Ordinanza collegiale 5 novembre 2021
Sentenza 28 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 28/07/2022, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/07/2022
N. 01308/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00065/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 65 del 2018, proposto da
AT De OR, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Baldassarre e Silvio Verri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Baldassarre in Lecce, via Duca D’Aosta n. 19;
contro
Comune di Alessano, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 9710 del 23.10.2017, notificato il 26.10.2017, con il quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Alessano ha comunicato il diniego definitivo del permesso di costruire relativo al “ progetto in sanatoria per i lavori di ristrutturazione, cambio di destinazione d’uso ubicati in via S.P. Alessano - Tiggiano sull’area identificata al catasto urbano al foglio 22 mappale ”, in riferimento alla pratica edilizia n. 81/2017, a seguito dell’istanza presentata in data 18.05.2017, prot. n. 0004519;
del provvedimento prot. n. 8054 dell’11.09.2017, notificato il 13.09.2017, con il quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Alessano ha comunicato il preavviso di rigetto, a norma dell’art. 10 bis della Legge 241/1990, del permesso di costruire relativo al “ Progetto in sanatoria per i lavori di ristrutturazione, cambio di destinazione d’uso ”, riguardante la pratica edilizia n. 81/2017;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo per il ricorrente, ancorché dal medesimo non conosciuto e, ove occorra, del provvedimento prot. n. 0006180 del 06.07.2017, comunicato il 10/07/2017, con il quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Alessano ha richiesto l’integrazione di documenti relativi alla pratica edilizia n. 81/2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 luglio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv.to F. Baldassarre per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame è impugnato il provvedimento del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Alessano, prot. n. 9710 del 23.10.2017, notificato il successivo 26.10.2017, recante il diniego definitivo del permesso di costruire richiesto dal ricorrente in relazione al “ Progetto in sanatoria per i lavori di ristrutturazione, cambio di destinazione d’uso ubicati in via S.P. Alessano – Tiggiano sull’area identificata al catasto urbano al foglio 22 mappale ”.
1.1. Espone il ricorrente di essere proprietario di un immobile nel territorio del Comune di Alessano edificato in data anteriore al 1967, insistente su un terreno tipizzato dal vigente strumento urbanistico comunale come “ E - Zona agricola ” e privo di vincoli paesaggistici.
1.2. Espone, altresì, che nell’anno 2013 sono state eseguite sul detto immobile opere di risanamento e di ammodernamento per garantire l’agibilità e la sicurezza della struttura, per renderla fruibile come civile abitazione, rientranti nell’ambito della categoria della ristrutturazione edilizia.
1.3. Al fine di regolarizzare tali opere, il Sig. De OR, con istanza prot. n. 0004519 del 18.05.2017, chiedeva al Comune di Alessano il rilascio del permesso di costruire relativo al “ Progetto in sanatoria per i lavori di ristrutturazione, cambio destinazione d’uso e diversa distribuzione degli spazi interni di un fabbricato da adibire a civile abitazione ”, corredando l’istanza degli elaborati progettuali, della relazione tecnica e della documentazione fotografica attestante la sostanziale coincidenza volumetrica dell’attuale costruzione con quella pregressa.
1.4. A seguito della presentazione della predetta istanza, il Comune di Alessano, con nota prot. n. 8054 dell’11.09.2017, comunicava il preavviso di rigetto della richiesta del permesso di costruire in sanatoria, in quanto “ Da una verifica eseguita con l’ortofoto del SIT Puglia è emerso che la costruzione negli anni (2006 - 2016) è stata oggetto di ampliamento e non solo di ristrutturazione e diversa distribuzione degli spazi interni senza aumento di volume come dichiarato dal Tecnico a pag. 2 della Relazione Tecnica e nella Perizia Giurata …”.
1.5. In riscontro a detta nota, il ricorrente, con nota dell’11.10.2017 prot. 9196, produceva ortofoto estratte dal sito “ Geoportale nazionale ”, relative agli anni 1994, 2000, 2006, deducendo che “ dalla documentazione allegata si evince che la sagoma del fabbricato riportata nelle stesse è uguale a quella del fabbricato oggi esistente ”, al fine di avversare l’orientamento negativo preannunciato dal Comune di Alessano.
1.6. L’Ente comunale, con provvedimento prot. n. 9710 del 23-10.2017, confermava le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza e rigettava in via definitiva la richiesta di permesso di costruire, sulla base del rilievo che “ dall’analisi della documentazione si evince che l’ingombro attuale del fabbricato non corrisponde all’ingombro originario come documentato dalle ortofoto del SIT – Regione Puglia 2006 – 2010 – 2016 ”.
1.7. Il ricorrente, ritenendo che detto provvedimento e gli atti procedimentali ad esso presupposti siano illegittimi e gravemente lesivi dei suoi interessi, ne ha dunque chiesto l’annullamento, con vittoria delle spese di lite.
2. Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:
“ I. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore nei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, perplessità e contraddittorietà manifeste. Carenza di istruttoria, difetto di motivazione. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della P.A.”.
Nella prospettazione attorea, la variazione in ampliamento del fabbricato, su cui si fonda il diniego, è frutto di erronea presupposizione e di una carente istruttoria, in quanto, in realtà, il presunto incremento dell’“ingombro” volumetrico - cui fa cenno l’A.C. - non è altro che la somma degli (impercettibili, ma non marginali) errori genetici del sistema di misurazione utilizzato.
In particolare, secondo quanto è sostenuto dal ricorrente con richiamo agli esiti della consulenza tecnica di parte prodotta in giudizio:
a ) la sagoma attuale dell’immobile sarebbe congruente con quella rilevata dalle immagini satellitari negli anni precedenti sin dal 2006 e le difformità rilevate sarebbero attribuibili alla restituzione grafica delle foto satellitari e delle misurazioni effettuate su scala 1:1000: in particolare, utilizzando il SIT Puglia, che fornisce un’ortofoto digitale con una risoluzione a terra del pixel di 50 cm., si potrà avere un errore che molto probabilmente è pari alla dimensione del pixel utilizzato (50 cm. nel caso specifico), a cui si aggiungono ulteriori differenze per l’effetto prospettico causato dall’altezza dei fabbricati e per gli errori di misura dovuti a imprecisioni nella operazione di “aggancio” del cursore allo spigolo del fabbricato;
b ) le immagini satellitari effettuate sino al 2013 mostrano una sagoma non perfettamente delineata, in quanto prima di tale anno l’immobile non era ancora stato ristrutturato, era parzialmente diruto ed era circondato e coperto (almeno in parte) da vegetazione spontanea radicatasi su di esso;
c ) il dato variabile della larghezza dell’immobile nei vari rilievi fotografici succedutisi nel tempo denoterebbe la scarsa attendibilità delle immagini satellitari e, in particolar modo, della loro c.d. restituzione grafica: infatti nel 2012 l’immobile aveva una larghezza pari a 8,61 ml. e ancora non era stato ristrutturato, mentre nel 2013, anno di ristrutturazione, la larghezza è risultata addirittura inferiore, pari a 8,20 ml., fino ad arrivare all’anno 2016, unico anno in cui vi è un’immagine precisa, dettagliata e corrispondente alla realtà, in cui la larghezza è pari a 8,60 ml. (ed anche inferiore a quella relativa all’anno 2013 pari a 8,61 ml);
“II . Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione del combinato e coordinato disposto degli articoli 3, comma 1, lett. d) e 10, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 380/2001, dell’art. 31, comma 1, lett. d) della Legge n. 457/1978 e dell’art. 53 del Regolamento edilizio del Comune di Alessano. Violazione delle NTA del Piano di Fabbricazione vigente. Violazione e falsa applicazione dell’art.36 del D.P.R. n. 380/2001.Eccesso di potere. Difetto di motivazione”.
Sostiene il ricorrente che - anche a volere ipotizzare che, nella fattispecie, l’intervento di ristrutturazione abbia comportato un modesto incremento volumetrico - i provvedimenti impugnati risulterebbero comunque illegittimi per violazione di legge [in particolare, degli artt. 3, comma 1, lett. d ), e 10, comma 1, lett. c ) del D.P.R. 380/2001], in quanto la ristrutturazione edilizia, per espressa previsione della normativa in subiecta materia , consentirebbe un limitato aumento volumetrico.
L’evoluzione normativa, che ha riguardato la categoria di opere rientranti nel concetto di ristrutturazione edilizia, sarebbe stata recepita anche dalla più recente giurisprudenza amministrativa, e si citano a sostegno Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2567/2017, Sez. IV, n. 443/2017, Sez. V, n. 5988/2014, TAR Marche, Ancona, Sez. I n. 58/2014; la difesa attorea evidenzia, inoltre, che l’art. 53 del vigente Regolamento edilizio consente espressamente la possibilità di “ costruire una casa rurale o ricostruire o modificare sostanzialmente una casa rurale già esistente”.
“III . Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 - bis della Legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Violazione dei principi generali di buona amministrazione, correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa”.
A fronte delle previsioni normative legittimanti un modesto incremento volumetrico, il Comune di Alessano avrebbe dovuto indicare in maniera analitica e dettagliata, mediante motivazione rafforzata, le ragioni di fatto e di diritto che l’hanno indotto a rigettare l’istanza del ricorrente; tanto più in considerazione degli esiti non univoci dei rilievi ortofotografici eseguiti negli anni e della circostanza che l’ipotetico incremento volumetrico è individuabile nella misura della larghezza del fabbricato attuale (mt 9,60) rispetto a quella risultante dai citati rilievi (mt 8,60 circa), concretando una eventuale variazione “ consustanziale ” alla categoria dell’intervento edilizio realizzato (ristrutturazione edilizia).
3. Il Comune di Alessano, sebbene ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
3.1. Con ordinanza n. 1597/2021 del 5.11.2021, il Collegio ha disposto verificazione, al fine di accertare, in contraddittorio tra le parti, se la costruzione per cui vi è causa, sulla base dei rilievi ortografici presenti nel SIT Regione Puglia (anni 2006 – 2010 – 2016), sia stata oggetto di ampliamento e se, pertanto, l’immobile risulti di dimensioni maggiori rispetto alla sua reale preesistenza; all’uopo, è stato nominato verificatore il Prof. Antonio Leone, docente del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione - Corso di Ingegneria Civile presso l’Università del Salento, con facoltà di delega e di nomina di un ausiliario.
3.2. A seguito del deposito della relazione di verificazione e di memorie da parte del ricorrente ex art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 12 luglio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è meritevole di accoglimento sotto il primo profilo di censura, con cui parte ricorrente ha dedotto l’erronea presupposizione e la carente istruttoria da cui è viziato il provvedimento gravato.
4.1. Osserva il Collegio che la disposta verificazione ha consentito di appurare, così come risulta dalla relativa relazione, depositata in atti, che l’incremento dell’“ ingombro ” volumetrico – cui fa cenno l’A.C. nel provvedimento di diniego di permesso di costruire in sanatoria – deriva dal fisiologico margine d’errore, insito nel sistema di misurazione utilizzato e dovuto a due fattori: risoluzione geometrica delle foto basata sul pixel (che genera un’approssimazione o un’incertezza della misurazione) ed errori prospettici dovuti all’angolazione della ripresa fotografica.
4.2. Ai fini dell’indagine, l’ausiliario di questo Collegio ha acquisito e prodotto ulteriori immagini (cfr. All. n. 4 alla relazione del verificatore), che hanno consentito di analizzare lo stato dei luoghi e di misurare l’ingombro del fabbricato negli anni 2010, 2011, 2013, 2015 e 2016; per ognuna di esse è stata poi considerata la migliore approssimazione possibile consentita dalla risoluzione dell’immagine, “ cosa che definisce il margine d’errore di misura ”.
4.3. Orbene, il verificatore ha concluso la propria relazione affermando che “ l’intervento effettuato dal ricorrente non ha alterato il preesistente manufatto ”, in quanto l’attendibilità delle misurazioni sui rilievi topografici risulta, nella specie, alterata da un fisiologico margine d’errore, che - come detto - dipende essenzialmente da due fattori:
- “ la risoluzione geometrica delle foto ”, basata sul pixel, che genera un’approssimazione o un’incertezza della misurazione (che, nel caso specifico, riguarda il confine tra “ suolo ” e “ fabbricato ”) e che aumenta per gli anni 2010, 2011 e 2013, ove il pixel è maggiore;
- “ errori prospettici dovuti all’angolazione della ripresa fotografica ”, influenzati dalla terza dimensione (altezza del fabbricato, “ 3D ”), che manca nella restituzione della foto, poiché fatta con ripresa “ 2D ”, con la conseguenza di una possibile distorsione dell’area di ingombro del fabbricato, dovuta essenzialmente alla presenza di ombre, che sono più o meno lunghe a seconda dell’orario e della stagione in cui è scattata la foto e al passaggio da 3D a 2D, in cui una parte del prospetto si “ spancia ”, deformando la proiezione planimetrica dell’edificio.
4.4. Sulla scorta delle risultanze peritali, il verificatore ha, quindi, concluso che: “ lo scostamento di 1 m. può essere tranquillamente ascritto all’errore di interpretazione dell’ortofoto e, comunque, tale entità numerica denuncia l’esiguità dell’anomalia, la quale, ammesso che sussista a seguito della ristrutturazione (ma non è dimostrabile con l’analisi delle ortofoto) va ascritta alla categoria dell’incremento “modesto”, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001 ”.
4.5. Quanto allo stato dei luoghi, il verificatore ha pure accertato che “ per quel che attiene il quesito, in fase di sopralluogo ci si è soffermati sulla cubatura del fabbricato, che è stata verificata misurando le dimensioni planivolumetriche del fabbricato, all’estradosso e, per controllo ulteriore, all’intradosso dei muri perimetrali. I risultati di questi rilievi confermano la piena corrispondenza con analogo consegnato dal CTP Ing. De Masi, vedi planimetria riportata nell’allegato 2 ”.
5. Ciò posto, alla stregua dell’accertamento eminentemente tecnico effettuato a mezzo di verificazione, l’operato della P.A. risulta affetto, nel caso di specie, da erronea presupposizione in fatto, oltreché da carente istruttoria, e da ciò deriva l’illegittimità della decisione gravata.
6. Per le considerazioni suesposte, assorbita ogni altra censura per l’evidente pregiudizialità logica di quella accolta rispetto a quelle non esaminate (cfr. Ad. Plen n. 5/2015), il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e fatta salva la riedizione del potere.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
8. Il Collegio, inoltre, vista la richiesta di determinazione del compenso presentata dal verificatore, liquida in favore dello stesso ed a carico dell’Amministrazione comunale, la somma di € 3.000,00 per onorario, oltre accessori di legge e € 302,80 per spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Alessano alla refusione delle spese sostenute dal ricorrente, che liquida nella complessiva somma di € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge; condanna, altresì, la predetta Amministrazione comunale al pagamento del compenso spettante al Prof. Antonio Leone per la verificazione espletata, che liquida nella somma di € 3.000,00 (tremila/00) per onorario, oltre accessori di legge e € 302,80 (trecentodue/80) per spese vive.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO