Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 26/06/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 01213/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02079/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di AL (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2079 del 2024, proposto da -OMISSIS-, in proprio e in qualità di legale rappresentante della-OMISSIS- -OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore e Manuela Casilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con il quale il responsabile del II Settore Urbanistica, Edilizia ed Ambiente del comune di Cava de' Tirreni ha disposto l'acquisizione gratuita al proprio patrimonio del fabbricato con relativa area di sedime sito nel medesimo comune alla via-OMISSIS-;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo della posizione soggettiva dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cava de' Tirreni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, all’uopo allegando e deducendo che: la società “-OMISSIS-”, di cui -OMISSIS- e -OMISSIS-sono soci, è comproprietaria, unitamente al sig. -OMISSIS-, di un complesso immobiliare sito alla via-OMISSIS-, destinato ad attività di "riparazione e manutenzione di impianti elettrici"; tale complesso si compone, nello specifico, di due fabbricati della consistenza rispettivamente di mq 108 e di mq 155, in catasto al foglio -OMISSIS- per i quali sono state a suo tempo presentate regolari domande di condono edilizio; con distinte ordinanze del-OMISSIS- la civica amministrazione ha, tuttavia, ingiunto la demolizione degli immobili, dopo aver rigettato, con provvedimento del -OMISSIS-, le istanze di condono presentate; le predette ordinanze di demolizione non sono mai state notificate alla società ricorrente, pur essendo la stessa comproprietaria dell'intero complesso; peraltro, ai ricorrenti -OMISSIS- e-OMISSIS-, in proprio, è stata notificata soltanto l'ordinanza n. -OMISSIS- ciononostante, con provvedimento prot. n.-OMISSIS-, il comune di Cava de' Tirreni ha accertato la inottemperanza dei destinatari ad entrambe le ordinanze di demolizione, dandone, tuttavia, comunicazione unicamente ai ricorrenti-OMISSIS-, omettendo, dunque, anche in tal caso, di coinvolgere nel procedimento la società “-OMISSIS-”; pur essendo l’intera sequela procedimentale gravemente viziata per quanto sopra evidenziato, i ricorrenti-OMISSIS-, in data -OMISSIS-, hanno, comunque, comunicato all'amministrazione comunale l’inizio dei lavori di demolizione delle opere coincidenti con la porzione del complesso immobiliare nella loro materiale disponibilità; in data -OMISSIS-, il ricorrente -OMISSIS- ha anche rappresentato all’ente di aver proceduto alla demolizione delle opere, invitando conseguentemente il responsabile dell’U.T.C. ad effettuare un sopralluogo per constatare l'avvenuta esecuzione dell'intervento; in risposta a tale richiesta, il comune, in data -OMISSIS-, ha sorprendentemente adottato l’impugnata determinazione prot. n. -OMISSIS- con la quale, richiamato l’atto di accertamento della inottemperanza ad entrambe le ordinanze n. -OMISSIS-, ha disposto l'acquisizione al patrimonio comunale dell’intero complesso immobiliare.
2. Tanto premesso in fatto, i ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità ed erroneità della gravata ordinanza, sulla base delle doglianze in diritto come di seguito rubricate:
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31 DEL D.P.R. N. 380/2001. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. CARENTE ISTRUTTORIA. OMESSA PONDERAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTEMPLATA. OMESSA INDIVIDUAZIONE DELLE AREE OGGETTO DI ACQUISIZIONE. VIOLAZIONE DEL "GIUSTO PROCEDIMENTO". ECCESSO DI POTERE. ALTRI PROFILI.
2. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, NECESSARIETÀ ED ADEGUATEZZA. INSUFFICIENTE, PERPLESSA O CARENTE MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/90. ILLOGICITÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “GIUSTO PROCEDIMENTO”.
3. Sulla scorta delle descritte causali, hanno invocato l’integrale accoglimento della domanda.
4. Si è costituito il Comune di Cava de’ Tirreni per resistere al ricorso, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnativa del formale atto di accertamento dell’inottemperanza; laddove, nel merito, ne ha chiesto il rigetto, perché infondato, in fatto e in diritto.
5. All’udienza pubblica del 25 giugno 2025, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
6. Come esposto in narrativa, la presente impugnativa ha ad oggetto il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con cui il dirigente del II Settore Governo del Territorio ha formalmente accertato l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile abusivo alla via XXV luglio di Cava de’ Tirreni.
7. Ciò posto, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere disatteso.
8. In primo luogo, va detto che destituita di fondamento si rivela l’eccezione preliminare d’inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, tenuto conto che la parte ricorrente, con l’odierno ricorso, ha fatto valere vizi propri dell’acquisizione.
