TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/11/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1193/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Floriana
Consolante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1193 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, ed avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 207/24 del Giudice di Pace di Airola, pubblicata in data 27 febbraio 2024, vertente
TRA in persona del suo rappresentante p.t., (P. IVA. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Giovanna Fucci;
APPELLANTE
E
(C.F. ), residente in [...]; Controparte_1 CodiceFiscale_1
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni delle parti: All'udienza del 24 settembre 2025 il procuratore dell'appellante precisava le conclusioni come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha promosso appello avverso la Parte_1 sentenza n. 207/24 del Giudice di Pace di Airola, pubblicata in data 27 febbraio 2024, non notificata, con la quale, previa riunione dei procedimenti n. 416/21 e n. 422/21, sono state accolte le domande promosse da nei confronti della convenuta impresa di assicurazione, Controparte_1 odierna appellante, per il risarcimento dei danni alla persona e all'autovettura da essa patiti in
1 conseguenza del sinistro stradale occorso in data 15.2.20 alle ore 16:30 circa lungo la SS 7 Appia, nel Comune di Forchia, all'altezza della stazione di servizio Ewa.
Nel giudizio di primo grado l'attrice deduceva che, mentre si trovava a bordo della Controparte_1 propria autovettura C1 di colore di nero targata DA270WG ferma al semaforo nei pressi del distributore Ewa, improvvisamente era stata violentemente tamponata da un'autovettura tipo Fiat
Panda, il cui conducente dopo l'impatto era sceso dall'auto per poi, resosi conto della gravità dell'accaduto, risalire a bordo della proprio auto e allontanarsi repentinamente, senza prestare soccorso e fornire le proprie generalità, rendendo di fatto impossibile la sua identificazione.
Tanto premesso, essendo rimasta ignota l'identità del danneggiante, l'attrice aveva invocato la responsabilità della quale impresa designata per la liquidazione dei Controparte_2 danni di competenza del Fondo di garanzia per le vittime della strada nella Regione Campania, e aveva chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno all'autovettura e alla persona per le lesioni subite in occasione dell'illecito, con vittoria di spese.
La convenuta si costituiva in giudizio impugnando e contestando l'avversa Parte_1 domanda, di cui chiedeva dichiararsi l'inammissibilità per violazione dell'art. 283 comma 2 D.Lvo
209/2005 (cd. codice delle assicurazioni private) e il rigetto per infondatezza della domanda.
All'esito della riunione dei procedimenti n. 416/21 e n. 422/21 e dell'istruttoria svolta (audizione testimoni) il Giudice di Pace di Airola, con sentenza n. 207/24 pubblicata in data 27.2.24 così provvedeva: “- Dichiara la esclusiva responsabilità, nella produzione del sinistro oggetto del presente giudizio, del conducente dell'auto pirata, rimasta senza identificazione e, per l'effetto: 1) condanna la convenuta società in persona del suo legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, al pagamento in favore della attrice, di € 1.000,00 per i danni alla vettura di sua proprietà, e di € 1.600,00 per i danni fisici subiti quale conducente, il tutto maggiorato degli interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo. 2) pone in capo alla medesima compagnia convenuta il pagamento delle spese legali che liquida, come da D.M. n°55/2014, in complessivi € 1.200,00, oltre oneri di legge, con attribuzione all'avv. Alessandra Crisci, dichiaratosi anticipatario”.
A sostegno del gravame promosso, la ha dedotto, in particolare, l'erroneità Parte_1 della statuizione impugnata, per non aver il giudice di prime cure correttamente applicato la disciplina di cui all'art. 283 comma 2 D.L.vo. 209/2005 (cd. codice delle assicurazioni private) e ritenuto, erroneamente, risarcibile anche il danno all'autovettura in assenza dei presupposti previsti dalla norma.
2 Tanto premesso l'appellante ha chiesto, previa riforma parziale della sentenza impugnata, il rigetto della domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno all'autovettura, con riforma del regime delle spese in primo grado e condanna della al pagamento delle spese del grado di appello. CP_1
L'appellante ha altresì proposto istanza di sospensione per manifesta fondatezza dell'appello dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art 283 c.p.c., nella parte in cui contiene la condanna al risarcimento dei danni all'autovettura, precisando anche di aver dato esecuzione al capo della sentenza contenente la condanna al risarcimento dei danni alla persona.
Non si è costituita in giudizio l'appellata e con ordinanza del 23.9.25, all'esito dell'udienza del
18.9.25, verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, ne è stata dichiarata la contumacia;
con la medesima ordinanza, ritenuti sussistenti i motivi che giustificano il provvedimento interinale,
è stata disposta la sospensiva di cui all'art. 283 cpc.
Acquisito il fascicolo del giudizio di I grado, all'udienza di discussione del 24 settembre 2025 la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 350 bis e 281 sexies comma III cpc.
In via preliminare va dichiarata la tempestività dell'appello, nonché la sua ammissibilità in ordine ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., come sostituito dal D.l.vo 10 ottobre 2022 n. 149 e successive modificazioni, contenendo l'atto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze.
In particolare, per l'unico motivo di appello, sono individuati gli specifici capi della sentenza impugnata e in relazione ad essi le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado nonché le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Giova inoltre precisare che, in virtù dell'effetto devolutivo dell'appello, in questo grado di giudizio occorre esaminare esclusivamente la doglianza riguardante i capi della sentenza impugnata concernenti la condanna al risarcimento del danno all'autovettura e la regolamentazione delle spese di lite, per l'unico motivo concernente l'erronea applicazione dell'art. 283 comma 2 D.L.vo.
209/2005 (cd. codice delle assicurazioni private).
L'art. 329 comma II c.p.c prevede, inoltre, che l'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate e, sulla base di uno consolidato orientamento giurisprudenziale,
l'acquiescenza parziale è un'eccezione rilevabile anche ex officio dal momento che il giudice deve stabilire i limiti di ammissibilità dell'impugnazione.
In altre parole, nel presente giudizio non è oggetto di contestazione né l'accertamento del fatto dannoso come descritto nella sentenza di primo grado, né le conseguenze lesive che ne sono derivate, né la condanna della al risarcimento del danno alla persona patito da Parte_1
3 in occasione del sinistro del 14.2.20, liquidato in primo grado in Euro 1.600,00 - Controparte_1 di cui è tra l'altro agli atti prova del pagamento in esecuzione della sentenza impugnata – bensì ciò che è contestato è la condanna al risarcimento del danno all'autovettura di proprietà della e CP_1 danneggiata in occasione del medesimo sinistro sull'assunto che mancherebbero i presupposti previsti dal D.L.vo 209/2005 (cd. codice delle assicurazioni private) per la risarcibilità del danno alle cose, oltre alla statuizione concernente la regolamentazione delle spese di lite.
Nel merito, il Tribunale ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
L'unico motivo di impugnazione concerne l'erronea applicazione dell'art. 283 comma 2 D.L.vo
209/2005 (cd codice delle assicurazioni private), nella parte in cui, limitatamente all'ipotesi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, richiederebbe, ai fini della risarcibilità del danno all'autovettura coinvolta, oltre alla prova del danno alla cosa, alla prova della esclusiva riconducibilità eziologica del sinistro al danneggiante rimasto non identificato, anche la prova del danno grave alla persona del danneggiato, da intendersi come lesione tale da aver determinato un'invalidità superiore al 9%, ovvero una lesione c.d. macropermanente.
Il giudice di primo grado, nonostante la difesa articolata dalla convenuta in primo grado, non ha motivato la decisione in ordine al rapporto tra il danno all'autovettura e il danno grave alla persona, ma nella motivazione è stato precisato che “In ordine al quantum, si ritiene che l'attore abbia solo in parte assolto all'onere su di esso gravante di provare la effettiva entità dei danni subiti dall'autovettura danneggiata – non producendo agli atti alcuna foto raffigurante l'auto prima dell'intervento di riparazione – depositando un solo preventivo che, come ormai chiaramente e costantemente affermato dalla giurisprudenza di codesto Ufficio, posseggono una “valenza attenuata” e come tali vanno esaminati con la dovuta attenzione. Ciò premesso, anche sulla scorta della personale esperienza dello scrivente in materia, si possono, in ogni caso, stabilire i danni subiti dalla vettura di proprietà attorea, nel sinistro stradale che ci ha riguardato, in complessivi €
1.000,00, fondando tale liquidazione anche sul presupposto che del pagamento dell'IVA non vi è prova agli atti. Infine, in ordine ai danni fisici richiesti dall'attore quale conducente, sulla base di tutta la documentazione medica versata in atti, anche con riferimento alla perizia effettuata dalla dr.ssa , quale fiduciaria della convenuta compagnia assicurativa, si ritiene di poterli Per_1 quantificare, anche sulla esperienza dello scrivente, in tema di lesioni fisiche de minimis, adottando
i nuovi criteri di determinazione e quantificazione dei danni derivanti da micropermanenti di cui all'art. 5 della legge 5 marzo 2001 n.57, nella misura di complessivi € 1.600,00 così determinati: €
770,00 per danno biologico (1% all'età di 46 anni); € 200,00 per IT (per 5 giorni al 75%); €
4 400,00 per IT (per 15 giorni al 50%); € 200,00 per IT (per 15 giorni al 25%), in aggiunta ad €
30,00 per le spese mediche dichiarate congrue”.
