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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/09/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3411/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona della dott.ssa Maria Ida SCOTTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da , rappresentata e difesa, in forza di procura Parte_1 depositata nel fascicolo informatico, dagli avv. Fabio Ganci, Walter Miceli, Giovanni
Rinaldi e Nicola Zampieri ricorrente
CONTRO
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario dott. Lorenzo Calvi (delegato dal dirigente pro tempore dell' ) Controparte_3 convenuto dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 4141 c.p.c. la sig.ra ha convenuto in giudizio il Parte_1
esponendo: Controparte_1
1 - di essere stata assunta a tempo indeterminato nel personale ATA alle dipendenze del convenuto, dopo aver lavorato per anni in forza di reiterati contratti a CP_1
tempo determinato;
- di avere in precedenza lavorato alle dipendenze del in forza di ripetuti CP_1 contratti a tempo determinato;
- di aver richiesto ed ottenuto, dopo l'assunzione a tempo indeterminato, la ricostruzione di carriera;
- di essersi tuttavia vista riconoscere con tale ricostruzione soltanto parte del servizio pre-ruolo prestato e ciò in violazione del principio di non discriminazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato stabilito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE;
- che inoltre non le era stato riconosciuto il servizio di ruolo prestato nell'anno 2013.
La ricorrente hanno pertanto formulato le seguenti conclusioni:
- “previa disapplicazione degli artt. 485 e 526 del D. Lgs n. 297/94 nella parte in cui tali norme violano il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
- previa declaratoria della nullità delle norme del contratto collettivo e dei contratti individuali di lavoro del ricorrente in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
- previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia delle eventuali rinunce contenute nei contratti di lavoro stipulati dal ricorrente che vengono impugnate anche ai sensi dell'art. 2113 del cc;
- previo annullamento del Decreto di ricostruzione della carriera del Dirigente Scolastico decreti
Prot. n. 1743 del 07.06.2012 e Prot. N. 318 del 14.06.2023, nella parte in cui tale provvedimento non riconosce integralmente e immediatamente l'anzianità di servizio maturata con i contratti a termine a tutti gli effetti giuridici ed economici e non computare il servizio svolto durante l'anno
2013…
2 - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'immediato riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato come se il rapporto fosse stato costituito sin dall'inizio a tempo indeterminato (12 anni, 8 mesi e 6 giorni), e quindi con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis al personale ATA assunto a tempo indeterminato di pari qualifica;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'immediato riconoscimento, ai fini giuridici ed economici del servizio svolto durante l'anno 2013;
- condannare l'Amministrazione resistente, in sede di ricostruzione della carriera e in conseguenza dell'imprescrittibilità dell'anzianità di servizio, a collocare il ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto
Scuola applicabile ratione temporis al personale ATA assunto a tempo indeterminato di pari qualifica e per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive spettanti pari ad € 5.272,34.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Il si è costituito ritualmente in giudizio eccependo: CP_1
- la prescrizione dei diritti per il quinquennio antecedente all'introduzione della lite;
- l'infondatezza nel merito delle domande, per le ragioni diffusamente spiegate nella memoria di costituzione.
Il ha chiesto pertanto “respingere il ricorso perché il diritto di credito CP_1 azionato è ormai prescritto e, comunque, perché la pretesa della ricorrente è infondata.
Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
In corso di giudizio la ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa all'anno
2013 e ha formulato un nuovo conteggio, escludendo l'utilità dell'anno 2013.
Non richiedendo la causa alcuna istruttoria, la controversia viene decisa con l'odierna sentenza con motivazione contestuale, all'esito della discussione orale.
Le domande, così limitate, sono fondate nei termini e per le ragioni che seguono.
2. I fatti rilevanti al fine del decidere sono pacifici in causa e comunque documentalmente provati.
3 E' in particolare pacifico:
- che la ricorrente sia stata assunta a tempo indeterminato nel personale ATA alle dipendenze del convenuto, dopo aver lavorato per anni in forza di reiterati CP_1 contratti a tempo determinato;
- che la ricorrente abbia richiesto ed ottenuto, nel corso del rapporto a tempo indeterminato, due ricostruzioni di carriera;
- che tuttavia i decreti di ricostruzione di carriera del Dirigente scolastico (decreto prot. n. 143 del 7.06.2012 e prot. n. 318 del 14.06.2023) abbiano riconosciuto soltanto parte del servizio pre-ruolo prestato dalla ricorrente;
- che i servizi prestati dalla ricorrente in forza di contratti a tempo determinato siano effettivamente tutti e soltanto quelli indicati nei decreti di ricostruzione di carriera in atti.
3. Venendo quindi alla disciplina applicabile, secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, “va distinta, preliminarmente, la posizione dei dipendenti ascritti alla categoria dei docenti da quella dei dipendenti appartenenti al personale ATA;
quanto a tale ultima categoria di dipendenti, questa Corte (Cass. n. 31150 del 28/11/2019), chiamata a pronunciarsi sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, ha evidenziato alcune peculiarità della disciplina dettata per il personale non docente della scuola;
ha rilevato, in primo luogo, che al personale non docente della scuola non si applica l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento «se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale» ed, invece, si applica un abbattimento che opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, con l'effetto di penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo, per i quali opera il principio della totale valorizzazione del servizio;
4 ha osservato che la norma, se poteva dirsi non priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento (analizzato con la sentenza n. 22552/2016 e altre successive) che per il personale
ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo, giustificandosi l'abbattimento oltre il primo triennio in relazione al criterio meritocratico (teso a consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica), non ha trovato giustificazione in seguito, poiché, come è stato dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte, le immissioni in ruolo non sono avvenute con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute;
ha evidenziato, quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, che non sussistono ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, non potendosi fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, perché la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è Per_1
ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato... o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro";
5 d'altra parte la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle "funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" (art. 49 CCNL
1995), tenuto anche conto che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio, lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni;
nella citata sentenza, quindi, questa Corte ha stabilito che, una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da
49 a 56); in via conclusiva … «L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato»” (Cass., 2 ottobre 2020, n.
21175).
6 Deve pertanto escludersi che tutte le caratteristiche esaminate dalla Suprema
Corte possano costituire ragioni oggettive idonee a giustificare una disciplina deteriore del lavoro svolto in forza di contratti a tempo determinato.
Il convenuto non ha del resto allegato alcuna ulteriore e diversa ragione CP_1 utile a smentire la piena sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla ricorrente, nel corso dei rapporti di lavoro a tempo determinato, rispetto a quelle dei dipendenti a tempo indeterminato con la medesima qualifica.
4. Quanto poi, all'eccezione di prescrizione formulata dal , deve rilevarsi che, CP_1
“l'anzianità di servizio non è uno 'status' o un elemento costitutivo di uno 'status' del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr.
Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281;
Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228;
Cass. 22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 10settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n.
4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n.
16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna;
essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate
Cass., Sez. Un., n. 4812/1986, Cass. n. 281/1999, Cass. n. 477/1999 e Cass. n. 12756/2003 nonché la più recente Cass. 26 aprile 2018, n. 10131);
è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste ... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559 -);
7 ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna - richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9144
e le successive conformi Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto" (cfr. Cass. 22 agosto 1991,
n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.;
Cass. n. 15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.);
l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre -accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numerò di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione;
in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ., ma poiché l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;
di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti” (Cass., 30 gennaio 2020 n. 2232).
8 L'anzianità di servizio non è dunque soggetta a prescrizione.
Si prescrivono, invece, nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. le differenze retributive conseguenti all'inquadramento nella corretta fascia stipendiale.
La ricorrente, tuttavia, con il ricorso introduttivo del giudizio ha rivendicato le differenze retributive non corrisposte nei limiti della prescrizione quinquennale (e precisamente differenze fascia 21-28 e fascia 15-20 maturate e non corrisposte nel periodo dal 30 aprile 2020 al 18 marzo 2023).
Nel successivo conteggio, rielaborato escludendo l'utilità dell'anno 2013, la ricorrente ha poi ulteriormente ridotto il periodo oggetto di domanda da 3 anni, 10 mesi e 22 giorni a 2 anni, 10 mesi e 22 giorni.
La prescrizione non risulta pertanto maturata.
