TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 11/12/2025, n. 2085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2085 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 337/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 337/2025 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Anna Maria Repice ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato e da considerarsi come apposta in calce al ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato telematicamente in data 13.1.2025
ATTORI
contro
P. IVA , in persona dei propri procuratori speciali Controparte_1 P.IVA_1
e , rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Rizzo e Francesca Andrea CP_2 Controparte_3
Cantone ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato ed allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
28.3.2025
CONVENUTA
Oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, per effetto dello
pagina 1 di 14
accoglimento delle conclusioni della CTU depositata in data 08/10/2024 nel procedimento
n.6558/2024 R.G.
In via principale
• accertare e dichiarare l'usura ab origine del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria 12/10/2000 registrato ad Ancona in data 14/10/2000 al n. 2136 serie 1E (Rep. 19452/Raccolta 1150), sottoscritto dai ricorrenti con la Banca mutuataria “Woolwich s.p.a..”, a cui è subentrata la parte convenuta resistente nel procedimento n.6558/2023 R.G., e la conseguente suscettibilità, ai fini dell'usura, della commissione per estinzione anticipata e degli interessi di mora, con particolare riferimento alle ipotesi di calcolo prospettate nella CTU di cui ai nn.1-2-3-4-6-7- 8-9-10 e per l'effetto condannare la società
(già a seguito di variazione di denominazione sociale, Controparte_4 CP_5 CP_1 giusta delibera del C.d.A. della predetta società del 23 ottobre 2023, con efficacia dal 15 gennaio
2024), in persona del legale rappresentante, con sede legale in Viale Bodio, 37 – Palazzo 4, Milano, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale , P. IVA P.IVA_2
al pagamento nei confronti dei ricorrenti, i signori e : P.IVA_1 Parte_1 Parte_2
• di Euro ottantacinquemilaquattrocentocinquanta/32 (€ 85.450,32), a titolo di somma da recuperare, a seguito del calcolo del TEG e della usurarietà degli interessi di mora;
• in subordine, di Euro trentacinquemilaottocentosessantotto/55 (€ 35.868,55), a titolo di somma da recuperare, a seguito del calcolo degli interessi convenzionali al tasso legale;
• in via oltremodo residuale di Euro trecentocinquantatre/57 € 353,57, a titolo di somma da recuperare, calcolata, azzerando i soli interessi di mora, per il superamento della soglia da parte del tasso di mora solo in caso di usura del tasso moratorio;
In via subordinata
Accogliere le considerazioni espresse dal CTU nelle pagg.nn.18-19-20 della propria perizia per
l'indeterminatezza nel contratto di mutuo 12/10/2000 dei seguenti elementi: TAEG, quota di interessi da corrispondere ad ogni rata, importo di ciascuna rata, forma di ammortamento adottata come modello standardizzato, regime di capitalizzazione, del TAE e condannare la società CP_4
(già a seguito di variazione di denominazione sociale, giusta delibera del
[...] CP_5 CP_1
C.d.A. della predetta società del 23 ottobre 2023, con efficacia dal 15 gennaio 2024), in persona del legale rappresentante, con sede legale in Viale Bodio, 37 – Palazzo 4, Milano, numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale P. IVA al pagamento nei P.IVA_2 P.IVA_1 confronti dei ricorrenti, i signori e della somma da quantificare Parte_1 Parte_2 pagina 2 di 14
secondo equità e comunque non inferiore a € 35.520,77, come calcolato nella perizia della CTP
Per_1
• emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva). Con vittoria delle spese, dei compensi professionali e oneri accessori di legge del procedimento n.6558/2023 R.G. oltre alle spese e ai compensi professionali del CTU e del CTP e altresì di quelle del presente procedimento.”.
PER PARTE CONVENUTA:
“In via principale
• respingere tutte le domande formulate dai nei confronti di Parte_3
, poiché infondate in fatto e in diritto e comunque per le ragioni esposte in Controparte_1 narrativa;
In ogni caso
• con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, comprese le spese di lite relative al precedente procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. ritualmente notificato i sigg.ri e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale la società Controparte_1 rappresentando e deducendo:
-di aver sottoscritto, in data 12.10.2000, un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria con la banca
Woolwich S.p.A. (doc.n.1 allegato al ricorso);
-che in data 23.11.2022, l'Ufficio Recupero Crediti di subentrata a Woolwich S.p.A., aveva CP_5 inviato ai ricorrenti una richiesta di regolarizzazione della posizione, risultando insoluta la rata dell'1.11.2022;
-di avere quindi informato la di avere incaricato la dr.ssa commercialista, di CP_5 Per_1 svolgere una perizia sulla regolarità del contratto di mutuo, da cui erano emersi alcuni profili di illegittimità (usurarietà ab origine; indeterminatezza/indeterminabilità delle condizioni economiche pattuite), chiedendo un incontro con l'istituto per ridurre concordemente il debito residuo;
-che in particolare, i ricorrenti avevano lamentato, in primo luogo, l'usurarietà del TEG e degli interessi moratori previsti dal contratto, con conseguente diritto degli stessi alla restituzione di quanto corrisposto a titolo di interessi ex art. 1815, comma 2, c.c.; in subordine pagina 3 di 14 l'indeterminatezza/indeterminabilità delle condizioni economiche pattuite, non risultando indicato e pattuito il TAEG, non risultando allegato il piano di ammortamento e specificata la sua forma, non risultando indicato il regime di capitalizzazione, emergendo una difformità tra TAN e TAE ed essendovi assoluta incertezza circa il tasso di interesse di fatto applicato al contratto anche per omessa indicazione del giorno di riferimento del tasso Euribor (parametro di calcolo del TAN) e del relativo divisore (360 o 365), con conseguente diritto degli stessi alla rideterminazione del dare-avere ex art. 117 TUB;
-che visto l'esito negativo della missiva, in data 12.4.2023, i ricorrenti avevano depositato domanda di mediazione (doc. n. 3 allegato al ricorso), che aveva parimenti avuto esito negativo (doc. n. 4 al ricorso);
-di avere, quindi, instaurato un procedimento di ATP anche con funzione conciliativa, allegando la relazione della CTP (docc. nn. 5 e 6 allegati al ricorso), che si concludeva con la relazione del CTU incaricato, dott. allegata agli atti (doc. n. 11 allegato al ricorso); Per_2
-di avere, da ultimo in data 2.1.2025, invitato la controparte a tentare una definizione in via stragiudiziale ma senza esito.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano al Tribunale di accertare e dichiarare l'usura ab origine del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria del 12.10.2000 e, per l'effetto, di condannare la società al pagamento, in loro favore, di € 85.450,32, nel caso di ricalcolo del TEG Controparte_1
e di azzeramento degli interessi di mora per usurarietà o, in subordine, di € 35.868,55, nel caso di calcolo degli interessi convenzionali al tasso legale, o, infine, di € 353,57, nel caso di azzeramento dei soli interessi di mora per usurarietà; in subordine, di accertare l'indeterminatezza del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria del 12.10.2000 e, per l'effetto, di condannare la società Controparte_1 al pagamento di una somma da quantificare secondo equità e comunque non inferiore a €
[...]
