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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/08/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3050 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, nella persona della Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3050/2019 promossa da:
(c.f. , in persona dell'amministratore pro tempore rag. Parte_1 P.IVA_1
con sede in Borghetto Lodigiano, via Alcide De Gasperi n. 79/81, rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. Fabio Torchio (c.f. ) del Foro di Lodi ed elettivamente domiciliato C.F._1 presso il suo studio in Lodi, via G. Battaggio n. 6;
- parte attrice opponente - contro c.f. e P. iva ) corrente in Salerano sul Lambro Controparte_1 P.IVA_2
(LO), via dell'Artigianato 10, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. , Controparte_2 assistita e difesa dall'Avv. Caterina Bersani (c.f. ) con studio in Lodi, via Colle C.F._2
Eghezzone n. 5, presso il quale elegge domicilio;
- parte convenuta opposta -
Conclusioni per parte opponente
“Voglia l'On. Tribunale adito, Giudice Dott.ssa Luisa Dalla Via, respinta ogni avversa istanza, azione, eccezione e conclusione, così giudicare:
NEL MERITO:
ACCERTARE la totale insussistenza dell'obbligo di pagamento a carico del Parte_1 delle somme ingiunte a causa della presenza di gravi vizi nelle opere commissionate all'impresa opposta, documentati dalla consulenza tecnica dell'Ing. del 2.10.19, che comportano i rilevanti costi Per_1 di ripristino, quantificati nell'importo di € 61.500,00 e, pertanto, DICHIARARE che nulla è dovuto all'opposta a fronte degli interventi effettuati e, conseguentemente, REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto n.966/19 del 19/25.7.19 del Tribunale di Lodi – Giudice Dott.ssa A. Cappello, dichiarandolo nullo ed inefficace. In subordine, nella denegata ipotesi di parziale accoglimento dell'opposizione, ai sensi dell'art. 653, 2° c.p.c., DISPORRE in sentenza l'entità minore delle somme dovute dal Condominio all'impresa, che emergerà eventualmente all'esito dell'istruttoria di causa.
IN VIA RICONVENZIONALE:
ACCERTARE E DICHIARARE la presenza di vizi e difetti nelle opere commissionate dal Condominio all'impresa opposta, previa C.T.U., con conseguente calcolo dei costi necessari per la loro rimozione e, quindi, CONDANNARE, ai sensi dell'art. 1669 c.c., la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di € 61.500,00 in favore del Parte_1
, corrispondente ai costi d'intervento calcolati dal perito di parte Ing. ai fini della
[...] Per_1 completa rimozione ed eliminazione dei vizi individuati o a quella somma maggiore o minore, che verrà accertata nel corso di causa, all'esito della consulenza tecnica di causa.
CONDANNARE la in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 al risarcimento del danno subito per mancato utilizzo delle parti comuni del Condominio interessate dalle opere commissionate e risultate affette da vizi e ciò ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., da liquidarsi in via equitativa, fatta salva la richiesta di risarcimento del danno in separato giudizio da parte dei privati per mancata fruizione dei balconi, risultati affetti da vizi a seguito degli interventi di rifacimento eseguiti dalla società opposta.
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata ipotesi in cui, all'esito della C.T.U., dovesse emergere un credito in favore della società opposta a fronte dei lavori eseguiti, si chiede di porlo in compensazione, ai sensi dell'art. 1243 c.c., con il credito in favore del per le somme necessarie a dar corso ai ripristini degli accertandi Parte_1 vizi.
REVOCARE, in ogni caso, il decreto ingiuntivo opposto n.966/19 del 19/25.7.19 del Tribunale di Lodi
– Giuidce Dott.ssa A. Cappello, dichiarandolo nullo ed inefficace.
IN ESTREMA VIA ALTERNATIVA:
Nell'ipotesi in cui gli accertati vizi nelle opere commissionate dovessero essere giudicati appartenenti alla categoria di cui all'art. 1667 c.c.:
IN VIA RICONVENZIONALE:
ACCERTARE la presenza di gravi vizi e difetti nelle opere commissionate all'impresa opposta, previa
C.T.U., per cui la medesima è tenuta alla garanzia prevista ai sensi dell'art. 1667 c.c. e, quindi,
DICHIARARE, ai sensi dell'art. 1668, 2° c.c., la risoluzione del contratto intervenuto tra le parti, stante
2 che i vizi delle opere commissionate all'impresa in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, sono risultati tali da renderle inservibili ed inadatte alla loro destinazione, con conseguente insussistenza del credito, portato dal decreto ingiuntivo opposto;
CONDANNARE, conseguentemente, la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al risarcimento del danno subito dal , relativamente alle parti comuni, per mancata Parte_1 rimozione dei danni che hanno interessato le opere commissionate e ciò ai sensi dell'art. 1223 e 1226
c.c., da liquidarsi in via equitativa, fatta salva la richiesta di risarcimento del danno in separato giudizio da parte dei privati per mancata fruizione dei balconi, risultati affetti da vizi a seguito degli interventi di rifacimento eseguiti dalla società opposta.
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata ipotesi in cui, all'esito della C.T.U., dovesse emergere che almeno parte delle opere eseguite dall'impresa siano adatte alla loro destinazione, ai sensi dell'art. 1668, 1° c.c., RIDURRE proporzionalmente il costo degli interventi, quantificati nella fattura azionata attraverso il decreto ingiuntivo qui opposto, sulla base delle risultanze della consulenza, fatta salva la richiesta di risarcimento del danno dei privati per mancata fruzione dei balconi, da esercitarsi in separato giudizio.
REVOCARE, comunque, il decreto ingiuntivo opposto n.966/19 del 19/25.7.19 del Tribunale di Lodi –
Giuidce Dott.ssa A. Cappello, dichiarandolo nullo ed inefficace.
IN OGNI CASO:
CONDANNARE la in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 al pagamento di spese e competenze processuali in favore dell'opponente secondo il principio ex art. 91
c.p.c..
RIGETTARE ogni domanda ed eccezione della convenuta opposta, ivi compresa la domanda ex art. 96
c.p.c., in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, oltre che pretestuose.
IN VIA ISTRUTTORIA: […]”.
Conclusioni per parte opposta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
1) Nel merito, in via preliminare, previo ogni opportuno accertamento, dichiarare l'intervenuto decorso del termine decadenziale previsto dall'articolo 1667 cod. civ. per la denuncia degli asseriti vizi e difetti delle opere e, conseguentemente, dichiarare l'intervenuta decadenza del diritto azionato relativamente ad ogni domanda proposta dal Condominio, rigettando per l'effetto ogni domanda formulata dal
nei confronti di con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo. Parte_1 Controparte_1
2) Nel merito, in principalità, rigettarsi l'opposizione promossa da controparte perché infondata sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.
3 3) Sempre nel merito,
-ferma l'eccezione preliminare di decadenza, rigettare le domande tutte avanzate dal Parte_1
e, per l'effetto, condannare il , in persona del
[...] Controparte_3 suo amministratore p.t., a pagare in favore di in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la somma portata dal decreto ingiuntivo opposto, o quella diversa somma ritenuta, alla luce del dovuto e del provato, oltre interessi legali ex art. 1284, c.1, cod. civ. dalle singole scadenze alla data della domanda e interessi ex art. 1284, c. 4, cod. civ. dalla domanda al saldo effettivo;
-assolvere da ogni domanda ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto ed in Controparte_1 diritto;
-respingere ogni e qualsivoglia domanda formulata dal nei confronti di Parte_1 [...] con riferimento alle parti private (balconi e al risarcimento del danno) per carenza di CP_1 legittimazione attiva del Condominio per i motivi tutti di cui ai precedenti scritti difensivi, che qui si richiamano, in diritto.
In via istruttoria […]
4) In ogni caso, dichiararsi il litigante temerario e, per Controparte_3
l'effetto, condannarsi lo stesso ex art. 96 c.p.c., commi 1 e/o 3, al pagamento della somma di euro
5.000,00 ovvero di quella diversamente ritenuta che risulterà dovuto e del provato e/o di giustizia;
5) Con vittoria di compensi professionali e spese vive, se sostenute, oltre spese generali 15% ex DM
55/2014, oltre Iva e CPA come per legge;
6) Spese di CTU integralmente a carico del opponente.”. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c. si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto del giudizio
Con atto di citazione regolarmente notificato il ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 966/2019 (RG 2158/2019), pubblicato dal Tribunale di Lodi il 25.07.2019 e notificato il 2.08.2019, di cui ha chiesto la revoca, con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 60.928,42, oltre interessi e spese legali (liquidate in € Controparte_1
2.135,00 per compensi ed € 406,50 per spese, oltre spese generali al 15%, iva e cpa) a titolo di corrispettivo non saldato per la realizzazione di opere edili.
Parte opponente ha assunto l'infondatezza della pretesa oggetto di decreto, deducendo di non dover riconoscere l'importo ingiunto in ragione dei gravi vizi riscontrati nelle opere commissionate all'opposta,
4 e ha domandato la condanna dell'impresa a corrispondere la somma necessaria alla loro eliminazione, quantificata in € 61.500,00, oltre risarcimento danni.
A sostegno delle domande, parte attrice ha dedotto le seguenti circostanze fattuali:
- con delibera assembleare del 9.06.2017 il ha affidato ad Parte_1 [...]
l'incarico di eseguire alcune opere edili e, in particolare, il rifacimento della Controparte_1 pavimentazione di tutti i balconi, la tinteggiatura esterna dello stabile e delle pareti delle scale condominiali, nonché la realizzazione di nuovi ingressi pedonali costituiti da spallette in muratura con sovrastante copertura in legno e manto in tegole (cfr. delibera del 9.06.2017 – doc. 1 parte opponente);
- quanto alle opere da eseguirsi sui balconi, i proprietari delle singole unità potevano optare per il completo rifacimento della pavimentazione ovvero per la posa di nuovo rivestimento su quella esistente;
- al termine dei lavori, alcuni condomini hanno segnalato difetti nell'esecuzione delle opere e il ha sospeso il pagamento del compenso all'impresa – al netto dell'acconto già Parte_1 corrisposto di € 22.000,00, di cui alla fattura n. 196/2018 (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio) – e ha incaricato l'ing. di accertare i vizi e le omissioni nei lavori appaltati (cfr. Parte_3 delibera del 24.05.2019 – doc. 3 parte opponente);
- prima ancora che il terminasse il sopralluogo finalizzato all'individuazione dei Parte_1 difetti, l'impresa, pur dichiaratasi disponibile ad intervenire per completare a regola d'arte le opere eseguite, ha agito in sede monitoria;
- conclusi gli accertamenti, il tecnico di parte opponente ha rilevato i seguenti vizi:
a) presenza di fessurazioni e rigonfiamenti nella finitura della tinteggiatura della facciata dello stabile condominiale, principalmente in corrispondenza delle due testate ad est ed ovest, come raffigurate dalle fotografie n. 1,2,3,4 presenti nell'elaborato tecnico;
b) presenza di tracce d'infiltrazione sul parametro interno del vano scala identificato con il civico n. 81 all'altezza del pianerottolo intermedio tra piano cantina e piano terra a causa della mancata esecuzione delle opere di drenaggio esterno. L'assemblea straordinaria del
9.6.2017 aveva commissionato all'impresa la posa di tubazione drenante per eliminare le tracimazioni e le infiltrazioni ai piani interrati dello stabile, ma tale opera non è stata eseguita, con conseguente produzione delle infiltrazioni riscontrate in tale zona;
c) presenza di
contro
-pendenza o insufficiente pendenza nella nuova pavimentazione dei balconi con conseguenti ristagni d'acqua. L'inconveniente è stato registrato sia presso le proprietà che hanno deciso di dar corso al rifacimento totale, sia presso quelle che hanno
5 richiesto la posa della nuova pavimentazione sopra la preesistente, come descritto dalle fotografie presenti nella perizia. In particolare, il tecnico ha individuato le varie cause della problematica con riferimento a ciascuna delle proprietà interessate;
d) presenza di criticità nelle verniciature delle parti metalliche dei parapetti dei balconi e del corrimano del vano scala, come descritto dalla fotografia n. 15;
- il consulente di parte ha stimato in € 61.500,00 i costi per l'eliminazione dei vizi dell'opera, così calcolati (cfr. relazione tecnica – doc. 2):
o € 1.000,00 per l'apertura di nuovo cantiere;
o € 15.000,00 per installazione ponteggi;
o € 4.000,00 per sistemazione fessurazioni, ripristino finitura e tinteggiatura facciate;
o € 3.000,00 per opere di drenaggio ed eliminazione tracce di infiltrazione;
o € 35.000,00 per rifacimento pavimentazione balconi;
o € 2.500,00 per ripristino verniciature dei parapetti metallici;
o € 1.000,00 per opere finali di pulizia.
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, in diritto parte opponente ha dedotto:
- la riconducibilità della fattispecie alla disciplina di cui all'art. 1669 c.c., trattandosi di vizi strutturali che hanno compromesso il normale funzionamento e la durabilità dell'opera;
- la piena legittimazione attiva del in persona dell'amministratrice, ad agire ai sensi Parte_1 degli artt. 1669 e 1130, comma 1, n. 4 c.c. rispetto ai singoli balconi, a tutela dell'edificio nella sua unitarietà;
- la tempestività delle contestazioni sollevate, nel rispetto del termine annuale di cui all'art. 1669
c.c., decorrente dal 2.10.2019, giorno in cui il consulente di parte ha redatto la perizia che ha certificato i vizi costruttivi;
- la conseguente infondatezza della pretesa oggetto di decreto ingiuntivo ed il controcredito vantato nei confronti dell'impresa, quantificato nella somma necessaria a porre rimedio ai vizi dell'opera.
1.1. Con comparsa di risposta depositata il 17.01.2020 si è costituita Controparte_1 eccependo l'intervenuta decadenza dell'opponente ai sensi dell'art. 1667 c.c., il difetto di legittimazione attiva del Condominio, l'infondatezza delle avverse deduzioni e chiedendo – previa concessione della provvisoria esecuzione – la conferma del decreto opposto, con condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Parte convenuta ha dedotto di aver realizzato dal 4.09.2018 al 10-14.12.2018 le opere pattuite in origine e le ulteriori lavorazioni commissionate in corso d'opera1, quantificate nel consuntivo del 21.12.2018 (cfr. consuntivo – doc. 2 fascicolo monitorio), deducendo in particolare:
- di aver sottoscritto col in data 22.05.2018, in esito a trattative protratte per Parte_1 circa tre anni, il preventivo lavori di rifacimento guaine, balconi e pavimentazione, verniciatura ringhiere, balconi e facciate (cfr. preventivo – doc. 1 fascicolo monitorio);
- di aver pattuito la mera tinteggiatura superficiale delle facciate, senza posa e rasatura di nuovo intonaco, e di aver concordato solo in corso d'opera la sistemazione di alcune parti ammalorate dell'intonaco, come indicate nel consuntivo (cfr. punto 7 doc. 2 fascicolo monitorio);
- di aver eseguito a regola d'arte la tinteggiatura ed il rifacimento degli intonaci, i cui asseriti vizi e difetti risultano meramente allegati e privi di riscontri probatori. Nello specifico, di non essere responsabile dei rigonfiamenti dell'intonaco emersi in alcuni punti della facciata, rispetto ai quali l'unico intervento concordato ed eseguito era la tinteggiatura;
- di aver ultimato a regola d'arte la pendenza della nuova pavimentazione dei sei balconi completamente restaurati, senza ricevere alcuna contestazione da parte dei condomini interessati,
e di aver mantenuto la pendenza esistente sui restanti affacci;
- di non aver convenuto la realizzazione di due nuovi ingressi pedonali costituiti da spallette in muratura con sovrastante copertura in legno e manto in tegole, opera che – menzionata a pag. 3 dell'atto di citazione – non rientrava tra le lavorazioni del 2018, essendo già stata regolarmente eseguita e saldata nel 2017 (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio);
- di non aver mai ricevuto l'incarico di realizzare il drenaggio esterno e la posa di tubazione drenante per eliminare le tracimazioni e le infiltrazioni ai piani interrati dello stabile – menzionati a pag. 4 della citazione – e di non poter, quindi, essere chiamata a rispondere della mancata esecuzione di opere non pattuite;
- di escludere qualsiasi responsabilità in relazione alle predette tracimazioni ed infiltrazioni ai piani interrati dello stabile, fenomeni già presenti in precedenza, che dunque non sono ascrivibili alla mancata costruzione delle opere di drenaggio;
- che, in relazione alle opere da ultimo menzionate, la prova del conferimento di incarico non potrebbe neppure essere desunta dalla delibera condominiale del 9.06.2017, trattandosi di
-tinteggiatura ringhiere scale come da preventivo 410/2018 confermato come e-mail del 19 novembre 2018 per euro 792,00;
-fornitura e posa profilo gocciolatoio al posto del listello, per sei balconi da 7,30 m² e sei balconi da 10,70 m² 12 balconi confermato via e-mail il 27 settembre 2018 per un totale complessivo di 1974,72;
-tinteggiatura balconi e parapetti non a preventivo perché i proprietari non piastrellano: numero due balconi da 7,30 m² numero due balconi 13,50 m² per un totale complessivo di 1142,94
-soluzione con pittura acrilsilossanica in differenza (confermato via e-mail l'8 ottobre 2018) totale lavori 3664,00;
-opere da lattoniere per euro 990,00.
7 documento redatto un anno prima del preventivo e, in ogni caso, dotato di valenza meramente interna al Condominio e rimasto ignoto alla controparte (cfr. e-mail del 19.11.2018 – doc. 5);
- di aver emesso la fattura n. 119 del 30.05.2019 per complessivi euro 60.928,42, già dedotto l'acconto di euro 22.000,00 di cui alla fattura n. 196 dell'11.09.2018, senza ricevere il pagamento del corrispettivo pattuito, (cfr. fatture – doc.
3-4 fascicolo monitorio).
