TAR Genova, sez. II, sentenza 09/04/2026, n. 416
TAR
Sentenza 9 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione artt. 28 e 35 d.p.r. 380/2001 e eccesso di potere

    Il Comune ha correttamente applicato l'art. 35 d.p.r. 380/2001, poiché l'abuso è stato accertato su suolo demaniale e l'autore non è stato rintracciato. L'art. 28 non è applicabile in quanto riguarda opere eseguite da amministrazioni statali.

  • Rigettato
    Violazione legge 241/1990, eccesso di potere e violazione legittimo affidamento

    L'ordinanza di demolizione di immobile abusivo, per sua natura vincolata, non richiede motivazione rafforzata. Il decorso del tempo non sana l'abuso e non vi è un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva. Eventuali autorizzazioni pregresse non inficiano l'ordine di demolizione.

  • Rigettato
    Preesistenza dei volumi ante 1967

    Il ricorrente non ha assolto all'onere della prova riguardo alla preesistenza del fabbricato ante 1967. La documentazione prodotta non dimostra la presenza del manufatto in questione all'epoca indicata.

  • Inammissibile
    Domanda risarcitoria avanzata in conclusionale

    La domanda risarcitoria è inammissibile perché introdotta per la prima volta con la memoria conclusionale, configurando una mutatio libelli. Inoltre, tale domanda ricade nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Rigettato
    Violazione art. 10-bis L. 241/1990 e eccesso di potere

    L'Autorità Portuale ha legittimamente concluso il procedimento in forma semplificata ai sensi dell'art. 2, comma 1, L. 241/1990, dato che l'istanza era manifestamente improcedibile a seguito dell'ingiunzione demolitoria comunale. Pertanto, non era applicabile il preavviso di rigetto.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dal provvedimento comunale demolitorio

    Rigettato per le medesime ragioni esposte nel rigetto del ricorso R.G. n. 715/2022.

  • Inammissibile
    Domanda risarcitoria avanzata in conclusionale

    La domanda risarcitoria è inammissibile perché introdotta per la prima volta con la memoria conclusionale, configurando una mutatio libelli. Inoltre, tale domanda ricade nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Accolto
    Violazione artt. 49, 54 cod. nav., art. 934 c.c. e eccesso di potere

    Il provvedimento è illegittimo perché ha imposto al ricorrente di demolire una costruzione preesistente, acquisita automaticamente allo Stato ai sensi dell'art. 49 cod. nav. e non amovibile. La clausola del disciplinare di concessione non imponeva la demolizione di tale manufatto preesistente.

  • Accolto
    Eccesso di potere per sviamento e illegittimità derivata

    L'ingiunzione di sgombero è illegittima per sviamento di potere, poiché l'Autorità Portuale ha agito per trasferire sull'ex concessionario l'obbligo di demolizione posto a carico di altre amministrazioni. Inoltre, l'area era stata lasciata libera dal ricorrente e occupata da senzatetto.

  • Rigettato
    Preesistenza dei volumi ante 1967

    Rigettato per le medesime ragioni esposte nel rigetto del ricorso R.G. n. 715/2022.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dal provvedimento comunale demolitorio

    Rigettato per le medesime ragioni esposte nel rigetto del ricorso R.G. n. 715/2022.

  • Altro
    Domanda risarcitoria avanzata in conclusionale

    Non luogo a provvedere sulla domanda risarcitoria, poiché l'accoglimento del ricorso R.G. n. 842/2025 implica che l'Amministrazione non potrà addebitare all'impresa LO né le spese di demolizione né l'indennizzo per occupazione sine titulo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. II, sentenza 09/04/2026, n. 416
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 416
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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