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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 07/10/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8212/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dr. CC Di SQ Presidente
Dr.ssa CE ON Giudice rel;
Dr.ssa Carolina Clo' Giudice
Ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8212/2022 promossa da:
c.f. rappresentato e difeso dall'AVV. Parte_1 C.F._1
NI NA, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
c.f. , rappresentata e difesa dall'AVV. Controparte_1 C.F._2
IA AS, giusta procura in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO
DEL PM IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: VO
MOTIVAZIONE
1 1.Il ricorrente (16/5/1983) ha chiesto pronunziarsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto il 18/6/2016 con Controparte_1
(26/3/1980), dalla quale è legalmente separato (omologa del 16/2/2022).
Dal matrimonio è nata una figlia: (21/8/2018). La separazione Per_1 consensuale prevede l'affido condiviso della figlia, con collocazione prevalente con la madre e frequentazione limitata progressiva con il padre, senza pernottamenti;
un contributo a carico del padre di euro 200 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente, con il presente giudizio, ha chiesto sostanzialmente la conferma delle condizioni di separazione, ma con la previsione nel calendario di frequentazione padre- figlia, anche di un pernotto.
2.La convenuta, regolarmente costituita, si è associata alla richiesta di divorzio a diverse condizioni. Ha allegato che la bambina ha sempre dormito solo con la madre e che comunque il padre non dispone di una abitazione adeguata ai pernottamenti.
La resistente ha quindi chiesto la conferma delle condizioni di affidamento della separazione, con un leggero aumento della frequentazione con il padre, ma sempre senza pernottamenti e con un aumento del contributo economico ordinario da 200 a 400 euro.
3.All'esito dell'udienza presidenziale, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, sono state confermate le condizioni di cui alla sentenza di separazione, ma con un aumento dei tempi di permanenza della figlia con il padre
(“come inizio di un necessario percorso che abbia come obiettivo, nell'interesse di entrambi, l'aumento dei tempi di permanenza”).
4. Le richieste di prova sono state rigettate con ordinanza del 15.3.2024, quindi in giudizio è stato trattenuto in decisione all'udienza del 16 aprile 2025 sulle conclusioni delle parti e con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Osserva il Tribunale che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge 1 dicembre 1970 n. 898 per dichiarare lo scioglimento del matrimonio, non essendo
2 controverso che siano trascorsi più di sei mesi tra il giorno della loro comparizione avanti al Presidente del Tribunale nel corso del giudizio di separazione personale e la data di deposito del ricorso introduttivo, che in tutto questo periodo temporale i coniugi abbiano vissuto separati senza alcuna ripresa della convivenza e che sia ormai da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, anche tenuto conto della decisa volontà, manifestata dalle parti, di non volersi riconciliare.
Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970
n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987.
6. In ossequio al principio della bigenitorialità ed in difetto di elementi che suggeriscano la necessità di una deroga, deve essere disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con la conseguenza che la Per_1 responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e, ai sensi dell'art. 337 ter comma 3 c.c., le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore, sono assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni del figlio, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione possono essere prese separatamente dai genitori, per il periodo in cui il minore si trova presso ciascuno degli stessi.
In ragione delle allegazioni delle parti, circa il mancato pernotto della minore presso il padre, si reputa opportuno conservare la collocazione prevalente della stessa presso la madre. Con riguardo al mancato pernotto presso il padre la madre ha allegato che non vi sarebbe una condizione abitativa idonea ad accogliere la minore (“in occasione di una visita presso l'attuale abitazione del sono state mostrate solo due camere da letto, una occupata dal signor Parte_1
e dalla propria compagna e una occupata dal figlio adolescente della Parte_1 compagna del ricorrente, arredata con un unico letto e contenente gli effetti personali dello stesso, nessuna stanza era stata arredata per accogliere la figlia”).
Il resistente, con riguardo a tale aspetto, ha invece evidenziato di essersi di recente trasferirsi in altro appartamento, dove comunque ci sono due ampie camere da letto dove la minore potrà essere tranquillamente ospitata.
