Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 763
CS
Rigetto
Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione ed errata applicazione dell’art. 32 della L. n. 326/2003 e degli artt. 2 e 3 della L.R. n. 21/2004, nonché del principio di affidamento e di certezza del diritto

    Il Collegio ha ritenuto che l'interpretazione proposta dall'appellante fosse preclusa dal chiaro tenore letterale del dato normativo regionale, che individuava uno spartiacque temporale preciso. Ha altresì escluso profili di illegittimità costituzionale della legge regionale, ritenendo che essa non si ponesse in termini di intervento retroattivo ma come ragionevole disciplina di un regime di transitorietà, senza lesione del legittimo affidamento.

  • Rigettato
    Violazione ed errata applicazione dell’art. 32 della L. n. 326/2003 e del principio di affidamento sotto un ulteriore profilo

    Il Collegio ha rigettato tale motivo, ribadendo che, secondo i principi generali e la normativa specifica (sia statale che regionale), il procedimento di sanatoria edilizia prende avvio con il deposito della domanda, atto indefettibile per la nascita del rapporto procedimentale. Il pagamento anticipato, pur denotando un'intenzione preparatoria, non può essere qualificato come atto d'impulso iniziale né cristallizzare una disciplina normativa correlata alla data di presentazione dell'istanza.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 763
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 763
    Data del deposito : 29 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo