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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/12/2025, n. 4541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4541 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
N. R. G. 1413/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
NA IO Presidente
IA AZ NI IC
IC NE IC rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1413 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione il 4 novembre 2025, avente ad oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio e vertente
TRA
nato l'[...] a [...], residente in Parte_1
Giugliano in Campania (Na) alla via Nazario Sauro n.17, C.F.
, elettivamente domiciliato in Aversa (Ce) alla Via C.F._1
NA Da NC n.66 presso lo studio dell'avv. Maddalena De Rosa che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
pagi na 1 di 13 E
, nata il [...] a [...], ivi residente Controparte_1
alla via Pergolesi n.3, C.F. , elettivamente C.F._2
domiciliata in Aversa (Ce) alla Via Ruffilli n.15 presso lo studio dell'avv. Rosalba Napolitano che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti, all'udienza del 29/10/2025 si sono riportati ai propri scritti difensivi, chiedendone l'accoglimento.
Il P.M. ha apposto il proprio visto in data 5/11/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/2/2025, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con in Sant'Antimo il 16/11/1995 Controparte_1
dal quale è nata il [...], maggiorenne e non Persona_1
economicamente autosufficiente, ha riferito che tra i coniugi è intervenuta sentenza del Tribunale di Napoli Nord di scioglimento del matrimonio n.
811/2020 pubblicata il 16/3/2020 e, per le ragioni di cui all'atto introduttivo, ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite.
Nel merito ha chiesto:
- la revoca dell'assegno divorzile pari ad € 150,00 stabilito in favore di , da ritenersi autosufficiente, in quanto percettrice Controparte_1
pagi na 2 di 13 di redditi da lavoro dipendente e da patrimonio immobiliare;
- la riduzione dell'assegno periodico di mantenimento ad € 300,00, in favore della figlia oggi ventiquattrenne, con Persona_1
attribuzione ex art. 337 septies c.c. della somma direttamente alla figlia ormai maggiorenne.
Con comparsa di risposta dell'11/4/2025 si è costituita la resistente, la quale ha contestato gli assunti di parte ricorrente e ha chiesto la conferma delle statuizioni stabilite nella sentenza di divorzio n. 811/2020 pubblicata il 16/3/2020.
All'udienza del 12/5/2025, la IC delegata, sentite le parti, ha formulato proposta conciliativa, rinviando al 4/6/2025 al fine di consentire alle medesime la valutazione della predetta proposta.
All'udienza che precede, la IC delegata, preso atto del rifiuto della proposta conciliativa manifestato da parte resistente, ha rinviato al
29/10/2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, concedendo i termini ex art. 473 bis 28 c.p.c.
Depositate le memorie conclusionali, con ordinanza del 4/11/2025, la
IC delegata ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. in data 5/11/2025 ha apposto il visto nulla opponendo.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolt o nei termini che seguono.
In ordine agli aspetti economici, va disposta la revoca dell'assegno divorzile corrisposto alla la quale risulta godere di adeguati CP_1
redditi propri che le consentono di essere economicamente indipendente.
Invero, dal momento che le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata rebus sic stantibus rimanendo suscettibili di modifica quanto ai rapporti pagi na 3 di 13 economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che consentano di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, deve ritenersi legittima la cessazione dell'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile se i redditi dell'obbligato si riducono a seguito del suo pensionamento o il coniuge beneficiario è economicamente autosufficiente (cfr.: Cass. civ. sez. I, 05/03/2019,
n.6386).
La giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità, facendo propri i principi delineati dalle Sezioni Unite del 2018 - che alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma 6 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ha riconosciuto all'assegno di divorzio, dopo le modifiche int rodotte con la l.
n. 74 del 1987, una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, così richiedendo l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, e in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico -patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e persona le di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (Cass. SSUU n. 18287/2018) – ha statuito che la riduzione reddituale dell'ex coniuge obbligato al versamento dell'assegno divorzile, la capacità lavorativa del beneficiario titolare di fonte di reddito unitamente alla sussistenza di una relazione affettiva stabile e pagi na 4 di 13 duratura di quest'ultimo, giustificano la revoca dell'assegno divorzile con decorrenza dalla pronuncia del provvedimento che dispone l'esclusione dell'assegno divorzile.
