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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA-SESTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Andrea Del Nevo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Tra le parti:
con gli avvocati Biagio Riccio e Monica Pagano -Opponente Parte_1
contro con gli avvocati Filippo Pastorini e Francesco Controparte_1
Martini -Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio la chiede la revoca del decreto ingiuntivo n. 1376/24, emesso da Parte_1 questo Tribunale in data 5/6/24, in favore di per l'importo di 66.386,41 Controparte_1 euro, oltre interessi e spese di lite, in forza della fattura n. 43/2023, rimasta insoluta. In particolare, secondo la prospettazione dell'opposta, tale fattura avrebbe ad oggetto il corrispettivo per l'attività di assistenza che la stessa avrebbe svolto in favore dell'opponente nell'emissione di strumenti finanziari, nella specie di 5 Minibond short - term, in esecuzione dell'accordo raggiunto il 19/10/2023, con l'accettazione da parte della ella proposta di F&P del 18/10/2023. Pt_1
La in forza del proprio oggetto sociale, è impegnata nel settore “dell'Assistenza alle PMI CP_1 nella predisposizione della documentazione necessaria all'Emissione di strumenti finanziari alternativi al credito bancario come Minibond e Obbligazioni” (cfr. punto 1) delle premesse della proposta).
In conformità alla side-letter integrativa del conferimento incarico, la avrebbe dovuto versare Pt_1 alla 5 giorni dopo l'accettazione della proposta, la Retainer fee concordata all'art. 7 della CP_1 stessa, oltre spese, per un totale di 50.500,00 euro.
Pur essendo stati concordati altri due compensi per attività successive, solo la somma di cui sopra, maggiorata con gli accessori di legge, è stata oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Occorre preliminarmente rigettare l'eccezione di improcedibilità delle domande della CP_1 proposta in udienza dalla difesa dell'opponente, per mancata effettuazione della mediazione.
Il primo motivo di rigetto, già esplicitato da chi scrive nella propria ordinanza di cui è stata data lettura durante l'udienza del 8/1/25, è costituito dal fatto che il tentativo di conciliazione è stato espletato in quella sede, nel pieno contraddittorio delle parti, presenti personalmente con i propri difensori, e quindi in aderenza all'esigenza deflattiva che è posta a fondamento del D.lvo n. 28/10.
A tale considerazione, che riveste a parere di chi scrive carattere assorbente, si deve comunque aggiungere l'ulteriore motivo per cui il contratto stipulato tra le parti appare finalizzato solo allo svolgimento di attività prodromiche alla stipula di un contratto finanziario, come emerge dalla lettura della pagina 4 del contratto. In essa è infatti esplicitato che la sottoscrizione degli strumenti finanziari di futura emissione “è riservata in base alla normativa vigente ad , con la conseguente Controparte_2 qualificazione del contratto in esame non come “finanziario” ai sensi dell'articolo 5 del D.lvo n. 28/10, ma come negozio giuridico di consulenza, finalizzata ad una futura stipula di un contratto di tale tipo.
Nel merito l'opponente ha lamentato in questa sede la non debenza della per quattro Parte_2 motivi, che non si esaminano nell'ordine della loro proposizione.
Il primo motivo riguarda la presunta inidoneità della fattura citata a fondare le pretese della società opposta, di cui è stato chiesto lo storno.
Si tratta tuttavia di una difesa manifestamente infondata, perché la causale della fattura fa riferimento esplicito al contratto stipulato tra le parti (“come da contratto del 20/10/23”), con conseguente validità della stessa, essendo la Retainer fee contenuta nella side-letter, che è parte integrante del contratto.
Il secondo motivo sarebbe costituito dal mancato svolgimento dell'attività di consulenza pattuita tra le parti.
Anche qui si deve rilevare la manifesta infondatezza della doglianza, perché la risulta Parte_2 dovuta a prescindere dallo svolgimento di qualunque attività da parte della in quanto la CP_1 avrebbe per contratto dovuto revocare l'incarico “con il preavviso scritto previsto all'art. 2, Pt_1 punto vii), delle condizioni generali del contratto, restando comunque impegnata a pagare alla
“tutti i compensi (e) il rimborso delle spese maturati sino alla data in cui è divenuto efficace CP_1 il recesso del cliente”.