35.520,77.
Si costituiva in giudizio la quale contestava le avverse pretese e chiedeva Controparte_1 il rigetto del ricorso.
Parte resistente precisava che successivamente alla stipulazione del contratto controverso la Banca
Woolwich S.p.A. era stata fusa per incorporazione nella la quale aveva poi Controparte_6 ceduto il credito a (doc. n. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), oggi CP_5 CP_1 pagina 4 di 14 divenuta a seguito di variazione di denominazione sociale e che di ogni cessione Controparte_1 era stata data notizia agli odierni ricorrenti (docc. nn.
4-6 allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
allegava, inoltre, che dalla data di stipula del contratto, i mutuatari avevano Controparte_1 corrisposto irregolarmente le rate previste dal piano di ammortamento (doc. n. 2 allegato alla comparsa); che, diversamente da quanto sostenuto da controparte, la banca aveva riscontrato le doglianze relative al contratto di mutuo (doc. n. 7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) e che, infine, la stessa aveva comunicato in maniera motivata la propria mancata partecipazione alla mediazione (doc. n. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Nel merito delle pretese dei ricorrenti, parte resistente contestava l'eccezione di usura del TEG sollevata da controparte, ritenendo i calcoli proposti errati in quanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, non possono essere inclusi nel calcolo del TEG né gli interessi di mora né le penali previste a carico del cliente in caso di estinzione anticipata del rapporto;
parimenti, contestava l'eccezione di usura degli interessi di mora, il cui tasso soglia di riferimento all'epoca dei fatti, in applicazione del principio di simmetria, doveva essere maggiorato del 2,1%.
affermava, quindi, la determinatezza o determinabilità delle condizioni Controparte_1 economiche contrattuali, dal momento che erano stati indicati l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e il tasso di interesse predeterminato;
era stato allegato il piano di Par ammortamento;
l' non andava indicato, essendo divenuto obbligatorio con la successiva Delibera Cont Cont del CIRC del 4 marzo 2003; la divergenza tra e era fisiologica, essendo state previste rate mensili di rimborso;
infine, il tasso di interesse ancorato all'Euribor non era rilevante in punto di indeterminatezza, come chiarito da giurisprudenza costante.
In conclusione, parte convenuta chiedeva il rigetto delle pretese attoree in quanto infondate.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 9.4.2025 il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per il deposito di una memoria conclusiva. Le parti depositavano i rispettivi atti.
La causa veniva discussa all'udienza del 13.11.2025 e il Giudice riservava il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281sexies, terzo comma, c.p.c..
pagina 5 di 14 Le pretese della parte ricorrente risultano infondate e le relative domande non sono suscettibili di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Muovendo, secondo la graduazione proposta nell'ambito del libello introduttivo, dalle censure concernenti la ritenuta pattuizione e applicazione indebita di interessi moratori usurari, le stesse risultano infondate.
In proposito giova, preliminarmente, ricordare che la S.C. ha chiarito che la contestazione in tema di usura deve essere specifica ed analitica, non potendosi genericamente riferire all'indicazione del tasso di interesse, essendo necessario indicare la pattuizione originaria e le somme pagate ogni anno a titolo di interessi (specificando se corrispettivi o anche moratori), diversamente, la genericità della tesi della parte non consente di ritenere pacifica l'esistenza della usurarietà, risolvendosi nella sollecitazione allo svolgimento di una CTU esplorativa (Cass. ord. n. 2311/2018).
Non appare quindi superfluo ricordare che l'usura originaria costituisce un vizio genetico del contratto
(non configurabile ex post: c.d. usura sopravvenuta) e da verificare esclusivamente al momento dell'insorgenza del vincolo contrattuale («convenuti interessi usurari», art. 1815, comma 2, c.c.), dovendosi, pertanto, escludere per fatti sopravvenuti (ad esempio la diminuzione del tasso soglia), per il fatto colpevole del debitore (inadempimento) o per l'esercizio, da parte dello stesso, del diritto
(potestativo) di estinzione anticipata del finanziamento.
Appare, quindi, privo di pregio l'assunto riscontrabile nella perizia di parte, circa la rilevanza, ai fini del vaglio di usurarietà, di penali correlate a forme di estinzione anticipata, e ciò proprio in ragione della loro incidenza solo eventuale sul carattere usurario del finanziamento.
E infatti, seguendo tale ratio la ormai costante giurisprudenza esclude dal calcolo del TEG la commissione per estinzione anticipata.
Sul punto è intervenuta anche la Suprema Corte riaffermando il principio di simmetria ed escludendo la possibilità di cumulare la commissione di estinzione anticipata agli interessi moratori: “la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del pagina 6 di 14
denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi”.
Il fatto che la commissione di estinzione anticipata assume la natura di penale per recesso comporta
“che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà” perché collegata solo indirettamente all'erogazione del credito (Cfr. Cass. n.7352/2022).
In tal senso risulta inattendibile sotto il profilo scientifico l'analisi svolta dal consulente di parte dei ricorrenti, la quale, non solo conduce a risultati iperbolici delineando scenari meramente ipotetici.
Si rileva infatti come ai fini della verifica dell'eventuale nullità della clausola determinativa degli interessi per superamento del tasso soglia usura, è irrilevante l'allegazione di ipotesi “scenario”, arbitrariamente individuate dalla parte (e confluite nel quesito da sottoporre al CTU) e non verificatesi nel caso concreto.
Si osserva quindi come l'Ausiliare incaricato nel procedimento di ATP nrg 6558/2023 abbia così, testualmente, concluso: “lo scrivente CTU non può far altro che rimettere la questione al giudice sottolineando che, nel caso in cui si voglia considerare la commissione per estinzione anticipata nel
TEG, come da ipotesi sopra riportate, si verifica il superamento della soglia d'usura, non computandola all'interno del TEG, invece, il superamento non si verifica.”
Tanto basta per determinare il rigetto della domanda sotto il profilo testé esaminato.
Quanto alla natura usuraria del tasso di interesse moratorio pattuito, pari al 10,75%, sulla scorta degli insegnamenti forniti dalle Sezioni Unite della Cassazione con la ormai nota sentenza n. 19597/2020, il
Tribunale ritiene -sotto il profilo dell'accertamento incidentale richiesto dai ricorrenti- corretto quanto divisato dal CTU, il quale ha correttamente raffrontato tale tasso con il tasso soglia pro tempore (nel quarto trimestre dell'anno 2000) ricavabile in base al TEGM calcolato sulla base degli interessi corrispettivi e moltiplicato per 1,5 (pari al 9,945%).
Le conseguenze del riscontrato superamento risultano, tuttavia, ben differenti da quanto preteso in principalità dalla parte ricorrente.
E infatti deve in proposito ricordarsi quanto stabilito dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite ovvero che, anche in caso di accertato superamento delle soglie usurarie con riferimento agli interessi di mora, sono comunque dovuti gli interessi corrispettivi correttamente pattuiti (artt. 1815, co. 2 c.c. e 1224, co.