Segnatamente, con i due motivi di ricorso, ha lamentato che l’acquisizione sarebbe inficiata dall’omessa notifica alla società ricorrente di alcuna ordinanza di demolizione, dalla mancata indicazione in maniera puntuale dell’area acquisita al patrimonio dell’ente e da una presunta sproporzionalità rispetto alla violazione commessa, anche tenuto conto che, in data -OMISSIS- i ricorrenti hanno comunicato di aver demolito le opere coincidenti con la porzione immobiliare nella loro materiale disponibilità, essendo impossibilitati a demolire le opere oggetto dell’ordinanza n. -OMISSIS- adottata nei confronti del solo -OMISSIS- che ne ha il possesso esclusivo.
9. Ciò precisato, le doglianze lamentate non si rivelano meritevoli di condivisione da parte del Collegio.
10. Con riferimento all’omessa notifica dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, va detto che, dagli atti, emerge che essa è stata notifica ad ambedue ricorrenti, in proprio e nella qualità di soci della società -OMISSIS-.
Peraltro, come condivisibilmente rilevato dalla parte resistente, la società -OMISSIS- (e i rispettivi soci) non ha ricevuto formale notifica dell’ordinanza n. -OMISSIS-(R.G. n. 29 del 2015) in quanto essa ( dello stesso contenuto) è emessa e notificata nei confronti di altro soggetto (sig. -OMISSIS-), quale, comproprietario (pro quota divisa) del medesime cespite (ubicato alla via-OMISSIS-) attinto dagli stessi abusi edilizi.
Detta ordinanza risulta comunque nota ai ricorrenti per aver spiegato atto di intervento nel ricorso n. 543 del 2015 innanzi al TAR Campania, AL (proposto dal sig. Santoriello prima contro il presuppsoto diniego di condono e poi, con motivi aggiunti, avverso l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- (R.G. n. 29 del 2015).
Dunque, le contestazioni in esame vanno respinte.
11. Priva di pregio si rivela, altresì, la doglianza afferente la asserita mancata indicazione dell’area da acquisire al patrimonio comunale.
Invero, dalla piana lettura dell’atto gravato, emerge inequivocabilmente che l’area acquisita al patrimonio è l’immobile e l’area di sedime insistenti “ nel N.C.E.U. al foglio n. -OMISSIS- consistenza, rispettivamente, 108 mq e 155 mq…nello stato in cui si trova, con ogni diritto, ragione e azione, accessione e pertinenza, servitù di ogni specie, libero da iscrizioni e trascrizioni e pregiudizievoli da pesi, oneri o vincoli e con ogni garanzia di legge ”.
Non v’è dubbio, pertanto, che il provvedimento acquisitivo rechi esattamente l’area acquisita al patrimonio indisponibile dell’ente, venendo indicata sia la particella catastale, con relativi sub), sia la metratura effettiva, sia la destinazione dell’area interessata dal provvedimento impugnato.
12. Con ulteriore mezzo, i ricorrenti hanno lamentano difetto di motivazione, allegando che, nel caso che ci occupa, palmare è la carente esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del provvedimento impugnato; il che oltre ad evidenziare un difetto assoluto di motivazione, conferma pienamente la superficialità, condotta nella fase istruttoria dall'Amministrazione resistente.
Per argomentare l’infondatezza di siffatta censura basti rilevare la natura di atto dovuto che va ascritta al provvedimento di acquisizione (Cons. di Stato Sez. VI, Sent.13-06-2023, n. 5763; “ L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'immobile abusivo e del sedime costituisce effetto automatico della mancata ottemperanza all'ordinanza di ingiunzione della demolizione, e ha natura meramente dichiarativa e non implica scelte di tipo discrezionale, con la conseguenza che, ai fini della sua adozione, una volta avveratisi i suddetti presupposti, non incombe sulla P.A. un peculiare obbligo di motivazione in ordine alla misura dell'acquisizione ” (T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 2/03/2021, n.1389; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 28 maggio 2020 n. 2061; id., 2 luglio 2020 n. 2821).
13. Da ultimo, irrilevante è la avvenuta comunicazione di parziale ottemperanza dell’ordine demolitorio.
Invero, come recentemente rilevato dal questo Tribunale, il privato può utilmente demolire solo prima del formale accertamento dell’inottemperanza, ma mai dopo (cfr. sentenza del 14 maggio 2025, n. 869/2025, che si rifà a CdS 806/2024, secondo cui “la funzione del verbale di accertamento dell’inottemperanza è quella di consentire «necessariamente l’apertura di una parentesi accertativa/informativa, che da un lato consente all’amministrazione di verificare l’elemento materiale dell’illecito, dall’altro mette il suo autore in condizione di difendersi … Essa risponde dunque ad esigenze di garanzia di difesa, ma anche a logiche di risparmio, stante che l’avvenuta demolizione spontanea, seppure tardiva, soddisfa pienamente e a costo zero le esigenze di buon governo del territorio dell’amministrazione vigilante”).
14. In definitiva, al lume delle considerazioni finora svolte il ricorso si profila infondato e va conseguentemente respinto.
15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in ragione dell’attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di AL (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a corrispondere al Comune di Cava de’ Tirreni le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento), oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in AL nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gaetana Marena, Presidente
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
Laura Zoppo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Gaetana Marena |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.