Occorre allora ricordare che in base all'art. 7 del contratto la doveva essere pagata “entro Parte_2
5 (cinque) giorni successivi alla data di accettazione della presente Proposta”, essendo solo gli altri corrispettivi collegati temporalmente ad eventi futuri.
Pertanto, in assenza di revoca dell'incarico, l'analisi delle attività che la ha comunque CP_1 documentato di aver svolto (sue produzioni da 4 a 6, e 14) appare contrattualmente superflua, perché il compenso richiesto appare integralmente dovuto, in quanto maturato il 24/10/23.
Il terzo motivo di opposizione si sostanzia nel presunto mancato perfezionamento della side-letter.
In questo caso si è di fronte però ad una contestazione temeraria, perché è stata la stessa a Pt_1 produrre con la citazione l'integrazione citata, debitamente da lei sottoscritta.
L'ultimo motivo concerne il fatto che la side-letter, a dire della avrebbe un contenuto che “non Pt_3
è stato pattuito tra le parti”.
Oltre all'inammissibilità di tale censura per evidente genericità, la stessa non considera l'espressa ammissione di analisi dell'integrazione da parte dell'opponente, che emerge a pagina 26 dell'accordo, dove enziona chiaramente il contenuto della side-letter, “che riproduciamo in segno di nostra Pt_3 integrale accettazione”.
Anche tale doglianza non merita quindi accoglimento.
Per tutti i motivi di cui sopra complessivamente considerati non possono essere accolte le domande riconvenzionali di risoluzione del contratto, non sussistendo alcun inadempimento dell'opposta, e di invalidità della lettera di integrazione e di storno della fattura contestata.
Al rigetto dell'opposizione per i medesimi motivi conseguono: - la conferma del decreto opposto, che si dichiara provvisoriamente esecutivo.
- la condanna della al pagamento delle spese di lite di questa fase alla controparte, Pt_1 liquidate nel dispositivo secondo i valori medi dello scaglione riferibile al valore di tale decreto.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e tutte le domande riconvenzionali. Conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara provvisoriamente esecutivo. Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite della presente fase di giudizio, che liquida in 14.103,00 euro per compensi, oltre accessori di legge.
Genova, 9/1/25 Il Giudice
Andrea Del Nevo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA-SESTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Andrea Del Nevo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Tra le parti:
con gli avvocati Biagio Riccio e Monica Pagano -Opponente Parte_1
contro con gli avvocati Filippo Pastorini e Francesco Controparte_1
Martini -Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio la chiede la revoca del decreto ingiuntivo n. 1376/24, emesso da Parte_1 questo Tribunale in data 5/6/24, in favore di per l'importo di 66.386,41 Controparte_1 euro, oltre interessi e spese di lite, in forza della fattura n. 43/2023, rimasta insoluta. In particolare, secondo la prospettazione dell'opposta, tale fattura avrebbe ad oggetto il corrispettivo per l'attività di assistenza che la stessa avrebbe svolto in favore dell'opponente nell'emissione di strumenti finanziari, nella specie di 5 Minibond short - term, in esecuzione dell'accordo raggiunto il 19/10/2023, con l'accettazione da parte della ella proposta di F&P del 18/10/2023. Pt_1
La in forza del proprio oggetto sociale, è impegnata nel settore “dell'Assistenza alle PMI CP_1 nella predisposizione della documentazione necessaria all'Emissione di strumenti finanziari alternativi al credito bancario come Minibond e Obbligazioni” (cfr. punto 1) delle premesse della proposta).
In conformità alla side-letter integrativa del conferimento incarico, la avrebbe dovuto versare Pt_1 alla 5 giorni dopo l'accettazione della proposta, la Retainer fee concordata all'art. 7 della CP_1 stessa, oltre spese, per un totale di 50.500,00 euro.
Pur essendo stati concordati altri due compensi per attività successive, solo la somma di cui sopra, maggiorata con gli accessori di legge, è stata oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Occorre preliminarmente rigettare l'eccezione di improcedibilità delle domande della CP_1 proposta in udienza dalla difesa dell'opponente, per mancata effettuazione della mediazione.
Il primo motivo di rigetto, già esplicitato da chi scrive nella propria ordinanza di cui è stata data lettura durante l'udienza del 8/1/25, è costituito dal fatto che il tentativo di conciliazione è stato espletato in quella sede, nel pieno contraddittorio delle parti, presenti personalmente con i propri difensori, e quindi in aderenza all'esigenza deflattiva che è posta a fondamento del D.lvo n. 28/10.
A tale considerazione, che riveste a parere di chi scrive carattere assorbente, si deve comunque aggiungere l'ulteriore motivo per cui il contratto stipulato tra le parti appare finalizzato solo allo svolgimento di attività prodromiche alla stipula di un contratto finanziario, come emerge dalla lettura della pagina 4 del contratto. In essa è infatti esplicitato che la sottoscrizione degli strumenti finanziari di futura emissione “è riservata in base alla normativa vigente ad , con la conseguente Controparte_2 qualificazione del contratto in esame non come “finanziario” ai sensi dell'articolo 5 del D.lvo n. 28/10, ma come negozio giuridico di consulenza, finalizzata ad una futura stipula di un contratto di tale tipo.
Nel merito l'opponente ha lamentato in questa sede la non debenza della per quattro Parte_2 motivi, che non si esaminano nell'ordine della loro proposizione.
Il primo motivo riguarda la presunta inidoneità della fattura citata a fondare le pretese della società opposta, di cui è stato chiesto lo storno.
Si tratta tuttavia di una difesa manifestamente infondata, perché la causale della fattura fa riferimento esplicito al contratto stipulato tra le parti (“come da contratto del 20/10/23”), con conseguente validità della stessa, essendo la Retainer fee contenuta nella side-letter, che è parte integrante del contratto.
Il secondo motivo sarebbe costituito dal mancato svolgimento dell'attività di consulenza pattuita tra le parti.
Anche qui si deve rilevare la manifesta infondatezza della doglianza, perché la risulta Parte_2 dovuta a prescindere dallo svolgimento di qualunque attività da parte della in quanto la CP_1 avrebbe per contratto dovuto revocare l'incarico “con il preavviso scritto previsto all'art. 2, Pt_1 punto vii), delle condizioni generali del contratto, restando comunque impegnata a pagare alla
“tutti i compensi (e) il rimborso delle spese maturati sino alla data in cui è divenuto efficace CP_1 il recesso del cliente”.
Occorre allora ricordare che in base all'art. 7 del contratto la doveva essere pagata “entro Parte_2
5 (cinque) giorni successivi alla data di accettazione della presente Proposta”, essendo solo gli altri corrispettivi collegati temporalmente ad eventi futuri.
Pertanto, in assenza di revoca dell'incarico, l'analisi delle attività che la ha comunque CP_1 documentato di aver svolto (sue produzioni da 4 a 6, e 14) appare contrattualmente superflua, perché il compenso richiesto appare integralmente dovuto, in quanto maturato il 24/10/23.
Il terzo motivo di opposizione si sostanzia nel presunto mancato perfezionamento della side-letter.
In questo caso si è di fronte però ad una contestazione temeraria, perché è stata la stessa a Pt_1 produrre con la citazione l'integrazione citata, debitamente da lei sottoscritta.
L'ultimo motivo concerne il fatto che la side-letter, a dire della avrebbe un contenuto che “non Pt_3
è stato pattuito tra le parti”.
Oltre all'inammissibilità di tale censura per evidente genericità, la stessa non considera l'espressa ammissione di analisi dell'integrazione da parte dell'opponente, che emerge a pagina 26 dell'accordo, dove enziona chiaramente il contenuto della side-letter, “che riproduciamo in segno di nostra Pt_3 integrale accettazione”.
Anche tale doglianza non merita quindi accoglimento.
Per tutti i motivi di cui sopra complessivamente considerati non possono essere accolte le domande riconvenzionali di risoluzione del contratto, non sussistendo alcun inadempimento dell'opposta, e di invalidità della lettera di integrazione e di storno della fattura contestata.
Al rigetto dell'opposizione per i medesimi motivi conseguono: - la conferma del decreto opposto, che si dichiara provvisoriamente esecutivo.
- la condanna della al pagamento delle spese di lite di questa fase alla controparte, Pt_1 liquidate nel dispositivo secondo i valori medi dello scaglione riferibile al valore di tale decreto.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e tutte le domande riconvenzionali. Conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara provvisoriamente esecutivo. Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite della presente fase di giudizio, che liquida in 14.103,00 euro per compensi, oltre accessori di legge.
Genova, 9/1/25 Il Giudice
Andrea Del Nevo