5. In conseguenza di quanto fin qui argomentato, poiché la decurtazione di cui all'art. 569
TU comporta un trattamento discriminatorio rispetto a quello riconosciuto al lavoratore a tempo indeterminato, alla ricorrente deve essere riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, tutto il servizio pre-ruolo effettivamente prestato, con esclusione dei servizi prestati nell'anno 2013.
Il convenuto deve conseguentemente essere condannato a ricostruire la CP_1 carriera della ricorrente riconoscendo l'utilità - ai fini giuridici ed economici - di tutti i periodi di servizio prestati in forza di contratti a tempo determinato, quali risultanti dai rispettivi decreti di ricostruzione di carriera, con esclusione dei servizi prestati nell'anno
2013.
Il deve altresì essere condannato a corrispondere alla ricorrente le CP_1
conseguenti differenze retributive, da quantificarsi in complessivi euro 3.926,21, come da conteggio depositato dalla ricorrente in data e non contestato dal convenuto.
Su tale somma spetta la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
La rinuncia della ricorrente alla domanda relativa all'anno 2013 giustifica la compensazione per un quarto delle spese di lite, spese che per la frazione residua
9 seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (opportunamente diminuite ai limiti inferiori dei parametri normativi, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione della minima attività processuale svolta e della serialità del contenzioso), con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione, dichiara il diritto della ricorrente alla progressione professionale prevista per il personale dipendente di ruolo, tenendo conto a tal fine dell'anzianità di servizio maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato precedenti all'assunzione in ruolo indicati nel provvedimento di riconoscimento dei servizi n. 318 del 14.06.2023, con esclusione dei servizi prestati nell'anno 2013.
Dichiara tenuto e pertanto condanna il , in Controparte_1 persona del a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze Controparte_4
retributive conseguenti alla progressione professionale di cui sopra, la somma di euro
3.926,21, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo.
Compensa per un quarto tra le parti le spese di lite.
Condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente la frazione residua CP_1 delle spese, frazione che liquida in complessivi euro 1.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge, con distrazione a favore degli avv. Fabio Ganci, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi e Nicola
Zampieri.
Genova, 19 settembre 2025
Il Giudice
Maria Ida Scotto
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona della dott.ssa Maria Ida SCOTTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da , rappresentata e difesa, in forza di procura Parte_1 depositata nel fascicolo informatico, dagli avv. Fabio Ganci, Walter Miceli, Giovanni
Rinaldi e Nicola Zampieri ricorrente
CONTRO
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario dott. Lorenzo Calvi (delegato dal dirigente pro tempore dell' ) Controparte_3 convenuto dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 4141 c.p.c. la sig.ra ha convenuto in giudizio il Parte_1
esponendo: Controparte_1
1 - di essere stata assunta a tempo indeterminato nel personale ATA alle dipendenze del convenuto, dopo aver lavorato per anni in forza di reiterati contratti a CP_1
tempo determinato;
- di avere in precedenza lavorato alle dipendenze del in forza di ripetuti CP_1 contratti a tempo determinato;
- di aver richiesto ed ottenuto, dopo l'assunzione a tempo indeterminato, la ricostruzione di carriera;
- di essersi tuttavia vista riconoscere con tale ricostruzione soltanto parte del servizio pre-ruolo prestato e ciò in violazione del principio di non discriminazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato stabilito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE;
- che inoltre non le era stato riconosciuto il servizio di ruolo prestato nell'anno 2013.