Rispetto alla domanda di revoca dell'assegno divorzile, il giudice deve verificare se sia sopraggiunta indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge beneficiario, desunta dai seguenti indici: possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespit i patrimoniali mobiliari ed immobiliari, capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), stabile disponibilità di una casa di abitazione, nonché eventualmente altri – rilevanti nelle singole fattispecie – senza, invece, tener conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione (sent. 11504/2017) ha statuito che detto tenore non può più essere considerato “parametro condizionante e decisivo nel giudizio sul riconoscimento del diritto all'assegno”. Un corretto parametro di riferimento, nella valutazione sull'adeguatezza- inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge nonché sulla possibilità- impossibilità di procurarseli (condizioni queste determinanti nella valutazione dell'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”, come disposto dall'art. 5, co.6, l.898/1970, va individuato nel raggiungimento dell'indipendenza economica del richiedente: se è accertato che quest'ultimo è “economicamente indipendente” o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto.
Al fine di disporre la revoca dell'assegno di divorzio "i relativi
pagi na 5 di 13 accertamenti vanno compiuti, appunto, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex co niuge" (Cass.n. 15481/2017 e
42/92/2017).
Ancora, la Cassazione ha sancito che l'ex coniuge che non si trovi in età avanzata e non si adoperi attivamente per la ricerca di attività lavorativa, pur essendone astrattamente idoneo, in assenza di patologie e/o di condizioni di salute ostative all'attività lavorativa, perde il diritto all'assegno medesimo, purché vi sia adeguata prova (pur presuntiva) dello svolgimento di un'attività lavorativa, anche solo in termini potenziali, in grado di garantire all'ex coniuge una posizione di indipendenza economica(cfr.: Cass. civ., sez. VI, 04/02/2021, n.2653; ordinanza n.
5077/2021; ordinanza n. 2653 del 04.02.2021).
In merito, poi, all'incidenza della creazione di un nuovo nucleo familiare con un nuovo partner, dal quale siano pure nati figli, sulla debenza dell'assegno divorzile, secondo la giurisprudenza di legittimità ove, a sostegno della richiesta di diminuzione dell'assegno di divorzio, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell'obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri (Cass. civ., sentt. n.
4551 del 2012, n. 25010 del 2007). Se, quindi, la costituzione di una nuova famiglia non rappresenta un automatico presupposto che impone la rideterminazione dell'assegno di mantenimento, è altrettanto errato pagi na 6 di 13 ritenere che il sistema normativo si basi su una considerazione di non necessarietà della scelta del coniuge obbligato. Al contrario, il diritto alla costituzione della famiglia è un diritto fondamentale anche nel contesto costituzionale e sovranazionale della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 1950 (art. 12), e come tale è riconosciuto anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
(art. 9), senza che sia possibile considerare il divorzio come limite oltre il quale tale diritto è destinato a degradare al livello di mera scelta individuale non necessaria (cfr. Cass. civ., sentenza n. 6289 del
19.03.2014).
La creazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, dunque, determinando la nascita di nuovi obblighi di carattere economico, pur non costituendo presupposti automatici per la rideterminazione dell'assegno, devono essere valutate come circostanze sopravvenute suscettibili di importare la modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione o di divorzio (cfr. Cassazione civile sez. VI, 12/07/2016,
n.14175; Cass. civ., sentenza n. 6289/2014 cit.).
Ciò posto, venendo al caso di specie, ritiene il Tribunale che sono venuti meno i presupposti per la corresponsione dell'invocato assegno divorzile nella triplice componente assistenziale, compensativa e perequativa.
In particolare, quanto alle capacità reddituali della resistente, dalle risultanze di causa (scritti difensivi avversi e documentazione versata in atti) è emerso che la allo stato non versa in nessuna delle ipotesi CP_1
che legittimano l'attribuzione dell'assegno divorzile, ovvero la mancanza di mezzi adeguati e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Invero, la stessa, oltre a svolgere prestazioni lavorative saltuarie nonché
pagi na 7 di 13 percepire la Naspi nei periodi di disoccupazione, dal 2022 è dipendente del in qualità di collaboratrice Controparte_2
scolastica con una retribuzione mensile lorda di € 1.500 circa (cfr. estratto conto previdenziale , dichiarazione 730/2024 redditi 2023, RPF 2023 CP_3
redditi 2022).
A ciò si aggiunga che tali redditi da lavoro dipendente e assimilati, si sommano alla titolarità di diritti reali in capo alla medesima resistente, sussistenti all'epoca del divorzio, come emerge dalla documentazione versata in atti (cfr. ispezione ipotecaria ADE e atto di donazione rep. N.
61647, raccolta n. 21165, registrato all'Ufficio Napoli 3 il 13/5/2015) e consistenti in:
- 1/1 proprietà sita in Sant'Antimo alla Via Contrada Crocelle snc, identificato in Catasto al Foglio 4 part. 373 sub 2, piano T, cat. A/2, consistenza 5 vani rendita € 309,87;
- 1/1 proprietà sita in Sant'Antimo alla Via Pergolesi n.3, identificato in
Catasto al Foglio 4 part. 373 sub 4, piano S1, cat. C/6, classe 3, mq.98, rendita € 217,63;
- 1/1 proprietà sita in Sant'Antimo alla Via Pergolesi n.3, identificato in
Catasto al Foglio 4 part. 373 sub 5, piano 2, cat. C/2, classe 2, mq.115, rendita € 213,81;
- nuda proprietà sita in Sant'Antimo alla Via Contrada Crocelle snc, identificato in Catasto al Foglio 4 part. 373 sub 3, piano 1, int. 2, cat. A/2, classe 4, vani 5, rendita € 309,87.
Del pari, anche sotto il profilo della componente perequativa -compensativa non si giustifica la debenza dell'assegno divorzile a carico del ed Pt_1
in favore della non essendo stato provato, già all'epoca della CP_1
pagi na 8 di 13 pronuncia divorzile, un tenore di vita particolarmente alto in costanza di matrimonio, né può dirsi provato che la resistente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia ed assecondare le scelte di carriera del marito (peraltro, indimostrate), dando, in base all'accordo con l'altro coniuge, dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e personale del
Pt_1
Valutati tali elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, considerata la separazione risalente a gennaio 2016 (tant'è che il Pt_1
già nel 2012 ha avuto un figlio dalla relazione con l'attuale compagna), non vi è dubbio che debba essere accolta la domanda di revoca dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile in favore della CP_1
risultando provate, quali sopravvenienze, tanto l'effettivo depauperamento delle sostanze del quanto la nuova condizione di reddito della Pt_1
resistente, tale da garantire alla stessa una totale autonomia sul versante economico-finanziario, facendo venir meno a monte la componente assistenziale dell'assegno divorzile.
Quanto alla domanda di riduzione della somma prevista a titolo di mantenimento della figlia , si evidenzia che, secondo l'ormai Per_1
consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimen to della prole secondo le regole dell'art. 315 bis non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età del figlio, ma perdura immutato fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso, ovvero non venga provato che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato del medesimo, il cui accertamento non pagi na 9 di 13 può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post -universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (cfr., sul punto, Cass. n. 15756 dell'11/07/2006; Cass.,
n. 2392 del 1998; Cass., n. 4765 del 2002).
La Suprema Corte ha invero affermato che, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di ri gore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e - purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori - aspirazioni (cfr. Sentenza n. 18076 del 20/08/2014; Cass. SS.UU.
n. 20448/2014). In proposito, è stato evidenziato che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata del relativo obbligo, in termini di durata e di contenuto, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento nel figlio nella società (cfr. Cass., n. 12952 del 22/06/2016).
Pertanto, il diritto al mantenimento deve trovare un limite rappresentato dalla durata del percorso formativo del figlio e, esaurito il predetto percorso, dal tempo mediamente occorrente per trovare occupazione, in pagi na 10 di 13 una determinata realtà economica, salvo che ciò non sia stato possibile per cause non imputabili al figlio.
Tuttavia, con la recente sentenza n. 24731/2024, la Cassazione ha specificato che, una volta raggiunta la maggiore età, spetta al figlio l'onere di dimostrare di non essere economicamente indipendente per continuare a beneficiare del mantenimento.
I giudici di legittimità hanno fatto leva sul principio di autoresponsabilità, argomentando che più avanzata è l'età del figlio, più è ragionevole aspettarsi che raggiunga una piena autonomia, a meno che non vi siano circostanze oggettive che ne impediscano l'indipendenza.
Orbene, in ragione di quanto evidenziato, va senz'altro confermato l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente in favore della figlia
, essendo emerso dalle risultanze di causa il mancato Per_1
raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della stessa, la quale ha appena conseguito un master.