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, in diritto parte opposta ha eccepito:
- l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1669 c.c. ad una fattispecie in cui non è stata dedotta la ricorrenza di vizi incidenti sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio idonei a menomarne il godimento in misura apprezzabile;
- l'inammissibilità delle domande di parte opponente che, in via cumulativa, ha chiesto di accertare l'insussistenza dell'obbligo contrattuale di pagamento delle somme ingiunte e, in via riconvenzionale aquiliana, la condanna dell'impresa a versare € 61.500,00, oltre al risarcimento danni;
- la tardività delle contestazioni sollevate dal che non ha rappresentato i vizi nei Parte_1 sessanta giorni successivi alla consegna dell'opera ed è, così, incorso in decadenza ai sensi degli artt. 1665-67 c.c.;
- la carenza di legittimazione attiva dell'amministratore con riferimento alle domande relative ai vizi attinenti a singole unità ristrutturate e non già alle parti comuni del Parte_1
- il diritto a ricevere il pagamento del compenso, che per giurisprudenza costante risulta dovuto anche in ipotesi di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore;
- l'indeterminatezza delle contestazioni attinenti alla verniciatura dei parapetti e del corrimano e del computo dei costi calcolati dal Condominio, non accompagnato da alcuna relazione tecnica;
- la temerarietà dell'iniziativa giudiziaria di controparte, le cui carenze argomentative e probatorie sono idonee a fondare una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
1.2. Alla prima udienza del 7.02.2020 il G.I. ha concesso termine alle parti al fine di coltivare trattative finalizzate ad una composizione bonaria della controversia.
1.3. Con provvedimento del 23.10.2020 il G.I. ha rigettato l'istanza formulata da parte opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
1.4. Con le rispettive memorie le parti hanno ribadito le argomentazioni svolte e hanno insistito per le rassegnate conclusioni.
1.5. In esito all'udienza del 19.03.2021, il G.I. ha delibato in ordine alle istanze istruttorie ammettendo parte dei capitoli di prova dedotti.
1.6. L'istruttoria orale si è celebrata alle udienze del 30.09.2022 e 27.01.2023 dinanzi alla GOT dott.ssa
8 Perini.
1.7. All'udienza del 24.11.2023 il G.I. ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa, accettata da parte opposta e rispetto alla quale parte opponente ha chiesto termine per riferirla all'assemblea condominiale.
1.8. Nonostante ulteriori trattative, le parti non sono addivenute alla conciliazione.
1.9. Il G.I. ha, quindi, proceduto alla nomina di CTU che, dopo due rinunce all'incarico, è stato individuato nel geom. che ha depositato il proprio elaborato peritale in data 31.01.2025. Persona_2
1.10. All'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 26.02.2025 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
1.11. Il 14.03.2025, dato atto del deposito di note conclusive, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Seguiva, infine, il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Sulle eccezioni preliminari e sulla fondatezza del credito vantato da Controparte_1
[...]
L'opponente ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo in ragione dei gravi vizi riscontrati nelle opere edili realizzate dall'impresa opposta, difetti ritenuti tali da incidere sulla struttura e sulla funzionalità globale dell'edificio e idonei a menomarne il godimento in misura apprezzabile. Per
l'effetto, il ha domandato la condanna dell'impresa a corrispondere le somme necessarie Parte_1 alla rimozione dei vizi, quantificate in € 61.500,00, oltre al risarcimento dei danni.
Di contro, la società opposta, previa eccezione di intervenuta decadenza del diritto azionato dal e di difetto di legittimazione del , ha dedotto di aver realizzato a regola d'arte Parte_1 Parte_1 tutte le lavorazioni commissionate e di aver diritto ad ottenere il compenso calcolato in sede di consuntivo lavori.
2.1. Preliminarmente giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e prova.
La proposizione dell'opposizione determina, infatti, l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del
Giudice non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (cfr. Cass. civ. Sez. I, sent. n. 4103 del 21.02.2007).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, come noto, nel corso del giudizio di opposizione a decreto
9 ingiuntivo il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale, sulla quale grava il relativo onere probatorio. Infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (“Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.”: così Cass. civ. Sez. III, sent. n. 17371 del 17.11.2003).
Ciò in quanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, è posto l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Com'è noto, qualora il creditore agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento deve provare soltanto la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre è sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento di controparte, giacché spetta al debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia di aver adempiuto esattamente ovvero di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile (Cass. civ. S.U. 30.10.2001, n. 13533; nello stesso senso, tra le tante: Cass. civ. 26.01.2015, n. 1327; Cass. civ. 27.11.2014, n. 25214; Cass. civ.
5.09.2014 n. 18812;
Cass. civ. 28.07.2014 n. 17091; Cass. civ. 10.02.2014 n. 2886; Cass. civ. S.U. 23.09.2013, n. 21678).
Qualora, poi, il debitore sollevi eccezione di inadempimento della controparte, per giurisprudenza costante occorre che tale allegazione sia specifica e circostanziata: “l'allegazione concernente
l'inadempimento altrui deve comunque essere circostanziata” (Tribunale Milano 8.04.2019 n. 3442).
Così, chi solleva l'eccezione deve provare il fatto costitutivo dell'eccezione stessa e cioè
l'inadempimento dell'altra parte, mentre spetta a colui contro il quale l'eccezione è rivolta provare l'esecuzione della propria prestazione.
2.2. Ciò premesso, deve in primo luogo procedersi all'inquadramento della fattispecie in esame: nell'esercizio del potere di qualificazione giuridica (Cass. civ. 5153/2019), osserva il giudicante come nel caso di specie possa ragionevolmente ritenersi che i fenomeni infiltrativi lamentati dal CP_4
[... attore, benché di rilevante consistenza, non siano qualificabili come gravi difetti idonei ad incidere sulla funzionalità dell'edificio. La presenza di fessurazioni e rigonfiamenti nella finitura della tinteggiatura, criticità nelle verniciature e fenomeni infiltrativi, pur gravi, non sono vizi che possano comportare evidenti pericoli di rovina, né impedimenti alla solidità dell'edificio (Cass. civ. 11743/2009).
Al contrario, i vizi dedotti sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 1667 c.c. e ciò comporta l'applicazione del termine di decadenza ivi previsto di sessanta giorni dalla scoperta dei difetti.
Dall'istruttoria esperita è emerso come gli asseriti vizi dell'opera siano stati immediatamente denunciati all'impresa e come, pertanto, il predetto termine risulti pienamente rispettato. In particolare, assume rilievo la perizia del CTP ing. che ha evidenziato i difetti ravvisabili nell'opera già il Per_1
2.10.2019, data a partire dalla quale il ha percepito pienamente l'entità dei vizi (Cass. Parte_1
20644/2013; Cass. 20004/2012). I vizi risultano, dunque, essere stati denunciati all'impresa entro il termine di sessanta giorni dall'effettiva scoperta e per tale ragione il Condominio non può dirsi incorso in alcuna decadenza ai sensi dell'art. 1667 c.c.
A diverse conclusioni non può giungersi in forza delle risultanze testimoniali, atteso che il teste
– le cui dichiarazioni non sono, tuttavia, valorizzabili per incapacità ai sensi dell'art. Testimone_1
246 c.p.c. – ha dichiarato di aver partecipato ad un incontro svoltosi il 30.11.2018 alla presenza di altri condomini e del padre del legale rappresentate di , in cui sono stati rappresentati i difetti CP_1 delle lavorazioni e discussi i successivi interventi, mentre gli ulteriori testi e Tes_2 Per_1 Tes_3 non hanno smentito l'incontro del novembre 2018, ma si sono limitati a negare di avervi partecipato.
2.3. Non merita accoglimento neppure l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del Parte_1 rispetto alle opere edili eseguite sui balconi di proprietà dei singoli condòmini.
Com'è noto, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, costituisce una delle condizioni dell'azione e consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la prospettazione e allegazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, con conseguente dovere del Giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio (“La “legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo
e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite, sicché il suo difetto non può essere rilevato
d'ufficio dal giudice ma dev'essere sollevato nei tempi e modi previsti e, quindi, non per la prima volta in sede di legittimità”, così Cass. civ. Sez. L., sent. n. 17092 del 12.08.2016).
La legittimazione ad agire, quindi, prescinde dall'effettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in
11 giudizio, che attiene al merito della controversia, e deve essere valutata in relazione alla prospettazione del diritto riportata nella domanda.
Sul punto, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda sull'allegazione fatta in domanda, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur prospettandone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso” (Cass. civ. Sez.
III, sent. n. 2091 del 14.02.2012, in motivazione).
Applicando i richiamati principi al caso di specie, l'eccezione sollevata dall'impresa opposta non può trovare accoglimento.
Il infatti, ha chiaramente prospettato di agire in giudizio nei confronti Parte_1 dell'impresa rispetto al conferimento di incarico (cfr. preventivo e consuntivo, in atti) con cui ha affidato all'opposta, anche, il rifacimento dei balconi. Tale allegazione fonda la legittimazione attiva dell'opponente a promuovere il giudizio, fermo il successivo vaglio nel merito della domanda, e implica dunque il rigetto della relativa eccezione.
2.4. Tanto premesso, applicando i richiamati principi probatori, la pretesa avanzata dall'opposta si fonda sul preventivo di spesa datato 22.05.2018, come integrato dal consuntivo redatto al termine dei lavori in data 21.12.2018, versati in atti (cfr. doc. 1 e 2 fascicolo monitorio).
Dalla lettura dei documenti emerge come le opere di tinteggiatura e di rifacimento balconi siano state pattuite sin dal maggio 2018, mentre le specifiche riparazioni dell'intonaco siano state concordate verbalmente in corso d'opera.
Dai risultati della CTU emerge, poi, come l'impresa convenuta abbia eseguito a regola d'arte tutte le opere concordate. In particolare, il CTU geom. ha chiarito che: Per_2 quanto ai rigonfiamenti eccepiti:
- è stata riscontrata la presenza di fessurazioni e rigonfiamenti della finitura di facciata, in particolare sulle facciate di testata est e ovest, mentre nessun vizio è emerso sulla facciata principale e su quella interna;
- per le facciate di testata era stata concordata la mera tinteggiatura, mentre per le facciate principali le parti avevano previsto di procedere a valutazione in corso d'opera;
- le facciate di testata presentavano criticità già all'epoca dei lavori, ciò nonostante le parti si sono accordate per un intervento limitato alla sola tinteggiatura;
- di conseguenza, i rigonfiamenti emersi sui lati est ed ovest non si configurano come omissioni o errori esecutivi dell'impresa, che, al contrario, ha eseguito a regola d'arte tutte le lavorazioni
12 pattuite (cfr. relazione peritale pag. 12:“D'altra parte l'intervento su tali porzioni, se doveva essere compiuto con il rifacimento in tutto o in parte dell'intonaco, non poteva essere eseguito con scala aerea ma richiedeva - come per le altre facciate - l'installazione di un ponteggio e in generale avrebbe avuto un costo nettamente superiore a quello esposto.
Il ciclo di lavorazione proposto ed eseguito - come stessa Parte Attrice riconosce (pag.9) – è corretto;
manca solo la verifica del supporto ma quest'ultima lavorazione - che sarebbe preliminare alla prima – non era contemplata né quantificata nel preventivo …”); quanto alla presenza di tracce d'infiltrazione sul parametro interno del vano scala identificato con il civico n. 81:
- l'opera non era oggetto di appalto, non essendo stata indicata né nel preventivo del 22.05.2018, né nel consuntivo del 21.12.2018 quanto alla corretta realizzazione delle pendenze delle nuove pavimentazioni dei balconi:
- le misurazioni e le verifiche empiriche hanno dimostrato la corretta pendenza di tutti i balconi analizzati, ad eccezione di quelli i cui proprietari erano assenti o non hanno rappresentato alcun problema;
- le pendenze sono comprese tra l'1.1% ed il 2.1% e rientrano, dunque, nella scala prevista dalla pertinente normativa, che impone di realizzare balconi con pendenza minima dell'1% e massima del 5%;
- l'assenza di soglia fra il pavimento del balcone e la pavimentazione interna agli appartamenti non costituisce, di per sé, una fonte di pregiudizio ed è stata attuata quale soluzione per ristrutturare i balconi senza previa demolizione (cfr. relazione pag. 21 ss: “In occasione dei due sopralluoghi,
a distanza di sei anni, non si sono notati segni di infiltrazione ai piedi delle murature perimetrali né interne né esterne, né all'intradosso dei solai dei balconi. Il che è sinonimo che, pur in assenza di soglia, il sistema di smaltimento dell'acqua adottato dall'Impresa funziona, al contrario di quanto si verificava prima (cfr. foto nelle pagine precedenti) In sede di sopralluogo Parte Attrice rimarca la mancanza di un rialzo tra soglia e pavimento del balcone ma questa circostanza di per sé sola non è sufficiente per poter parlare di difetto se non sono accompagnate da rovina di intonaci o sfarinamenti delle tinteggiature, come accadeva prima dell'intervento. Si ritiene che, per poter garantire la corretta pendenza e lo smaltimento delle acque, necessariamente si è dovuto sacrificare il dislivello prima esistente tra pavimento del balcone e quello delle abitazioni.
Da ultimo si segnala - a riprova che l'assenza del rialzo della soglia rispetto alla quota del pavimento non è necessariamente un difetto in mancanza di danni – che vi sono Ditte che fanno motivo di vanto l'assenza di qualsiasi dislivello tra i pavimenti del balcone e dell'abitazione.”);
13 - infine, il CTU ha appurato due ristagni d'acqua di entità limitata e non tali da creare possibili pregiudizi;
quanto alla presenza di criticità nelle verniciature delle parti metalliche dei parapetti dei balconi e del corrimano del vano scala:
- non sono state rinvenute le criticità alle parti metalliche se non qualche sporadico segno dovuto al tempo e le macchie sul pavimento non sono più visibili;
molto probabilmente con le normali pulizie del vano scale, i segni segnalati nella relazione del CTP del 2019 sono venuti meno.
2.5. Di conseguenza, il CTU ha chiarito che non si rilevano vizi riconducibili all'esecuzione dell'opera in violazione delle regole della tecnica, tenuto conto dell'oggetto delle previsioni contrattuali, né tali da compromettere la stabilità dell'immobile o incidere sul godimento e l'utilizzazione dell'opera pregiudicandone il normale utilizzo. Il corrispettivo pattuito è risultato congruo se paragonato ai prezzi pubblicati dalla CCIAA di Milano per l'anno di riferimento per le opere edilizie.
Le conclusioni cui è giunto l'ausiliario del Giudice, sotto il profilo tecnico, non sono state specificamente contestate dalle parti e vengono fatte proprie da questo giudicante in quanto coerenti e immuni da vizi logici e di altra natura.
In conclusione, l'opposizione non può trovare accoglimento, attesa la corretta realizzazione delle limitate opere di edili appaltate dal che dunque in questa sede non può validamente sollevare Parte_1 censure rispetto al mancato rifacimento dell'intonaco, che – al fine di contenere i costi – non era stato commissionato all'impresa.
Per le esposte ragioni, l'opposizione non può, dunque, trovare accoglimento.
Il rigetto della domanda principale per mancanza degli asseriti vizi assorbe le ulteriori questioni, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e condanna dell'opposta al risarcimento del danno.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono, dunque, poste interamente in capo a parte opponente e liquidate, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 (fasi di studio, introduttiva e istruttoria/trattazione) e dal D.M. n. 147/2022 (fase decisionale), tenuto conto del valore della controversia (scaglione compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00, dovendo sommarsi alla somma ingiunta l'importo domandato a titolo di ristoro dei vizi) e dell'attività difensiva svolta.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte attrice opponente, in ragione della soccombenza.
4. Sulla domanda di condanna di parte opponente per lite temeraria ha domandato la condanna della controparte per lite temeraria. Controparte_1
14 Dal complesso delle argomentazioni difensive sviluppate dall'opponente non si ravvisa l'intento defatigatorio ricondotto dal legislatore a fondamento della condanna alle spese ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Com'è noto, infatti, tra i presupposti per ottenere la condanna in parola vi è, in primis, il carattere temerario della lite, da identificarsi nella coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute e delle domande avanzate, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (cfr. Trib.
Viterbo, 18.09.2018, n. 1273; Cass., 6.07.2003, n. 9060), nonché nell'ignoranza colpevole in ordine a tale fondatezza (cfr. Cass., 12.01.2010, n. 327).
L'azione esperita può, infatti, considerarsi temeraria solo allorquando, oltre ad essere erronea in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anomali, non essendo sufficiente quindi la mera infondatezza della domanda, come nel caso di specie (cfr. Cass. 14789/2007).
Conseguenza ineludibile di ciò è che, ai fini della condanna per responsabilità processuale aggravata, occorre provare la ricorrenza della malafede o della colpa grave nella condotta della parte condannata, nel senso della consapevolezza – o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza
– dell'infondatezza delle tesi sostenute (cfr. Cass. 19.04.2016, n. 7726; Cass. 22.02.2016, n. 3376; Cass.,
30.10.2015, n. 22289; Cass., 11.02.2014, n. 3003; Trib. Viterbo 18.09.2018, n. 1273), nonché nel senso di assenza della normale prudenza o diligenza di colui che non avverte l'ingiustizia di una domanda o di una eccezione, che sarebbe stato facile rilevare con l'uso della normale prudenza o diligenza (ex multis, cfr. Cass., 22.10.1976, n. 3752).
Circa l'onere della prova da soddisfare onde ottenere la condanna per lite temeraria, la parte richiedente
è tenuta a dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte (cfr. Trib. Roma 10.07.2018, n. 14223; Trib. Roma 2.10.2017, n. 18514; Cass.
6.11.2005, n. 21393), o almeno la concreta desumibilità dell'an debeatur e del quantum debeatur dagli atti di causa (Cass., 15.04.2013, n. 9080; Cass., 08.06.2007, n. 13395; Cass., 15.02.2007, n. 3388; Cass.,
12.12.2005, n. 27383; Cass., 09.09.2004, n. 18169).
Ebbene, nel caso di specie la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non è in alcun modo supportata, non avendo la parte dimostrato né la malafede o colpa grave dell'opponente, né il danno che il comportamento processuale di quest'ultima le avrebbe causato.
Né la domanda può trovare accoglimento in ragione della mancata accettazione della proposta conciliativa formulata dal Giudice, peraltro formulata in esito alle escussioni testimoniali, ma prima del conferimento di incarico al CTU.
Per tali ragioni la domanda non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
15 Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione o deduzione, così decide:
1) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto n. 966/2019, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 13.633,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%,
IVA e CPA sugli importi imponibili;
3) pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice opponente;
4) rigetta la domanda di condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Lodi, 18 agosto 2025
La Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Opere extra:
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, nella persona della Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3050/2019 promossa da:
(c.f. , in persona dell'amministratore pro tempore rag. Parte_1 P.IVA_1
con sede in Borghetto Lodigiano, via Alcide De Gasperi n. 79/81, rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. Fabio Torchio (c.f. ) del Foro di Lodi ed elettivamente domiciliato C.F._1 presso il suo studio in Lodi, via G. Battaggio n. 6;
- parte attrice opponente - contro c.f. e P. iva ) corrente in Salerano sul Lambro Controparte_1 P.IVA_2
(LO), via dell'Artigianato 10, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. , Controparte_2 assistita e difesa dall'Avv. Caterina Bersani (c.f. ) con studio in Lodi, via Colle C.F._2
Eghezzone n. 5, presso il quale elegge domicilio;
- parte convenuta opposta -
Conclusioni per parte opponente
“Voglia l'On. Tribunale adito, Giudice Dott.ssa Luisa Dalla Via, respinta ogni avversa istanza, azione, eccezione e conclusione, così giudicare:
NEL MERITO:
ACCERTARE la totale insussistenza dell'obbligo di pagamento a carico del Parte_1 delle somme ingiunte a causa della presenza di gravi vizi nelle opere commissionate all'impresa opposta, documentati dalla consulenza tecnica dell'Ing. del 2.10.19, che comportano i rilevanti costi Per_1 di ripristino, quantificati nell'importo di € 61.500,00 e, pertanto, DICHIARARE che nulla è dovuto all'opposta a fronte degli interventi effettuati e, conseguentemente, REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto n.966/19 del 19/25.7.19 del Tribunale di Lodi – Giudice Dott.ssa A. Cappello, dichiarandolo nullo ed inefficace. In subordine, nella denegata ipotesi di parziale accoglimento dell'opposizione, ai sensi dell'art. 653, 2° c.p.c., DISPORRE in sentenza l'entità minore delle somme dovute dal Condominio all'impresa, che emergerà eventualmente all'esito dell'istruttoria di causa.
IN VIA RICONVENZIONALE:
ACCERTARE E DICHIARARE la presenza di vizi e difetti nelle opere commissionate dal Condominio all'impresa opposta, previa C.T.U., con conseguente calcolo dei costi necessari per la loro rimozione e, quindi, CONDANNARE, ai sensi dell'art. 1669 c.c., la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di € 61.500,00 in favore del Parte_1
, corrispondente ai costi d'intervento calcolati dal perito di parte Ing. ai fini della
[...] Per_1 completa rimozione ed eliminazione dei vizi individuati o a quella somma maggiore o minore, che verrà accertata nel corso di causa, all'esito della consulenza tecnica di causa.
CONDANNARE la in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 al risarcimento del danno subito per mancato utilizzo delle parti comuni del Condominio interessate dalle opere commissionate e risultate affette da vizi e ciò ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., da liquidarsi in via equitativa, fatta salva la richiesta di risarcimento del danno in separato giudizio da parte dei privati per mancata fruizione dei balconi, risultati affetti da vizi a seguito degli interventi di rifacimento eseguiti dalla società opposta.
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata ipotesi in cui, all'esito della C.T.U., dovesse emergere un credito in favore della società opposta a fronte dei lavori eseguiti, si chiede di porlo in compensazione, ai sensi dell'art. 1243 c.c., con il credito in favore del per le somme necessarie a dar corso ai ripristini degli accertandi Parte_1 vizi.
REVOCARE, in ogni caso, il decreto ingiuntivo opposto n.966/19 del 19/25.7.19 del Tribunale di Lodi
– Giuidce Dott.ssa A. Cappello, dichiarandolo nullo ed inefficace.
IN ESTREMA VIA ALTERNATIVA:
Nell'ipotesi in cui gli accertati vizi nelle opere commissionate dovessero essere giudicati appartenenti alla categoria di cui all'art. 1667 c.c.:
IN VIA RICONVENZIONALE:
ACCERTARE la presenza di gravi vizi e difetti nelle opere commissionate all'impresa opposta, previa
C.T.U., per cui la medesima è tenuta alla garanzia prevista ai sensi dell'art. 1667 c.c. e, quindi,
DICHIARARE, ai sensi dell'art. 1668, 2° c.c., la risoluzione del contratto intervenuto tra le parti, stante
2 che i vizi delle opere commissionate all'impresa in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, sono risultati tali da renderle inservibili ed inadatte alla loro destinazione, con conseguente insussistenza del credito, portato dal decreto ingiuntivo opposto;
CONDANNARE, conseguentemente, la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al risarcimento del danno subito dal , relativamente alle parti comuni, per mancata Parte_1 rimozione dei danni che hanno interessato le opere commissionate e ciò ai sensi dell'art. 1223 e 1226
c.c., da liquidarsi in via equitativa, fatta salva la richiesta di risarcimento del danno in separato giudizio da parte dei privati per mancata fruizione dei balconi, risultati affetti da vizi a seguito degli interventi di rifacimento eseguiti dalla società opposta.
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata ipotesi in cui, all'esito della C.T.U., dovesse emergere che almeno parte delle opere eseguite dall'impresa siano adatte alla loro destinazione, ai sensi dell'art. 1668, 1° c.c., RIDURRE proporzionalmente il costo degli interventi, quantificati nella fattura azionata attraverso il decreto ingiuntivo qui opposto, sulla base delle risultanze della consulenza, fatta salva la richiesta di risarcimento del danno dei privati per mancata fruzione dei balconi, da esercitarsi in separato giudizio.
REVOCARE, comunque, il decreto ingiuntivo opposto n.966/19 del 19/25.7.19 del Tribunale di Lodi –
Giuidce Dott.ssa A. Cappello, dichiarandolo nullo ed inefficace.
IN OGNI CASO:
CONDANNARE la in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 al pagamento di spese e competenze processuali in favore dell'opponente secondo il principio ex art. 91
c.p.c..
RIGETTARE ogni domanda ed eccezione della convenuta opposta, ivi compresa la domanda ex art. 96
c.p.c., in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, oltre che pretestuose.
IN VIA ISTRUTTORIA: […]”.
Conclusioni per parte opposta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
1) Nel merito, in via preliminare, previo ogni opportuno accertamento, dichiarare l'intervenuto decorso del termine decadenziale previsto dall'articolo 1667 cod. civ. per la denuncia degli asseriti vizi e difetti delle opere e, conseguentemente, dichiarare l'intervenuta decadenza del diritto azionato relativamente ad ogni domanda proposta dal Condominio, rigettando per l'effetto ogni domanda formulata dal
nei confronti di con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo. Parte_1 Controparte_1
2) Nel merito, in principalità, rigettarsi l'opposizione promossa da controparte perché infondata sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.
3 3) Sempre nel merito,
-ferma l'eccezione preliminare di decadenza, rigettare le domande tutte avanzate dal Parte_1
e, per l'effetto, condannare il , in persona del
[...] Controparte_3 suo amministratore p.t., a pagare in favore di in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la somma portata dal decreto ingiuntivo opposto, o quella diversa somma ritenuta, alla luce del dovuto e del provato, oltre interessi legali ex art. 1284, c.1, cod. civ. dalle singole scadenze alla data della domanda e interessi ex art. 1284, c. 4, cod. civ. dalla domanda al saldo effettivo;
-assolvere da ogni domanda ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto ed in Controparte_1 diritto;
-respingere ogni e qualsivoglia domanda formulata dal nei confronti di Parte_1 [...] con riferimento alle parti private (balconi e al risarcimento del danno) per carenza di CP_1 legittimazione attiva del Condominio per i motivi tutti di cui ai precedenti scritti difensivi, che qui si richiamano, in diritto.
In via istruttoria […]
4) In ogni caso, dichiararsi il litigante temerario e, per Controparte_3
l'effetto, condannarsi lo stesso ex art. 96 c.p.c., commi 1 e/o 3, al pagamento della somma di euro
5.000,00 ovvero di quella diversamente ritenuta che risulterà dovuto e del provato e/o di giustizia;
5) Con vittoria di compensi professionali e spese vive, se sostenute, oltre spese generali 15% ex DM
55/2014, oltre Iva e CPA come per legge;
6) Spese di CTU integralmente a carico del opponente.”. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c. si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto del giudizio
Con atto di citazione regolarmente notificato il ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 966/2019 (RG 2158/2019), pubblicato dal Tribunale di Lodi il 25.07.2019 e notificato il 2.08.2019, di cui ha chiesto la revoca, con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 60.928,42, oltre interessi e spese legali (liquidate in € Controparte_1
2.135,00 per compensi ed € 406,50 per spese, oltre spese generali al 15%, iva e cpa) a titolo di corrispettivo non saldato per la realizzazione di opere edili.
Parte opponente ha assunto l'infondatezza della pretesa oggetto di decreto, deducendo di non dover riconoscere l'importo ingiunto in ragione dei gravi vizi riscontrati nelle opere commissionate all'opposta,
4 e ha domandato la condanna dell'impresa a corrispondere la somma necessaria alla loro eliminazione, quantificata in € 61.500,00, oltre risarcimento danni.