3 Ciò detto giova ricordare che il diritto alla bigenitorialità deve essere garantito tramite con congruo calendario di frequentazione padre figlia che sia comprensivo anche di pernotto. Non essendo invero emersi elementi di inidoneità genitoriale a carico del padre, peraltro neppure allegati dalla parte ricorrente, non può essere a questi negato il diritto di tale condivisione con la figlia.
Sul tema la Suprema Corte di Cass., ordinanza n. 16125 del 28/07/2020 ha precisato: “i provvedimenti dell'autorità giudiziaria in materia di affidamento dei figli di età minore consentono restrizioni al diritto di visita dei genitori solo nell'interesse superiore giustappunto del minore e nel perseguimento di tale interesse, peraltro, deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori. Ne consegue che non vi è alcuna ragione di limitare i pernotti di un bambino di anni sei, laddove detta limitazione non sia giustificata da un potenziale pregiudizio per il minore, che deve però essere provato (cfr. Cass., ordinanza n. 9764 dell'8/04/2019). Ed ancora la Corte Cassazione (sentenza n.
9442 del 9/4/2024) ha di recente sottolineato che il diritto di visita deve essere inteso come una modalità di concreto esercizio del diritto alla relazione familiare, con la conseguenza che il tempo della visita deve essere qualificato perché “deve ricomprendere momenti di vita del minore in cui si possano effettivamente svolgere le funzioni genitoriali sotto ogni aspetto, segnatamente l'accudimento e
l'educazione, condividendone la vita quotidiana e non solo il tempo della “visita” o dello svago ad essa eventualmente connesso”. La Cassazione ha altresì osservato che: “Lo spazio temporale della frequentazione con il genitore non convivente – salvo che quest'ultimo non sia totalmente inadeguato alla funzione – non può essere eccessivamente compresso e privato del tutto di momenti significativi (i pasti comuni, i pernottamenti) poiché la relazione familiare ne potrebbe risultare compromessa”.
Il padre dovrà quindi essere attento a garantire uno spazio idoneo ad accogliere la minore e la madre non dovrà essere di ostacolo alla frequentazione padre figlia arrecandole, viceversa, un notevole pregiudizio.
4 Ciò considerato, tenuto conto dell'età della minore, in assenza di elementi concreti nel senso di un'inadeguatezza del padre, il collegio ritiene di disporre una regolamentazione del collocamento che preveda l'immediata introduzione dei pernotti, sia pur graduale. Fin ora, infatti, la minore è stato da solo con il padre solo due mezze giornate a settimana circa e non ha mai pernottato con lui
(nell'ordinanza presidenziale si legge: dispone che il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi della minore, potrà tenere in via ordinaria con sé la figlia minore il lunedì e il mercoledì dalle ore 17.30 Per_1 alle ore 20.30 e ogni quindici giorni il sabato dalle ore 16.00 fino alle ore 21.00 e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.30: nella settimana in cui il padre non vedrà la figlia il week end, potrà stare con la stessa il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle ore 17.30 alle ore 20.30).
, dunque, e salvo diverso accordo tra le parti, sia in ordine ai giorni, sia Per_1 con riferimento agli orari, nella settimana in cui non vedrà il padre il fine settimana starà con lui dal mercoledì pomeriggio dalle 17:30 circa, fino al giovedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
il lunedì e il venerdì pomeriggio dalle ore 17:30 circa alle 20:30 circa.
Nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con il padre (due fine settimana al mese alternati tra le parti) la piccola trascorrerà con il padre dal sabato dalle 15:00 fino alla domenica alle 20:30 e durante la Per_1 settimana il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 17.30 circa fino alle 20.30 circa.
Dal primo lunedì di aprile 2026 sarà introdotto un secondo pernotto e la piccola starà dunque con il padre (nella settimana in cui non trascorrerà il week end con lui) dal lunedì, quando andrà a prenderla per portarla a scuola circa, fino a martedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola.
Per quanto riguarda le festività, in mancanza di diverso accordo, varrà il principio dell'alternanza, per cui starà l'l-3 novembre, il 25 dicembre, il periodo Per_1 che va dal 1° gennaio al 6 gennaio compreso, la giornata di Pasquetta e il 2 giugno, con un genitore;
l'8 dicembre, il 24 dicembre, il periodo che va dal 26 dicembre al 1° gennaio, la giornata di Pasqua, il 25 aprile e il 1° maggio (ed eventualmente le vacanze di carnevale concesse dalla scuola materna) con l'altro.