Orbene, l'art. 283 D.L.vo 209/2005 (cd. Codice delle assicurazioni private) stabilisce, al comma I, che il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, costituito presso la Consap, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nel caso, tra gli altri, che a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato. Il comma II della medesima disposizione precisa, inoltre, che “nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare (…)”
Dall'analisi dell'art. 283 DL.vo 20972005 (cd. codice delle assicurazioni private) emerge che presupposto di risarcibilità del danno all'autovettura in occasione di sinistro causalmente riconducibile ad un veicolo non identificato è il danno grave alla persona subito dal danneggiato.
È necessario soffermarsi allora sul concetto di danno grave alla persona.
La Suprema Corte ha sul punto precisato che “in caso di sinistro causato da circolazione di veicolo non identificato, il presupposto del "danno grave alla persona", alla cui ricorrenza l'art. 283, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005 subordina la risarcibilità del danno alle cose, va identificato nell'accertamento di una invalidità superiore al 9 per cento, ai sensi dell'art. 138 del medesimo decreto legislativo” (cfr. Cass. n. 24214/2015).
Successivamente, la Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 283 D.L.vo 209/2005 (cd. codice delle assicurazioni private), nel rigettare la questione sollevata, ha precisato che “non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 283, comma 2, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, sollevate, in riferimento agli artt. 2,3 e 24 della
Costituzione, dal momento che il legislatore nazionale, in conformità con la normativa europea, ha operato l'estensione della tutela risarcitoria assicurata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada anche al danno alle cose, seppur limitandola, al fine di prevenire possibili frodi, all'ipotesi della contestuale sussistenza di un danno grave alla persona, da intendersi, secondo la giurisprudenza, come conseguente a lesioni di non lieve entità (art. 138 cod. ass.) e quindi tale da aver determinato un'invalidità superiore al 9 per cento, che costituisce il limite per le lesioni cosiddette micropermanenti di cui all'art. 139 cod. ass.” (cfr. Corte Costituzionale, n. 98/2019).
Nel caso di specie non ha provato di aver subito un danno alla persona di natura Controparte_1 grave, tale da poter legittimare la richiesta risarcitoria ai sensi dell'art. 283 D.L.vo 209/2005 (cd. codice delle assicurazioni private).
5 Nella relazione della visita medico-legale del 13.4.21 a cui è stata sottoposta l'appellata, effettuata per conto della compagnia di assicurazione, si legge che la percentuale di invalidità permanente biologica riscontrata ammonta allo 0%, mentre è stata accertata una invalidità temporanea nella misura del 75% per giorni 5, del 50% per giorni 15 e del 25% per giorni 15; nella sentenza di primo grado, invece, fermo restando la medesima valutazione in ordine all'invalidità temporanea come riscontrata nella relazione medico-legale, l'invalidità permanente è stata riconosciuta nella misura dell'1%.
In conclusione, per le ragioni anzidette l'appello deve essere accolto e, in parziale modifica della sentenza n. 207/2024 del Giudice di Pace di Airola pubblicata in data 27.2.2024, la domanda avanzata da concernente il risarcimento del danno all'autovettura di proprietà Controparte_1 dell'attrice va rigettata.
Riguardo alle spese di lite del giudizio di I grado si osserva che, in considerazione del rigetto di una delle domande risarcitorie avanzate dall'attrice in primo grado, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese processuali per la metà. La restante metà delle spese processuali del giudizio di I grado va posta a carico della soccombente società di assicurazioni e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi del D.M. n. 55/14, come modificato dal D.M. n.
147/22, relativi alle controversie di valore compreso tra Euro 1.101,00 ed Euro 5.200,00.
Le spese processuali del secondo grado di giudizio per il principio della soccombenza vanno poste interamente a carico dell'appellata soccombente, applicando i parametri medi del D.M. n. 55/14, come modificato dal D.M. n. 147/22, relativi alle controversie di valore fino ad euro 1.100,00 in ragione del valore del capo della sentenza oggetto di impugnazione, con esclusione dei compensi dovuti per la fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello promosso da avverso la sentenza n. 207/24 Parte_1 del Giudice di Pace di Airola, e in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento all'autovettura avanzata con l'atto introduttivo da Controparte_1 nei confronti di Parte_1 compensa per la metà le spese di lite del giudizio di I grado e condanna la Parte_1 al pagamento della restante metà liquidate in € 62,50 per esborsi ed € 632,50 per
[...] compenso di avvocato di cui € 118,00 per la fase di studio, € 126,00 per la fase introduttiva,
6 € 176,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 212,50 per la fase decisionale, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Alessandro Crisci;
2) conferma la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato al Parte_1 risarcimento del danno alla persona subito da in occasione del sinistro Controparte_1 verificatosi in data 15.2.20;
3) condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese processuali del presente giudizio liquidate in € 91,50 per esborsi ed € 462,00 per compenso di avvocato, di cui € 131,00 per la fase di studio, € 131,00 per la fase introduttiva ed € 200,00 per la fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge.
Benevento, 6.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Floriana Consolante
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd.
“firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n.
44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
7