Articolo 2 della Legge 4 novembre 1963, n. 1464
Articolo 1Articolo 3
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26 novembre 1963
Art. 2.
Sono applicabili agli Enti, che abbiano ottenuto la concessione di costruzione ed esercizio di autostrade ai sensi della legge 24 luglio 1961, n. 729 , le disposizioni di cui alla legge 27 gennaio 1963, n. 34 .
Entrata in vigore il 26 novembre 1963