A sostegno delle domande, parte attrice ha dedotto le seguenti circostanze fattuali:
- con delibera assembleare del 9.06.2017 il ha affidato ad Parte_1 [...]
l'incarico di eseguire alcune opere edili e, in particolare, il rifacimento della Controparte_1 pavimentazione di tutti i balconi, la tinteggiatura esterna dello stabile e delle pareti delle scale condominiali, nonché la realizzazione di nuovi ingressi pedonali costituiti da spallette in muratura con sovrastante copertura in legno e manto in tegole (cfr. delibera del 9.06.2017 – doc. 1 parte opponente);
- quanto alle opere da eseguirsi sui balconi, i proprietari delle singole unità potevano optare per il completo rifacimento della pavimentazione ovvero per la posa di nuovo rivestimento su quella esistente;
- al termine dei lavori, alcuni condomini hanno segnalato difetti nell'esecuzione delle opere e il ha sospeso il pagamento del compenso all'impresa – al netto dell'acconto già Parte_1 corrisposto di € 22.000,00, di cui alla fattura n. 196/2018 (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio) – e ha incaricato l'ing. di accertare i vizi e le omissioni nei lavori appaltati (cfr. Parte_3 delibera del 24.05.2019 – doc. 3 parte opponente);
- prima ancora che il terminasse il sopralluogo finalizzato all'individuazione dei Parte_1 difetti, l'impresa, pur dichiaratasi disponibile ad intervenire per completare a regola d'arte le opere eseguite, ha agito in sede monitoria;
- conclusi gli accertamenti, il tecnico di parte opponente ha rilevato i seguenti vizi:
a) presenza di fessurazioni e rigonfiamenti nella finitura della tinteggiatura della facciata dello stabile condominiale, principalmente in corrispondenza delle due testate ad est ed ovest, come raffigurate dalle fotografie n. 1,2,3,4 presenti nell'elaborato tecnico;
b) presenza di tracce d'infiltrazione sul parametro interno del vano scala identificato con il civico n. 81 all'altezza del pianerottolo intermedio tra piano cantina e piano terra a causa della mancata esecuzione delle opere di drenaggio esterno. L'assemblea straordinaria del
9.6.2017 aveva commissionato all'impresa la posa di tubazione drenante per eliminare le tracimazioni e le infiltrazioni ai piani interrati dello stabile, ma tale opera non è stata eseguita, con conseguente produzione delle infiltrazioni riscontrate in tale zona;
c) presenza di
contro
-pendenza o insufficiente pendenza nella nuova pavimentazione dei balconi con conseguenti ristagni d'acqua. L'inconveniente è stato registrato sia presso le proprietà che hanno deciso di dar corso al rifacimento totale, sia presso quelle che hanno
5 richiesto la posa della nuova pavimentazione sopra la preesistente, come descritto dalle fotografie presenti nella perizia. In particolare, il tecnico ha individuato le varie cause della problematica con riferimento a ciascuna delle proprietà interessate;
d) presenza di criticità nelle verniciature delle parti metalliche dei parapetti dei balconi e del corrimano del vano scala, come descritto dalla fotografia n. 15;
- il consulente di parte ha stimato in € 61.500,00 i costi per l'eliminazione dei vizi dell'opera, così calcolati (cfr. relazione tecnica – doc. 2):
o € 1.000,00 per l'apertura di nuovo cantiere;
o € 15.000,00 per installazione ponteggi;
o € 4.000,00 per sistemazione fessurazioni, ripristino finitura e tinteggiatura facciate;
o € 3.000,00 per opere di drenaggio ed eliminazione tracce di infiltrazione;
o € 35.000,00 per rifacimento pavimentazione balconi;
o € 2.500,00 per ripristino verniciature dei parapetti metallici;
o € 1.000,00 per opere finali di pulizia.
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, in diritto parte opponente ha dedotto:
- la riconducibilità della fattispecie alla disciplina di cui all'art. 1669 c.c., trattandosi di vizi strutturali che hanno compromesso il normale funzionamento e la durabilità dell'opera;
- la piena legittimazione attiva del in persona dell'amministratrice, ad agire ai sensi Parte_1 degli artt. 1669 e 1130, comma 1, n. 4 c.c. rispetto ai singoli balconi, a tutela dell'edificio nella sua unitarietà;
- la tempestività delle contestazioni sollevate, nel rispetto del termine annuale di cui all'art. 1669
c.c., decorrente dal 2.10.2019, giorno in cui il consulente di parte ha redatto la perizia che ha certificato i vizi costruttivi;
- la conseguente infondatezza della pretesa oggetto di decreto ingiuntivo ed il controcredito vantato nei confronti dell'impresa, quantificato nella somma necessaria a porre rimedio ai vizi dell'opera.
1.1. Con comparsa di risposta depositata il 17.01.2020 si è costituita Controparte_1 eccependo l'intervenuta decadenza dell'opponente ai sensi dell'art. 1667 c.c., il difetto di legittimazione attiva del Condominio, l'infondatezza delle avverse deduzioni e chiedendo – previa concessione della provvisoria esecuzione – la conferma del decreto opposto, con condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Parte convenuta ha dedotto di aver realizzato dal 4.09.2018 al 10-14.12.2018 le opere pattuite in origine e le ulteriori lavorazioni commissionate in corso d'opera1, quantificate nel consuntivo del 21.12.2018 (cfr. consuntivo – doc. 2 fascicolo monitorio), deducendo in particolare:
- di aver sottoscritto col in data 22.05.2018, in esito a trattative protratte per Parte_1 circa tre anni, il preventivo lavori di rifacimento guaine, balconi e pavimentazione, verniciatura ringhiere, balconi e facciate (cfr. preventivo – doc. 1 fascicolo monitorio);
- di aver pattuito la mera tinteggiatura superficiale delle facciate, senza posa e rasatura di nuovo intonaco, e di aver concordato solo in corso d'opera la sistemazione di alcune parti ammalorate dell'intonaco, come indicate nel consuntivo (cfr. punto 7 doc. 2 fascicolo monitorio);
- di aver eseguito a regola d'arte la tinteggiatura ed il rifacimento degli intonaci, i cui asseriti vizi e difetti risultano meramente allegati e privi di riscontri probatori. Nello specifico, di non essere responsabile dei rigonfiamenti dell'intonaco emersi in alcuni punti della facciata, rispetto ai quali l'unico intervento concordato ed eseguito era la tinteggiatura;
- di aver ultimato a regola d'arte la pendenza della nuova pavimentazione dei sei balconi completamente restaurati, senza ricevere alcuna contestazione da parte dei condomini interessati,
e di aver mantenuto la pendenza esistente sui restanti affacci;
- di non aver convenuto la realizzazione di due nuovi ingressi pedonali costituiti da spallette in muratura con sovrastante copertura in legno e manto in tegole, opera che – menzionata a pag. 3 dell'atto di citazione – non rientrava tra le lavorazioni del 2018, essendo già stata regolarmente eseguita e saldata nel 2017 (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio);
- di non aver mai ricevuto l'incarico di realizzare il drenaggio esterno e la posa di tubazione drenante per eliminare le tracimazioni e le infiltrazioni ai piani interrati dello stabile – menzionati a pag. 4 della citazione – e di non poter, quindi, essere chiamata a rispondere della mancata esecuzione di opere non pattuite;
- di escludere qualsiasi responsabilità in relazione alle predette tracimazioni ed infiltrazioni ai piani interrati dello stabile, fenomeni già presenti in precedenza, che dunque non sono ascrivibili alla mancata costruzione delle opere di drenaggio;
- che, in relazione alle opere da ultimo menzionate, la prova del conferimento di incarico non potrebbe neppure essere desunta dalla delibera condominiale del 9.06.2017, trattandosi di
-tinteggiatura ringhiere scale come da preventivo 410/2018 confermato come e-mail del 19 novembre 2018 per euro 792,00;
-fornitura e posa profilo gocciolatoio al posto del listello, per sei balconi da 7,30 m² e sei balconi da 10,70 m² 12 balconi confermato via e-mail il 27 settembre 2018 per un totale complessivo di 1974,72;
-tinteggiatura balconi e parapetti non a preventivo perché i proprietari non piastrellano: numero due balconi da 7,30 m² numero due balconi 13,50 m² per un totale complessivo di 1142,94
-soluzione con pittura acrilsilossanica in differenza (confermato via e-mail l'8 ottobre 2018) totale lavori 3664,00;
-opere da lattoniere per euro 990,00.
7 documento redatto un anno prima del preventivo e, in ogni caso, dotato di valenza meramente interna al Condominio e rimasto ignoto alla controparte (cfr. e-mail del 19.11.2018 – doc. 5);
- di aver emesso la fattura n. 119 del 30.05.2019 per complessivi euro 60.928,42, già dedotto l'acconto di euro 22.000,00 di cui alla fattura n. 196 dell'11.09.2018, senza ricevere il pagamento del corrispettivo pattuito, (cfr. fatture – doc.
3-4 fascicolo monitorio).