1 c.c.), trovando applicazione l'art. 1815, comma 2, c.c., “ma in una lettura interpretativa che preservi
pagina 7 di 14
il prezzo del denaro”.
Pertanto a fronte dell'inefficacia del patto relativo agli interessi moratori, deve applicarsi la regola generale del risarcimento per il creditore, di cui all'art. 1224 c.c., commisurato, non più alla misura originariamente concordata ed usuraria, ma alla misura -contrattualmente pattuita- per gli interessi corrispettivi.
A parere della Corte di legittimità, infatti, l'art. 1815, comma 2, c.c., deve essere interpretato nel senso che, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, da essa segue esclusivamente la sanzione della non debenza limitatamente al tipo di interesse che quella soglia abbia superato.
Pertanto, secondo questa impostazione, ove l'interesse corrispettivo sia lecito e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della soglia usuraria, ne deriva che solo gli interessi moratori sono illeciti e preclusi.
Sicché anche sotto tale profilo non risulta corretta l'impostazione seguita dalla parte ricorrente, la quale, tanto nelle conclusioni rassegnate nel presente giudizio, quanto nel quesito proposto in sede di
ATP, non ha fatto applicazione dei principi da ultimo espressi e ha chiesto l'effettuazione dei ricalcoli eliminando in toto gli interessi ovvero calcolandoli secondo il saggio legale (dando per scontata l'applicazione dell'art. 117 TUB) ovvero, ancora, chiedendo l'integrale restituzione di quanto pagato a titolo di interessi moratori.
La CTU espletata si è limitata quindi ad accertare il pagamento da parte dei ricorrenti, a titolo di interessi moratori, della somma di € 353,57, la quale, tuttavia, per le ragioni anzidette, non risulta ripetibile in toto.
Non può, tuttavia, pervenirsi in questa sede alla liquidazione del minor importo corrispondente alla differenza tra gli interessi moratori non applicabili e quelli corrispettivi legittimamente applicabili per i periodi oggetto di ritardo in quanto sul punto difetta la domanda di parte ricorrente in assenza, nelle relative conclusioni, della formula “o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia”, che, come ricordato dalla giurisprudenza di legittimità, non è di mero stile (cfr. Cass. n. 29537/2024).
Né, in ogni caso -come rilevato incidentalmente anche dal CTU- risulta in atti documentazione sulla base della quale effettuare un tale calcolo, che non era stato, infatti, neppure contemplato nel quesito proposto dai ricorrenti.
pagina 8 di 14 Anche sotto il profilo esaminato la domanda va pertanto rigettata.
Venendo, quindi, allo scrutinio delle domande proposte in via subordinata si osserva quanto segue.
Nel corpo del ricorso introduttivo i ricorrenti si sono limitati a recepire i rilievi effettuati dal proprio consulente di parte come segue:
“− non risulta indicato e pattuito il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG o ISC);
− non risulta allegato il piano di ammortamento;
− non risulta esplicitata la forma di ammortamento adottata (francese, italiana, ecc…);
− non risulta dichiarato il regime di capitalizzazione che governa il piano di ammortamento del finanziamento;
− risulta indicato in contratto un tasso di interesse nominale (TAN) non corrispondente a quello effettivamente applicato (TAE);
− vi è assoluta incertezza circa il tasso di interesse di fatto applicato al contratto anche per omessa indicazione del giorno di riferimento del tasso Euribor (parametro di calcolo del TAN) e del relativo divisore (360 o 365).”.
Ciò posto parte ricorrente ha tratto da tali rilievi le seguenti conseguenze in termini giuridici:
“… i mutuatari hanno diritto alla rideterminazione del dare-avere tra le parti in base all'applicazione del tasso ex art.117 c.7 TUB in sostituzione di quello convenzionale, ovvero al ricalcolo del piano di ammortamento a rata costante in regime di interesse semplice al tasso minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione o, in via alternativa e subordinata, alla rideterminazione del dare-avere tra le parti in base all'applicazione del tasso legale ex art.1284 c.c. in sostituzione di quello convenzionale, ovvero al ricalcolo del piano di ammortamento
a rata costante in regime di interesse semplice al tasso legale”.
Muovendo quindi dalla censura relativa alla mancata indicazione del TAEG (recte ISC), la stessa è infondata.
Ed infatti la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha ripetutamente evidenziato come tali clausole non costituiscano invero un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale. pagina 9 di 14 In particolare, secondo quella (peraltro prevalente) parte di dottrina e di giurisprudenza di merito, che questo giudicante condivide, i predetti indicatori non hanno alcuna funzione o valore di “regola di validità”, tanto meno essenziale, del contratto poiché sono, appunto, meri indicatori sintetici del costo complessivo dello stesso e non incidono in alcun modo sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, la quale scaturisce, invece, dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali.
Trattasi pertanto di indicatori aventi finalità prettamente informativa in termini di trasparenza contrattuale, la cui omissione od inesattezza possono eventualmente rilevare sul differente piano dell'osservanza di regole di comportamento comportando -eventualmente e ricorrendone i presupposti configurativi di fattispecie in termini di allegazione e prova- una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale e giammai sanzioni di invalidità.
Ed infatti l'ISC (così come il TAEG) è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo;
la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto.
Pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti (cfr. sul punto Cass. n. 25199/2024; Cass. 18235/2024; Cass.
39169/2021).
Dunque in definitiva, l'eventuale mancata o erronea indicazione dell' , in un contratto non Pt_5 disciplinato dall'art. 125 bis T.U.B, può unicamente comportare conseguenze risarcitorie, dovendo, tuttavia, in tale caso il cliente allegare e fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento (ad esempio, perché lo avrebbe stipulato con altro intermediario, le cui indicazioni relativamente all' fossero state veritiere, ma apparentemente superiori - e dunque non concorrenziali - Pt_5 rispetto a quelle erroneamente rappresentate dall'intermediario mutuante).
Anche sotto tale profilo di indagine le censure di parte ricorrente risultano quindi prive di fondamento poiché fondate sull'erronea confusione tra il concetto giuridico di tasso d'interesse -per vero, indicato pagina 10 di 14 per iscritto nel contratto come rilevato dal CTU- e il concetto economico di costo materiale dell'operazione di prestito, che dipende da una pluralità di fattori contrattualmente convenuti.
Del tutto infondata, in quanto smentita per tabulas, risulta poi la censura relativa alla assenza del piano di ammortamento, il quale, come rilevato anche dal CTU, figura in allegato al contratto di mutuo controverso.
In ordine, quindi, ai rilievi attinenti alla mancata esplicitazione in contratto della forma di ammortamento adottata e del relativo regime di capitalizzazione, si osserva come, anche in questo caso, la riscontrata omissione non abbia alcuna incidenza sugli elementi essenziali del contratto e sull'obbligo per l'istituto bancario di determinare con precisione le clausole contrattuali relative ai tassi di interesse, non costituendo neppure una omissione informativa rilevante.
