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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 9787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9787 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33206/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in persona del giudice monocratico dr. Claudio Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di r. g. in epigrafe vertente
TRA
nella qualità di figli ed eredi legittimi di Parte_1 Parte_2
(nato a [...] il [...] e deceduto il 31.07.2000) Persona_1
elettivamente domiciliati in Roma, Via Celidonie n. 25, presso lo studio professionale dell'avvocato Marco Costantini, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura da intendersi in calce all'atto di citazione.
ATTORI
Contro
in persona dell'ambasciatore pro tempore. Controparte_1
CONTUMACE
pagina1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentati e difesi, ex lege, dall'avvocatura generale dello Stato e ivi domiciliati per legge in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
e
in persona del Ministro pro Controparte_2
tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dall'avvocatura generale dello Stato e ivi domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
CONVENUTI
Oggetto: responsabilità per danni da crimini di guerra, e per crimini contro l'umanità.
All'udienza cartolare del 13.02.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni,
come di seguito trascritte.
Conclusioni per parte attrice: “Piaccia all'Ecc.mo TRIBUNALE DI ROMA, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, dato atto della illegittima prigionia nelle condizioni inumane descritte in narrativa, in violazione della Convenzione di
Ginevra del 1929 e comunque del diritto consuetudinario internazionale di guerra, subita dal sig. nel campo di prigionia di Gemeinshaftslager 73 Persona_1
nella cittadina tedesca di Kirkmoser–Havel. Durata prigionia dal 06 .10.1944 al 01.05. 1945;
dato atto dei lavori forzati cui è stato sottoposto durante il periodo di prigionia e comunque del suo impiego presso industria bellica del Reich e negli stabilimenti a questo dedicati nei pressi del campo di Kirkmoser–Havel; dato atto del fatto che la Repubblica
Italiana con l'art. 43 d.l. n. 36/2021, entrato in vigore il 1° maggio 2022 ha istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze «un Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando pagina2 di 11 continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal
2024 al 2026». DICHIARARE la responsabilità della Repubblica Federale Tedesca, come soggetto di diritto Internazionale che legittimamente è succeduto al Reich DE, per i fatti tutti esposti in narrativa, in quanto atti compiuti iure imperii, dai propri funzionari e consistenti nella ideazione, programmazione e realizzazione del programma di schiavitù e deportazione collettivo e sistematico di cui è stato vittima, tra gli altri, il padre degli odierni attori. Condotte poste in essere dagli apparati istituzionali dello Stato DE.
CONDANNARE La Federale di Germania ,- e per quanto di ragione in forza CP_1
della estensione della domanda formulata con la memoria 171 ter n. 1 cpc il
[...]
e la Controparte_2 Controparte_3
al risarcimento del danno patrimoniale da mancata retribuzione per il lavoro
[...]
prestato nei termini e per il periodo di cui in descrizione nel corpo dell'atto nonché del danno non patrimoniale costituito dal pregiudizio morale e biologico, entrambi i danni da riconoscersi iure hereditatis. Il quantum è da liquidarsi almeno nella somma equitativa di euro 30.000,00 per gli otto mesi di prigionia come riconosciute nelle sentenze Tribunale
Firenze, 06/07/2015, n. 2469 e Tribunale Firenze, 06/07/2015, n. 2468 o comunque nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia dal giudice nei confronti degli eredi del sig. e . Persona_1 Parte_1 Parte_2
CONDANNARE La ,- e per quanto di ragione in forza della Controparte_1
estensione della domanda formulata con la memoria 171 ter n. 1 cpc il
[...]
e la Controparte_2 Controparte_3
al risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione
[...]
risarcitoria sopra determinata, mediante il riconoscimento al danneggiato degli interessi al tasso del 4% annuo da determinarsi in via equitativa da calcolarsi a decorrere dalla data fittizia da fissare al 1° gennaio 1945 come indicato dalla giurisprudenza o alla data e nella percentuale maggiore o minore che sarà ritenuta equa dal Giudice. Riconoscendo così il conseguenziale diritto di accesso al fondo previsto dall' art 43 d.l. n. 36/2021 per il pagina3 di 11 materiale ottenimento della somma così come liquidata. Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Conclusioni per le parti convenute costituite: “codesto Ecc.mo Tribunale voglia accogliere le seguenti conclusioni: a) voglia affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso esclusivamente in capo al Controparte_2
giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente
[...]
all'introduzione dell'odierno giudizio, e in ogni caso, disporre la rinnovazione della notifica nei confronti del;
b) voglia in ogni caso, Controparte_2
dichiarare le domande formulate dalla odierna attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
Con vittoria delle spese di lite”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009.
Con atto introduttivo ritualmente notificato i signori nella qualità di figli Per_1
e eredi legittimi di nato a [...] il [...] e Persona_1
deceduto il 31.07.2000 (cfr. certificato di morte del dante causa;
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per uso successione degli attori, in atti), hanno convenuto in giudizio la Repubblica Federale Tedesca, quale soggetto di diritto internazionale, riconosciuto successore del III Reich, nonché lo Stato nella figura della Presidenza del Consiglio CP_4
dei Ministri e il chiedendo l'affermazione di Controparte_2
responsabilità della convenuta a cagione della illegittima deportazione e soggezione a lavoro coatto del loro dante causa , subita durante il periodo bellico ad Persona_1
opera di militari della Germania, dunque per il danno patrimoniale da mancata pagina4 di 11 retribuzione per il lavoro prestato, per il danno morale e biologico cagionato e per il danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, quantificati nei termini di cui alle conclusioni o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia.
Hanno precisato in via di mero fatto che, a seguito dei fatti di cui al 8 settembre
1943, data della sottoscrizione dell'armistizio con le nazioni alleate, i tedeschi, nell'ambito dell'Operazione Achse messa in atto per neutralizzare le Forze Armate Italiane, catturarono centinaia di migliaia di militari italiani. Questi fatti sono notori e non abbisognano di prova.
Il all'epoca dei fatti aveva 17 anni, ma veniva scambiato per un militare Per_1
italiano e perciò fu catturato in data 06.10.1944 a Pigna (IM). All'esito della cattura, veniva trasportato in condizione inumane verso la cittadina tedesca di Kirkmoser–Havel e imprigionato nel campo di prigionia Gemeinshaftslager 73 come dimostrato dal foglio matricolare, dalle lettere autografe e dal decreto della Prefettura di Imperia del 04.05.1992.
Quivi veniva costretto a lavorare nelle fabbriche chimiche e nelle altre industrie belliche collocate nei pressi del campo come risulta dal libretto di lavoro, versato in atti. Al
venne attribuito il numero di matricola 25758 (cfr. foglio matricolare in atti). La Per_1
prigionia veniva accompagnata da violenze e crudeltà, in condizioni lavorative disumane che consistevano in almeno dodici ore di lavoro, seguite da estenuanti marce di ritorno agli insalubri spazi del campo. Gli internati vivevano in un perenne stato di terrore ed erano soggetti all'arbitrio dei loro carcerieri, i quali li obbligavano ad assistere alle esecuzioni sommarie dei compagni di prigionia.
Le sofferenze dei militari italiani internati dovevano esser ritenuti fatto notorio,
confermato dalla storiografia. Alla fine della guerra il dante causa venne rimpatriato in
Italia e venne liberato il 01.05.1945 e successivamente rimpatriato.
Dei danni subiti, in occasione della provvida emanazione della legge n. 43 comma
VI del D.L. 36/2022 gli eredi del dante causa hanno ritenuto promuovere la domanda per pagina5 di 11 sentir pronunciare la condanna dei convenuti al risarcimento del danno subito dal loro padre.
Ponevano a giustificazione della giurisdizione la sentenza della Corte
Costituzionale n. 5044/2004, troppo nota per meritare un cenno che superi il richiamo.
A fondamento normativo della pretesa vengono richiamati le Convenzioni dell'Aja
del 1988 e del 1907 (la difesa afferma che la condotta determinativa dell'evento elevata all'indice si configura come crimen juris gentium perché in netta violazione di quanto statuito dalla Convenzione stessa); la Convenzione di Ginevra del 1929 sul trattamento dei prigionieri di guerra (in particolare, la difesa lamenta la violazione degli artt. 2 e 23 del testo pattizio, affermando che il trattamento ricevuto durante la prigionia fosse contrario alle norme di diritto internazionale, anche considerato che il lavoro forzato prestato dal nelle imprese tedesche non è stato mai retribuito); la giurisprudenza della Corte Per_1
Suprema di Cassazione a Sezioni Unite del 2004 n. 5044 che avevano affermato i noti principi che, per migliore intelligenza dell'interprete, si riassumono nelle note che seguono:
a) è operativa nel nostro ordinamento, in virtù del rinvio effettuato dall'art. 10 cost.,
una norma di diritto internazionale consuetudinario che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale sugli atti compiuti da uno Stato straniero.
Tuttavia, la portata di tale norma, che un tempo aveva carattere assoluto, è andata e va progressivamente restringendosi;
b) le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, che tutelano la libertà e la dignità della persona umana come valori fondamentali, e che configurano come crimini internazionali i comportamenti che più gravemente attentano all'integrità di tali valori, sono parte integrante dell'ordinamento italiano e costituiscono parametro dell'ingiustizia del danno causato da un fatto doloso o colposo altrui. In particolare, la deportazione della popolazione civile, nel corso di un conflitto armato - consumatosi in pagina6 di 11 territorio italiano - e l'assoggettamento dei deportati ai lavori forzati devono essere qualificati come crimini internazionali;
c) la commissione di tali crimini comporta la possibilità di esercitare la giurisdizione civile nei confronti dello Stato cui essi risultino attribuibili, in applicazione del principio della giurisdizione universale ed in stretta analogia con la disciplina prevista per l'immunità funzionale degli organi statali nelle medesime ipotesi;
d) I crimini suddetti si traducono inoltre in violazione di norme inderogabili poste a protezione dei diritti fondamentali della persona umana, che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale e tendono a prevalere su ogni altra norma, di carattere convenzionale o consuetudinario;
tali norme precludono allo stato straniero, convenuto per il risarcimento dei danni derivanti dalla loro violazione, di giovarsi dell'immunità
della giurisdizione, in ragione del carattere essenziale che i valori da essa tutelati rivestono per l'intera comunità internazionale.
La Corte Costituzionale con la pronuncia del 22.10.2014 n. 238, pure richiamata da parte attrice, ha “ordinamentalizzato” i principi giurisprudenziali espressi con pronuncia innovativa dal giudice nomofilattico del 2004 ritenendo operativi i c.d. controlimiti e dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 848 del 1957 (Esecuzione
dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite “ esclusivamente nella parte in
cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia
(CIG) del 3 febbraio 2012, dichiarando, inoltre, l'illegittimità delle contrastanti diposizioni della legge 5/2013.
All'esito della situazione di stallo verificatosi, dopo la messa in esecuzione delle sentenze di condanna maturate, contro beni di proprietà dello Stato DE in Italia ( fra cui il noto ) lo stato italiano ha ritenuto porre rimedio al conflitto ( non solo Controparte_5
diplomatico, che ne seguiva varando l'art. 43 D.L. 36/2022, relativo all'istituzione del
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità
pagina7 di 11 per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1°
settembre 1939 e l'8 maggio 1945; tale disposizione ha garantito, nei termini evidenziati, la legittimazione passiva dello stato Italiano dinanzi a sentenze di accoglimento del risarcimento del danno pronunciate nei confronti della Repubblica Federale di Germania,
passate in giudicato, legittimando gli attori a rivalersi sul fondo, all'uopo predisposto dall'ordinamento.
Rivendicando la ricorrenza – nella fattispecie – di un crimine riconducibile a quello per il quale viene riconosciuta la giurisdizione dello stato italiano, e affermando la sua imprescrittibilità, la parte attrice ha formulato le conclusioni come in epigrafe.
Si è costituita l'avvocatura generale dello Stato per la Controparte_3
il che – in estrema sintesi e per
[...] Controparte_2
economia di lettura – ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della
[...]
rivendicando invece la titolarità passiva del Controparte_3 CP_2
sulla domanda proposta, in ragione di una sorta di espromissione/accollo CP_2
normativo verificatosi nella fattispecie.
Ha quindi ritenuto esser legittimata, in virtù di quell'espromissione ex lege, ad eccepire in questa veste la prescrizione dei diritti vantati dall'attore; nel merito, ha eccepito il difetto di prova della qualità di erede, per aver gli attori omesso di dimostrare l'intervenuta accettazione dell'eredità; ha chiesto, in ogni caso, il rigetto nel merito delle domande proposte ed infine ha eccepito, in subordine, la c.d. compensatio lucri cum damno
rispetto a emolumenti spontaneamente riconosciuti nel corso dei decenni dall'ordinamento italiano ad indennizzo dell'evento oggetto della presente domanda risarcitoria.
