Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/06/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dr. Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 3488/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in Via Donizetti, 11 83035 Parte_1
Grottaminarda, presso lo studio dell'avv. FISCHETTI GENNARO
ALESSANDRO, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso VIA F.DO IANNACCONE, 12 83100 CP_1
AVELLINO, rappresentato e difeso dall'avv. PARRELLA SERGIO giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 06/06/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/08/2024 la parte ricorrente esponeva di aver richiesto per il riconoscimento di una rendita\indennizzo per aver riportato una malattia professionale nello svolgimento dell'attività lavorativa;
che l non CP_1
aveva riconosciuto la sussistenza della malattia.
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Per ottenere la corresponsione della rendita da inabilità permanente a carico dell è necessario, ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 30.06.1965 n.1124 come CP_1
mod. dalla sentenza della Corte costituzionale 30 maggio 1977, n. 93, una inabilità assoluta o una inabilità permanente parziale conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale privi il lavoratore completamente o parzialmente dell'attitudine al lavoro. In caso di inabilità permanente parziale dev'esserci una diminuzione dell'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento o 6 per cento in caso di danno biologico, alla luce delle previsioni della L.n.38\2000.
Nella specie dalla consulenza tecnica espletata è risultato che l'infortunio è senza esiti.
Il ctu ha chiarito che “la Legionellosi contratta in occasione di lavoro, guarita senza esiti e/o complicazioni, in soggetto affetto da diabete mellito tipo II, ipertensione arteriosa e cardiopatia ischemica cronica ” ; l'infortunio lavorativo accertato, guarito senza esiti, ha determinato un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 55 - dal 9.10.2023 al 2.12.2023, periodo di prognosi che ha impedito al ricorrente di attendere al lavoro, come indicato nella denuncia/comunicazione di Infortunio”.
Il parere del consulente, che qui si intenda integralmente riportato e trascritto, adeguatamente motivato e non contrastato da alcun valido elemento o argomentazione, è condiviso da questo Giudice, in considerazione delle motivazioni addotte.
Va altresì rigettata la domanda di pagamento dell'indennità per la inabilità assoluta, in quanto i dipendenti pubblici (come il ricorrente dipendente del
Ministero dell'istruzione) non hanno diritto a percepire l'indennità per l'inabilità temporanea assoluta così come stabilito dalla Corte di Cassazione (sent. N.
21325 del 14/9/2017) in quanto nel periodo di assenza dal lavoro a causa
2 dell'infortunio, percepiscono già per intero la loro normale retribuzione da parte del datore di lavoro.
In effetti, l'indennità giornaliera per invalidità temporanea costituisce una prestazione economica, a carattere assistenziale, diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finché dura l'inabilità che impedisce totalmente e di fatto all'infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative, per cui tale finalità viene meno se il lavoratore percepisce per intero la retribuzione nello stesso periodo.
Tanto premesso il ricorso va rigettato.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio, tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate
P.Q.M.
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1
dell' così provvede: CP_1
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 07/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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