Invero, come rilevato dal CTU:
“La somma finanziata è indicata nel contratto ed è di lire 260.000.000;
La quota capitale da corrispondere ad ogni rata è desumibile moltiplicando il debito complessivo per la relativa quota (calcolata su 100) di cui al piano di ammortamento, come indicato all'art. 5 del mutuo;
La quota di interessi da corrispondere ad ogni rata non è indicata in modo esplicito ma è impossibile la sua determinazione numerica a priori, considerato che il finanziamento è a tasso variabile, a tal proposito è indicato il tasso d'interesse adottato ed il parametro di riferimento variabile;
L'importo di ciascuna rata non è stato indicato ed anche in tal caso come per il precedente punto sarebbe impossibile a priori determinare tutte le rate dell'ammortamento, considerato che il mutuo è regolato a tasso variabile;
L'ammontare residuo di capitale anch'esso è desumibile dall'ammortamento riferito a 100 lire di capitale mutuato.”
Dunque se, per un verso, la mancata attuale certezza del tasso di interesse applicabile deriva proprio dalla scelta del tasso di interesse variabile, per altro verso il piano di ammortamento nulla ha a che vedere con le clausole contrattuali, mentre la mancata indicazione della tipologia di ammortamento non incide affatto sulla validità del contratto né sull'esistenza di omissioni informative rilevanti, evidente essendo che si tratti di un piano di ammortamento che prevede, in ogni rata, tanto il capitale quanto gli pagina 11 di 14 interessi.
Si osserva peraltro che, come già evidenziato dalla giurisprudenza di questo Tribunale, la Cassazione
(S.U. n. 15130/2024) ha altresì escluso che “la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”, dal momento che “l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità)
l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente”.
La predetta normativa impone agli istituti bancari di assicurare al “mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse”.
I predetti principi possono essere estesi anche ai contratti di mutuo a tasso variabile laddove il contratto di mutuo e il piano di ammortamento consentano di ricostruire le somme dovute alle successive scadenze attraverso l'indicazione delle rate da corrispondere, della loro frequenza, nonché delle spese, in quanto il mutuatario avrà piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentiranno di ricostruire quale sarà l'esborso finale e di compararlo eventualmente con altre soluzioni di finanziamento (cfr. Cass. ord. n. 7382/2025; App. Ancona, Sez. II, 2 dicembre 2024, n.
1703).
Nel caso di specie, peraltro il CTU ha evidenziato -e ribadito anche all'esito delle osservazioni del CT di parte ricorrente- che “la banca non ha indicato la tipologia di ammortamento adottato ma è comunque stata riportata una progressione dalla quale dedurre le singole quote capitale o comunque poter calcolare gli interessi mensili”.
In ordine, quindi, alla paventata discrasia tra il TAN e il TAE, appare sufficiente riportare quanto efficacemente evidenziato da recentissima giurisprudenza di merito (cfr., da ultimo, Trib. Siracusa n.
203/2025), la quale ha ben chiarito che:
“Come evidenziato dalla dottrina specialistica, nei finanziamenti contemplanti rimborso graduale con pagina 12 di 14
rate infra-annuali si configura una divergenza tra il T.A.N. (tasso annuo nominale) ed il T.A.E. (tasso annuo effettivo), ossia il tasso rapportato su base annua alla luce degli effetti della capitalizzazione infra-annuale degli interessi.
Il non tiene conto della tipologia di rimborso pattuito, avuto particolare riguardo al momento e CP_8 alla scadenza con cui vengono rimborsati gli interessi corrispettivi.
Il pagamento di rate composte da capitale ed interessi con cadenza infra-annuale costituisce una sorta di anticipazione rispetto al pagamento di una unica (teorica) rata annuale calcolata sulla base del tasso annuo nominale convenuto.
La differenza tra e lungi dal concretare una illegittima ed anomala discordanza tra i due CP_8 CP_7 dati, riflette il fatto che l'interesse annuale non viene solitamente corrisposto in unica soluzione a fine anno ma ripartito in rate infraannuali in scadenza, sicché il costo effettivo da interessi del finanziamento non è pari al tasso annuale ma lievemente maggiore;
nessuna indeterminatezza si realizza, tuttavia, atteso che, una volta raggiunto l'accordo sulla somma erogata in prestito, sul tasso, sulla durata del prestito e sul numero predefinito di rate di restituzione, la misura della rata stessa discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali.”.
Venendo, infine, alla lamentata incertezza circa il tasso di interesse di fatto applicato al contratto anche per omessa indicazione del giorno di riferimento del tasso Euribor e del relativo divisore (360 o 365), si osserva che, come acquisito nella, ormai copiosa, più attenta e recente giurisprudenza di merito (cfr. ex multis, Trib. Brescia n. 484/2025; Trib. Urbino n. 187/2025) per un verso, l'assenza di un divisore giornaliero specificato su base 360 o 365 giorni non incide, se non in misura minima ed irrisoria, sul tasso di interesse;
per altro verso (v. anche Corte d'Appello di Ancona nn. 1614/2024 e 999/2024, Trib.
Milano del 2 maggio 2023, Trib. Catania del 4 ottobre 2019) deve intendersi che, in mancanza della menzione nel contratto del divisore giornaliero, il riferimento è all'Euribor su base 360, che per la parte mutuataria è più favorevole rispetto all'alternativa dell'Euribor su base 365.
In linea con tali assunti la Corte d'Appello di Ancona (n. 999/2024 cit.) ha espressamente chiarito che:
“Nel contratto di mutuo l'omessa indicazione del divisore giornaliero non comporta alcuna invalidità per indeterminatezza o indeterminabilità del tasso nominale variabile degli interessi corrispettivi - e conseguentemente di quelli moratori ragguagliati ai primi -, ma implica solo che l'indice di riferimento da utilizzare per il calcolo sia l'Euribor a 6 mesi, su base giornaliera 360, peraltro più favorevole al pagina 13 di 14
mutuatario perché inferiore a quello su base 365.”.
Alla luce di tutto quanto osservato, rilevato e ritenuto le pretese attoree non possono trovare alcun accoglimento e le domande avanzate devono essere in toto rigettate.
Le spese seguono la soccombenza della parte attrice e vengono liquidate, anche in relazione al procedimento di ATP, come da dispositivo, in assenza di nota spese, alla luce dei parametri di cui al
DM 147/2022 in relazione al valore della causa (determinato sulla base del disputatum: con specifico riferimento agli insegnamenti di Cass. n. 30344/2024 secondo cui: “le domande proposte, in via gradata tra loro, verso la stessa parte non si sommano ai fini della determinazione del valore della causa, con riguardo alla liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa, dovendo esser utilizzato a tal fine l'ammontare richiesto nella domanda di valore maggiore.”) e in considerazione dell'attività difensiva concretamente svolta.
Restano a carico della parte attrice le spese di CTU liquidate nell'ambito del distinto procedimento nrg.
6558/2023.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA le domande attoree.
CONDANNA la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite che si liquidano, rispettivamente in € 3.827,00 per compensi professionali relativi al procedimento di ATP e € 4.000,00 per compensi professionali relativi al presente giudizio, il tutto oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge, se e in quanto dovuti.
PONE le spese di CTU relative al procedimento di ATP nrg. 6558/2023 a definitivo carico della parte attrice.
Ancona, 11.12.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 337/2025 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Anna Maria Repice ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato e da considerarsi come apposta in calce al ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato telematicamente in data 13.1.2025
ATTORI
contro
P. IVA , in persona dei propri procuratori speciali Controparte_1 P.IVA_1
e , rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Rizzo e Francesca Andrea CP_2 Controparte_3
Cantone ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato ed allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
28.3.2025
CONVENUTA
Oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, per effetto dello
pagina 1 di 14
accoglimento delle conclusioni della CTU depositata in data 08/10/2024 nel procedimento
n.6558/2024 R.G.
In via principale
• accertare e dichiarare l'usura ab origine del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria 12/10/2000 registrato ad Ancona in data 14/10/2000 al n. 2136 serie 1E (Rep. 19452/Raccolta 1150), sottoscritto dai ricorrenti con la Banca mutuataria “Woolwich s.p.a..”, a cui è subentrata la parte convenuta resistente nel procedimento n.6558/2023 R.G., e la conseguente suscettibilità, ai fini dell'usura, della commissione per estinzione anticipata e degli interessi di mora, con particolare riferimento alle ipotesi di calcolo prospettate nella CTU di cui ai nn.1-2-3-4-6-7- 8-9-10 e per l'effetto condannare la società
(già a seguito di variazione di denominazione sociale, Controparte_4 CP_5 CP_1 giusta delibera del C.d.A. della predetta società del 23 ottobre 2023, con efficacia dal 15 gennaio
2024), in persona del legale rappresentante, con sede legale in Viale Bodio, 37 – Palazzo 4, Milano, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale , P. IVA P.IVA_2
al pagamento nei confronti dei ricorrenti, i signori e : P.IVA_1 Parte_1 Parte_2
• di Euro ottantacinquemilaquattrocentocinquanta/32 (€ 85.450,32), a titolo di somma da recuperare, a seguito del calcolo del TEG e della usurarietà degli interessi di mora;
• in subordine, di Euro trentacinquemilaottocentosessantotto/55 (€ 35.868,55), a titolo di somma da recuperare, a seguito del calcolo degli interessi convenzionali al tasso legale;
• in via oltremodo residuale di Euro trecentocinquantatre/57 € 353,57, a titolo di somma da recuperare, calcolata, azzerando i soli interessi di mora, per il superamento della soglia da parte del tasso di mora solo in caso di usura del tasso moratorio;
In via subordinata
Accogliere le considerazioni espresse dal CTU nelle pagg.nn.18-19-20 della propria perizia per
l'indeterminatezza nel contratto di mutuo 12/10/2000 dei seguenti elementi: TAEG, quota di interessi da corrispondere ad ogni rata, importo di ciascuna rata, forma di ammortamento adottata come modello standardizzato, regime di capitalizzazione, del TAE e condannare la società CP_4
(già a seguito di variazione di denominazione sociale, giusta delibera del
[...] CP_5 CP_1
C.d.A. della predetta società del 23 ottobre 2023, con efficacia dal 15 gennaio 2024), in persona del legale rappresentante, con sede legale in Viale Bodio, 37 – Palazzo 4, Milano, numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale P. IVA al pagamento nei P.IVA_2 P.IVA_1 confronti dei ricorrenti, i signori e della somma da quantificare Parte_1 Parte_2 pagina 2 di 14
secondo equità e comunque non inferiore a € 35.520,77, come calcolato nella perizia della CTP
Per_1
• emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva). Con vittoria delle spese, dei compensi professionali e oneri accessori di legge del procedimento n.6558/2023 R.G. oltre alle spese e ai compensi professionali del CTU e del CTP e altresì di quelle del presente procedimento.”.
PER PARTE CONVENUTA:
“In via principale
• respingere tutte le domande formulate dai nei confronti di Parte_3
, poiché infondate in fatto e in diritto e comunque per le ragioni esposte in Controparte_1 narrativa;
In ogni caso
• con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, comprese le spese di lite relative al precedente procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. ritualmente notificato i sigg.ri e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale la società Controparte_1 rappresentando e deducendo:
-di aver sottoscritto, in data 12.10.2000, un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria con la banca
Woolwich S.p.A. (doc.n.1 allegato al ricorso);
-che in data 23.11.2022, l'Ufficio Recupero Crediti di subentrata a Woolwich S.p.A., aveva CP_5 inviato ai ricorrenti una richiesta di regolarizzazione della posizione, risultando insoluta la rata dell'1.11.2022;
-di avere quindi informato la di avere incaricato la dr.ssa commercialista, di CP_5 Per_1 svolgere una perizia sulla regolarità del contratto di mutuo, da cui erano emersi alcuni profili di illegittimità (usurarietà ab origine; indeterminatezza/indeterminabilità delle condizioni economiche pattuite), chiedendo un incontro con l'istituto per ridurre concordemente il debito residuo;
-che in particolare, i ricorrenti avevano lamentato, in primo luogo, l'usurarietà del TEG e degli interessi moratori previsti dal contratto, con conseguente diritto degli stessi alla restituzione di quanto corrisposto a titolo di interessi ex art. 1815, comma 2, c.c.; in subordine pagina 3 di 14 l'indeterminatezza/indeterminabilità delle condizioni economiche pattuite, non risultando indicato e pattuito il TAEG, non risultando allegato il piano di ammortamento e specificata la sua forma, non risultando indicato il regime di capitalizzazione, emergendo una difformità tra TAN e TAE ed essendovi assoluta incertezza circa il tasso di interesse di fatto applicato al contratto anche per omessa indicazione del giorno di riferimento del tasso Euribor (parametro di calcolo del TAN) e del relativo divisore (360 o 365), con conseguente diritto degli stessi alla rideterminazione del dare-avere ex art. 117 TUB;
-che visto l'esito negativo della missiva, in data 12.4.2023, i ricorrenti avevano depositato domanda di mediazione (doc. n. 3 allegato al ricorso), che aveva parimenti avuto esito negativo (doc. n. 4 al ricorso);
-di avere, quindi, instaurato un procedimento di ATP anche con funzione conciliativa, allegando la relazione della CTP (docc. nn. 5 e 6 allegati al ricorso), che si concludeva con la relazione del CTU incaricato, dott. allegata agli atti (doc. n. 11 allegato al ricorso); Per_2
-di avere, da ultimo in data 2.1.2025, invitato la controparte a tentare una definizione in via stragiudiziale ma senza esito.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano al Tribunale di accertare e dichiarare l'usura ab origine del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria del 12.10.2000 e, per l'effetto, di condannare la società al pagamento, in loro favore, di € 85.450,32, nel caso di ricalcolo del TEG Controparte_1
e di azzeramento degli interessi di mora per usurarietà o, in subordine, di € 35.868,55, nel caso di calcolo degli interessi convenzionali al tasso legale, o, infine, di € 353,57, nel caso di azzeramento dei soli interessi di mora per usurarietà; in subordine, di accertare l'indeterminatezza del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria del 12.10.2000 e, per l'effetto, di condannare la società Controparte_1 al pagamento di una somma da quantificare secondo equità e comunque non inferiore a €
[...]
35.520,77.
Si costituiva in giudizio la quale contestava le avverse pretese e chiedeva Controparte_1 il rigetto del ricorso.
Parte resistente precisava che successivamente alla stipulazione del contratto controverso la Banca
Woolwich S.p.A. era stata fusa per incorporazione nella la quale aveva poi Controparte_6 ceduto il credito a (doc. n. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), oggi CP_5 CP_1 pagina 4 di 14 divenuta a seguito di variazione di denominazione sociale e che di ogni cessione Controparte_1 era stata data notizia agli odierni ricorrenti (docc. nn.
4-6 allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
allegava, inoltre, che dalla data di stipula del contratto, i mutuatari avevano Controparte_1 corrisposto irregolarmente le rate previste dal piano di ammortamento (doc. n. 2 allegato alla comparsa); che, diversamente da quanto sostenuto da controparte, la banca aveva riscontrato le doglianze relative al contratto di mutuo (doc. n. 7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) e che, infine, la stessa aveva comunicato in maniera motivata la propria mancata partecipazione alla mediazione (doc. n. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Nel merito delle pretese dei ricorrenti, parte resistente contestava l'eccezione di usura del TEG sollevata da controparte, ritenendo i calcoli proposti errati in quanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, non possono essere inclusi nel calcolo del TEG né gli interessi di mora né le penali previste a carico del cliente in caso di estinzione anticipata del rapporto;
parimenti, contestava l'eccezione di usura degli interessi di mora, il cui tasso soglia di riferimento all'epoca dei fatti, in applicazione del principio di simmetria, doveva essere maggiorato del 2,1%.
affermava, quindi, la determinatezza o determinabilità delle condizioni Controparte_1 economiche contrattuali, dal momento che erano stati indicati l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e il tasso di interesse predeterminato;
era stato allegato il piano di Par ammortamento;
l' non andava indicato, essendo divenuto obbligatorio con la successiva Delibera Cont Cont del CIRC del 4 marzo 2003; la divergenza tra e era fisiologica, essendo state previste rate mensili di rimborso;
infine, il tasso di interesse ancorato all'Euribor non era rilevante in punto di indeterminatezza, come chiarito da giurisprudenza costante.
In conclusione, parte convenuta chiedeva il rigetto delle pretese attoree in quanto infondate.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 9.4.2025 il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per il deposito di una memoria conclusiva. Le parti depositavano i rispettivi atti.
La causa veniva discussa all'udienza del 13.11.2025 e il Giudice riservava il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281sexies, terzo comma, c.p.c..
pagina 5 di 14 Le pretese della parte ricorrente risultano infondate e le relative domande non sono suscettibili di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Muovendo, secondo la graduazione proposta nell'ambito del libello introduttivo, dalle censure concernenti la ritenuta pattuizione e applicazione indebita di interessi moratori usurari, le stesse risultano infondate.
In proposito giova, preliminarmente, ricordare che la S.C. ha chiarito che la contestazione in tema di usura deve essere specifica ed analitica, non potendosi genericamente riferire all'indicazione del tasso di interesse, essendo necessario indicare la pattuizione originaria e le somme pagate ogni anno a titolo di interessi (specificando se corrispettivi o anche moratori), diversamente, la genericità della tesi della parte non consente di ritenere pacifica l'esistenza della usurarietà, risolvendosi nella sollecitazione allo svolgimento di una CTU esplorativa (Cass. ord. n. 2311/2018).
Non appare quindi superfluo ricordare che l'usura originaria costituisce un vizio genetico del contratto
(non configurabile ex post: c.d. usura sopravvenuta) e da verificare esclusivamente al momento dell'insorgenza del vincolo contrattuale («convenuti interessi usurari», art. 1815, comma 2, c.c.), dovendosi, pertanto, escludere per fatti sopravvenuti (ad esempio la diminuzione del tasso soglia), per il fatto colpevole del debitore (inadempimento) o per l'esercizio, da parte dello stesso, del diritto
(potestativo) di estinzione anticipata del finanziamento.
Appare, quindi, privo di pregio l'assunto riscontrabile nella perizia di parte, circa la rilevanza, ai fini del vaglio di usurarietà, di penali correlate a forme di estinzione anticipata, e ciò proprio in ragione della loro incidenza solo eventuale sul carattere usurario del finanziamento.
E infatti, seguendo tale ratio la ormai costante giurisprudenza esclude dal calcolo del TEG la commissione per estinzione anticipata.
Sul punto è intervenuta anche la Suprema Corte riaffermando il principio di simmetria ed escludendo la possibilità di cumulare la commissione di estinzione anticipata agli interessi moratori: “la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del pagina 6 di 14
denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi”.
Il fatto che la commissione di estinzione anticipata assume la natura di penale per recesso comporta
“che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà” perché collegata solo indirettamente all'erogazione del credito (Cfr. Cass. n.7352/2022).
In tal senso risulta inattendibile sotto il profilo scientifico l'analisi svolta dal consulente di parte dei ricorrenti, la quale, non solo conduce a risultati iperbolici delineando scenari meramente ipotetici.
Si rileva infatti come ai fini della verifica dell'eventuale nullità della clausola determinativa degli interessi per superamento del tasso soglia usura, è irrilevante l'allegazione di ipotesi “scenario”, arbitrariamente individuate dalla parte (e confluite nel quesito da sottoporre al CTU) e non verificatesi nel caso concreto.
Si osserva quindi come l'Ausiliare incaricato nel procedimento di ATP nrg 6558/2023 abbia così, testualmente, concluso: “lo scrivente CTU non può far altro che rimettere la questione al giudice sottolineando che, nel caso in cui si voglia considerare la commissione per estinzione anticipata nel
TEG, come da ipotesi sopra riportate, si verifica il superamento della soglia d'usura, non computandola all'interno del TEG, invece, il superamento non si verifica.”
Tanto basta per determinare il rigetto della domanda sotto il profilo testé esaminato.
Quanto alla natura usuraria del tasso di interesse moratorio pattuito, pari al 10,75%, sulla scorta degli insegnamenti forniti dalle Sezioni Unite della Cassazione con la ormai nota sentenza n. 19597/2020, il
Tribunale ritiene -sotto il profilo dell'accertamento incidentale richiesto dai ricorrenti- corretto quanto divisato dal CTU, il quale ha correttamente raffrontato tale tasso con il tasso soglia pro tempore (nel quarto trimestre dell'anno 2000) ricavabile in base al TEGM calcolato sulla base degli interessi corrispettivi e moltiplicato per 1,5 (pari al 9,945%).
Le conseguenze del riscontrato superamento risultano, tuttavia, ben differenti da quanto preteso in principalità dalla parte ricorrente.
E infatti deve in proposito ricordarsi quanto stabilito dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite ovvero che, anche in caso di accertato superamento delle soglie usurarie con riferimento agli interessi di mora, sono comunque dovuti gli interessi corrispettivi correttamente pattuiti (artt. 1815, co. 2 c.c. e 1224, co.
1 c.c.), trovando applicazione l'art. 1815, comma 2, c.c., “ma in una lettura interpretativa che preservi
pagina 7 di 14
il prezzo del denaro”.
Pertanto a fronte dell'inefficacia del patto relativo agli interessi moratori, deve applicarsi la regola generale del risarcimento per il creditore, di cui all'art. 1224 c.c., commisurato, non più alla misura originariamente concordata ed usuraria, ma alla misura -contrattualmente pattuita- per gli interessi corrispettivi.
A parere della Corte di legittimità, infatti, l'art. 1815, comma 2, c.c., deve essere interpretato nel senso che, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, da essa segue esclusivamente la sanzione della non debenza limitatamente al tipo di interesse che quella soglia abbia superato.
Pertanto, secondo questa impostazione, ove l'interesse corrispettivo sia lecito e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della soglia usuraria, ne deriva che solo gli interessi moratori sono illeciti e preclusi.
Sicché anche sotto tale profilo non risulta corretta l'impostazione seguita dalla parte ricorrente, la quale, tanto nelle conclusioni rassegnate nel presente giudizio, quanto nel quesito proposto in sede di
ATP, non ha fatto applicazione dei principi da ultimo espressi e ha chiesto l'effettuazione dei ricalcoli eliminando in toto gli interessi ovvero calcolandoli secondo il saggio legale (dando per scontata l'applicazione dell'art. 117 TUB) ovvero, ancora, chiedendo l'integrale restituzione di quanto pagato a titolo di interessi moratori.
La CTU espletata si è limitata quindi ad accertare il pagamento da parte dei ricorrenti, a titolo di interessi moratori, della somma di € 353,57, la quale, tuttavia, per le ragioni anzidette, non risulta ripetibile in toto.
Non può, tuttavia, pervenirsi in questa sede alla liquidazione del minor importo corrispondente alla differenza tra gli interessi moratori non applicabili e quelli corrispettivi legittimamente applicabili per i periodi oggetto di ritardo in quanto sul punto difetta la domanda di parte ricorrente in assenza, nelle relative conclusioni, della formula “o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia”, che, come ricordato dalla giurisprudenza di legittimità, non è di mero stile (cfr. Cass. n. 29537/2024).
Né, in ogni caso -come rilevato incidentalmente anche dal CTU- risulta in atti documentazione sulla base della quale effettuare un tale calcolo, che non era stato, infatti, neppure contemplato nel quesito proposto dai ricorrenti.
pagina 8 di 14 Anche sotto il profilo esaminato la domanda va pertanto rigettata.
Venendo, quindi, allo scrutinio delle domande proposte in via subordinata si osserva quanto segue.
Nel corpo del ricorso introduttivo i ricorrenti si sono limitati a recepire i rilievi effettuati dal proprio consulente di parte come segue:
“− non risulta indicato e pattuito il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG o ISC);
− non risulta allegato il piano di ammortamento;
− non risulta esplicitata la forma di ammortamento adottata (francese, italiana, ecc…);
− non risulta dichiarato il regime di capitalizzazione che governa il piano di ammortamento del finanziamento;
− risulta indicato in contratto un tasso di interesse nominale (TAN) non corrispondente a quello effettivamente applicato (TAE);
− vi è assoluta incertezza circa il tasso di interesse di fatto applicato al contratto anche per omessa indicazione del giorno di riferimento del tasso Euribor (parametro di calcolo del TAN) e del relativo divisore (360 o 365).”.
Ciò posto parte ricorrente ha tratto da tali rilievi le seguenti conseguenze in termini giuridici:
“… i mutuatari hanno diritto alla rideterminazione del dare-avere tra le parti in base all'applicazione del tasso ex art.117 c.7 TUB in sostituzione di quello convenzionale, ovvero al ricalcolo del piano di ammortamento a rata costante in regime di interesse semplice al tasso minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione o, in via alternativa e subordinata, alla rideterminazione del dare-avere tra le parti in base all'applicazione del tasso legale ex art.1284 c.c. in sostituzione di quello convenzionale, ovvero al ricalcolo del piano di ammortamento
a rata costante in regime di interesse semplice al tasso legale”.
Muovendo quindi dalla censura relativa alla mancata indicazione del TAEG (recte ISC), la stessa è infondata.
Ed infatti la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha ripetutamente evidenziato come tali clausole non costituiscano invero un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale. pagina 9 di 14 In particolare, secondo quella (peraltro prevalente) parte di dottrina e di giurisprudenza di merito, che questo giudicante condivide, i predetti indicatori non hanno alcuna funzione o valore di “regola di validità”, tanto meno essenziale, del contratto poiché sono, appunto, meri indicatori sintetici del costo complessivo dello stesso e non incidono in alcun modo sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, la quale scaturisce, invece, dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali.
Trattasi pertanto di indicatori aventi finalità prettamente informativa in termini di trasparenza contrattuale, la cui omissione od inesattezza possono eventualmente rilevare sul differente piano dell'osservanza di regole di comportamento comportando -eventualmente e ricorrendone i presupposti configurativi di fattispecie in termini di allegazione e prova- una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale e giammai sanzioni di invalidità.
Ed infatti l'ISC (così come il TAEG) è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo;
la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto.
Pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti (cfr. sul punto Cass. n. 25199/2024; Cass. 18235/2024; Cass.
39169/2021).
Dunque in definitiva, l'eventuale mancata o erronea indicazione dell' , in un contratto non Pt_5 disciplinato dall'art. 125 bis T.U.B, può unicamente comportare conseguenze risarcitorie, dovendo, tuttavia, in tale caso il cliente allegare e fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento (ad esempio, perché lo avrebbe stipulato con altro intermediario, le cui indicazioni relativamente all' fossero state veritiere, ma apparentemente superiori - e dunque non concorrenziali - Pt_5 rispetto a quelle erroneamente rappresentate dall'intermediario mutuante).
Anche sotto tale profilo di indagine le censure di parte ricorrente risultano quindi prive di fondamento poiché fondate sull'erronea confusione tra il concetto giuridico di tasso d'interesse -per vero, indicato pagina 10 di 14 per iscritto nel contratto come rilevato dal CTU- e il concetto economico di costo materiale dell'operazione di prestito, che dipende da una pluralità di fattori contrattualmente convenuti.
Del tutto infondata, in quanto smentita per tabulas, risulta poi la censura relativa alla assenza del piano di ammortamento, il quale, come rilevato anche dal CTU, figura in allegato al contratto di mutuo controverso.
In ordine, quindi, ai rilievi attinenti alla mancata esplicitazione in contratto della forma di ammortamento adottata e del relativo regime di capitalizzazione, si osserva come, anche in questo caso, la riscontrata omissione non abbia alcuna incidenza sugli elementi essenziali del contratto e sull'obbligo per l'istituto bancario di determinare con precisione le clausole contrattuali relative ai tassi di interesse, non costituendo neppure una omissione informativa rilevante.
Invero, come rilevato dal CTU:
“La somma finanziata è indicata nel contratto ed è di lire 260.000.000;
La quota capitale da corrispondere ad ogni rata è desumibile moltiplicando il debito complessivo per la relativa quota (calcolata su 100) di cui al piano di ammortamento, come indicato all'art. 5 del mutuo;
La quota di interessi da corrispondere ad ogni rata non è indicata in modo esplicito ma è impossibile la sua determinazione numerica a priori, considerato che il finanziamento è a tasso variabile, a tal proposito è indicato il tasso d'interesse adottato ed il parametro di riferimento variabile;
L'importo di ciascuna rata non è stato indicato ed anche in tal caso come per il precedente punto sarebbe impossibile a priori determinare tutte le rate dell'ammortamento, considerato che il mutuo è regolato a tasso variabile;
L'ammontare residuo di capitale anch'esso è desumibile dall'ammortamento riferito a 100 lire di capitale mutuato.”
Dunque se, per un verso, la mancata attuale certezza del tasso di interesse applicabile deriva proprio dalla scelta del tasso di interesse variabile, per altro verso il piano di ammortamento nulla ha a che vedere con le clausole contrattuali, mentre la mancata indicazione della tipologia di ammortamento non incide affatto sulla validità del contratto né sull'esistenza di omissioni informative rilevanti, evidente essendo che si tratti di un piano di ammortamento che prevede, in ogni rata, tanto il capitale quanto gli pagina 11 di 14 interessi.
Si osserva peraltro che, come già evidenziato dalla giurisprudenza di questo Tribunale, la Cassazione
(S.U. n. 15130/2024) ha altresì escluso che “la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”, dal momento che “l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità)
l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente”.
La predetta normativa impone agli istituti bancari di assicurare al “mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse”.
I predetti principi possono essere estesi anche ai contratti di mutuo a tasso variabile laddove il contratto di mutuo e il piano di ammortamento consentano di ricostruire le somme dovute alle successive scadenze attraverso l'indicazione delle rate da corrispondere, della loro frequenza, nonché delle spese, in quanto il mutuatario avrà piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentiranno di ricostruire quale sarà l'esborso finale e di compararlo eventualmente con altre soluzioni di finanziamento (cfr. Cass. ord. n. 7382/2025; App. Ancona, Sez. II, 2 dicembre 2024, n.
1703).
Nel caso di specie, peraltro il CTU ha evidenziato -e ribadito anche all'esito delle osservazioni del CT di parte ricorrente- che “la banca non ha indicato la tipologia di ammortamento adottato ma è comunque stata riportata una progressione dalla quale dedurre le singole quote capitale o comunque poter calcolare gli interessi mensili”.
In ordine, quindi, alla paventata discrasia tra il TAN e il TAE, appare sufficiente riportare quanto efficacemente evidenziato da recentissima giurisprudenza di merito (cfr., da ultimo, Trib. Siracusa n.
203/2025), la quale ha ben chiarito che:
“Come evidenziato dalla dottrina specialistica, nei finanziamenti contemplanti rimborso graduale con pagina 12 di 14
rate infra-annuali si configura una divergenza tra il T.A.N. (tasso annuo nominale) ed il T.A.E. (tasso annuo effettivo), ossia il tasso rapportato su base annua alla luce degli effetti della capitalizzazione infra-annuale degli interessi.
Il non tiene conto della tipologia di rimborso pattuito, avuto particolare riguardo al momento e CP_8 alla scadenza con cui vengono rimborsati gli interessi corrispettivi.
Il pagamento di rate composte da capitale ed interessi con cadenza infra-annuale costituisce una sorta di anticipazione rispetto al pagamento di una unica (teorica) rata annuale calcolata sulla base del tasso annuo nominale convenuto.
La differenza tra e lungi dal concretare una illegittima ed anomala discordanza tra i due CP_8 CP_7 dati, riflette il fatto che l'interesse annuale non viene solitamente corrisposto in unica soluzione a fine anno ma ripartito in rate infraannuali in scadenza, sicché il costo effettivo da interessi del finanziamento non è pari al tasso annuale ma lievemente maggiore;
nessuna indeterminatezza si realizza, tuttavia, atteso che, una volta raggiunto l'accordo sulla somma erogata in prestito, sul tasso, sulla durata del prestito e sul numero predefinito di rate di restituzione, la misura della rata stessa discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali.”.
Venendo, infine, alla lamentata incertezza circa il tasso di interesse di fatto applicato al contratto anche per omessa indicazione del giorno di riferimento del tasso Euribor e del relativo divisore (360 o 365), si osserva che, come acquisito nella, ormai copiosa, più attenta e recente giurisprudenza di merito (cfr. ex multis, Trib. Brescia n. 484/2025; Trib. Urbino n. 187/2025) per un verso, l'assenza di un divisore giornaliero specificato su base 360 o 365 giorni non incide, se non in misura minima ed irrisoria, sul tasso di interesse;
per altro verso (v. anche Corte d'Appello di Ancona nn. 1614/2024 e 999/2024, Trib.
Milano del 2 maggio 2023, Trib. Catania del 4 ottobre 2019) deve intendersi che, in mancanza della menzione nel contratto del divisore giornaliero, il riferimento è all'Euribor su base 360, che per la parte mutuataria è più favorevole rispetto all'alternativa dell'Euribor su base 365.
In linea con tali assunti la Corte d'Appello di Ancona (n. 999/2024 cit.) ha espressamente chiarito che:
“Nel contratto di mutuo l'omessa indicazione del divisore giornaliero non comporta alcuna invalidità per indeterminatezza o indeterminabilità del tasso nominale variabile degli interessi corrispettivi - e conseguentemente di quelli moratori ragguagliati ai primi -, ma implica solo che l'indice di riferimento da utilizzare per il calcolo sia l'Euribor a 6 mesi, su base giornaliera 360, peraltro più favorevole al pagina 13 di 14
mutuatario perché inferiore a quello su base 365.”.
Alla luce di tutto quanto osservato, rilevato e ritenuto le pretese attoree non possono trovare alcun accoglimento e le domande avanzate devono essere in toto rigettate.
Le spese seguono la soccombenza della parte attrice e vengono liquidate, anche in relazione al procedimento di ATP, come da dispositivo, in assenza di nota spese, alla luce dei parametri di cui al
DM 147/2022 in relazione al valore della causa (determinato sulla base del disputatum: con specifico riferimento agli insegnamenti di Cass. n. 30344/2024 secondo cui: “le domande proposte, in via gradata tra loro, verso la stessa parte non si sommano ai fini della determinazione del valore della causa, con riguardo alla liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa, dovendo esser utilizzato a tal fine l'ammontare richiesto nella domanda di valore maggiore.”) e in considerazione dell'attività difensiva concretamente svolta.
Restano a carico della parte attrice le spese di CTU liquidate nell'ambito del distinto procedimento nrg.
6558/2023.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA le domande attoree.
CONDANNA la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite che si liquidano, rispettivamente in € 3.827,00 per compensi professionali relativi al procedimento di ATP e € 4.000,00 per compensi professionali relativi al presente giudizio, il tutto oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge, se e in quanto dovuti.
PONE le spese di CTU relative al procedimento di ATP nrg. 6558/2023 a definitivo carico della parte attrice.
Ancona, 11.12.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
pagina 14 di 14