Incardinata in tal modo la causa, in difetto di richieste istruttorie di carattere costituendo, ritenendo parte attrice la causa di carattere documentale, la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi i termini per il deposito di comparse pagina8 di 11 conclusionali e memorie di replica. In particolare, gli attori, nella propria comparsa di costituzione e risposta, hanno inteso estendere la domanda già formulata nei confronti della agli altri convenuti costituiti, come affermato con le Controparte_1
prime memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. per il caso in cui “venisse riconosciuta la legittimità della sostituzione a qualsivoglia titolo dello Stato alla Germania”. CP_4
La causa viene adesso alla decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dagli attori non può esser accolta e dev'esser rigettata.
La difesa dell'amministrazione pubblica, nel costituirsi, ha evidenziato come fosse puramente allegata la qualità di erede degli attori, senza dimostrazione - in buona sostanza – di aver accettato l'eredità e di come gli attori sarebbero subentrati nel diritto al risarcimento del danno subito dal genitore.
Non vi è stata – quindi – alcuna non contestazione da parte dell'amministrazione della qualità allegata da parte degli attori.
Si evidenzia infatti, che la difesa di parte attrice, a dimostrazione della qualità di erede, ha prodotto solo: 1) il certificato di morte del dante causa;
2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per uso successione;
3) autocertificazione di nascita.
Non è stato depositato un certificato storico di famiglia, una denuncia di successione, un testamento. Né è stata data dimostrazione possesso dei beni ereditari.
Sostiene correttamente – l'avvocatura generale dello Stato – che la qualità di figlio, infatti,
è sufficiente a qualificare gli interessati soltanto come “chiamati all'eredità” ma non conferisce per ciò solo la qualità di erede che, come è noto, si acquista solamente con l'accettazione dell'eredità che deve avvenire nel termine di 10 anni dalla morte del de
cuius. Tale circostanza – id est il presupposto e la condizione per l'acquisto della qualità di erede – non risulta provata dagli attori. La giurisprudenza della Corte di Cassazione
pagina9 di 11 insegna al riguardo che “colui che promuove l'azione (o, specularmente, vi contraddica)
nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto (nella
specie rivendicazione della proprietà) deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato
nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui
all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti
resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire)” (Cass. civ. n.
13738/2005). La Suprema Corte (cfr. Cass. civ. 2 dicembre 2019 n. 31402, in motivazione)
ha altresì osservato che il possesso della qualità di erede, in quanto incide sulla titolarità
del diritto fatto valere in giudizio, non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito ed è, quindi, rilevabile d'ufficio dal giudice in tutto il corso del processo. Ha ulteriormente precisato che, in difetto della prova del rapporto di parentela degli attori con il dante causa, non può attribuirsi alcuna valenza indiziaria alla dichiarazione di successione, né tanto meno riconoscere, nella proposizione della domanda, un atto di accettazione tacita dell'eredità, anche considerato che sono passati più di dieci anni dalla morte del soggetto per il cui risarcimento gli odierni attori agiscono.
Nel caso di specie, nonostante le allegazioni formulate, non pare che parte attrice abbia provato la propria qualità di erede, atteso che nemmeno i certificati di morte e l'autocertificazione non sono sufficienti per dimostrare di essere eredi di una persona. Il
certificato di morte serve, infatti, per provare l'avvenuto decesso di una persona, ma non accerta quali e quanti eredi il defunto abbia lasciato, né se i chiamati all'eredità l'abbiano accettata (tale orientamento è stato riaffermato dalla Cassazione con sentenza del 10
maggio 2018 n. 11276). Nemmeno, del resto, l'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445 del 2000 costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, poiché – come è
noto- tale autodichiarazione esaurisce i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, e non ricomprendo alcun valore nell'ambito di un giudizio civile, trattandosi di una mera dichiarazione di parte.
La conseguenza è quindi il rigetto della domanda.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore della difesa di parte convenuta.
pagina10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
33206/2023:
A) Rigetta la domanda proposta dagli attori. B) Condanna gli attori al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella misura di € 6713,00 omnia.
Così deciso in Roma li 30.06.2025.
Il Giudice dr. Claudio Patruno
pagina11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in persona del giudice monocratico dr. Claudio Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di r. g. in epigrafe vertente
TRA
nella qualità di figli ed eredi legittimi di Parte_1 Parte_2
(nato a [...] il [...] e deceduto il 31.07.2000) Persona_1
elettivamente domiciliati in Roma, Via Celidonie n. 25, presso lo studio professionale dell'avvocato Marco Costantini, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura da intendersi in calce all'atto di citazione.
ATTORI
Contro
in persona dell'ambasciatore pro tempore. Controparte_1
CONTUMACE
pagina1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentati e difesi, ex lege, dall'avvocatura generale dello Stato e ivi domiciliati per legge in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
e
in persona del Ministro pro Controparte_2
tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dall'avvocatura generale dello Stato e ivi domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
CONVENUTI
Oggetto: responsabilità per danni da crimini di guerra, e per crimini contro l'umanità.
All'udienza cartolare del 13.02.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni,
come di seguito trascritte.
Conclusioni per parte attrice: “Piaccia all'Ecc.mo TRIBUNALE DI ROMA, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, dato atto della illegittima prigionia nelle condizioni inumane descritte in narrativa, in violazione della Convenzione di
Ginevra del 1929 e comunque del diritto consuetudinario internazionale di guerra, subita dal sig. nel campo di prigionia di Gemeinshaftslager 73 Persona_1
nella cittadina tedesca di Kirkmoser–Havel. Durata prigionia dal 06 .10.1944 al 01.05. 1945;
dato atto dei lavori forzati cui è stato sottoposto durante il periodo di prigionia e comunque del suo impiego presso industria bellica del Reich e negli stabilimenti a questo dedicati nei pressi del campo di Kirkmoser–Havel; dato atto del fatto che la Repubblica
Italiana con l'art. 43 d.l. n. 36/2021, entrato in vigore il 1° maggio 2022 ha istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze «un Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando pagina2 di 11 continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal
2024 al 2026». DICHIARARE la responsabilità della Repubblica Federale Tedesca, come soggetto di diritto Internazionale che legittimamente è succeduto al Reich DE, per i fatti tutti esposti in narrativa, in quanto atti compiuti iure imperii, dai propri funzionari e consistenti nella ideazione, programmazione e realizzazione del programma di schiavitù e deportazione collettivo e sistematico di cui è stato vittima, tra gli altri, il padre degli odierni attori. Condotte poste in essere dagli apparati istituzionali dello Stato DE.
CONDANNARE La Federale di Germania ,- e per quanto di ragione in forza CP_1
della estensione della domanda formulata con la memoria 171 ter n. 1 cpc il
[...]
e la Controparte_2 Controparte_3
al risarcimento del danno patrimoniale da mancata retribuzione per il lavoro
[...]
prestato nei termini e per il periodo di cui in descrizione nel corpo dell'atto nonché del danno non patrimoniale costituito dal pregiudizio morale e biologico, entrambi i danni da riconoscersi iure hereditatis. Il quantum è da liquidarsi almeno nella somma equitativa di euro 30.000,00 per gli otto mesi di prigionia come riconosciute nelle sentenze Tribunale
Firenze, 06/07/2015, n. 2469 e Tribunale Firenze, 06/07/2015, n. 2468 o comunque nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia dal giudice nei confronti degli eredi del sig. e . Persona_1 Parte_1 Parte_2
CONDANNARE La ,- e per quanto di ragione in forza della Controparte_1
estensione della domanda formulata con la memoria 171 ter n. 1 cpc il
[...]
e la Controparte_2 Controparte_3
al risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione
[...]
risarcitoria sopra determinata, mediante il riconoscimento al danneggiato degli interessi al tasso del 4% annuo da determinarsi in via equitativa da calcolarsi a decorrere dalla data fittizia da fissare al 1° gennaio 1945 come indicato dalla giurisprudenza o alla data e nella percentuale maggiore o minore che sarà ritenuta equa dal Giudice. Riconoscendo così il conseguenziale diritto di accesso al fondo previsto dall' art 43 d.l. n. 36/2021 per il pagina3 di 11 materiale ottenimento della somma così come liquidata. Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Conclusioni per le parti convenute costituite: “codesto Ecc.mo Tribunale voglia accogliere le seguenti conclusioni: a) voglia affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso esclusivamente in capo al Controparte_2
giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente
[...]
all'introduzione dell'odierno giudizio, e in ogni caso, disporre la rinnovazione della notifica nei confronti del;
b) voglia in ogni caso, Controparte_2
dichiarare le domande formulate dalla odierna attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
Con vittoria delle spese di lite”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009.
Con atto introduttivo ritualmente notificato i signori nella qualità di figli Per_1
e eredi legittimi di nato a [...] il [...] e Persona_1
deceduto il 31.07.2000 (cfr. certificato di morte del dante causa;
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per uso successione degli attori, in atti), hanno convenuto in giudizio la Repubblica Federale Tedesca, quale soggetto di diritto internazionale, riconosciuto successore del III Reich, nonché lo Stato nella figura della Presidenza del Consiglio CP_4
dei Ministri e il chiedendo l'affermazione di Controparte_2
responsabilità della convenuta a cagione della illegittima deportazione e soggezione a lavoro coatto del loro dante causa , subita durante il periodo bellico ad Persona_1
opera di militari della Germania, dunque per il danno patrimoniale da mancata pagina4 di 11 retribuzione per il lavoro prestato, per il danno morale e biologico cagionato e per il danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, quantificati nei termini di cui alle conclusioni o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia.
Hanno precisato in via di mero fatto che, a seguito dei fatti di cui al 8 settembre
1943, data della sottoscrizione dell'armistizio con le nazioni alleate, i tedeschi, nell'ambito dell'Operazione Achse messa in atto per neutralizzare le Forze Armate Italiane, catturarono centinaia di migliaia di militari italiani. Questi fatti sono notori e non abbisognano di prova.
Il all'epoca dei fatti aveva 17 anni, ma veniva scambiato per un militare Per_1
italiano e perciò fu catturato in data 06.10.1944 a Pigna (IM). All'esito della cattura, veniva trasportato in condizione inumane verso la cittadina tedesca di Kirkmoser–Havel e imprigionato nel campo di prigionia Gemeinshaftslager 73 come dimostrato dal foglio matricolare, dalle lettere autografe e dal decreto della Prefettura di Imperia del 04.05.1992.
Quivi veniva costretto a lavorare nelle fabbriche chimiche e nelle altre industrie belliche collocate nei pressi del campo come risulta dal libretto di lavoro, versato in atti. Al
venne attribuito il numero di matricola 25758 (cfr. foglio matricolare in atti). La Per_1
prigionia veniva accompagnata da violenze e crudeltà, in condizioni lavorative disumane che consistevano in almeno dodici ore di lavoro, seguite da estenuanti marce di ritorno agli insalubri spazi del campo. Gli internati vivevano in un perenne stato di terrore ed erano soggetti all'arbitrio dei loro carcerieri, i quali li obbligavano ad assistere alle esecuzioni sommarie dei compagni di prigionia.
Le sofferenze dei militari italiani internati dovevano esser ritenuti fatto notorio,
confermato dalla storiografia. Alla fine della guerra il dante causa venne rimpatriato in
Italia e venne liberato il 01.05.1945 e successivamente rimpatriato.
Dei danni subiti, in occasione della provvida emanazione della legge n. 43 comma
VI del D.L. 36/2022 gli eredi del dante causa hanno ritenuto promuovere la domanda per pagina5 di 11 sentir pronunciare la condanna dei convenuti al risarcimento del danno subito dal loro padre.
Ponevano a giustificazione della giurisdizione la sentenza della Corte
Costituzionale n. 5044/2004, troppo nota per meritare un cenno che superi il richiamo.
A fondamento normativo della pretesa vengono richiamati le Convenzioni dell'Aja
del 1988 e del 1907 (la difesa afferma che la condotta determinativa dell'evento elevata all'indice si configura come crimen juris gentium perché in netta violazione di quanto statuito dalla Convenzione stessa); la Convenzione di Ginevra del 1929 sul trattamento dei prigionieri di guerra (in particolare, la difesa lamenta la violazione degli artt. 2 e 23 del testo pattizio, affermando che il trattamento ricevuto durante la prigionia fosse contrario alle norme di diritto internazionale, anche considerato che il lavoro forzato prestato dal nelle imprese tedesche non è stato mai retribuito); la giurisprudenza della Corte Per_1
Suprema di Cassazione a Sezioni Unite del 2004 n. 5044 che avevano affermato i noti principi che, per migliore intelligenza dell'interprete, si riassumono nelle note che seguono:
a) è operativa nel nostro ordinamento, in virtù del rinvio effettuato dall'art. 10 cost.,
una norma di diritto internazionale consuetudinario che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale sugli atti compiuti da uno Stato straniero.
