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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/10/2025, n. 3887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3887 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 13726/2024 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. ANNALISA BOCCUNI;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.11.2024, la ricorrente di cui in epigrafe
– premesso di essere stata titolare di pensione INVCIV 0997263686 con decorrenza luglio 2023; che la prestazione le veniva liquidata comprensiva di maggiorazione sociale ex lege 448/01 e successive modifiche, nonostante fosse già titolare di assegno ordinario ex lege 222/84 sin dall'aprile
2022; che nel TE08 di concessione espressamente l comunicava che la CP_1 prestazione veniva corrisposta unitamente alla prestazione previdenziale;
di aver pertanto percepito sino all'ottobre 2024 la prestazione, la maggiorazione prevista dall'art.70 legge 300/00, la maggiorazione sociale prevista dalla lege 448/01 e successive modifiche;
che, a seguito di visita di revisione del settembre 2024, la prestazione di invalidità civile non risultava ulteriormente spettante;
che, con TE08 del 18.09.2024, l CP_1 chiedeva in restituzione la somma di € 2.721,33, di cui € 343,33 a titolo di rateo pensione ottobre 2024, € 92,97 a titolo di maggiorazione ex lege
388/00 da gennaio a settembre 2024 (10,33*9) ed € 2284,70 a titolo di maggiorazione ex lege 448/01 per il periodo gennaio-ottobre 2024; che l'indebito è irripetibile per la somma di € 2.056,23, pari alla maggiorazione sociale per i mesi da gennaio a settembre di spettanza della pensione di invalidità e per la somma di € 92,97 pari alla maggiorazione ex lege 388/200 per il medesimo periodo;
che, dunque, di quanto richiesto nel
TE08 del 18.09.2024, la somma spettante in restituzione sarebbe pari ad €
572,13 – agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “A) Dichiarare non dovuta quanto ad € 2149,20 la somma richiesta dall con TE08 del 18.09.2024 per le motivazioni di cui in CP_1 narrativa.
B) con vittoria di spese, diritti ed onorari, con loro totale distrazione in favore del procuratore costituito per fattane anticipazione”.
Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
Deve evidenziarsi che l'oggetto del ricorso è la ripetibilità delle somme erogate a titolo di maggiorazione ex lege 388/00 e di maggiorazione ex lege
448/01 per il periodo in cui la ricorrente è stata titolare di pensione quale invalida totale, ovvero sino alla visita di revisione di settembre
2024. Difatti, la ricorrente si è limitata a eccepire l'irripetibilità della somma di € 2.056,23, - pari alla maggiorazione ex lege 388/00 e alla maggiorazione ex lege 448/01 per il periodo da gennaio a settembre 2024 – e non anche quanto percepito a titolo di rateo pensione e a titolo di maggiorazione ex lege 448/01 per il mese di ottobre 2024.
Ebbene, effettuate tali premesse, occorre porre porre in evidenza che, come recentemente rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.Cass. civ.
Sez. lav. n.28771/18), si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale"
(cfr. Cass. n.19638/15; n. 8970/14; n.1446/08; n. 7048/06). Sicchè, la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento
(principio ribadito anche da Cass. civ. Sez. VI - lav., n. 10642/19), come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (cfr. Cass. n.12406/06), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali
(Cass. n.5059/18, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Tanto premesso in via generale, va evidenziato che la Cassazione ha ribadito che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già il D.L. n. 269 del 2003, CP_1 art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del
2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via CP_1 telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del
2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.
122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l del CP_1 "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all soltanto i CP_1 dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. E' pertanto confermato che essi non devono comunicare all la propria situazione reddituale già integralmente CP_1 dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio
2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991,
n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all . CP_1
La Corte di cassazione ha poi precisato che: “Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l già conosce. In CP_1 CP_2 questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso CP_2
(informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l della attivazione dei CP_1 controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito.
Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l conosce o ha l'onere di conoscere. Inoltre CP_1 come già detto, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e CP_1 la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale". Il comma
2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali." Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assitenziale), allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma ancheCass. n. 1446/2008 est. Pi.)…”
(cfr. Cass. n.13223/20).
Ne deriva che le prestazioni erogate alla ricorrente a titolo di maggiorazione sino a settembre 2024 non siano ripetibili, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033
c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale, come detto, non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l già conosce o ha l'onere di CP_1 conoscere. Peraltro, nel caso di specie, non è in contestazione che la ricorrente comunicava regolarmente i propri redditi. Tale circostanza risulta confermata dalle stesse difese dell il quale nella memoria di CP_1 costituzione ha chiarito di aver effettuato i dovuti controlli reddituali in relazione alla posizione della ricorrente prima della liquidazione della pensione di invalidità civile (cfr. pag. 2 della memoria di costituzione
“In sede di prima liquidazione della pensione di invalidità civile totale, previa verifica dei requisiti reddituali, è stata concessa unicamente la quota di pensione e non anche il beneficio della maggiorazione sociale per redditi superiori (Circolare 107/2020)”.
