Articolo 34 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
Articolo 33Articolo 35
Versione
11 marzo 1948
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Versione
16 febbraio 2001
Art. 34.
Il ((Presidente della Regione)) e' il capo dell'amministrazione regionale e rappresenta la Regione.
Promulga le leggi ed i regolamenti regionali.
Entrata in vigore il 16 febbraio 2001