5 Per quest'anno il primo gruppo di festività spetterà, sempre salvo diverso accordo, alla madre e il secondo al padre, con successiva alternanza di anno in anno.
D'estate vengono concesse due intere settimane non consecutive esclusivamente con un genitore e due intere settimane non consecutive esclusivamente con l'altro. In mancanza di accordo un genitore sceglierà, comunicando all'altro, entro il 19 maggio, le date della prima settimana;
quindi l'altro comunicherà le date della prima settimana di propria spettanza entro il 26 maggio;
sceglierà poi la seconda settimana il primo genitore, comunicandola entro il 2 giugno;
infine, il secondo sceglierà la seconda settimana di propria spettanza entro il 9 giugno.
Nel 2026 sceglierà, salvo diverso accordo, per primo il padre. L'anno successivo la madre, seguendo, negli anni futuri, il principio dell'alternanza.
Nell'estate 2026, nelle settimane di spettanza esclusiva di ciascun genitore, è in ogni caso consentita la visita da parte dell'altro in almeno tre giornate.
7. Il contributo di mantenimento per la minore secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, a seguito della separazione personale dei coniugi, fermo l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento della prole in misura proporzionale alle sostanze e al tempo trascorso con i figli, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto
(Cfr. ex multis Cass. Sez. VI-I, ord. 1.3.2018, n. 4811).
Nel caso di specie, la situazione economico reddituale delle parti è così compendiabile: il resistente percepisce mediamente euro 1600,00 mensili (cfr. doc. 39 e 41 depositati con nota il 25.03.2025), mentre la ricorrente, ha percepisce mensilmente circa € 2.000 (rif. Doc n.4,5 e 6 allegato al foglio di precisazione delle conclusioni datato 3 aprile 2025).
Tutto ciò considerato, valutata la condizione economico reddituale delle parti come risultante dagli atti e dai documenti di causa, tenuto conto dell'età della minore (nel 2025 compirà 8 anni) e delle esigenze fisiologicamente correlate alla
6 sua età, evidentemente aumentate dal momento dell'emissione della sentenza di separazione, il Collegio stima congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo di euro 300,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese con decorrenza dal rateo successivo al deposito della presente sentenza, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della minore da determinarsi secondo il Protocollo in atto presso il Tribunale di Modena. L'assegno unico universale continuerà ad essere integralmente percepito dalla madre quale genitore collocatario ed affidatario esclusivo della figlia minore.
8. Spese di lite.
Gli esiti della controversia, in ragione della parziale soccombenza reciproca (in punto di mantenimento per il ricorrente e di pernotto per la resistente) consentono di compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1)Pronuncia la cessazione degli effetti civili matrimonio contratto il 18.6.2016 in
IN MI (Mo) dalle parti nato il [...] in [...] e Parte_1 nata il [...] a [...] trascritto nel registro degli atti Controparte_1 di matrimonio del Comune di IN MI (MO) parte 2, serie A, n.6 dell'anno
2016;
2) dispone l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori della figlia minore con collocazione prevalente della stessa presso la madre e diritto di Per_1 frequentazione del padre secondo il calendario di cui in parte motiva e salvi diversi e migliori accordi tra i coniugi che rispettino i principi espressi in motivazione sulla custodia condivisa;
3) Con decorrenza dal presente provvedimento pone a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento ordinario della figlia minore, l'assegno mensile di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della stessa e da rivalutarsi annualmente in
7 base agli indici ISTAT con spese straordinarie previste dal Protocollo in atto presso il Tribunale di Modena (da intendersi in questa sede integralmente richiamato) al 50% tra le parti;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IN MI (Mo) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. n. 396/20000 ART 69 lett d);
6) dichiara che perde il cognome che aveva aggiunto al Controparte_1 proprio a seguito del matrimonio;
7) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Modena nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 1° ottobre 2025
Il Giudice estensore
CE ON
Il Presidente
CC Di SQ
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dr. CC Di SQ Presidente
Dr.ssa CE ON Giudice rel;
Dr.ssa Carolina Clo' Giudice
Ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8212/2022 promossa da:
c.f. rappresentato e difeso dall'AVV. Parte_1 C.F._1
NI NA, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
c.f. , rappresentata e difesa dall'AVV. Controparte_1 C.F._2
IA AS, giusta procura in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO
DEL PM IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: VO
MOTIVAZIONE
1 1.Il ricorrente (16/5/1983) ha chiesto pronunziarsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto il 18/6/2016 con Controparte_1
(26/3/1980), dalla quale è legalmente separato (omologa del 16/2/2022).