La ricorrente hanno pertanto formulato le seguenti conclusioni:
- “previa disapplicazione degli artt. 485 e 526 del D. Lgs n. 297/94 nella parte in cui tali norme violano il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
- previa declaratoria della nullità delle norme del contratto collettivo e dei contratti individuali di lavoro del ricorrente in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
- previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia delle eventuali rinunce contenute nei contratti di lavoro stipulati dal ricorrente che vengono impugnate anche ai sensi dell'art. 2113 del cc;
- previo annullamento del Decreto di ricostruzione della carriera del Dirigente Scolastico decreti
Prot. n. 1743 del 07.06.2012 e Prot. N. 318 del 14.06.2023, nella parte in cui tale provvedimento non riconosce integralmente e immediatamente l'anzianità di servizio maturata con i contratti a termine a tutti gli effetti giuridici ed economici e non computare il servizio svolto durante l'anno
2013…
2 - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'immediato riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato come se il rapporto fosse stato costituito sin dall'inizio a tempo indeterminato (12 anni, 8 mesi e 6 giorni), e quindi con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis al personale ATA assunto a tempo indeterminato di pari qualifica;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'immediato riconoscimento, ai fini giuridici ed economici del servizio svolto durante l'anno 2013;
- condannare l'Amministrazione resistente, in sede di ricostruzione della carriera e in conseguenza dell'imprescrittibilità dell'anzianità di servizio, a collocare il ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto
Scuola applicabile ratione temporis al personale ATA assunto a tempo indeterminato di pari qualifica e per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive spettanti pari ad € 5.272,34.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Il si è costituito ritualmente in giudizio eccependo: CP_1
- la prescrizione dei diritti per il quinquennio antecedente all'introduzione della lite;
- l'infondatezza nel merito delle domande, per le ragioni diffusamente spiegate nella memoria di costituzione.
Il ha chiesto pertanto “respingere il ricorso perché il diritto di credito CP_1 azionato è ormai prescritto e, comunque, perché la pretesa della ricorrente è infondata.
Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
In corso di giudizio la ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa all'anno
2013 e ha formulato un nuovo conteggio, escludendo l'utilità dell'anno 2013.
Non richiedendo la causa alcuna istruttoria, la controversia viene decisa con l'odierna sentenza con motivazione contestuale, all'esito della discussione orale.
Le domande, così limitate, sono fondate nei termini e per le ragioni che seguono.
2. I fatti rilevanti al fine del decidere sono pacifici in causa e comunque documentalmente provati.
3 E' in particolare pacifico:
- che la ricorrente sia stata assunta a tempo indeterminato nel personale ATA alle dipendenze del convenuto, dopo aver lavorato per anni in forza di reiterati CP_1 contratti a tempo determinato;
- che la ricorrente abbia richiesto ed ottenuto, nel corso del rapporto a tempo indeterminato, due ricostruzioni di carriera;
- che tuttavia i decreti di ricostruzione di carriera del Dirigente scolastico (decreto prot. n. 143 del 7.06.2012 e prot. n. 318 del 14.06.2023) abbiano riconosciuto soltanto parte del servizio pre-ruolo prestato dalla ricorrente;
- che i servizi prestati dalla ricorrente in forza di contratti a tempo determinato siano effettivamente tutti e soltanto quelli indicati nei decreti di ricostruzione di carriera in atti.
3. Venendo quindi alla disciplina applicabile, secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, “va distinta, preliminarmente, la posizione dei dipendenti ascritti alla categoria dei docenti da quella dei dipendenti appartenenti al personale ATA;
quanto a tale ultima categoria di dipendenti, questa Corte (Cass. n. 31150 del 28/11/2019), chiamata a pronunciarsi sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, ha evidenziato alcune peculiarità della disciplina dettata per il personale non docente della scuola;
ha rilevato, in primo luogo, che al personale non docente della scuola non si applica l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento «se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale» ed, invece, si applica un abbattimento che opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, con l'effetto di penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo, per i quali opera il principio della totale valorizzazione del servizio;
4 ha osservato che la norma, se poteva dirsi non priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento (analizzato con la sentenza n. 22552/2016 e altre successive) che per il personale
ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo, giustificandosi l'abbattimento oltre il primo triennio in relazione al criterio meritocratico (teso a consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica), non ha trovato giustificazione in seguito, poiché, come è stato dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte, le immissioni in ruolo non sono avvenute con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute;
ha evidenziato, quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, che non sussistono ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, non potendosi fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, perché la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è Per_1
ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato... o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro";
5 d'altra parte la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle "funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" (art. 49 CCNL
1995), tenuto anche conto che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio, lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni;
nella citata sentenza, quindi, questa Corte ha stabilito che, una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da
49 a 56); in via conclusiva … «L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato»” (Cass., 2 ottobre 2020, n.
21175).
6 Deve pertanto escludersi che tutte le caratteristiche esaminate dalla Suprema
Corte possano costituire ragioni oggettive idonee a giustificare una disciplina deteriore del lavoro svolto in forza di contratti a tempo determinato.
Il convenuto non ha del resto allegato alcuna ulteriore e diversa ragione CP_1 utile a smentire la piena sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla ricorrente, nel corso dei rapporti di lavoro a tempo determinato, rispetto a quelle dei dipendenti a tempo indeterminato con la medesima qualifica.
4. Quanto poi, all'eccezione di prescrizione formulata dal , deve rilevarsi che, CP_1
“l'anzianità di servizio non è uno 'status' o un elemento costitutivo di uno 'status' del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr.
Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281;
Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228;
Cass. 22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 10settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n.
4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n.
16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna;
essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate
Cass., Sez. Un., n. 4812/1986, Cass. n. 281/1999, Cass. n. 477/1999 e Cass. n. 12756/2003 nonché la più recente Cass. 26 aprile 2018, n. 10131);
è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste ... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559 -);
7 ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna - richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9144
e le successive conformi Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto" (cfr. Cass. 22 agosto 1991,
n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.;
Cass. n. 15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.);
l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre -accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numerò di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione;
in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ., ma poiché l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;
di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti” (Cass., 30 gennaio 2020 n. 2232).
8 L'anzianità di servizio non è dunque soggetta a prescrizione.
Si prescrivono, invece, nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. le differenze retributive conseguenti all'inquadramento nella corretta fascia stipendiale.
La ricorrente, tuttavia, con il ricorso introduttivo del giudizio ha rivendicato le differenze retributive non corrisposte nei limiti della prescrizione quinquennale (e precisamente differenze fascia 21-28 e fascia 15-20 maturate e non corrisposte nel periodo dal 30 aprile 2020 al 18 marzo 2023).
Nel successivo conteggio, rielaborato escludendo l'utilità dell'anno 2013, la ricorrente ha poi ulteriormente ridotto il periodo oggetto di domanda da 3 anni, 10 mesi e 22 giorni a 2 anni, 10 mesi e 22 giorni.
La prescrizione non risulta pertanto maturata.
5. In conseguenza di quanto fin qui argomentato, poiché la decurtazione di cui all'art. 569
TU comporta un trattamento discriminatorio rispetto a quello riconosciuto al lavoratore a tempo indeterminato, alla ricorrente deve essere riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, tutto il servizio pre-ruolo effettivamente prestato, con esclusione dei servizi prestati nell'anno 2013.
Il convenuto deve conseguentemente essere condannato a ricostruire la CP_1 carriera della ricorrente riconoscendo l'utilità - ai fini giuridici ed economici - di tutti i periodi di servizio prestati in forza di contratti a tempo determinato, quali risultanti dai rispettivi decreti di ricostruzione di carriera, con esclusione dei servizi prestati nell'anno
2013.
Il deve altresì essere condannato a corrispondere alla ricorrente le CP_1
conseguenti differenze retributive, da quantificarsi in complessivi euro 3.926,21, come da conteggio depositato dalla ricorrente in data e non contestato dal convenuto.
Su tale somma spetta la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
La rinuncia della ricorrente alla domanda relativa all'anno 2013 giustifica la compensazione per un quarto delle spese di lite, spese che per la frazione residua
9 seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (opportunamente diminuite ai limiti inferiori dei parametri normativi, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione della minima attività processuale svolta e della serialità del contenzioso), con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione, dichiara il diritto della ricorrente alla progressione professionale prevista per il personale dipendente di ruolo, tenendo conto a tal fine dell'anzianità di servizio maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato precedenti all'assunzione in ruolo indicati nel provvedimento di riconoscimento dei servizi n. 318 del 14.06.2023, con esclusione dei servizi prestati nell'anno 2013.
Dichiara tenuto e pertanto condanna il , in Controparte_1 persona del a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze Controparte_4
retributive conseguenti alla progressione professionale di cui sopra, la somma di euro
3.926,21, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo.
Compensa per un quarto tra le parti le spese di lite.
Condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente la frazione residua CP_1 delle spese, frazione che liquida in complessivi euro 1.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge, con distrazione a favore degli avv. Fabio Ganci, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi e Nicola
Zampieri.
Genova, 19 settembre 2025
Il Giudice
Maria Ida Scotto
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