Tuttavia, pur avendo ultimato il percorso formativo, è affetta da Per_1
disturbi psicologici e neurologici, in ragione dei quali è sottoposta a trattamenti e controlli medici periodici che, senza dubbio, ostacolano la ricerca di un'occupazione lavorativa stabile.
Da ciò consegue che dalle risultanze di causa non è emersa un'inerzia imputabile alla figlia nel reperimento di un'occupazione lavorativa stabile che le consenta di raggiungere la piena autosufficienza economica.
Pertanto, osserva il Tribunale che, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi nuovi tali da indurre il Collegio a determinarsi in senso difforme rispetto alle statuizioni rese in sede presidenziale (cfr. ordinanza depositata in data 9/6/2025), va confermato l'obbligo a carico del Pt_1
pagi na 11 di 13 di corrispondere l'assegno di mantenimento per la figlia Per_1
quantificato in €600,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 05 del mese e soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT.
Va, altresì, confermato a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie per la figlia, purché debitamente documentate come stabilito dal Protocollo d'intesa dell'intestato Tribunale.
Con riguardo alla modalità di corresponsione dell'assegno de quo, il
Collegio ritiene che allo stato debba essere disposto il pagamento diretto in favore della resistente, tenuto conto del venire meno del presupposto che ha giustificato il versamento diretto alla figlia, ossia la permanenza della stessa in Milano, atteso che allo stato convive con la madre, Per_1
titolare di legittimazione attiva concorrente, e non ha spiegato intervento volontario in giudizio, formulando istanza in tal senso.
In ordine alle spese, considerato che le domande sono state parzialmente accolte, stante la soccombenza reciproca, ricorrono giuste ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di lite .
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, a modifica parziale della sentenza di divorzio n.811/2020 emessa dall'intestato Tribunale il 12/12/2019 e pubblicata il 16/3/2020, revoca l'obbligo di pagamento in capo al ricorrente ed a favore della resistente dell'assegno divorzile pari a €150,00 mensili;
b) rigetta le ulteriori domande;
c) compensa le spese di lite.
pagi na 12 di 13 Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 23/12/2025
La IC relatrice La Presidente
IC NE NA IO
pagi na 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
N. R. G. 1413/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
NA IO Presidente
IA AZ NI IC
IC NE IC rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1413 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione il 4 novembre 2025, avente ad oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio e vertente
TRA
nato l'[...] a [...], residente in Parte_1
Giugliano in Campania (Na) alla via Nazario Sauro n.17, C.F.
, elettivamente domiciliato in Aversa (Ce) alla Via C.F._1
NA Da NC n.66 presso lo studio dell'avv. Maddalena De Rosa che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
pagi na 1 di 13 E
, nata il [...] a [...], ivi residente Controparte_1
alla via Pergolesi n.3, C.F. , elettivamente C.F._2
domiciliata in Aversa (Ce) alla Via Ruffilli n.15 presso lo studio dell'avv. Rosalba Napolitano che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti, all'udienza del 29/10/2025 si sono riportati ai propri scritti difensivi, chiedendone l'accoglimento.
Il P.M. ha apposto il proprio visto in data 5/11/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/2/2025, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con in Sant'Antimo il 16/11/1995 Controparte_1
dal quale è nata il [...], maggiorenne e non Persona_1
economicamente autosufficiente, ha riferito che tra i coniugi è intervenuta sentenza del Tribunale di Napoli Nord di scioglimento del matrimonio n.
811/2020 pubblicata il 16/3/2020 e, per le ragioni di cui all'atto introduttivo, ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite.
Nel merito ha chiesto:
- la revoca dell'assegno divorzile pari ad € 150,00 stabilito in favore di , da ritenersi autosufficiente, in quanto percettrice Controparte_1
pagi na 2 di 13 di redditi da lavoro dipendente e da patrimonio immobiliare;
- la riduzione dell'assegno periodico di mantenimento ad € 300,00, in favore della figlia oggi ventiquattrenne, con Persona_1
attribuzione ex art. 337 septies c.c. della somma direttamente alla figlia ormai maggiorenne.
Con comparsa di risposta dell'11/4/2025 si è costituita la resistente, la quale ha contestato gli assunti di parte ricorrente e ha chiesto la conferma delle statuizioni stabilite nella sentenza di divorzio n. 811/2020 pubblicata il 16/3/2020.
All'udienza del 12/5/2025, la IC delegata, sentite le parti, ha formulato proposta conciliativa, rinviando al 4/6/2025 al fine di consentire alle medesime la valutazione della predetta proposta.
All'udienza che precede, la IC delegata, preso atto del rifiuto della proposta conciliativa manifestato da parte resistente, ha rinviato al
29/10/2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, concedendo i termini ex art. 473 bis 28 c.p.c.
Depositate le memorie conclusionali, con ordinanza del 4/11/2025, la
IC delegata ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. in data 5/11/2025 ha apposto il visto nulla opponendo.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolt o nei termini che seguono.
In ordine agli aspetti economici, va disposta la revoca dell'assegno divorzile corrisposto alla la quale risulta godere di adeguati CP_1
redditi propri che le consentono di essere economicamente indipendente.
Invero, dal momento che le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata rebus sic stantibus rimanendo suscettibili di modifica quanto ai rapporti pagi na 3 di 13 economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che consentano di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, deve ritenersi legittima la cessazione dell'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile se i redditi dell'obbligato si riducono a seguito del suo pensionamento o il coniuge beneficiario è economicamente autosufficiente (cfr.: Cass. civ. sez. I, 05/03/2019,
n.6386).
La giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità, facendo propri i principi delineati dalle Sezioni Unite del 2018 - che alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma 6 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ha riconosciuto all'assegno di divorzio, dopo le modifiche int rodotte con la l.
n. 74 del 1987, una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, così richiedendo l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, e in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico -patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e persona le di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (Cass. SSUU n. 18287/2018) – ha statuito che la riduzione reddituale dell'ex coniuge obbligato al versamento dell'assegno divorzile, la capacità lavorativa del beneficiario titolare di fonte di reddito unitamente alla sussistenza di una relazione affettiva stabile e pagi na 4 di 13 duratura di quest'ultimo, giustificano la revoca dell'assegno divorzile con decorrenza dalla pronuncia del provvedimento che dispone l'esclusione dell'assegno divorzile.
Rispetto alla domanda di revoca dell'assegno divorzile, il giudice deve verificare se sia sopraggiunta indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge beneficiario, desunta dai seguenti indici: possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespit i patrimoniali mobiliari ed immobiliari, capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), stabile disponibilità di una casa di abitazione, nonché eventualmente altri – rilevanti nelle singole fattispecie – senza, invece, tener conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione (sent. 11504/2017) ha statuito che detto tenore non può più essere considerato “parametro condizionante e decisivo nel giudizio sul riconoscimento del diritto all'assegno”. Un corretto parametro di riferimento, nella valutazione sull'adeguatezza- inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge nonché sulla possibilità- impossibilità di procurarseli (condizioni queste determinanti nella valutazione dell'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”, come disposto dall'art. 5, co.6, l.898/1970, va individuato nel raggiungimento dell'indipendenza economica del richiedente: se è accertato che quest'ultimo è “economicamente indipendente” o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto.
Al fine di disporre la revoca dell'assegno di divorzio "i relativi
pagi na 5 di 13 accertamenti vanno compiuti, appunto, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex co niuge" (Cass.n. 15481/2017 e
42/92/2017).
Ancora, la Cassazione ha sancito che l'ex coniuge che non si trovi in età avanzata e non si adoperi attivamente per la ricerca di attività lavorativa, pur essendone astrattamente idoneo, in assenza di patologie e/o di condizioni di salute ostative all'attività lavorativa, perde il diritto all'assegno medesimo, purché vi sia adeguata prova (pur presuntiva) dello svolgimento di un'attività lavorativa, anche solo in termini potenziali, in grado di garantire all'ex coniuge una posizione di indipendenza economica(cfr.: Cass. civ., sez. VI, 04/02/2021, n.2653; ordinanza n.
5077/2021; ordinanza n. 2653 del 04.02.2021).
In merito, poi, all'incidenza della creazione di un nuovo nucleo familiare con un nuovo partner, dal quale siano pure nati figli, sulla debenza dell'assegno divorzile, secondo la giurisprudenza di legittimità ove, a sostegno della richiesta di diminuzione dell'assegno di divorzio, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell'obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri (Cass. civ., sentt. n.