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, in diritto parte opposta ha eccepito:
- l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1669 c.c. ad una fattispecie in cui non è stata dedotta la ricorrenza di vizi incidenti sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio idonei a menomarne il godimento in misura apprezzabile;
- l'inammissibilità delle domande di parte opponente che, in via cumulativa, ha chiesto di accertare l'insussistenza dell'obbligo contrattuale di pagamento delle somme ingiunte e, in via riconvenzionale aquiliana, la condanna dell'impresa a versare € 61.500,00, oltre al risarcimento danni;
- la tardività delle contestazioni sollevate dal che non ha rappresentato i vizi nei Parte_1 sessanta giorni successivi alla consegna dell'opera ed è, così, incorso in decadenza ai sensi degli artt. 1665-67 c.c.;
- la carenza di legittimazione attiva dell'amministratore con riferimento alle domande relative ai vizi attinenti a singole unità ristrutturate e non già alle parti comuni del Parte_1
- il diritto a ricevere il pagamento del compenso, che per giurisprudenza costante risulta dovuto anche in ipotesi di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore;
- l'indeterminatezza delle contestazioni attinenti alla verniciatura dei parapetti e del corrimano e del computo dei costi calcolati dal Condominio, non accompagnato da alcuna relazione tecnica;
- la temerarietà dell'iniziativa giudiziaria di controparte, le cui carenze argomentative e probatorie sono idonee a fondare una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
1.2. Alla prima udienza del 7.02.2020 il G.I. ha concesso termine alle parti al fine di coltivare trattative finalizzate ad una composizione bonaria della controversia.
1.3. Con provvedimento del 23.10.2020 il G.I. ha rigettato l'istanza formulata da parte opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
1.4. Con le rispettive memorie le parti hanno ribadito le argomentazioni svolte e hanno insistito per le rassegnate conclusioni.
1.5. In esito all'udienza del 19.03.2021, il G.I. ha delibato in ordine alle istanze istruttorie ammettendo parte dei capitoli di prova dedotti.
1.6. L'istruttoria orale si è celebrata alle udienze del 30.09.2022 e 27.01.2023 dinanzi alla GOT dott.ssa
8 Perini.
1.7. All'udienza del 24.11.2023 il G.I. ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa, accettata da parte opposta e rispetto alla quale parte opponente ha chiesto termine per riferirla all'assemblea condominiale.
1.8. Nonostante ulteriori trattative, le parti non sono addivenute alla conciliazione.
1.9. Il G.I. ha, quindi, proceduto alla nomina di CTU che, dopo due rinunce all'incarico, è stato individuato nel geom. che ha depositato il proprio elaborato peritale in data 31.01.2025. Persona_2
1.10. All'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 26.02.2025 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
1.11. Il 14.03.2025, dato atto del deposito di note conclusive, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Seguiva, infine, il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Sulle eccezioni preliminari e sulla fondatezza del credito vantato da Controparte_1
[...]
L'opponente ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo in ragione dei gravi vizi riscontrati nelle opere edili realizzate dall'impresa opposta, difetti ritenuti tali da incidere sulla struttura e sulla funzionalità globale dell'edificio e idonei a menomarne il godimento in misura apprezzabile. Per
l'effetto, il ha domandato la condanna dell'impresa a corrispondere le somme necessarie Parte_1 alla rimozione dei vizi, quantificate in € 61.500,00, oltre al risarcimento dei danni.
Di contro, la società opposta, previa eccezione di intervenuta decadenza del diritto azionato dal e di difetto di legittimazione del , ha dedotto di aver realizzato a regola d'arte Parte_1 Parte_1 tutte le lavorazioni commissionate e di aver diritto ad ottenere il compenso calcolato in sede di consuntivo lavori.
2.1. Preliminarmente giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e prova.
La proposizione dell'opposizione determina, infatti, l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del
Giudice non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (cfr. Cass. civ. Sez. I, sent. n. 4103 del 21.02.2007).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, come noto, nel corso del giudizio di opposizione a decreto
9 ingiuntivo il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale, sulla quale grava il relativo onere probatorio. Infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (“Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.”: così Cass. civ. Sez. III, sent. n. 17371 del 17.11.2003).
Ciò in quanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, è posto l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Com'è noto, qualora il creditore agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento deve provare soltanto la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre è sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento di controparte, giacché spetta al debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia di aver adempiuto esattamente ovvero di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile (Cass. civ. S.U. 30.10.2001, n. 13533; nello stesso senso, tra le tante: Cass. civ. 26.01.2015, n. 1327; Cass. civ. 27.11.2014, n. 25214; Cass. civ.
5.09.2014 n. 18812;
Cass. civ. 28.07.2014 n. 17091; Cass. civ. 10.02.2014 n. 2886; Cass. civ. S.U. 23.09.2013, n. 21678).
Qualora, poi, il debitore sollevi eccezione di inadempimento della controparte, per giurisprudenza costante occorre che tale allegazione sia specifica e circostanziata: “l'allegazione concernente
l'inadempimento altrui deve comunque essere circostanziata” (Tribunale Milano 8.04.2019 n. 3442).
Così, chi solleva l'eccezione deve provare il fatto costitutivo dell'eccezione stessa e cioè
l'inadempimento dell'altra parte, mentre spetta a colui contro il quale l'eccezione è rivolta provare l'esecuzione della propria prestazione.
2.2. Ciò premesso, deve in primo luogo procedersi all'inquadramento della fattispecie in esame: nell'esercizio del potere di qualificazione giuridica (Cass. civ. 5153/2019), osserva il giudicante come nel caso di specie possa ragionevolmente ritenersi che i fenomeni infiltrativi lamentati dal CP_4
[... attore, benché di rilevante consistenza, non siano qualificabili come gravi difetti idonei ad incidere sulla funzionalità dell'edificio. La presenza di fessurazioni e rigonfiamenti nella finitura della tinteggiatura, criticità nelle verniciature e fenomeni infiltrativi, pur gravi, non sono vizi che possano comportare evidenti pericoli di rovina, né impedimenti alla solidità dell'edificio (Cass. civ. 11743/2009).
Al contrario, i vizi dedotti sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 1667 c.c. e ciò comporta l'applicazione del termine di decadenza ivi previsto di sessanta giorni dalla scoperta dei difetti.
Dall'istruttoria esperita è emerso come gli asseriti vizi dell'opera siano stati immediatamente denunciati all'impresa e come, pertanto, il predetto termine risulti pienamente rispettato. In particolare, assume rilievo la perizia del CTP ing. che ha evidenziato i difetti ravvisabili nell'opera già il Per_1
2.10.2019, data a partire dalla quale il ha percepito pienamente l'entità dei vizi (Cass. Parte_1
20644/2013; Cass. 20004/2012). I vizi risultano, dunque, essere stati denunciati all'impresa entro il termine di sessanta giorni dall'effettiva scoperta e per tale ragione il Condominio non può dirsi incorso in alcuna decadenza ai sensi dell'art. 1667 c.c.
A diverse conclusioni non può giungersi in forza delle risultanze testimoniali, atteso che il teste
– le cui dichiarazioni non sono, tuttavia, valorizzabili per incapacità ai sensi dell'art. Testimone_1
246 c.p.c. – ha dichiarato di aver partecipato ad un incontro svoltosi il 30.11.2018 alla presenza di altri condomini e del padre del legale rappresentate di , in cui sono stati rappresentati i difetti CP_1 delle lavorazioni e discussi i successivi interventi, mentre gli ulteriori testi e Tes_2 Per_1 Tes_3 non hanno smentito l'incontro del novembre 2018, ma si sono limitati a negare di avervi partecipato.
2.3. Non merita accoglimento neppure l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del Parte_1 rispetto alle opere edili eseguite sui balconi di proprietà dei singoli condòmini.
Com'è noto, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, costituisce una delle condizioni dell'azione e consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la prospettazione e allegazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, con conseguente dovere del Giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio (“La “legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo
e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite, sicché il suo difetto non può essere rilevato
d'ufficio dal giudice ma dev'essere sollevato nei tempi e modi previsti e, quindi, non per la prima volta in sede di legittimità”, così Cass. civ. Sez. L., sent. n. 17092 del 12.08.2016).
La legittimazione ad agire, quindi, prescinde dall'effettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in
11 giudizio, che attiene al merito della controversia, e deve essere valutata in relazione alla prospettazione del diritto riportata nella domanda.
Sul punto, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda sull'allegazione fatta in domanda, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur prospettandone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso” (Cass. civ. Sez.
III, sent. n. 2091 del 14.02.2012, in motivazione).
Applicando i richiamati principi al caso di specie, l'eccezione sollevata dall'impresa opposta non può trovare accoglimento.
Il infatti, ha chiaramente prospettato di agire in giudizio nei confronti Parte_1 dell'impresa rispetto al conferimento di incarico (cfr. preventivo e consuntivo, in atti) con cui ha affidato all'opposta, anche, il rifacimento dei balconi. Tale allegazione fonda la legittimazione attiva dell'opponente a promuovere il giudizio, fermo il successivo vaglio nel merito della domanda, e implica dunque il rigetto della relativa eccezione.
2.4. Tanto premesso, applicando i richiamati principi probatori, la pretesa avanzata dall'opposta si fonda sul preventivo di spesa datato 22.05.2018, come integrato dal consuntivo redatto al termine dei lavori in data 21.12.2018, versati in atti (cfr. doc. 1 e 2 fascicolo monitorio).
Dalla lettura dei documenti emerge come le opere di tinteggiatura e di rifacimento balconi siano state pattuite sin dal maggio 2018, mentre le specifiche riparazioni dell'intonaco siano state concordate verbalmente in corso d'opera.
Dai risultati della CTU emerge, poi, come l'impresa convenuta abbia eseguito a regola d'arte tutte le opere concordate. In particolare, il CTU geom. ha chiarito che: Per_2 quanto ai rigonfiamenti eccepiti:
- è stata riscontrata la presenza di fessurazioni e rigonfiamenti della finitura di facciata, in particolare sulle facciate di testata est e ovest, mentre nessun vizio è emerso sulla facciata principale e su quella interna;
- per le facciate di testata era stata concordata la mera tinteggiatura, mentre per le facciate principali le parti avevano previsto di procedere a valutazione in corso d'opera;
- le facciate di testata presentavano criticità già all'epoca dei lavori, ciò nonostante le parti si sono accordate per un intervento limitato alla sola tinteggiatura;
- di conseguenza, i rigonfiamenti emersi sui lati est ed ovest non si configurano come omissioni o errori esecutivi dell'impresa, che, al contrario, ha eseguito a regola d'arte tutte le lavorazioni
12 pattuite (cfr. relazione peritale pag. 12:“D'altra parte l'intervento su tali porzioni, se doveva essere compiuto con il rifacimento in tutto o in parte dell'intonaco, non poteva essere eseguito con scala aerea ma richiedeva - come per le altre facciate - l'installazione di un ponteggio e in generale avrebbe avuto un costo nettamente superiore a quello esposto.
Il ciclo di lavorazione proposto ed eseguito - come stessa Parte Attrice riconosce (pag.9) – è corretto;
manca solo la verifica del supporto ma quest'ultima lavorazione - che sarebbe preliminare alla prima – non era contemplata né quantificata nel preventivo …”); quanto alla presenza di tracce d'infiltrazione sul parametro interno del vano scala identificato con il civico n. 81:
- l'opera non era oggetto di appalto, non essendo stata indicata né nel preventivo del 22.05.2018, né nel consuntivo del 21.12.2018 quanto alla corretta realizzazione delle pendenze delle nuove pavimentazioni dei balconi:
- le misurazioni e le verifiche empiriche hanno dimostrato la corretta pendenza di tutti i balconi analizzati, ad eccezione di quelli i cui proprietari erano assenti o non hanno rappresentato alcun problema;
- le pendenze sono comprese tra l'1.1% ed il 2.1% e rientrano, dunque, nella scala prevista dalla pertinente normativa, che impone di realizzare balconi con pendenza minima dell'1% e massima del 5%;
- l'assenza di soglia fra il pavimento del balcone e la pavimentazione interna agli appartamenti non costituisce, di per sé, una fonte di pregiudizio ed è stata attuata quale soluzione per ristrutturare i balconi senza previa demolizione (cfr. relazione pag. 21 ss: “In occasione dei due sopralluoghi,
a distanza di sei anni, non si sono notati segni di infiltrazione ai piedi delle murature perimetrali né interne né esterne, né all'intradosso dei solai dei balconi. Il che è sinonimo che, pur in assenza di soglia, il sistema di smaltimento dell'acqua adottato dall'Impresa funziona, al contrario di quanto si verificava prima (cfr. foto nelle pagine precedenti) In sede di sopralluogo Parte Attrice rimarca la mancanza di un rialzo tra soglia e pavimento del balcone ma questa circostanza di per sé sola non è sufficiente per poter parlare di difetto se non sono accompagnate da rovina di intonaci o sfarinamenti delle tinteggiature, come accadeva prima dell'intervento. Si ritiene che, per poter garantire la corretta pendenza e lo smaltimento delle acque, necessariamente si è dovuto sacrificare il dislivello prima esistente tra pavimento del balcone e quello delle abitazioni.
Da ultimo si segnala - a riprova che l'assenza del rialzo della soglia rispetto alla quota del pavimento non è necessariamente un difetto in mancanza di danni – che vi sono Ditte che fanno motivo di vanto l'assenza di qualsiasi dislivello tra i pavimenti del balcone e dell'abitazione.”);
13 - infine, il CTU ha appurato due ristagni d'acqua di entità limitata e non tali da creare possibili pregiudizi;
quanto alla presenza di criticità nelle verniciature delle parti metalliche dei parapetti dei balconi e del corrimano del vano scala:
- non sono state rinvenute le criticità alle parti metalliche se non qualche sporadico segno dovuto al tempo e le macchie sul pavimento non sono più visibili;
molto probabilmente con le normali pulizie del vano scale, i segni segnalati nella relazione del CTP del 2019 sono venuti meno.
2.5. Di conseguenza, il CTU ha chiarito che non si rilevano vizi riconducibili all'esecuzione dell'opera in violazione delle regole della tecnica, tenuto conto dell'oggetto delle previsioni contrattuali, né tali da compromettere la stabilità dell'immobile o incidere sul godimento e l'utilizzazione dell'opera pregiudicandone il normale utilizzo. Il corrispettivo pattuito è risultato congruo se paragonato ai prezzi pubblicati dalla CCIAA di Milano per l'anno di riferimento per le opere edilizie.
Le conclusioni cui è giunto l'ausiliario del Giudice, sotto il profilo tecnico, non sono state specificamente contestate dalle parti e vengono fatte proprie da questo giudicante in quanto coerenti e immuni da vizi logici e di altra natura.
In conclusione, l'opposizione non può trovare accoglimento, attesa la corretta realizzazione delle limitate opere di edili appaltate dal che dunque in questa sede non può validamente sollevare Parte_1 censure rispetto al mancato rifacimento dell'intonaco, che – al fine di contenere i costi – non era stato commissionato all'impresa.
Per le esposte ragioni, l'opposizione non può, dunque, trovare accoglimento.
Il rigetto della domanda principale per mancanza degli asseriti vizi assorbe le ulteriori questioni, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e condanna dell'opposta al risarcimento del danno.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono, dunque, poste interamente in capo a parte opponente e liquidate, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 (fasi di studio, introduttiva e istruttoria/trattazione) e dal D.M. n. 147/2022 (fase decisionale), tenuto conto del valore della controversia (scaglione compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00, dovendo sommarsi alla somma ingiunta l'importo domandato a titolo di ristoro dei vizi) e dell'attività difensiva svolta.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte attrice opponente, in ragione della soccombenza.
4. Sulla domanda di condanna di parte opponente per lite temeraria ha domandato la condanna della controparte per lite temeraria. Controparte_1
14 Dal complesso delle argomentazioni difensive sviluppate dall'opponente non si ravvisa l'intento defatigatorio ricondotto dal legislatore a fondamento della condanna alle spese ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Com'è noto, infatti, tra i presupposti per ottenere la condanna in parola vi è, in primis, il carattere temerario della lite, da identificarsi nella coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute e delle domande avanzate, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (cfr. Trib.
Viterbo, 18.09.2018, n. 1273; Cass., 6.07.2003, n. 9060), nonché nell'ignoranza colpevole in ordine a tale fondatezza (cfr. Cass., 12.01.2010, n. 327).
L'azione esperita può, infatti, considerarsi temeraria solo allorquando, oltre ad essere erronea in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anomali, non essendo sufficiente quindi la mera infondatezza della domanda, come nel caso di specie (cfr. Cass. 14789/2007).
Conseguenza ineludibile di ciò è che, ai fini della condanna per responsabilità processuale aggravata, occorre provare la ricorrenza della malafede o della colpa grave nella condotta della parte condannata, nel senso della consapevolezza – o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza
– dell'infondatezza delle tesi sostenute (cfr. Cass. 19.04.2016, n. 7726; Cass. 22.02.2016, n. 3376; Cass.,
30.10.2015, n. 22289; Cass., 11.02.2014, n. 3003; Trib. Viterbo 18.09.2018, n. 1273), nonché nel senso di assenza della normale prudenza o diligenza di colui che non avverte l'ingiustizia di una domanda o di una eccezione, che sarebbe stato facile rilevare con l'uso della normale prudenza o diligenza (ex multis, cfr. Cass., 22.10.1976, n. 3752).
Circa l'onere della prova da soddisfare onde ottenere la condanna per lite temeraria, la parte richiedente
è tenuta a dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte (cfr. Trib. Roma 10.07.2018, n. 14223; Trib. Roma 2.10.2017, n. 18514; Cass.
6.11.2005, n. 21393), o almeno la concreta desumibilità dell'an debeatur e del quantum debeatur dagli atti di causa (Cass., 15.04.2013, n. 9080; Cass., 08.06.2007, n. 13395; Cass., 15.02.2007, n. 3388; Cass.,
12.12.2005, n. 27383; Cass., 09.09.2004, n. 18169).
Ebbene, nel caso di specie la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non è in alcun modo supportata, non avendo la parte dimostrato né la malafede o colpa grave dell'opponente, né il danno che il comportamento processuale di quest'ultima le avrebbe causato.
Né la domanda può trovare accoglimento in ragione della mancata accettazione della proposta conciliativa formulata dal Giudice, peraltro formulata in esito alle escussioni testimoniali, ma prima del conferimento di incarico al CTU.
Per tali ragioni la domanda non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
15 Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione o deduzione, così decide:
1) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto n. 966/2019, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 13.633,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%,
IVA e CPA sugli importi imponibili;
3) pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice opponente;
4) rigetta la domanda di condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Lodi, 18 agosto 2025
La Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via
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