Nel caso in cui il consenso alla spesa straordinaria, ove previsto, non venga espresso entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, lo stesso si darà per manifestato.
pagina 3 di 4 7) L'assegno unico spettante per il nucleo familiare verrà percepito nella misura del 100% dalla signora
, quale genitore stabilmente convivente con la figlia. Parte_1
8) I signori e prestano sin d'ora il consenso al rilascio/rinnovo dei Parte_1 CP_1
documenti validi per l'espatrio per la figlia minorenne .” Per_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 13.02.2025, e Parte_1 CP_1
premesso di essere genitori di , nata il [...], chiedevano la regolamentazione dei rapporti Per_1
personali ed economici inerenti alla prole in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della minore, che, dunque, può essere recepito.
Le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 337 ter c.c. e 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità alle conclusioni menzionate in epigrafe.
Brescia, 03/04/2025
Il presidente est.
Gustavo Nanni
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
MICHELE POSIO Giudice
CLAUDIA GHERI Giudice nella causa iscritta al n. v.g. 3113/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. GLORIA MARCHETTO e l'avv. Parte_1 C.F._1
PAOLO MARCHETTO
e
(c.f. ), con l'avv. GLORIA MARCHETTO e l'avv. CP_1 C.F._2
PAOLO MARCHETTO
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) La figlia minorenne viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza presso Per_1
l'abitazione materna, in Fiesse (BS), via Don Domenico Sudati n.50.
pagina 1 di 4 2) Il padre, tenuto conto del fatto che la figlia ha da poco compiuto un anno di età, potrà Per_1
frequentarla liberamente, previo accordo con la madre, senza pernottamento e ciò sino a quando Per_1
non avrà compiuto il terzo anno di età.
3) Dopo il compimento del terzo anno di età, il signor potrà frequentare la figlia minorenne CP_1
un fine settimana a settimane alterne, dal sabato pomeriggio alle ore 16,00 fino alla domenica sera alle ore 20,00, quando la riputerà presso l'abitazione materna;
nonché nella settimana in cui il week end è di spettanza della madre, un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola della bambina sino alle ore 20.00, quando la riporterà presso l'abitazione materna.
Il padre, sempre dopo il compimento del terzo anno di età della figlia, potrà tenerla per metà delle vacanze
Natalizie e Pasquali, alternando il giorno di Natale e Pasqua di anno in anno con la madre, nonchè almeno
15 giorni, non consecutivi nel periodo feriale estivo, da concordare con la madre.
Restano salvi i diversi accordi che venissero di volta in volta presi dai genitori.
4) Ciascun genitore potrà assumere, senza previamente consultare l'altro, le decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti la figlia. Le decisioni inerenti l'educazione, lo sviluppo psicofisico, la salute e l'istruzione e tutte le altre decisioni considerate di straordinaria amministrazione dovranno essere assunte di concerto tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia.
5) Considerata l'età della bambina, i genitori si impegnano ed obbligano a non adottare comportamenti coercitivi nei confronti della figlia, qualora la medesima manifesti la volontà di non soggiornare con l'uno o con l'altro genitore durante i giorni di frequentazione convenuti e per il periodo delle vacanze estive.
6) Il signor di professione manutentore si obbliga a versare alla madre, signora CP_1 [...]
di professione parrucchiera, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minorenne, la Parte_1 somma mensile di €.350,00 (trecentocinquanta/00), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, finché quest'ultima non sarà economicamente autosufficiente.
Detta somma verrà versata dal signor , entro il giorno 20 di ogni mese tramite bonifico CP_1
sulle già note coordinate bancarie della signora . Parte_1
Le spese straordinarie, sostenute nell'interesse della figlia, verranno ripartite tra coniugi nella misura del
50%, come da Protocollo d'intesa sul regime delle spese straordinarie, sottoscritto dal Tribunale di
Brescia e dall'Ordine degli Avvocati di Brescia, in data 14 luglio 2016 come di seguito dettagliate:
Spese per la salute pagina 2 di 4 a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica: IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, erogate da strutture private, II) cure termali e fisioterapiche, III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico, mensa scolastica;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati: II) corsi di specializzazione: III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private: V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato pre-scuola e dopo- scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Si precisa che il genitore che non affronterà la spesa dovrà corrispondere al genitore che le ha anticipate, entro 15 gg dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta, il 50% della spesa stessa.
Nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. Nel caso in cui il consenso alla spesa straordinaria, ove previsto, non venga espresso entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, lo stesso si darà per manifestato.
pagina 3 di 4 7) L'assegno unico spettante per il nucleo familiare verrà percepito nella misura del 100% dalla signora
, quale genitore stabilmente convivente con la figlia. Parte_1
8) I signori e prestano sin d'ora il consenso al rilascio/rinnovo dei Parte_1 CP_1
documenti validi per l'espatrio per la figlia minorenne .” Per_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 13.02.2025, e Parte_1 CP_1
premesso di essere genitori di , nata il [...], chiedevano la regolamentazione dei rapporti Per_1
personali ed economici inerenti alla prole in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della minore, che, dunque, può essere recepito.
Le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 337 ter c.c. e 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità alle conclusioni menzionate in epigrafe.
Brescia, 03/04/2025
Il presidente est.
Gustavo Nanni
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