Tuttavia, la portata di tale norma, che un tempo aveva carattere assoluto, è andata e va progressivamente restringendosi;
b) le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, che tutelano la libertà e la dignità della persona umana come valori fondamentali, e che configurano come crimini internazionali i comportamenti che più gravemente attentano all'integrità di tali valori, sono parte integrante dell'ordinamento italiano e costituiscono parametro dell'ingiustizia del danno causato da un fatto doloso o colposo altrui. In particolare, la deportazione della popolazione civile, nel corso di un conflitto armato - consumatosi in pagina6 di 11 territorio italiano - e l'assoggettamento dei deportati ai lavori forzati devono essere qualificati come crimini internazionali;
c) la commissione di tali crimini comporta la possibilità di esercitare la giurisdizione civile nei confronti dello Stato cui essi risultino attribuibili, in applicazione del principio della giurisdizione universale ed in stretta analogia con la disciplina prevista per l'immunità funzionale degli organi statali nelle medesime ipotesi;
d) I crimini suddetti si traducono inoltre in violazione di norme inderogabili poste a protezione dei diritti fondamentali della persona umana, che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale e tendono a prevalere su ogni altra norma, di carattere convenzionale o consuetudinario;
tali norme precludono allo stato straniero, convenuto per il risarcimento dei danni derivanti dalla loro violazione, di giovarsi dell'immunità
della giurisdizione, in ragione del carattere essenziale che i valori da essa tutelati rivestono per l'intera comunità internazionale.
La Corte Costituzionale con la pronuncia del 22.10.2014 n. 238, pure richiamata da parte attrice, ha “ordinamentalizzato” i principi giurisprudenziali espressi con pronuncia innovativa dal giudice nomofilattico del 2004 ritenendo operativi i c.d. controlimiti e dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 848 del 1957 (Esecuzione
dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite “ esclusivamente nella parte in
cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia
(CIG) del 3 febbraio 2012, dichiarando, inoltre, l'illegittimità delle contrastanti diposizioni della legge 5/2013.
All'esito della situazione di stallo verificatosi, dopo la messa in esecuzione delle sentenze di condanna maturate, contro beni di proprietà dello Stato DE in Italia ( fra cui il noto ) lo stato italiano ha ritenuto porre rimedio al conflitto ( non solo Controparte_5
diplomatico, che ne seguiva varando l'art. 43 D.L. 36/2022, relativo all'istituzione del
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità
pagina7 di 11 per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1°
settembre 1939 e l'8 maggio 1945; tale disposizione ha garantito, nei termini evidenziati, la legittimazione passiva dello stato Italiano dinanzi a sentenze di accoglimento del risarcimento del danno pronunciate nei confronti della Repubblica Federale di Germania,
passate in giudicato, legittimando gli attori a rivalersi sul fondo, all'uopo predisposto dall'ordinamento.
Rivendicando la ricorrenza – nella fattispecie – di un crimine riconducibile a quello per il quale viene riconosciuta la giurisdizione dello stato italiano, e affermando la sua imprescrittibilità, la parte attrice ha formulato le conclusioni come in epigrafe.
Si è costituita l'avvocatura generale dello Stato per la Controparte_3
il che – in estrema sintesi e per
[...] Controparte_2
economia di lettura – ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della
[...]
rivendicando invece la titolarità passiva del Controparte_3 CP_2
sulla domanda proposta, in ragione di una sorta di espromissione/accollo CP_2
normativo verificatosi nella fattispecie.
Ha quindi ritenuto esser legittimata, in virtù di quell'espromissione ex lege, ad eccepire in questa veste la prescrizione dei diritti vantati dall'attore; nel merito, ha eccepito il difetto di prova della qualità di erede, per aver gli attori omesso di dimostrare l'intervenuta accettazione dell'eredità; ha chiesto, in ogni caso, il rigetto nel merito delle domande proposte ed infine ha eccepito, in subordine, la c.d. compensatio lucri cum damno
rispetto a emolumenti spontaneamente riconosciuti nel corso dei decenni dall'ordinamento italiano ad indennizzo dell'evento oggetto della presente domanda risarcitoria.
Incardinata in tal modo la causa, in difetto di richieste istruttorie di carattere costituendo, ritenendo parte attrice la causa di carattere documentale, la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi i termini per il deposito di comparse pagina8 di 11 conclusionali e memorie di replica. In particolare, gli attori, nella propria comparsa di costituzione e risposta, hanno inteso estendere la domanda già formulata nei confronti della agli altri convenuti costituiti, come affermato con le Controparte_1
prime memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. per il caso in cui “venisse riconosciuta la legittimità della sostituzione a qualsivoglia titolo dello Stato alla Germania”. CP_4
La causa viene adesso alla decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dagli attori non può esser accolta e dev'esser rigettata.
La difesa dell'amministrazione pubblica, nel costituirsi, ha evidenziato come fosse puramente allegata la qualità di erede degli attori, senza dimostrazione - in buona sostanza – di aver accettato l'eredità e di come gli attori sarebbero subentrati nel diritto al risarcimento del danno subito dal genitore.
Non vi è stata – quindi – alcuna non contestazione da parte dell'amministrazione della qualità allegata da parte degli attori.
Si evidenzia infatti, che la difesa di parte attrice, a dimostrazione della qualità di erede, ha prodotto solo: 1) il certificato di morte del dante causa;
2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per uso successione;
3) autocertificazione di nascita.
Non è stato depositato un certificato storico di famiglia, una denuncia di successione, un testamento. Né è stata data dimostrazione possesso dei beni ereditari.
Sostiene correttamente – l'avvocatura generale dello Stato – che la qualità di figlio, infatti,
è sufficiente a qualificare gli interessati soltanto come “chiamati all'eredità” ma non conferisce per ciò solo la qualità di erede che, come è noto, si acquista solamente con l'accettazione dell'eredità che deve avvenire nel termine di 10 anni dalla morte del de
cuius. Tale circostanza – id est il presupposto e la condizione per l'acquisto della qualità di erede – non risulta provata dagli attori. La giurisprudenza della Corte di Cassazione
pagina9 di 11 insegna al riguardo che “colui che promuove l'azione (o, specularmente, vi contraddica)
nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto (nella
specie rivendicazione della proprietà) deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato
nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui
all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti
resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire)” (Cass. civ. n.
13738/2005). La Suprema Corte (cfr. Cass. civ. 2 dicembre 2019 n. 31402, in motivazione)
ha altresì osservato che il possesso della qualità di erede, in quanto incide sulla titolarità
del diritto fatto valere in giudizio, non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito ed è, quindi, rilevabile d'ufficio dal giudice in tutto il corso del processo. Ha ulteriormente precisato che, in difetto della prova del rapporto di parentela degli attori con il dante causa, non può attribuirsi alcuna valenza indiziaria alla dichiarazione di successione, né tanto meno riconoscere, nella proposizione della domanda, un atto di accettazione tacita dell'eredità, anche considerato che sono passati più di dieci anni dalla morte del soggetto per il cui risarcimento gli odierni attori agiscono.
Nel caso di specie, nonostante le allegazioni formulate, non pare che parte attrice abbia provato la propria qualità di erede, atteso che nemmeno i certificati di morte e l'autocertificazione non sono sufficienti per dimostrare di essere eredi di una persona. Il
certificato di morte serve, infatti, per provare l'avvenuto decesso di una persona, ma non accerta quali e quanti eredi il defunto abbia lasciato, né se i chiamati all'eredità l'abbiano accettata (tale orientamento è stato riaffermato dalla Cassazione con sentenza del 10
maggio 2018 n. 11276). Nemmeno, del resto, l'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445 del 2000 costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, poiché – come è
noto- tale autodichiarazione esaurisce i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, e non ricomprendo alcun valore nell'ambito di un giudizio civile, trattandosi di una mera dichiarazione di parte.
La conseguenza è quindi il rigetto della domanda.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore della difesa di parte convenuta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
33206/2023:
A) Rigetta la domanda proposta dagli attori. B) Condanna gli attori al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella misura di € 6713,00 omnia.
Così deciso in Roma li 30.06.2025.
Il Giudice dr. Claudio Patruno
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