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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/11/2025, n. 2363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2363 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4216/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RD ER Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. GE FF Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4216/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 PALATIELLO LIDIA MARIA
RICORRENTE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. DANILO Controparte_1 C.F._2 POMPONI
RESISTENTE
e nei confronti di rappresentato dal curatore speciale avv. Alberto Fantozzi CP_2
INTERVENIENTE con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 23.04.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza parziale n. 1062/2024, pubblicata in data 13.05.2024 e da ritenersi richiamata anche quanto alla ricostruzione in fatto, il tribunale ha così pronunciato:
“Affida il figlio minore , nato a Roma il [...], in [...] esclusiva alla madre, CP_2 autorizzando la stessa anche ad assumere le decisioni di maggiore importanza per il minore (sanità, educazione, istruzione, residenza abituale) e disponendo il collocamento del figlio presso la madre nell'abitazione della zia materna, ove attualmente il nucleo familiare convive. - Sospende, in via provvisoria, dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore Controparte_1 [...]
, nato a [...] il [...]. - Quanto al diritto di visita padre – figlio, va confermato il CP_2 calendario suggerito dal CTU, dovendosi prevedere che potrà stare con il padre a week end CP_2 alternati dalle ore 16.00 alle ore 20.00 il sabato, nonché la domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00, dovendosi escludere il pernotto, salvo diverso accordo tra le parti e ove le esigenze abitative del
lo consentano mediante predisposizione di uno spazio logistico adeguato ai bisogni del CP_2 minore. Quanto alle vacanze estive si dispone che il padre possa trascorrere con il figlio fino a sette giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Durante le vacanze natalizie, il padre potrà trascorrere, alternativamente con la madre, i giorni 24,25,31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio. Da alternarsi con la madre, di anno in anno, il giorno di Pasqua e il lunedì in Albis. Il giorno del compleanno del figlio ad anni alterni, ove non sia possibile trascorrerlo insieme. Il giorno del compleanno del genitore con il genitore festeggiato. - Pone a carico del padre un assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro 350,00 mensili, oltre rivalutazione istat, da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre contribuzione al 50% delle spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo del tribunale di Velletri. - Invita le parti a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consorzio sociale , Centro Servizi Famiglia, Controparte_3 servizio pubblico del distretto Sanitario Roma 6.4 entro il 30.06.2024”. All'esito dello svolgimento degli ulteriori approfondimenti istruttori, è emerso un equilibrio in funzione del quale il padre, gravemente deficitario in punto di capacità genitoriale, ha sostanzialmente aderito alla previsione dell'affidamento super-esclusivo in capo alla resistente, rifiutando gli interventi suggeriti dal tribunale. Secondo quanto dichiarato dalle parti, si è venuta a creare una stabilità familiare in relazione all'affidamento e alla frequentazione padre – figlio e, in questo contesto, risulta aver recuperato CP_2 la propria serenità. Con nota del 27.10.2025, su cui non vi è stato contraddittorio, la ricorrente ha allegato gravi condotte pregiudizievoli del padre, in occasione delle quali egli avrebbe rimproverato in maniera inappropriata il figlio, il quale ora non vorrebbe più vederlo. Nei messaggi documentati, il ha contestato CP_2 alla ricorrente di avergli negato la propria genitorialità, paventando di sparire dalla vita del figlio. I risultati dell'istruttoria svolta conducono il tribunale a ritenere immutata l'incapacità genitoriale paterna, messa in evidenza del corso della consulenza (“In conclusione la rivalutazione sul nucleo familiare composto dal padre , la madre e il minore , ci Controparte_1 Parte_1 CP_2 permette di arrivare alle seguenti conclusioni e suggerimenti:
1. permane la grave carenza della capacità genitoriale di;
2. la capacità genitoriale di è Controparte_1 Parte_1 lievemente compromessa;