4551 del 2012, n. 25010 del 2007). Se, quindi, la costituzione di una nuova famiglia non rappresenta un automatico presupposto che impone la rideterminazione dell'assegno di mantenimento, è altrettanto errato pagi na 6 di 13 ritenere che il sistema normativo si basi su una considerazione di non necessarietà della scelta del coniuge obbligato. Al contrario, il diritto alla costituzione della famiglia è un diritto fondamentale anche nel contesto costituzionale e sovranazionale della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 1950 (art. 12), e come tale è riconosciuto anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
(art. 9), senza che sia possibile considerare il divorzio come limite oltre il quale tale diritto è destinato a degradare al livello di mera scelta individuale non necessaria (cfr. Cass. civ., sentenza n. 6289 del
19.03.2014).
La creazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, dunque, determinando la nascita di nuovi obblighi di carattere economico, pur non costituendo presupposti automatici per la rideterminazione dell'assegno, devono essere valutate come circostanze sopravvenute suscettibili di importare la modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione o di divorzio (cfr. Cassazione civile sez. VI, 12/07/2016,
n.14175; Cass. civ., sentenza n. 6289/2014 cit.).
Ciò posto, venendo al caso di specie, ritiene il Tribunale che sono venuti meno i presupposti per la corresponsione dell'invocato assegno divorzile nella triplice componente assistenziale, compensativa e perequativa.
In particolare, quanto alle capacità reddituali della resistente, dalle risultanze di causa (scritti difensivi avversi e documentazione versata in atti) è emerso che la allo stato non versa in nessuna delle ipotesi CP_1
che legittimano l'attribuzione dell'assegno divorzile, ovvero la mancanza di mezzi adeguati e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Invero, la stessa, oltre a svolgere prestazioni lavorative saltuarie nonché
pagi na 7 di 13 percepire la Naspi nei periodi di disoccupazione, dal 2022 è dipendente del in qualità di collaboratrice Controparte_2
scolastica con una retribuzione mensile lorda di € 1.500 circa (cfr. estratto conto previdenziale , dichiarazione 730/2024 redditi 2023, RPF 2023 CP_3
redditi 2022).
A ciò si aggiunga che tali redditi da lavoro dipendente e assimilati, si sommano alla titolarità di diritti reali in capo alla medesima resistente, sussistenti all'epoca del divorzio, come emerge dalla documentazione versata in atti (cfr. ispezione ipotecaria ADE e atto di donazione rep. N.
61647, raccolta n. 21165, registrato all'Ufficio Napoli 3 il 13/5/2015) e consistenti in:
- 1/1 proprietà sita in Sant'Antimo alla Via Contrada Crocelle snc, identificato in Catasto al Foglio 4 part. 373 sub 2, piano T, cat. A/2, consistenza 5 vani rendita € 309,87;
- 1/1 proprietà sita in Sant'Antimo alla Via Pergolesi n.3, identificato in
Catasto al Foglio 4 part. 373 sub 4, piano S1, cat. C/6, classe 3, mq.98, rendita € 217,63;
- 1/1 proprietà sita in Sant'Antimo alla Via Pergolesi n.3, identificato in
Catasto al Foglio 4 part. 373 sub 5, piano 2, cat. C/2, classe 2, mq.115, rendita € 213,81;
- nuda proprietà sita in Sant'Antimo alla Via Contrada Crocelle snc, identificato in Catasto al Foglio 4 part. 373 sub 3, piano 1, int. 2, cat. A/2, classe 4, vani 5, rendita € 309,87.
Del pari, anche sotto il profilo della componente perequativa -compensativa non si giustifica la debenza dell'assegno divorzile a carico del ed Pt_1
in favore della non essendo stato provato, già all'epoca della CP_1
pagi na 8 di 13 pronuncia divorzile, un tenore di vita particolarmente alto in costanza di matrimonio, né può dirsi provato che la resistente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia ed assecondare le scelte di carriera del marito (peraltro, indimostrate), dando, in base all'accordo con l'altro coniuge, dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e personale del
Pt_1
Valutati tali elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, considerata la separazione risalente a gennaio 2016 (tant'è che il Pt_1
già nel 2012 ha avuto un figlio dalla relazione con l'attuale compagna), non vi è dubbio che debba essere accolta la domanda di revoca dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile in favore della CP_1
risultando provate, quali sopravvenienze, tanto l'effettivo depauperamento delle sostanze del quanto la nuova condizione di reddito della Pt_1
resistente, tale da garantire alla stessa una totale autonomia sul versante economico-finanziario, facendo venir meno a monte la componente assistenziale dell'assegno divorzile.
Quanto alla domanda di riduzione della somma prevista a titolo di mantenimento della figlia , si evidenzia che, secondo l'ormai Per_1
consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimen to della prole secondo le regole dell'art. 315 bis non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età del figlio, ma perdura immutato fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso, ovvero non venga provato che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato del medesimo, il cui accertamento non pagi na 9 di 13 può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post -universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (cfr., sul punto, Cass. n. 15756 dell'11/07/2006; Cass.,
n. 2392 del 1998; Cass., n. 4765 del 2002).
La Suprema Corte ha invero affermato che, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di ri gore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e - purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori - aspirazioni (cfr. Sentenza n. 18076 del 20/08/2014; Cass. SS.UU.
n. 20448/2014). In proposito, è stato evidenziato che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata del relativo obbligo, in termini di durata e di contenuto, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento nel figlio nella società (cfr. Cass., n. 12952 del 22/06/2016).
Pertanto, il diritto al mantenimento deve trovare un limite rappresentato dalla durata del percorso formativo del figlio e, esaurito il predetto percorso, dal tempo mediamente occorrente per trovare occupazione, in pagi na 10 di 13 una determinata realtà economica, salvo che ciò non sia stato possibile per cause non imputabili al figlio.
Tuttavia, con la recente sentenza n. 24731/2024, la Cassazione ha specificato che, una volta raggiunta la maggiore età, spetta al figlio l'onere di dimostrare di non essere economicamente indipendente per continuare a beneficiare del mantenimento.
I giudici di legittimità hanno fatto leva sul principio di autoresponsabilità, argomentando che più avanzata è l'età del figlio, più è ragionevole aspettarsi che raggiunga una piena autonomia, a meno che non vi siano circostanze oggettive che ne impediscano l'indipendenza.
Orbene, in ragione di quanto evidenziato, va senz'altro confermato l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente in favore della figlia
, essendo emerso dalle risultanze di causa il mancato Per_1
raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della stessa, la quale ha appena conseguito un master.
Tuttavia, pur avendo ultimato il percorso formativo, è affetta da Per_1
disturbi psicologici e neurologici, in ragione dei quali è sottoposta a trattamenti e controlli medici periodici che, senza dubbio, ostacolano la ricerca di un'occupazione lavorativa stabile.
Da ciò consegue che dalle risultanze di causa non è emersa un'inerzia imputabile alla figlia nel reperimento di un'occupazione lavorativa stabile che le consenta di raggiungere la piena autosufficienza economica.
Pertanto, osserva il Tribunale che, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi nuovi tali da indurre il Collegio a determinarsi in senso difforme rispetto alle statuizioni rese in sede presidenziale (cfr. ordinanza depositata in data 9/6/2025), va confermato l'obbligo a carico del Pt_1
pagi na 11 di 13 di corrispondere l'assegno di mantenimento per la figlia Per_1
quantificato in €600,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 05 del mese e soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT.
Va, altresì, confermato a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie per la figlia, purché debitamente documentate come stabilito dal Protocollo d'intesa dell'intestato Tribunale.
Con riguardo alla modalità di corresponsione dell'assegno de quo, il
Collegio ritiene che allo stato debba essere disposto il pagamento diretto in favore della resistente, tenuto conto del venire meno del presupposto che ha giustificato il versamento diretto alla figlia, ossia la permanenza della stessa in Milano, atteso che allo stato convive con la madre, Per_1
titolare di legittimazione attiva concorrente, e non ha spiegato intervento volontario in giudizio, formulando istanza in tal senso.
In ordine alle spese, considerato che le domande sono state parzialmente accolte, stante la soccombenza reciproca, ricorrono giuste ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di lite .
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, a modifica parziale della sentenza di divorzio n.811/2020 emessa dall'intestato Tribunale il 12/12/2019 e pubblicata il 16/3/2020, revoca l'obbligo di pagamento in capo al ricorrente ed a favore della resistente dell'assegno divorzile pari a €150,00 mensili;
b) rigetta le ulteriori domande;
c) compensa le spese di lite.
pagi na 12 di 13 Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 23/12/2025
La IC relatrice La Presidente
IC NE NA IO
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