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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 14240/2023 R.G.L. promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Di Mitri ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Palermo, Piazza San Francesco di Paola
n. 47, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
- in persona del Controparte_1
Direttore Regionale per la Sicilia, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante 58/d, rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Di Salvo, giusta procura generale alle liti in atti.
- resistente -
OGGETTO: riconoscimento indennizzo da infortunio
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 5 marzo 2025, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando:
❖ Rigetta il ricorso.
❖ Condanna parte ricorrente a rifondere all' le spese di lite che liquida CP_1
complessivamente in euro 700,00 oltre accessori come per legge se dovuti.
1 ❖ Pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di ctu liquidate con separato decreto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.11.2023 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver premesso che:
- in data 22.03.2023, durante lo svolgimento dell'attività scolastica nel campo esterno alla palestra, veniva violentemente colpito da una pallonata al volto che gli faceva perdere l'equilibrio e, lo faceva inciampare su un pallone, subendo un movimento distorsivo a livello dell'articolazione tibio – peroneo – astragalica del piede destro;
- a seguito dell'infortunio riportava “postumi di trauma distorsivo caviglia destra in soggetto con lesioni legamento peroneo – astragalico anteriore e peroneo – calcaneare accertate strumentalmente”;
- a seguito di denuncia l' gli riconosceva per il danno alla caviglia (conseguenza CP_1
del sinistro denunciato) un grado di menomazione pari al 3% che, in aggiunta agli esiti di pregressi infortuni, comportava un danno globale del 14%;
- nonostante la propria opposizione, l' non mutava la propria valutazione;
CP_1
convenne in giudizio l' contestando la quantificazione del grado invalidante CP_1
riconosciutogli in via amministrativa per il trauma distorsivo alla caviglia con interessamento dei legamenti e rassegnando, pertanto, le seguenti domande: “Accertare e dichiarare che il ricorrente è affetto da patologie che ne compromettono la sua vita giornaliera e da affezioni che comportano una menomazione della sua integrità psico- fisica o, comunque, da qualsiasi altra affezione che dovesse ritenersi emergente dal quadro clinico descritto in sede di denunzia di infortunio del 22.03.2023; - accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa dell'infortunio, presentava sin dalla data di contrazione della stessa, un grado di menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente pari al 20%, o pari ad una percentuale diversa, maggiore o minore, che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora
l'ammissione; - per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante CP_1
pro-tempore, alla corresponsione dell'indennizzo in rendita (nel caso di menomazione accertata pari o superiore al 16%) ovvero in capitale (nel caso di menomazione accertata tra il 6 ed il 15%) per il danno biologico e/o patrimoniale da menomazione dell'integrità
2 psicofisica ed inabilità permanente accertata nella misura della percentuale che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di eventuale Consulenza Tecnica d'Ufficio, secondo le tabelle delle menomazioni e dell'indennizzo biologico applicabili”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' , costituitosi con memoria difensiva del CP_1
14.2.2024, contestò la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto evidenziando la correttezza della valutazione effettuata in sede amministrativa dai medici dell'Istituto che avevano accertato la sussistenza, per il sinistro denunciato e oggetto di causa, di postumi residuati nella misura del 3%, per una valutazione complessiva, tenuto conto di preesistenze lavorative, del 14%.
La causa, istruita con l'espletamento della consulenza tecnica affidata al dott.
[...]
e assunta in riserva all' udienza cartolare del 5 marzo 2025, verificato che tutte le Per_1
parti hanno depositato note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Invero, il Dr. nel proprio elaborato peritale sottolineava che “L'esame Per_1
obiettivo locale caviglia dx e comparativamente sn evidenzia: non differenze perimetriche a livello del terzo medio della gamba dx e sn (cm. 36 a dx e cm 36 a sn) e della caviglia dx e sn
( cm. 26 a dx e cm. 26 a sn); limitazione funzionale della dorsi flessione di ¼, nella norma tutti gli altri movimenti di P-S e flessione plantare. [..] Circa la quantificazione dei postumi permanenti residuati all'infortunio sul lavoro per cui vi è causa, postumi che configurano la presenza di un'invalidità permanente e di un danno biologico inteso, quest'ultimo, come lesione dell'integrità psico-fisica della persona, ci si è basati sia sulla tipologia delle lesioni, così come documentate agli atti e in nesso di causalità con il suddetto infortunio sul lavoro, sia sulla sintomatologia soggettiva riferita essere residuata, sia, infine, su quanto è risultato all'esame obbiettivo condotto in occasione della presente consulenza (per la cui descrizione dettagliata si rimanda all'apposito paragrafo di sopra), e si precisa che si è tenuta in considerazione la tabella del danno biologico permanente dell'assicurazione sociale contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali (D. M. 12/07/2000); ebbene, in accordo con la voce 293 della suddetta tabella si riconosce, al ricorrente, un danno biologico inteso, quest'ultimo, come lesione dell'integrità psico-fisica della persona pari al 3%. La relativa ricorrenza del danno biologico corrisponde alla data dell'infortunio e cioè 22.03.2023.”.
3 Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. - che hanno confermato integralmente la valutazione espressa in sede amministrativa dall' (avverso le quali, peraltro, parte CP_1
ricorrente non ha sollevato osservazioni) - vanno condivise perché immuni da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazioni in atti.)
Conseguentemente, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con applicazione della dimidiazione prevista dal D.M. 55/2014 - in ragione del modesto grado di complessità della controversia.
Restano definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di c.t.u. che si liquidano con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, udienza trattazione scritta del 5 marzo 2025
Il Giudice O. Claudia Gentile
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