3. la condizione migliore per il minore rimane l'affido esclusivo alla madre, con collocamento presso di essa;” cfr. revisione CTU p. 6), tanto più che egli ha rinunciato a intraprendere qualsiasi percorso funzionale al recupero delle criticità riscontrate. Va confermato l'affidamento in via super esclusiva del figlio minore alla madre, con collocamento presso la stessa nell'abitazione condotta in locazione dalla sig.ra (sita in Parte_1 Torvajanica e vicina al nucleo familiare materno che costituisce una rete di protezione). Quanto al diritto di visita padre – figlio, sebbene la ricorrente abbia rappresentato l'insorgenza di un rifiuto, il tribunale ritiene che vada confermato l'attuale spazio di frequentazione, sempre nel rispetto dei bisogni motivi del figlio minore. E' indispensabile, inoltre, che il servizio sociale prenda in carico senza ritardo il nucleo familiare, affinché monitori lo stato di benessere psicofisico del minore e la delicata situazione familiare, incisa fortemente dalla patologia che affligge la madre, oltre che dall'inadeguatezza del padre. Il servizio, inoltre, dovrà relazionare semestralmente al giudice tutelare ai sensi dell'art. 337 c.c. (ovvero prima in caso di necessità) ove ravvisi la permanenza di condotte pregiudizievoli del padre che possano condurre all'adozione di provvedimenti limitativi ulteriori, quali la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale. Il servizio, entro giorni 15, comunicherà al tribunale, alle parti e al curatore speciale il nominativo del responsabile che seguirà il nucleo familiare. Relativamente alle condizioni economiche, dev'essere innalzato l'assegno di mantenimento a carico del padre da euro 350,00 mensili a Euro 400,00 mensili, considerato che egli gode della casa familiare, ha intrapreso una nuova e più remunerativa attività lavorativa, mentre la madre deve sobbarcarsi anche i costi del canone di locazione. Il resistente dev'essere condannato alle spese di lite in forza del principio di causalità e soccombenza. Spese di lite e di CTU compensate considerata la complessiva convergenza delle parti sulle modalità di affidamento e collocamento.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunziando così provvede:
- Affida il figlio minore nato a Roma il [...], in [...] esclusiva alla madre, CP_2 autorizzando la stessa anche ad assumere le decisioni di maggiore importanza per il minore (sanità, educazione, istruzione, residenza abituale) e disponendo il collocamento del figlio presso l'abitazione condotta in locazione dalla ricorrente e ubicata in Torvajanica.
- Quanto al diritto di visita padre – figlio, va confermato il calendario suggerito dal CTU, dovendosi prevedere che potrà stare con il padre a week end alternati dalle ore 16.00 alle ore 20.00 il CP_2 sabato, nonché la domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00, dovendosi escludere il pernotto, salvo diverso accordo tra le parti. Quanto alle vacanze estive si dispone che il padre possa trascorrere con il figlio fino a sette giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Durante le vacanze natalizie, il padre potrà trascorrere, alternativamente con la madre, i giorni 24,25,31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio. Da alternarsi con la madre, di anno in anno, il giorno di Pasqua e il lunedì in Albis. Il giorno del compleanno del figlio ad anni alterni, ove non sia possibile trascorrerlo insieme. Il giorno del compleanno del genitore con il genitore festeggiato.
- Pone a carico del resistente un assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione istat, da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre contribuzione al 50% delle spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo del tribunale di Velletri.
- Dispone che il servizio sociale prenda in carico senza ritardo il nucleo familiare, affinché monitori lo stato di benessere psicofisico del minore e la delicata situazione familiare. Il servizio dovrà relazionare semestralmente al giudice tutelare ai sensi dell'art. 337 c.c. (ovvero prima in caso di necessità) ove ravvisi la permanenza di condotte pregiudizievoli del padre che possano condurre all'adozione di provvedimenti limitativi ulteriori, quali la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale. Il servizio, entro giorni 15, comunicherà al tribunale, alle parti e al curatore speciale il nominativo del responsabile che seguirà il nucleo familiare.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite e di CTU.
Si comunichi alle parti e al servizio sociale del distretto socio- sanitario di – CP_3 CP_3 così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 21.11.2025.
Il giudice rel. GE FF
Il Presidente
RD ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RD ER Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. GE FF Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4216/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 PALATIELLO LIDIA MARIA
RICORRENTE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. DANILO Controparte_1 C.F._2 POMPONI
RESISTENTE
e nei confronti di rappresentato dal curatore speciale avv. Alberto Fantozzi CP_2
INTERVENIENTE con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 23.04.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza parziale n. 1062/2024, pubblicata in data 13.05.2024 e da ritenersi richiamata anche quanto alla ricostruzione in fatto, il tribunale ha così pronunciato:
“Affida il figlio minore , nato a Roma il [...], in [...] esclusiva alla madre, CP_2 autorizzando la stessa anche ad assumere le decisioni di maggiore importanza per il minore (sanità, educazione, istruzione, residenza abituale) e disponendo il collocamento del figlio presso la madre nell'abitazione della zia materna, ove attualmente il nucleo familiare convive. - Sospende, in via provvisoria, dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore Controparte_1 [...]
, nato a [...] il [...]. - Quanto al diritto di visita padre – figlio, va confermato il CP_2 calendario suggerito dal CTU, dovendosi prevedere che potrà stare con il padre a week end CP_2 alternati dalle ore 16.00 alle ore 20.00 il sabato, nonché la domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00, dovendosi escludere il pernotto, salvo diverso accordo tra le parti e ove le esigenze abitative del
lo consentano mediante predisposizione di uno spazio logistico adeguato ai bisogni del CP_2 minore. Quanto alle vacanze estive si dispone che il padre possa trascorrere con il figlio fino a sette giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Durante le vacanze natalizie, il padre potrà trascorrere, alternativamente con la madre, i giorni 24,25,31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio. Da alternarsi con la madre, di anno in anno, il giorno di Pasqua e il lunedì in Albis. Il giorno del compleanno del figlio ad anni alterni, ove non sia possibile trascorrerlo insieme. Il giorno del compleanno del genitore con il genitore festeggiato. - Pone a carico del padre un assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro 350,00 mensili, oltre rivalutazione istat, da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre contribuzione al 50% delle spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo del tribunale di Velletri. - Invita le parti a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consorzio sociale , Centro Servizi Famiglia, Controparte_3 servizio pubblico del distretto Sanitario Roma 6.4 entro il 30.06.2024”. All'esito dello svolgimento degli ulteriori approfondimenti istruttori, è emerso un equilibrio in funzione del quale il padre, gravemente deficitario in punto di capacità genitoriale, ha sostanzialmente aderito alla previsione dell'affidamento super-esclusivo in capo alla resistente, rifiutando gli interventi suggeriti dal tribunale. Secondo quanto dichiarato dalle parti, si è venuta a creare una stabilità familiare in relazione all'affidamento e alla frequentazione padre – figlio e, in questo contesto, risulta aver recuperato CP_2 la propria serenità. Con nota del 27.10.2025, su cui non vi è stato contraddittorio, la ricorrente ha allegato gravi condotte pregiudizievoli del padre, in occasione delle quali egli avrebbe rimproverato in maniera inappropriata il figlio, il quale ora non vorrebbe più vederlo. Nei messaggi documentati, il ha contestato CP_2 alla ricorrente di avergli negato la propria genitorialità, paventando di sparire dalla vita del figlio. I risultati dell'istruttoria svolta conducono il tribunale a ritenere immutata l'incapacità genitoriale paterna, messa in evidenza del corso della consulenza (“In conclusione la rivalutazione sul nucleo familiare composto dal padre , la madre e il minore , ci Controparte_1 Parte_1 CP_2 permette di arrivare alle seguenti conclusioni e suggerimenti:
1. permane la grave carenza della capacità genitoriale di;
2. la capacità genitoriale di è Controparte_1 Parte_1 lievemente compromessa;
3. la condizione migliore per il minore rimane l'affido esclusivo alla madre, con collocamento presso di essa;” cfr. revisione CTU p. 6), tanto più che egli ha rinunciato a intraprendere qualsiasi percorso funzionale al recupero delle criticità riscontrate. Va confermato l'affidamento in via super esclusiva del figlio minore alla madre, con collocamento presso la stessa nell'abitazione condotta in locazione dalla sig.ra (sita in Parte_1 Torvajanica e vicina al nucleo familiare materno che costituisce una rete di protezione). Quanto al diritto di visita padre – figlio, sebbene la ricorrente abbia rappresentato l'insorgenza di un rifiuto, il tribunale ritiene che vada confermato l'attuale spazio di frequentazione, sempre nel rispetto dei bisogni motivi del figlio minore. E' indispensabile, inoltre, che il servizio sociale prenda in carico senza ritardo il nucleo familiare, affinché monitori lo stato di benessere psicofisico del minore e la delicata situazione familiare, incisa fortemente dalla patologia che affligge la madre, oltre che dall'inadeguatezza del padre. Il servizio, inoltre, dovrà relazionare semestralmente al giudice tutelare ai sensi dell'art. 337 c.c. (ovvero prima in caso di necessità) ove ravvisi la permanenza di condotte pregiudizievoli del padre che possano condurre all'adozione di provvedimenti limitativi ulteriori, quali la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale. Il servizio, entro giorni 15, comunicherà al tribunale, alle parti e al curatore speciale il nominativo del responsabile che seguirà il nucleo familiare. Relativamente alle condizioni economiche, dev'essere innalzato l'assegno di mantenimento a carico del padre da euro 350,00 mensili a Euro 400,00 mensili, considerato che egli gode della casa familiare, ha intrapreso una nuova e più remunerativa attività lavorativa, mentre la madre deve sobbarcarsi anche i costi del canone di locazione. Il resistente dev'essere condannato alle spese di lite in forza del principio di causalità e soccombenza. Spese di lite e di CTU compensate considerata la complessiva convergenza delle parti sulle modalità di affidamento e collocamento.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunziando così provvede:
- Affida il figlio minore nato a Roma il [...], in [...] esclusiva alla madre, CP_2 autorizzando la stessa anche ad assumere le decisioni di maggiore importanza per il minore (sanità, educazione, istruzione, residenza abituale) e disponendo il collocamento del figlio presso l'abitazione condotta in locazione dalla ricorrente e ubicata in Torvajanica.
- Quanto al diritto di visita padre – figlio, va confermato il calendario suggerito dal CTU, dovendosi prevedere che potrà stare con il padre a week end alternati dalle ore 16.00 alle ore 20.00 il CP_2 sabato, nonché la domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00, dovendosi escludere il pernotto, salvo diverso accordo tra le parti. Quanto alle vacanze estive si dispone che il padre possa trascorrere con il figlio fino a sette giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Durante le vacanze natalizie, il padre potrà trascorrere, alternativamente con la madre, i giorni 24,25,31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio. Da alternarsi con la madre, di anno in anno, il giorno di Pasqua e il lunedì in Albis. Il giorno del compleanno del figlio ad anni alterni, ove non sia possibile trascorrerlo insieme. Il giorno del compleanno del genitore con il genitore festeggiato.
- Pone a carico del resistente un assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione istat, da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre contribuzione al 50% delle spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo del tribunale di Velletri.
- Dispone che il servizio sociale prenda in carico senza ritardo il nucleo familiare, affinché monitori lo stato di benessere psicofisico del minore e la delicata situazione familiare. Il servizio dovrà relazionare semestralmente al giudice tutelare ai sensi dell'art. 337 c.c. (ovvero prima in caso di necessità) ove ravvisi la permanenza di condotte pregiudizievoli del padre che possano condurre all'adozione di provvedimenti limitativi ulteriori, quali la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale. Il servizio, entro giorni 15, comunicherà al tribunale, alle parti e al curatore speciale il nominativo del responsabile che seguirà il nucleo familiare.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite e di CTU.
Si comunichi alle parti e al servizio sociale del distretto socio- sanitario di – CP_3 CP_3 così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 21.11.2025.
Il giudice rel. GE FF
Il Presidente
RD ER