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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/11/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IO OL Presidente
LE ON Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3305/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 20/06/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CAPRA CONSUELO
E
) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CAPRA CONSUELO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti congiuntamente ricorrono all'ill.mo Tribunale di Mantova al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) La figlia è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione preferenziale e residenza presso l'abitazione della madre. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nell'interesse della figlia, garantendo alla stessa, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I signori e dovranno assumere di Parte_1 Controparte_1 comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di mentre ogni genitore potrà singolarmente assumere autonomamente le Per_1 decisioni su questioni di ordinaria amministrazione durante il periodo di permanenza della figlia presso le rispettive abitazioni.
2) La casa familiare sita in Porto Mantovano, alla Via Anton Checov n. 2 è assegnata alla madre;
3) Il padre potrà vedere e stare con la figlia ogni settimana il martedì e il giovedì. Il martedì la madre accompagnerà la figlia a casa del padre alle ore 14,30 e andrà a prelevarla alle ore 21,00. Il giovedì la madre accompagnerà la figlia a casa del padre alle ore 14,30 e il padre la riaccompagnerà a casa della madre alle ore 21,00. Il padre trascorrerà con la figlia, a settimane alternate, il weekend, dal sabato alla domenica: il padre andrà a prendere la figlia al termine del proprio orario di lavoro (o alle ore 15,00
– 15,30 dopo il riposo settimanale della bambina) e poi la riaccompagnerà a casa della madre alle ore 21,00. A parziale modifica della regolamentazione del weekend di cui sopra, quindi a far tempo dalla sottoscrizione del presente accordo e sino al mese di settembre 2025 i genitori concordano, al fine di abituare con gradualità la bambina, ancora molto piccola, ai futuri pernottamenti con il papà, che il padre starà con il sabato, dalle ore 15,00 fino alla sera alle ore 21,00. Per_1 Nella settimana successiva il padre starà con dalle ore 15,00 della Per_1 domenica fino alla sera alle ore 21,00. Nel week-end i genitori cureranno i prelievi della figlia, dalla casa di uno all'altro genitore, una volta ciascuno. I genitori hanno infatti valutato che da settembre, con l'inizio della scuola materna della figlia, inizierà ad abituarsi con più facilità a dormire fuori Per_1 dalla casa materna in quanto all'asilo farà il riposo pomeridiano con gli Per_1 altri bambini e pertanto risulterà meno brusco l'inizio dei pernottamenti nel week-end a casa del papà. Il padre trascorrerà con la figlia 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive. Il padre trascorrerà con la figlia 7 giorni durante le vacanze natalizie con l'osservanza del principio dell'alternanza per quanto attiene le giornate della Vigilia di Natale e del Natale, quelle di S. Stefano e Capodanno, Primo dell'anno ed Epifania;
Le altre festività (a titolo esemplificativo 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) secondo il principio dell'alternanza. Tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali alternando il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo di anno in anno. Resta naturalmente inteso che il calendario di cui sopra non è rigidamente vincolante e i genitori potranno accordarsi anche in modo diverso, a secondo degli imprevisti del caso nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia. I genitori sono consapevoli che dovranno collaborare tra loro e perseguire sempre il miglior interesse della figlia. 4) Il sig. verserà alla madre la somma di € 300,00 mensili con bonifico CP_1 bancario a titolo
2 di concorso nel mantenimento di , entro e non oltre il giorno 15 di ciascun Per_1 mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
5) Le spese straordinarie della figlia saranno suddivise al 50% tra i genitori, secondo il seguente schema previsto dal protocollo del Tribunale di Mantova:
1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c)trattamenti sanitari non erogati dal SSN, d) tickets sanitari.
2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche b) cure termali e fisioterapiche c) trattamenti sanitari erogati anche dal SSN e non effettuati tramite lo stesso d) curenon convenzionali e) farmaci particolari 3) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione scolastiche di tutti i gradi di istruzione imposte da istituti pubblici b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno c) gite scolastiche senza pernottamento d) trasporto pubblico;
4) spese scolastiche ( da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione scuola media e superiore ed all' università imposte da imposte da istituti privati b) corsi di specializzazione c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private e) alloggio presso la sede universitaria. 5) spese extrascolastiche (da documentare) che non prevedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre e dopo scuola, b) centro ricreativo estivo 6) spese extrascolastiche (da documentare) che prevedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ludiche, ricreative e pertinenti attrezzature b) spese di custodia (baby-sitter) c) viaggi e vacanze. Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con l'obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni. Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 gg dall'esibizione del documento attestante l'esborso;
6) L'Assegno Unico è richiesto e percepito interamente dalla madre, genitore collocataria della figlia;
7) I genitori sono d'accordo che per un anno eviteranno di far conoscere a Per_1 eventuali nuovi partner al fine di consentire alla figlia di metabolizzare la separazione dei genitori. Decorso l'anno i genitori valuteranno congiuntamente tale possibilità;
8) I ricorrenti chiedono la pronuncia della sentenza alle condizioni sopra riportate. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni relative alla regolamentazione
3 dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 13.11.2025
La Giudice relatrice
LE ON
Il Presidente
IO OL
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IO OL Presidente
LE ON Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3305/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 20/06/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CAPRA CONSUELO
E
) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CAPRA CONSUELO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti congiuntamente ricorrono all'ill.mo Tribunale di Mantova al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) La figlia è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione preferenziale e residenza presso l'abitazione della madre. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nell'interesse della figlia, garantendo alla stessa, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I signori e dovranno assumere di Parte_1 Controparte_1 comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di mentre ogni genitore potrà singolarmente assumere autonomamente le Per_1 decisioni su questioni di ordinaria amministrazione durante il periodo di permanenza della figlia presso le rispettive abitazioni.
