TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 29/10/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1851 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. INFELISE ELEONORA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. MORIELLI RICCARDO, giusta delega in atti CP_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE L'odierna ricorrente ha presentato richiesta per la separazione giudiziale dei coniugi assumendo di essere cittadina marocchina e di aver contratto matrimonio con il resistente, anch'egli cittadino marocchino, in Marocco in data 30.05.2022.
Il matrimonio risulta essere stato trascritto in Italia.
Ciò posto, trattandosi di matrimonio contratto all'estero da due cittadini stranieri (e, segnatamente marocchini) ci si deve interrogare circa la giurisdizione e la competenza del Tribunale adito, nonché
in merito alla legge applicabile.
A tal proposito, ritiene il Collegio che sia applicabile al caso di specie il Regolamento CE n°
1111/2019 (Reg. Bruxelles II ter entrato in vigore, per ciò che qui interessa, il 01.08.2022) sulla competenza, sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e sulla sottrazione internazionale di minori, con conseguente sussistenza - sulla base del disposto dell'art. 3 par. 1 lett. a) del regolamento - della giurisdizione italiana in relazione alle decisioni sullo status, e ciò in considerazione del fatto che la residenza abituale delle parti è in Italia. Entrambe le parti del giudizio risultano infatti attualmente ed abitualmente residenti in Italia. Il fatto poi che le parti siano cittadini marocchini (Stato terzo rispetto all'Unione Europea) non esclude l'applicabilità, negli Stati membri, della disciplina europea su richiamata, tenuto conto della portata universale del Reg. CE n. 1111/2019. Infatti, già
sotto la vigenza del Reg. CE 2201/2003 la Corte di Giustizia Europea, nella sentenza del
29.11.2007 (causa C-68/07), aveva precisato che il regolamento “si applica anche ai cittadini di
Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri” (cfr.
nello stesso senso anche Trib. Belluno 5.11.2010 e 30.12.2011).
Quanto alla competenza territoriale, ritiene il Collegio che la causa sia correttamente radicata presso il Tribunale di Savona, quale luogo di residenza del convenuto.
Per quanto poi concerne il diritto sostanziale applicabile alla controversia in esame, va ritenuto, ai sensi dell'art. 8 Reg. UE 1259/2010 che sia applicabile la legge italiana quale legge dello Stato
“della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso concreto risulta che entrambe le parti del giudizio risiedano stabilmente in Italia. Peraltro, si osserva che l'ordinamento marocchino non conosce l'istituto della separazione personale dei coniugi, motivo per cui, in ogni caso, risulterebbe applicabile la legge italiana. Si osserva, inoltre,
che nel caso concreto non risultano decisioni emesse da Autorità Giurisdizionali straniere relativamente allo status, atteso che la sentenza emessa dal Tribunale di Casablanca in data
10.07.2024 si limita a prevedere un contributo a carico del resistente in favore della ricorrente,
senza nulla statuire relativamente allo scioglimento del matrimonio.
Ciò posto con riferimento alla giurisdizione, competenza e legge applicabile, nel caso specifico, le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Tanto si evince Parte_1 CP_1
dalle decise e categoriche affermazioni in proposito rese da entrambe le parti del giudizio nei propri scritti difensivi ed all'udienza ex art. 473bis.22 c.p.c.. Risulta inoltre pacifico in atti che la convivenza matrimoniale sia cessata a far data dall'aprile 2024.
Nel corso del giudizio entrambe le parti hanno rinunciato alle domande di addebito reciprocamente svolte e la ricorrente ha rinunciato anche alla domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento in suo favore.
Dal matrimonio contratto dalle parti non sono nati figli.
Deve, pertanto, dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
Deve, infine, respingersi la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte resistente, peraltro solo con le note conclusive, non essendo stato allegato né provato il danno asseritamente subito dal resistente, nonché tenuto conto della rinuncia, da parte della ricorrente, alle domande di addebito e di pagamento di un assegno di mantenimento in suo favore.
Stante il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal resistente e la rinuncia da parte della ricorrente alla domanda di addebito della separazione ed a quella di mantenimento, nonché tenuto conto della natura della presente controversia, il Collegio ritiene di dover disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, mentre, per ciò che attiene ai costi della traduzione asseverata, si prende atto della disponibilità manifestata dalla ricorrente a provvedere al pagamento della quota del 50% della fattura depositata dalla parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
* dichiara la separazione personale di e , coniugi per matrimonio Parte_1 CP_1
contratto in Marocco in data 30.05.2022, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Cairo Montenotte (SV) al n 62, parte II, serie C, anno 2022;
* compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Savona, camera di consiglio del 28.10.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dott.ssa Daniela Mele) (dott.ssa Lorena Canaparo)