Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 66
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 1, commi 641 e 649 della legge 147/2013, nonché dell'art. 53 della Costituzione

    La Corte ritiene che la documentazione presentata dalla ricorrente non rispetti i tempi e le modalità previste dal Regolamento comunale e dalle disposizioni normative vigenti. La Corte richiama la giurisprudenza della Cassazione che stabilisce che la quota fissa della TARI è sempre dovuta sulla base del possesso o detenzione di superfici idonee alla produzione di rifiuti, indipendentemente dalla qualità o quantità dei rifiuti prodotti o dalla fruizione del servizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 66
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 66
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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