E' evidente, in assenza di elementi di segno contrario, che l'istituto ha avuto sempre a disposizione i dati per accertare il reddito della ricorrente e che l'eventuale erogazione di somme maggiori non può derivare dal dolo della . Pt_1
Inoltre, l , in quanto soggetto erogatore sia dell'assegno ordinario di CP_1 invalidità sia della pensione di invalidità, era ben a conoscenza della coesistenza di prestazioni percepite dalla ricorrente.
La questione relativa al dolo dell'accipiens è stata affrontata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1919/2018 nei seguenti termini:
L'orientamento consolidato è nel senso di ritenere che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all determinate CP_1 circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. n. 4849 del 1986); più precisamente, si è affermato che il comportamento omissivo dell'assicurato è dalla legge equiparato al dolo, consentendo pertanto l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente percepite, nei casi in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dall'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge ovvero dall'indisponibilità, per l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati e decisivi ai fini dell'attribuzione o della conservazione del diritto, mentre omissioni e reticenze non rilevano nei casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, dal momento che, in questi casi invero, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del
1996).
Alla stregua di tale orientamento consolidato, la Corte costituzionale ha infatti rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, sia individuabile un principio di settore riguardante il tema dell'indebito;principio che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993).
Tanto è vero che lo stesso giudice delle leggi non ha mancato di rilevare che, quando ricorra tale ipotesi, diventa irrilevante l'accertamento in punto di fatto del dolo dell'interessato: come si legge nella sentenza n.
166 del 1996, "l'irrilevanza dello stato di buona o mala fede si argomenta indirettamente dal principio – ora esplicitato dall'art. 13, primo comma, della legge n. 412 del 1991 – secondo cui nel caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti (ovvero conoscibili) dall'ente competente, le somme indebitamente percepite sono ripetibili per questo solo fatto, indipendentemente dalla prova della mala fede dell'interessato (che viene ad assumere rilevanza, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., solo ai fini della decorrenza del diritto agli interessi dal giorno del pagamento). Deve, pertanto, dichiararsi l'irripetibilità della somma pari ad € 2.149,20 richiesta dall con TE08 del 18.09.2024. CP_1
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria e della non complessità della questione.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità della somma pari ad € 2.149,20 richiesta dall con TE08 del 18.09.2024; CP_1
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in € 900,00 CP_1 per compensi, oltre accessori come per legge, con distrazione.
Bari, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 13726/2024 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. ANNALISA BOCCUNI;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.11.2024, la ricorrente di cui in epigrafe
– premesso di essere stata titolare di pensione INVCIV 0997263686 con decorrenza luglio 2023; che la prestazione le veniva liquidata comprensiva di maggiorazione sociale ex lege 448/01 e successive modifiche, nonostante fosse già titolare di assegno ordinario ex lege 222/84 sin dall'aprile
2022; che nel TE08 di concessione espressamente l comunicava che la CP_1 prestazione veniva corrisposta unitamente alla prestazione previdenziale;
di aver pertanto percepito sino all'ottobre 2024 la prestazione, la maggiorazione prevista dall'art.70 legge 300/00, la maggiorazione sociale prevista dalla lege 448/01 e successive modifiche;
che, a seguito di visita di revisione del settembre 2024, la prestazione di invalidità civile non risultava ulteriormente spettante;
che, con TE08 del 18.09.2024, l CP_1 chiedeva in restituzione la somma di € 2.721,33, di cui € 343,33 a titolo di rateo pensione ottobre 2024, € 92,97 a titolo di maggiorazione ex lege
388/00 da gennaio a settembre 2024 (10,33*9) ed € 2284,70 a titolo di maggiorazione ex lege 448/01 per il periodo gennaio-ottobre 2024; che l'indebito è irripetibile per la somma di € 2.056,23, pari alla maggiorazione sociale per i mesi da gennaio a settembre di spettanza della pensione di invalidità e per la somma di € 92,97 pari alla maggiorazione ex lege 388/200 per il medesimo periodo;
che, dunque, di quanto richiesto nel
TE08 del 18.09.2024, la somma spettante in restituzione sarebbe pari ad €
572,13 – agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “A) Dichiarare non dovuta quanto ad € 2149,20 la somma richiesta dall con TE08 del 18.09.2024 per le motivazioni di cui in CP_1 narrativa.
B) con vittoria di spese, diritti ed onorari, con loro totale distrazione in favore del procuratore costituito per fattane anticipazione”.
Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
Deve evidenziarsi che l'oggetto del ricorso è la ripetibilità delle somme erogate a titolo di maggiorazione ex lege 388/00 e di maggiorazione ex lege
448/01 per il periodo in cui la ricorrente è stata titolare di pensione quale invalida totale, ovvero sino alla visita di revisione di settembre
2024. Difatti, la ricorrente si è limitata a eccepire l'irripetibilità della somma di € 2.056,23, - pari alla maggiorazione ex lege 388/00 e alla maggiorazione ex lege 448/01 per il periodo da gennaio a settembre 2024 – e non anche quanto percepito a titolo di rateo pensione e a titolo di maggiorazione ex lege 448/01 per il mese di ottobre 2024.