Dal matrimonio è nata una figlia: (21/8/2018). La separazione Per_1 consensuale prevede l'affido condiviso della figlia, con collocazione prevalente con la madre e frequentazione limitata progressiva con il padre, senza pernottamenti;
un contributo a carico del padre di euro 200 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente, con il presente giudizio, ha chiesto sostanzialmente la conferma delle condizioni di separazione, ma con la previsione nel calendario di frequentazione padre- figlia, anche di un pernotto.
2.La convenuta, regolarmente costituita, si è associata alla richiesta di divorzio a diverse condizioni. Ha allegato che la bambina ha sempre dormito solo con la madre e che comunque il padre non dispone di una abitazione adeguata ai pernottamenti.
La resistente ha quindi chiesto la conferma delle condizioni di affidamento della separazione, con un leggero aumento della frequentazione con il padre, ma sempre senza pernottamenti e con un aumento del contributo economico ordinario da 200 a 400 euro.
3.All'esito dell'udienza presidenziale, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, sono state confermate le condizioni di cui alla sentenza di separazione, ma con un aumento dei tempi di permanenza della figlia con il padre
(“come inizio di un necessario percorso che abbia come obiettivo, nell'interesse di entrambi, l'aumento dei tempi di permanenza”).
4. Le richieste di prova sono state rigettate con ordinanza del 15.3.2024, quindi in giudizio è stato trattenuto in decisione all'udienza del 16 aprile 2025 sulle conclusioni delle parti e con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Osserva il Tribunale che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge 1 dicembre 1970 n. 898 per dichiarare lo scioglimento del matrimonio, non essendo
2 controverso che siano trascorsi più di sei mesi tra il giorno della loro comparizione avanti al Presidente del Tribunale nel corso del giudizio di separazione personale e la data di deposito del ricorso introduttivo, che in tutto questo periodo temporale i coniugi abbiano vissuto separati senza alcuna ripresa della convivenza e che sia ormai da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, anche tenuto conto della decisa volontà, manifestata dalle parti, di non volersi riconciliare.
Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970
n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987.
6. In ossequio al principio della bigenitorialità ed in difetto di elementi che suggeriscano la necessità di una deroga, deve essere disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con la conseguenza che la Per_1 responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e, ai sensi dell'art. 337 ter comma 3 c.c., le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore, sono assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni del figlio, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione possono essere prese separatamente dai genitori, per il periodo in cui il minore si trova presso ciascuno degli stessi.
In ragione delle allegazioni delle parti, circa il mancato pernotto della minore presso il padre, si reputa opportuno conservare la collocazione prevalente della stessa presso la madre. Con riguardo al mancato pernotto presso il padre la madre ha allegato che non vi sarebbe una condizione abitativa idonea ad accogliere la minore (“in occasione di una visita presso l'attuale abitazione del sono state mostrate solo due camere da letto, una occupata dal signor Parte_1
e dalla propria compagna e una occupata dal figlio adolescente della Parte_1 compagna del ricorrente, arredata con un unico letto e contenente gli effetti personali dello stesso, nessuna stanza era stata arredata per accogliere la figlia”).
Il resistente, con riguardo a tale aspetto, ha invece evidenziato di essersi di recente trasferirsi in altro appartamento, dove comunque ci sono due ampie camere da letto dove la minore potrà essere tranquillamente ospitata.
3 Ciò detto giova ricordare che il diritto alla bigenitorialità deve essere garantito tramite con congruo calendario di frequentazione padre figlia che sia comprensivo anche di pernotto. Non essendo invero emersi elementi di inidoneità genitoriale a carico del padre, peraltro neppure allegati dalla parte ricorrente, non può essere a questi negato il diritto di tale condivisione con la figlia.
Sul tema la Suprema Corte di Cass., ordinanza n. 16125 del 28/07/2020 ha precisato: “i provvedimenti dell'autorità giudiziaria in materia di affidamento dei figli di età minore consentono restrizioni al diritto di visita dei genitori solo nell'interesse superiore giustappunto del minore e nel perseguimento di tale interesse, peraltro, deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori. Ne consegue che non vi è alcuna ragione di limitare i pernotti di un bambino di anni sei, laddove detta limitazione non sia giustificata da un potenziale pregiudizio per il minore, che deve però essere provato (cfr. Cass., ordinanza n. 9764 dell'8/04/2019). Ed ancora la Corte Cassazione (sentenza n.
9442 del 9/4/2024) ha di recente sottolineato che il diritto di visita deve essere inteso come una modalità di concreto esercizio del diritto alla relazione familiare, con la conseguenza che il tempo della visita deve essere qualificato perché “deve ricomprendere momenti di vita del minore in cui si possano effettivamente svolgere le funzioni genitoriali sotto ogni aspetto, segnatamente l'accudimento e
l'educazione, condividendone la vita quotidiana e non solo il tempo della “visita” o dello svago ad essa eventualmente connesso”. La Cassazione ha altresì osservato che: “Lo spazio temporale della frequentazione con il genitore non convivente – salvo che quest'ultimo non sia totalmente inadeguato alla funzione – non può essere eccessivamente compresso e privato del tutto di momenti significativi (i pasti comuni, i pernottamenti) poiché la relazione familiare ne potrebbe risultare compromessa”.
Il padre dovrà quindi essere attento a garantire uno spazio idoneo ad accogliere la minore e la madre non dovrà essere di ostacolo alla frequentazione padre figlia arrecandole, viceversa, un notevole pregiudizio.
4 Ciò considerato, tenuto conto dell'età della minore, in assenza di elementi concreti nel senso di un'inadeguatezza del padre, il collegio ritiene di disporre una regolamentazione del collocamento che preveda l'immediata introduzione dei pernotti, sia pur graduale. Fin ora, infatti, la minore è stato da solo con il padre solo due mezze giornate a settimana circa e non ha mai pernottato con lui
(nell'ordinanza presidenziale si legge: dispone che il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi della minore, potrà tenere in via ordinaria con sé la figlia minore il lunedì e il mercoledì dalle ore 17.30 Per_1 alle ore 20.30 e ogni quindici giorni il sabato dalle ore 16.00 fino alle ore 21.00 e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.30: nella settimana in cui il padre non vedrà la figlia il week end, potrà stare con la stessa il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle ore 17.30 alle ore 20.30).
, dunque, e salvo diverso accordo tra le parti, sia in ordine ai giorni, sia Per_1 con riferimento agli orari, nella settimana in cui non vedrà il padre il fine settimana starà con lui dal mercoledì pomeriggio dalle 17:30 circa, fino al giovedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
il lunedì e il venerdì pomeriggio dalle ore 17:30 circa alle 20:30 circa.
Nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con il padre (due fine settimana al mese alternati tra le parti) la piccola trascorrerà con il padre dal sabato dalle 15:00 fino alla domenica alle 20:30 e durante la Per_1 settimana il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 17.30 circa fino alle 20.30 circa.
Dal primo lunedì di aprile 2026 sarà introdotto un secondo pernotto e la piccola starà dunque con il padre (nella settimana in cui non trascorrerà il week end con lui) dal lunedì, quando andrà a prenderla per portarla a scuola circa, fino a martedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola.
Per quanto riguarda le festività, in mancanza di diverso accordo, varrà il principio dell'alternanza, per cui starà l'l-3 novembre, il 25 dicembre, il periodo Per_1 che va dal 1° gennaio al 6 gennaio compreso, la giornata di Pasquetta e il 2 giugno, con un genitore;
l'8 dicembre, il 24 dicembre, il periodo che va dal 26 dicembre al 1° gennaio, la giornata di Pasqua, il 25 aprile e il 1° maggio (ed eventualmente le vacanze di carnevale concesse dalla scuola materna) con l'altro.
5 Per quest'anno il primo gruppo di festività spetterà, sempre salvo diverso accordo, alla madre e il secondo al padre, con successiva alternanza di anno in anno.
D'estate vengono concesse due intere settimane non consecutive esclusivamente con un genitore e due intere settimane non consecutive esclusivamente con l'altro. In mancanza di accordo un genitore sceglierà, comunicando all'altro, entro il 19 maggio, le date della prima settimana;
quindi l'altro comunicherà le date della prima settimana di propria spettanza entro il 26 maggio;
sceglierà poi la seconda settimana il primo genitore, comunicandola entro il 2 giugno;
infine, il secondo sceglierà la seconda settimana di propria spettanza entro il 9 giugno.
Nel 2026 sceglierà, salvo diverso accordo, per primo il padre. L'anno successivo la madre, seguendo, negli anni futuri, il principio dell'alternanza.
Nell'estate 2026, nelle settimane di spettanza esclusiva di ciascun genitore, è in ogni caso consentita la visita da parte dell'altro in almeno tre giornate.
7. Il contributo di mantenimento per la minore secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, a seguito della separazione personale dei coniugi, fermo l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento della prole in misura proporzionale alle sostanze e al tempo trascorso con i figli, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto
(Cfr. ex multis Cass. Sez. VI-I, ord. 1.3.2018, n. 4811).
Nel caso di specie, la situazione economico reddituale delle parti è così compendiabile: il resistente percepisce mediamente euro 1600,00 mensili (cfr. doc. 39 e 41 depositati con nota il 25.03.2025), mentre la ricorrente, ha percepisce mensilmente circa € 2.000 (rif. Doc n.4,5 e 6 allegato al foglio di precisazione delle conclusioni datato 3 aprile 2025).
Tutto ciò considerato, valutata la condizione economico reddituale delle parti come risultante dagli atti e dai documenti di causa, tenuto conto dell'età della minore (nel 2025 compirà 8 anni) e delle esigenze fisiologicamente correlate alla
6 sua età, evidentemente aumentate dal momento dell'emissione della sentenza di separazione, il Collegio stima congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo di euro 300,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese con decorrenza dal rateo successivo al deposito della presente sentenza, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della minore da determinarsi secondo il Protocollo in atto presso il Tribunale di Modena. L'assegno unico universale continuerà ad essere integralmente percepito dalla madre quale genitore collocatario ed affidatario esclusivo della figlia minore.
8. Spese di lite.
Gli esiti della controversia, in ragione della parziale soccombenza reciproca (in punto di mantenimento per il ricorrente e di pernotto per la resistente) consentono di compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1)Pronuncia la cessazione degli effetti civili matrimonio contratto il 18.6.2016 in
IN MI (Mo) dalle parti nato il [...] in [...] e Parte_1 nata il [...] a [...] trascritto nel registro degli atti Controparte_1 di matrimonio del Comune di IN MI (MO) parte 2, serie A, n.6 dell'anno
2016;
2) dispone l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori della figlia minore con collocazione prevalente della stessa presso la madre e diritto di Per_1 frequentazione del padre secondo il calendario di cui in parte motiva e salvi diversi e migliori accordi tra i coniugi che rispettino i principi espressi in motivazione sulla custodia condivisa;
3) Con decorrenza dal presente provvedimento pone a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento ordinario della figlia minore, l'assegno mensile di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della stessa e da rivalutarsi annualmente in
7 base agli indici ISTAT con spese straordinarie previste dal Protocollo in atto presso il Tribunale di Modena (da intendersi in questa sede integralmente richiamato) al 50% tra le parti;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IN MI (Mo) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. n. 396/20000 ART 69 lett d);
6) dichiara che perde il cognome che aveva aggiunto al Controparte_1 proprio a seguito del matrimonio;
7) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Modena nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 1° ottobre 2025
Il Giudice estensore
CE ON
Il Presidente
CC Di SQ
8