2) La casa familiare sita in Porto Mantovano, alla Via Anton Checov n. 2 è assegnata alla madre;
3) Il padre potrà vedere e stare con la figlia ogni settimana il martedì e il giovedì. Il martedì la madre accompagnerà la figlia a casa del padre alle ore 14,30 e andrà a prelevarla alle ore 21,00. Il giovedì la madre accompagnerà la figlia a casa del padre alle ore 14,30 e il padre la riaccompagnerà a casa della madre alle ore 21,00. Il padre trascorrerà con la figlia, a settimane alternate, il weekend, dal sabato alla domenica: il padre andrà a prendere la figlia al termine del proprio orario di lavoro (o alle ore 15,00
– 15,30 dopo il riposo settimanale della bambina) e poi la riaccompagnerà a casa della madre alle ore 21,00. A parziale modifica della regolamentazione del weekend di cui sopra, quindi a far tempo dalla sottoscrizione del presente accordo e sino al mese di settembre 2025 i genitori concordano, al fine di abituare con gradualità la bambina, ancora molto piccola, ai futuri pernottamenti con il papà, che il padre starà con il sabato, dalle ore 15,00 fino alla sera alle ore 21,00. Per_1 Nella settimana successiva il padre starà con dalle ore 15,00 della Per_1 domenica fino alla sera alle ore 21,00. Nel week-end i genitori cureranno i prelievi della figlia, dalla casa di uno all'altro genitore, una volta ciascuno. I genitori hanno infatti valutato che da settembre, con l'inizio della scuola materna della figlia, inizierà ad abituarsi con più facilità a dormire fuori Per_1 dalla casa materna in quanto all'asilo farà il riposo pomeridiano con gli Per_1 altri bambini e pertanto risulterà meno brusco l'inizio dei pernottamenti nel week-end a casa del papà. Il padre trascorrerà con la figlia 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive. Il padre trascorrerà con la figlia 7 giorni durante le vacanze natalizie con l'osservanza del principio dell'alternanza per quanto attiene le giornate della Vigilia di Natale e del Natale, quelle di S. Stefano e Capodanno, Primo dell'anno ed Epifania;
Le altre festività (a titolo esemplificativo 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) secondo il principio dell'alternanza. Tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali alternando il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo di anno in anno. Resta naturalmente inteso che il calendario di cui sopra non è rigidamente vincolante e i genitori potranno accordarsi anche in modo diverso, a secondo degli imprevisti del caso nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia. I genitori sono consapevoli che dovranno collaborare tra loro e perseguire sempre il miglior interesse della figlia. 4) Il sig. verserà alla madre la somma di € 300,00 mensili con bonifico CP_1 bancario a titolo
2 di concorso nel mantenimento di , entro e non oltre il giorno 15 di ciascun Per_1 mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
5) Le spese straordinarie della figlia saranno suddivise al 50% tra i genitori, secondo il seguente schema previsto dal protocollo del Tribunale di Mantova:
1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c)trattamenti sanitari non erogati dal SSN, d) tickets sanitari.
2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche b) cure termali e fisioterapiche c) trattamenti sanitari erogati anche dal SSN e non effettuati tramite lo stesso d) curenon convenzionali e) farmaci particolari 3) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione scolastiche di tutti i gradi di istruzione imposte da istituti pubblici b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno c) gite scolastiche senza pernottamento d) trasporto pubblico;
4) spese scolastiche ( da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione scuola media e superiore ed all' università imposte da imposte da istituti privati b) corsi di specializzazione c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private e) alloggio presso la sede universitaria. 5) spese extrascolastiche (da documentare) che non prevedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre e dopo scuola, b) centro ricreativo estivo 6) spese extrascolastiche (da documentare) che prevedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ludiche, ricreative e pertinenti attrezzature b) spese di custodia (baby-sitter) c) viaggi e vacanze. Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con l'obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni. Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 gg dall'esibizione del documento attestante l'esborso;
6) L'Assegno Unico è richiesto e percepito interamente dalla madre, genitore collocataria della figlia;
7) I genitori sono d'accordo che per un anno eviteranno di far conoscere a Per_1 eventuali nuovi partner al fine di consentire alla figlia di metabolizzare la separazione dei genitori. Decorso l'anno i genitori valuteranno congiuntamente tale possibilità;
8) I ricorrenti chiedono la pronuncia della sentenza alle condizioni sopra riportate. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni relative alla regolamentazione
3 dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 13.11.2025
La Giudice relatrice
LE ON
Il Presidente
IO OL
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