Ebbene, effettuate tali premesse, occorre porre porre in evidenza che, come recentemente rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.Cass. civ.
Sez. lav. n.28771/18), si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale"
(cfr. Cass. n.19638/15; n. 8970/14; n.1446/08; n. 7048/06). Sicchè, la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento
(principio ribadito anche da Cass. civ. Sez. VI - lav., n. 10642/19), come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (cfr. Cass. n.12406/06), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali
(Cass. n.5059/18, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Tanto premesso in via generale, va evidenziato che la Cassazione ha ribadito che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già il D.L. n. 269 del 2003, CP_1 art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del
2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via CP_1 telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del
2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.
122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l del CP_1 "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all soltanto i CP_1 dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. E' pertanto confermato che essi non devono comunicare all la propria situazione reddituale già integralmente CP_1 dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio
2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991,
n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all . CP_1
La Corte di cassazione ha poi precisato che: “Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l già conosce. In CP_1 CP_2 questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso CP_2
(informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l della attivazione dei CP_1 controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito.
Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l conosce o ha l'onere di conoscere. Inoltre CP_1 come già detto, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e CP_1 la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale". Il comma
2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali." Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assitenziale), allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma ancheCass. n. 1446/2008 est. Pi.)…”
(cfr. Cass. n.13223/20).
Ne deriva che le prestazioni erogate alla ricorrente a titolo di maggiorazione sino a settembre 2024 non siano ripetibili, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033
c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale, come detto, non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l già conosce o ha l'onere di CP_1 conoscere. Peraltro, nel caso di specie, non è in contestazione che la ricorrente comunicava regolarmente i propri redditi. Tale circostanza risulta confermata dalle stesse difese dell il quale nella memoria di CP_1 costituzione ha chiarito di aver effettuato i dovuti controlli reddituali in relazione alla posizione della ricorrente prima della liquidazione della pensione di invalidità civile (cfr. pag. 2 della memoria di costituzione
“In sede di prima liquidazione della pensione di invalidità civile totale, previa verifica dei requisiti reddituali, è stata concessa unicamente la quota di pensione e non anche il beneficio della maggiorazione sociale per redditi superiori (Circolare 107/2020)”.
E' evidente, in assenza di elementi di segno contrario, che l'istituto ha avuto sempre a disposizione i dati per accertare il reddito della ricorrente e che l'eventuale erogazione di somme maggiori non può derivare dal dolo della . Pt_1
Inoltre, l , in quanto soggetto erogatore sia dell'assegno ordinario di CP_1 invalidità sia della pensione di invalidità, era ben a conoscenza della coesistenza di prestazioni percepite dalla ricorrente.
La questione relativa al dolo dell'accipiens è stata affrontata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1919/2018 nei seguenti termini:
L'orientamento consolidato è nel senso di ritenere che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all determinate CP_1 circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. n. 4849 del 1986); più precisamente, si è affermato che il comportamento omissivo dell'assicurato è dalla legge equiparato al dolo, consentendo pertanto l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente percepite, nei casi in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dall'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge ovvero dall'indisponibilità, per l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati e decisivi ai fini dell'attribuzione o della conservazione del diritto, mentre omissioni e reticenze non rilevano nei casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, dal momento che, in questi casi invero, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del
1996).
Alla stregua di tale orientamento consolidato, la Corte costituzionale ha infatti rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, sia individuabile un principio di settore riguardante il tema dell'indebito;principio che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993).
Tanto è vero che lo stesso giudice delle leggi non ha mancato di rilevare che, quando ricorra tale ipotesi, diventa irrilevante l'accertamento in punto di fatto del dolo dell'interessato: come si legge nella sentenza n.
166 del 1996, "l'irrilevanza dello stato di buona o mala fede si argomenta indirettamente dal principio – ora esplicitato dall'art. 13, primo comma, della legge n. 412 del 1991 – secondo cui nel caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti (ovvero conoscibili) dall'ente competente, le somme indebitamente percepite sono ripetibili per questo solo fatto, indipendentemente dalla prova della mala fede dell'interessato (che viene ad assumere rilevanza, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., solo ai fini della decorrenza del diritto agli interessi dal giorno del pagamento). Deve, pertanto, dichiararsi l'irripetibilità della somma pari ad € 2.149,20 richiesta dall con TE08 del 18.09.2024. CP_1
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria e della non complessità della questione.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità della somma pari ad € 2.149,20 richiesta dall con TE08 del 18.09.2024; CP_1
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in € 900,00 CP_1 per compensi, oltre accessori come per legge, con distrazione.
Bari, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli