Art. 9. Consultazione preventiva 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge o dai contratti collettivi di cui all' articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25 , nell'ambito di commissioni paritetiche, le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore possono essere preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali.
2. I contratti collettivi definiscono la composizione delle commissioni paritetiche per la partecipazione consultiva nonche' le sedi, i tempi, le modalita' e i contenuti della consultazione.
3. Nel caso di consultazione sugli argomenti di competenza negoziale, le commissioni paritetiche possono fornire materiali ed elementi utili al tavolo contrattuale.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell' articolo 2 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25 recante: «Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2007:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) "imprese": le imprese pubbliche e private situate in Italia, che esercitino una attivita' economica, anche non a fine di lucro;
b) "datore di lavoro": la persona, fisica o giuridica, che esercita un'attivita' economica organizzata in forma di impresa, anche non a fine di lucro, conformemente alle leggi ed ai contratti collettivi di lavoro;
c) "lavoratore": chiunque si obblighi mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro, intellettuale o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore;
d) "rappresentanti dei lavoratori": i rappresentanti dei lavoratori ai sensi della normativa vigente, nonche' degli accordi interconfederali 20 dicembre 1993 e 27 luglio 1994, e successive modificazioni, o dei contratti collettivi nazionali applicati qualora i predetti accordi interconfederali non trovino applicazione;
e) "informazione": ogni trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori, finalizzata alla conoscenza ed all'esame di questioni attinenti alla attivita' di impresa;
f) "consultazione": ogni forma di confronto, scambio di opinioni e dialogo tra rappresentanti dei lavoratori e datore di lavoro su questioni attinenti alla attivita' di impresa;
g) "contratto collettivo": il contratto collettivo di lavoro stipulato tra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.».
2. I contratti collettivi definiscono la composizione delle commissioni paritetiche per la partecipazione consultiva nonche' le sedi, i tempi, le modalita' e i contenuti della consultazione.
3. Nel caso di consultazione sugli argomenti di competenza negoziale, le commissioni paritetiche possono fornire materiali ed elementi utili al tavolo contrattuale.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell' articolo 2 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25 recante: «Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2007:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) "imprese": le imprese pubbliche e private situate in Italia, che esercitino una attivita' economica, anche non a fine di lucro;
b) "datore di lavoro": la persona, fisica o giuridica, che esercita un'attivita' economica organizzata in forma di impresa, anche non a fine di lucro, conformemente alle leggi ed ai contratti collettivi di lavoro;
c) "lavoratore": chiunque si obblighi mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro, intellettuale o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore;
d) "rappresentanti dei lavoratori": i rappresentanti dei lavoratori ai sensi della normativa vigente, nonche' degli accordi interconfederali 20 dicembre 1993 e 27 luglio 1994, e successive modificazioni, o dei contratti collettivi nazionali applicati qualora i predetti accordi interconfederali non trovino applicazione;
e) "informazione": ogni trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori, finalizzata alla conoscenza ed all'esame di questioni attinenti alla attivita' di impresa;
f) "consultazione": ogni forma di confronto, scambio di opinioni e dialogo tra rappresentanti dei lavoratori e datore di lavoro su questioni attinenti alla attivita' di impresa;
g) "contratto collettivo": il contratto collettivo di lavoro stipulato tra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.».