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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/04/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. Eugenio Facciolla, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 2 febbraio 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 136/2020 R.G. e vertente
fra
, Cod. Fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Di Lena ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, al viale del Basento
114 D), giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti, dall'avv. Maurizio Roberto Brancati con cui elettivamente domicilia presso l'Ufficio Legale dell'ente in Potenza alla Via Vincenzo Verrastro n.
4;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso, depositato il 16.01.2020 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro e, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, domandava di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'operato della con Controparte_1 riferimento all'avviso pubblico approvato con Determina Dirigenziale n. 11AG.2019/D.00147 del
27/2/2019, e il diritto del ricorrente al punteggio di 100/100 della graduatoria approvata con
Determina Dirigenziale n. 1152/2019 del 22.11.2019, e previa declaratoria di nullità, invalidità ed inefficacia e/o previa disapplicazione di tutti gli atti illegittimi e di tutti gli atti connessi, ordinare alla di revocare la predetta graduatoria e/o di rideterminarla, con il riconoscimento di Controparte_1
n. 1 punto in relazione all'art. 2b dell'avviso e con il conseguente riconoscimento al ricorrente della posizione economica D7 e con condanna della al pagamento di tutte le relative spettanze CP_1
retributive con decorrenza dal 1.4.2018, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese legali.
Si costituiva la , in persona del legale rappresentante pro tempore, e chiedeva il Controparte_1
rigetto del ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in corso di causa, si prendeva atto della intervenuta attribuzione al ricorrente della posizione economica reclamata in esito a positiva partecipazione a successiva selezione interna, per cui la chiedeva Controparte_1
dichiararsi cessata la materia del contendere per mancanza di interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio, mentre il ricorrente intendeva proseguire il giudizio come azione risarcitoria, domanda nuova, genericamente introdotta (in via meramente ipotetica) e sprovvista della necessaria previa indicazione dei mezzi di prova. Pertanto all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La sopravvenuta attribuzione al ricorrente della posizione economica reclamata in esito a positiva partecipazione a successiva selezione interna consente di dichiarare cessata la materia del contendere per mancanza di interesse del ricorrente alla causa.
Evidentemente, la nuova situazione venutasi a creare ha fatto venir meno ogni posizione di contrasto tra le parti circa l'oggetto del presente procedimento, con conseguente cessazione dell'interesse a proseguire il giudizio e del correlativo obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Né la domanda nuova introdotta, finalizzata all'eventuale risarcimento dei danni, consente la prosecuzione del giudizio, sia perché nuova che perché generica e sfornita di elementi probatori.
È noto che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Suprema
Corte ha definito i confini. Invero, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda tale che viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, oppure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (ex multiss Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 21/05/1987). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Sez. L, Sentenza n. 3096 del 16/03/2000; Sez. 1, Sentenza n. 5476 del
04/06/1999).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: 1) l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; 2) occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
3) deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte. Parte ricorrente riconosce l'attribuzione del punteggio e della posizione economica reclamata.
Tali requisiti, per quanto si è precisato e risultante dagli atti, appaiono tutti ricorrere nel caso di specie.
3. Quanto alle spese di lite, non può ignorarsi il comportamento tenuto dalla parte resistente, che non può che essere apprezzato in termini di celerità ed economicità nella definizione del procedimento;
sussistono, quindi, i presupposti normativi per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 16.1.2020, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Potenza, 4.2. 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla