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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 554/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 554/2024 V.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: scioglimento del matrimonio
Con Decreto del 23/12/2024 il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter in data 15 ottobre 2024 per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in data 12/02/2024 hanno presentato ricorso congiunto volto ad ottenere una pronuncia di separazione e quindi di scioglimento del matrimonio ai sensi degli articoli 4793bis.47, 473-bis.49 e 473- bis.51 c.p.c.
Con la sentenza n. 78/2024 del Tribunale di Venezia, depositata il 14 giugno 2024, è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiunte come ribadite nelle note di trattazione depositate in data 20/03/2024 e con l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 14 giugno 2024, in ragione della domanda congiunta svolta dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, la causa è stata rimessa in istruttoria ai sensi degli artt. 473-bis.51 e 279
c.p.c., con udienza fissata per il giorno 3 dicembre 2024 con modalità cartolare.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente, sulla base dei presupposti di legge, domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473bis.51 depositate in data 15 ottobre 2024 hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Venezia tra i signori e Parte_2 Parte_1
con rito civile in data 7 dicembre 2003, ordinandosi le annotazioni di rito alle conclusioni come rassegnate nel ricorso congiunto di separazione e divorzio depositato in data 12 febbraio 2024, che si riportano integralmente:
2) La casa coniugale sita a Venezia, San Marco, 3912, di proprietà del signor resterà nella disponibilità esclusiva Pt_2
Per_ di quest'ultimo e la figlia conserverà la residenza anagrafica presso il padre;
3) Attesa la non autosufficienza economica della figlia, la quale è attualmente studentessa universitaria fuori sede (Milano), ciascun genitore provvederà a versare direttamente a favore della stessa, entro il giorno cinque di ogni mese, sul conto corrente
a lei intestato, la somma di euro 300,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a titolo di contributo al suo
Per_ mantenimento ordinario. Eventuali integrazioni al contributo ordinario, richieste da per comprovate e motivate necessità e approvate da entrambi i genitori, saranno da questi corrisposte in misura pari al 50% ciascuno. 4) Fatti salvi gli oneri relativi alla sistemazione abitativa della figlia presso la sede universitaria, che vengono integralmente
Pt_ assunti dalla OR , ciascun genitore provvederà a corrispondere alla figlia il 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il Protocollo in essere presso il Tribunale di Venezia, previo accordo quando previsto da tale protocollo, con esclusione delle spese di viaggio per il rientro al domicilio o dal domicilio di ciascun genitore, le quali saranno a carico del genitore interessato. Qualora una spesa straordinaria sia anticipata da uno dei genitori a favore della figlia, salvo diverso accordo l'altro provvederà al rimborso entro il mese successivo previa esibizione di adeguato riscontro documentale.
Per_ 5) Ciascun genitore si farà poi carico del mantenimento ordinario di nei periodi in cui avrà la figlia presso di sé.
6) I coniugi sono economicamente autosufficienti e non avanzano reciproche richieste di mantenimento.”
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Giudice delegato nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi,
non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 07/12/2003 a Venezia tra e matrimonio iscritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2
matrimonio del Comune di Venezia, al n. 202, parte I, dell'anno 2003;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 14/01/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 554/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 554/2024 V.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: scioglimento del matrimonio
Con Decreto del 23/12/2024 il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter in data 15 ottobre 2024 per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in data 12/02/2024 hanno presentato ricorso congiunto volto ad ottenere una pronuncia di separazione e quindi di scioglimento del matrimonio ai sensi degli articoli 4793bis.47, 473-bis.49 e 473- bis.51 c.p.c.
Con la sentenza n. 78/2024 del Tribunale di Venezia, depositata il 14 giugno 2024, è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiunte come ribadite nelle note di trattazione depositate in data 20/03/2024 e con l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 14 giugno 2024, in ragione della domanda congiunta svolta dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, la causa è stata rimessa in istruttoria ai sensi degli artt. 473-bis.51 e 279
c.p.c., con udienza fissata per il giorno 3 dicembre 2024 con modalità cartolare.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente, sulla base dei presupposti di legge, domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473bis.51 depositate in data 15 ottobre 2024 hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Venezia tra i signori e Parte_2 Parte_1
con rito civile in data 7 dicembre 2003, ordinandosi le annotazioni di rito alle conclusioni come rassegnate nel ricorso congiunto di separazione e divorzio depositato in data 12 febbraio 2024, che si riportano integralmente:
2) La casa coniugale sita a Venezia, San Marco, 3912, di proprietà del signor resterà nella disponibilità esclusiva Pt_2
Per_ di quest'ultimo e la figlia conserverà la residenza anagrafica presso il padre;
3) Attesa la non autosufficienza economica della figlia, la quale è attualmente studentessa universitaria fuori sede (Milano), ciascun genitore provvederà a versare direttamente a favore della stessa, entro il giorno cinque di ogni mese, sul conto corrente
a lei intestato, la somma di euro 300,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a titolo di contributo al suo
Per_ mantenimento ordinario. Eventuali integrazioni al contributo ordinario, richieste da per comprovate e motivate necessità e approvate da entrambi i genitori, saranno da questi corrisposte in misura pari al 50% ciascuno. 4) Fatti salvi gli oneri relativi alla sistemazione abitativa della figlia presso la sede universitaria, che vengono integralmente
Pt_ assunti dalla OR , ciascun genitore provvederà a corrispondere alla figlia il 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il Protocollo in essere presso il Tribunale di Venezia, previo accordo quando previsto da tale protocollo, con esclusione delle spese di viaggio per il rientro al domicilio o dal domicilio di ciascun genitore, le quali saranno a carico del genitore interessato. Qualora una spesa straordinaria sia anticipata da uno dei genitori a favore della figlia, salvo diverso accordo l'altro provvederà al rimborso entro il mese successivo previa esibizione di adeguato riscontro documentale.
Per_ 5) Ciascun genitore si farà poi carico del mantenimento ordinario di nei periodi in cui avrà la figlia presso di sé.
6) I coniugi sono economicamente autosufficienti e non avanzano reciproche richieste di mantenimento.”
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Giudice delegato nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi,
non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 07/12/2003 a Venezia tra e matrimonio iscritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2
matrimonio del Comune di Venezia, al n. 202, parte I, dell'anno 2003;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 14/01/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca