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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1490/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRANCAVILLA MICHELANGELO, Presidente
GARRI GUGLIELMO, RE
LEONE GH MARIA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17035/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1' - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Anzio - Via Breschi Snc 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso protocollo.comuneanzio@pec.it
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400083565000 IRPEF-ALTRO 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400083565000 I.C.I. 2010
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400083565000 I.C.I. 2011
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400083565000 I.C.I. 2015
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400083565000 I.C.I. 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400083565000 BOLLO 2019
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400083565000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190000766246000 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190000766246000 I.C.I. 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 304581 I.C.I. 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJNTJNM000042 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210193782048000 BOLLO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 320207 I.C.I. 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220062622111000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 547/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente proposto il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202400083565000 fascicolo n. 2024/000224371, notificata in data 06/11/2024, relativa esclusivamente alle cartelle n.09720190000766246, 097202101937825048000
e n. 097220220062622111000, all'avviso di accertamento n. 304581 e n. TJNTJNM000042 e all' avviso di accertamento Ente n. 320207, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente ha proposto le seguenti censure:
- Nullità della comunicazione preventiva di fermo n. 09780 2024 00083565 000 fascicolo n. 2024/000224371 per omessa notifica degli atti presupposti;
- Nullità della comunicazione preventiva prescrizione della pretesa sanzionatoria relativa alle cartelle di pagamento nn. 09720210193782048000, 09720220062622111 000, all'avviso di accertamento n.
TJNTJNM000042, alla cartella di pagamento n. 09720190000766246 000; agli avvisi di accertamento nn.
304581 e 320207;
- Nullità della comunicazione preventiva prescrizione del diritto di riscossione in relazione alle cartelle nn. 097 2021 0193782048000, 09720220062622111000, all'avviso di accertamento n. tjntjnm000042, alla cartella di pagamento n. 09720190000766246000; agli avvisi di accertamento n. 304581 e n. 320207.
Si sono costituiti l'ufficio ADER e il Comune di Anzio richiedendo il rigetto integrale del ricorso.
Successivamente la ricorrente e le parti resistenti hanno depositato memorie illustrative specificando le proprie eccezioni riportate nei rispettivi atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte il ricorso parzialmente fondato per il seguente motivo di natura assorbente.
È da rilevarsi che dall'esame della documentazione prodotta in giudizio dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione e dal Comune di Anzio emerge che le cartelle di pagamento oggetto della comunicazione preventiva di fermo, nonché l'avviso di accertamento n. TJNTJNM000042, risultano regolarmente notificati, avendo l'Ufficio fornito idonea prova della loro rituale notifica.
Diversamente, con riferimento agli avvisi di accertamento n. 304581 e n. 32020, non risulta dimostrata la loro rituale notificazione, atteso che le relate di notifica prodotte non consentono di ricondurre le stesse ai suddetti avvisi, mancando elementi identificativi idonei a collegarle agli atti presupposti indicati nella comunicazione impugnata. Ne consegue che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo risulta illegittima limitatamente alle pretese fondate sui predetti avvisi di accertamento, con assorbimento delle ulteriori censure di prescrizione dedotte dal ricorrente, non occorrendo il loro esame.
Tenuto conto del valore degli avvisi di accertamento annullati rispetto al valore complessivo degli atti impugnati, si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
1) accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione;
2) compensa le spese di lite.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRANCAVILLA MICHELANGELO, Presidente
GARRI GUGLIELMO, RE
LEONE GH MARIA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17035/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1' - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Anzio - Via Breschi Snc 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso protocollo.comuneanzio@pec.it
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400083565000 IRPEF-ALTRO 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400083565000 I.C.I. 2010
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400083565000 I.C.I. 2011
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400083565000 I.C.I. 2015
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400083565000 I.C.I. 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400083565000 BOLLO 2019
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400083565000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190000766246000 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190000766246000 I.C.I. 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 304581 I.C.I. 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJNTJNM000042 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210193782048000 BOLLO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 320207 I.C.I. 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220062622111000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 547/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente proposto il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202400083565000 fascicolo n. 2024/000224371, notificata in data 06/11/2024, relativa esclusivamente alle cartelle n.09720190000766246, 097202101937825048000
e n. 097220220062622111000, all'avviso di accertamento n. 304581 e n. TJNTJNM000042 e all' avviso di accertamento Ente n. 320207, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente ha proposto le seguenti censure:
- Nullità della comunicazione preventiva di fermo n. 09780 2024 00083565 000 fascicolo n. 2024/000224371 per omessa notifica degli atti presupposti;
- Nullità della comunicazione preventiva prescrizione della pretesa sanzionatoria relativa alle cartelle di pagamento nn. 09720210193782048000, 09720220062622111 000, all'avviso di accertamento n.
TJNTJNM000042, alla cartella di pagamento n. 09720190000766246 000; agli avvisi di accertamento nn.
304581 e 320207;
- Nullità della comunicazione preventiva prescrizione del diritto di riscossione in relazione alle cartelle nn. 097 2021 0193782048000, 09720220062622111000, all'avviso di accertamento n. tjntjnm000042, alla cartella di pagamento n. 09720190000766246000; agli avvisi di accertamento n. 304581 e n. 320207.
Si sono costituiti l'ufficio ADER e il Comune di Anzio richiedendo il rigetto integrale del ricorso.
Successivamente la ricorrente e le parti resistenti hanno depositato memorie illustrative specificando le proprie eccezioni riportate nei rispettivi atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte il ricorso parzialmente fondato per il seguente motivo di natura assorbente.
È da rilevarsi che dall'esame della documentazione prodotta in giudizio dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione e dal Comune di Anzio emerge che le cartelle di pagamento oggetto della comunicazione preventiva di fermo, nonché l'avviso di accertamento n. TJNTJNM000042, risultano regolarmente notificati, avendo l'Ufficio fornito idonea prova della loro rituale notifica.
Diversamente, con riferimento agli avvisi di accertamento n. 304581 e n. 32020, non risulta dimostrata la loro rituale notificazione, atteso che le relate di notifica prodotte non consentono di ricondurre le stesse ai suddetti avvisi, mancando elementi identificativi idonei a collegarle agli atti presupposti indicati nella comunicazione impugnata. Ne consegue che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo risulta illegittima limitatamente alle pretese fondate sui predetti avvisi di accertamento, con assorbimento delle ulteriori censure di prescrizione dedotte dal ricorrente, non occorrendo il loro esame.
Tenuto conto del valore degli avvisi di accertamento annullati rispetto al valore complessivo degli atti impugnati, si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
1) accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione;
2) compensa le spese di lite.