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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 66/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI CARLO MARIA, Presidente
PESCINO PASQUALE, TO
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3645/2025 depositato il 27/08/2025
proposto da
Ricorrente Ricorrente_1 - P.I.
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Piedimonte Matese - Indirizzo 81016 Piedimonte Matese CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2162 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2162 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5329/2025 depositato il
10/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con sede in Caserta, Indirizzo_1, c.f. P.I., in persona del Direttore Generale dott. Nominativo_1, elettivamente domiciliato in Napoli al Indirizzo_2, presso lo studio del prof. avv. Difensore_1 , come identificati negli atti introduttivi, propone ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo TARI n. 2162 del 7 maggio 2025, notificato il 29 maggio
2025, con il quale il Comune di Piedimonte Matese ha richiesto il pagamento della TARI per gli anni
2023 e 2024, maggiorata di sanzioni ed interessi, per un importo complessivo di euro 1.228.605,00, riferita anche a strutture ospedaliere notoriamente escluse da tassazione e, addirittura, ad un immobile dismesso già dal 2019.
La ricorrente eccepisce i seguenti motivi:
1) Illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 1, commi 641 e 649 della legge 147/2013, nonché dell'art. 53 della Costituzione.
Sostiene che nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Fa rilevare che gli accertamenti relativi alle annualità 2021 e 2022, regolarmente impugnati con i quali continuava a pretendere la TARI sulle superfici destinate ad OSPEDALE e sulle altre superfici produttive di rifiuti speciali, nonché sull'immobile di Indirizzo_3 sono stati accolti da con sentenze n. 2710/1/2025 del 9 giugno 2025 (anno 2022- all. 5) e 3087/12/2025 del 1 luglio 2025 (anno 2021- all 6) che riconoscevano l'indiscutibile non debenza del tributo per la aree produttive di rifiuti speciali, ed in particolare per l'ospedale di Piedimonte Matese, escluso per legge e per l'immobile di Indirizzo_3 dismesso dal 2019; nonostante le chiare sentenze di merito il Comune di Piedimonte Matese, imperturbabile, in data 29 maggio 2025, notificava anche l'avviso di accertamento n. 2163, cumulativo delle annualità 2023 e 2024, annualità per la quale, peraltro, non era neanche decorso il termine del 30 giugno
2025 per presentare dichiarazione di non tassabilità per le aree produttive di rifiuti speciali, con il quale insisteva nel tassare le aree adibite ad ospedale e produttive di rifiuti speciali, nonché l'immobile di Indirizzo_3 dismesso già dal 2019.
Conclude con al richiesta di accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare l'avviso di accertamento impugnato rideterminando la TARI dovuta in base alle superfici effettivamente tassabili con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
Per il Comune di Piedimonte Matese (CE), C.F. P.IVA_1, con sede istituzionale in Piedimonte Matese (CE), Indirizzo_4 , in persona del Sindaco pro-tempore Ing. Nominativo_2 , rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente tra loro ai fini del presente giudizio in forza di procura speciale in calce al presente atto, dall'avv. Difensore_3 contesta le tesi di parte ricorrente sulla non debenza del tributo e conclude con la richiesta nel merito, respingere il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 in quanto infondato per le ragioni sovra esposte. in ogni caso condannare parte ricorrente alla refusione delle spese e dei compensi professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso infondato.
L'art 649 della Legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti prevede “nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori,
a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali , nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantita' che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.” Successivamente viene demandato ai singoli comuni l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.
La documentazione non risulta presentata nei tempi e modi previsti dal Regolamento del Comune come disciplinato dall'articolo 16 - Riduzioni a favore utenze non domestiche per avvio a riciclo.
L'articolo 1 del predetto regolamento dispone che “ Nella determinazione della TARI, così come disciplinato dal comma 649 dell' articolo 1 della legge 147/2013 per le utenze non domestiche che si servono del servizio pubblico sono previste riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati”
Al fine del calcolo della precedente quota, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 28 febbraio dell' anno successivo ( o altra data, preferibilmente entro il primo trimestre) apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti nei locali/aree in cui l'attività viene svolta. In caso di omessa presentazione della dichiarazione non vi è diritto alla riduzione. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo
152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente' controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. La quota di tributo non dovuto verrà calcolata a consuntivo -con compensazione con il tributo dovuto per l' anno successivo ò rimborso .dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di mcapienza.
Il Regolamento del Comune riflette la posizione consolidata della Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 13455 depositata il 15 maggio 2024, intervenendo in tema di esenzione della TARI, ha statuito il seguente principio di diritto secondo il quale “… alla luce del disposto di cui all' art. l'art. 1, comma 649, legge n. 147/2013, il quale prevede che nella determinazione delle superfici assoggettabili alla TARI non si tenga conto di quelle ove si formano i rifiuti speciali ed in forza del successivo comma 651 del medesimo articolo – che richiama il d.P.R. 27.4.1999 n.
158 (“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, tutt'ora in vigore) in base al quale risulta che la tassa in questione è doppiamente strutturata in una parte variabile ed in una parte fissa – allorquando il contribuente provi di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o, comunque, non assimilati e smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate, lo stesso è sempre tenuto a corrispondere, per intero, la quota fissa sulla base del mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto potenzialmente idonee ad ospitare attività antropiche inquinanti ed a costituire un carico per il gestore del servizio, essendo destinata detta quota a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e del servizio nell'interesse dell'intera collettività e, dunque, indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall'oggettiva fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività …”
Sul tema, i giudici di legittimità hanno precisato, come evidenziato da Cass. 28030/2023, che “… la tassa in questione è doppiamente strutturata: a. in una parte variabile, non dovuta allorquando il contribuente provi di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o comunque non assimilati e smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate;
b. in una parte fissa, sempre dovuta invece dovuta per intero, sulla base del mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto astrattamente idonee ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio, essendo essa destinata a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e servizio nell'interesse dell'intera collettività e dunque indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall'oggettiva volontaria fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività (v. , Sez.
T., 14 marzo 2022, nn. 8205 e 8222, che richiama Cass. 15 marzo 2021, n. 7187; Cass. 23 maggio 2019,
n. 14038 e Cass., Sez. T., 27 febbraio 2020, n. 5360); …”
La documentazione versata in atti dalla ricorrente non risponde ai criteri e alle disposizioni normative sopra richiamate, né alle modalità previste dall'articolo 24 del Regolamento.
Tuttavia tenuto conto che l'Ente non ha fornito risposta alla documentazione della ricorrente si giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI CARLO MARIA, Presidente
PESCINO PASQUALE, TO
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3645/2025 depositato il 27/08/2025
proposto da
Ricorrente Ricorrente_1 - P.I.
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Piedimonte Matese - Indirizzo 81016 Piedimonte Matese CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2162 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2162 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5329/2025 depositato il
10/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con sede in Caserta, Indirizzo_1, c.f. P.I., in persona del Direttore Generale dott. Nominativo_1, elettivamente domiciliato in Napoli al Indirizzo_2, presso lo studio del prof. avv. Difensore_1 , come identificati negli atti introduttivi, propone ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo TARI n. 2162 del 7 maggio 2025, notificato il 29 maggio
2025, con il quale il Comune di Piedimonte Matese ha richiesto il pagamento della TARI per gli anni
2023 e 2024, maggiorata di sanzioni ed interessi, per un importo complessivo di euro 1.228.605,00, riferita anche a strutture ospedaliere notoriamente escluse da tassazione e, addirittura, ad un immobile dismesso già dal 2019.
La ricorrente eccepisce i seguenti motivi:
1) Illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 1, commi 641 e 649 della legge 147/2013, nonché dell'art. 53 della Costituzione.
Sostiene che nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Fa rilevare che gli accertamenti relativi alle annualità 2021 e 2022, regolarmente impugnati con i quali continuava a pretendere la TARI sulle superfici destinate ad OSPEDALE e sulle altre superfici produttive di rifiuti speciali, nonché sull'immobile di Indirizzo_3 sono stati accolti da con sentenze n. 2710/1/2025 del 9 giugno 2025 (anno 2022- all. 5) e 3087/12/2025 del 1 luglio 2025 (anno 2021- all 6) che riconoscevano l'indiscutibile non debenza del tributo per la aree produttive di rifiuti speciali, ed in particolare per l'ospedale di Piedimonte Matese, escluso per legge e per l'immobile di Indirizzo_3 dismesso dal 2019; nonostante le chiare sentenze di merito il Comune di Piedimonte Matese, imperturbabile, in data 29 maggio 2025, notificava anche l'avviso di accertamento n. 2163, cumulativo delle annualità 2023 e 2024, annualità per la quale, peraltro, non era neanche decorso il termine del 30 giugno
2025 per presentare dichiarazione di non tassabilità per le aree produttive di rifiuti speciali, con il quale insisteva nel tassare le aree adibite ad ospedale e produttive di rifiuti speciali, nonché l'immobile di Indirizzo_3 dismesso già dal 2019.
Conclude con al richiesta di accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare l'avviso di accertamento impugnato rideterminando la TARI dovuta in base alle superfici effettivamente tassabili con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
Per il Comune di Piedimonte Matese (CE), C.F. P.IVA_1, con sede istituzionale in Piedimonte Matese (CE), Indirizzo_4 , in persona del Sindaco pro-tempore Ing. Nominativo_2 , rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente tra loro ai fini del presente giudizio in forza di procura speciale in calce al presente atto, dall'avv. Difensore_3 contesta le tesi di parte ricorrente sulla non debenza del tributo e conclude con la richiesta nel merito, respingere il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 in quanto infondato per le ragioni sovra esposte. in ogni caso condannare parte ricorrente alla refusione delle spese e dei compensi professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso infondato.
L'art 649 della Legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti prevede “nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori,
a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali , nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantita' che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.” Successivamente viene demandato ai singoli comuni l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.
La documentazione non risulta presentata nei tempi e modi previsti dal Regolamento del Comune come disciplinato dall'articolo 16 - Riduzioni a favore utenze non domestiche per avvio a riciclo.
L'articolo 1 del predetto regolamento dispone che “ Nella determinazione della TARI, così come disciplinato dal comma 649 dell' articolo 1 della legge 147/2013 per le utenze non domestiche che si servono del servizio pubblico sono previste riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati”
Al fine del calcolo della precedente quota, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 28 febbraio dell' anno successivo ( o altra data, preferibilmente entro il primo trimestre) apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti nei locali/aree in cui l'attività viene svolta. In caso di omessa presentazione della dichiarazione non vi è diritto alla riduzione. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo
152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente' controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. La quota di tributo non dovuto verrà calcolata a consuntivo -con compensazione con il tributo dovuto per l' anno successivo ò rimborso .dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di mcapienza.
Il Regolamento del Comune riflette la posizione consolidata della Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 13455 depositata il 15 maggio 2024, intervenendo in tema di esenzione della TARI, ha statuito il seguente principio di diritto secondo il quale “… alla luce del disposto di cui all' art. l'art. 1, comma 649, legge n. 147/2013, il quale prevede che nella determinazione delle superfici assoggettabili alla TARI non si tenga conto di quelle ove si formano i rifiuti speciali ed in forza del successivo comma 651 del medesimo articolo – che richiama il d.P.R. 27.4.1999 n.
158 (“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, tutt'ora in vigore) in base al quale risulta che la tassa in questione è doppiamente strutturata in una parte variabile ed in una parte fissa – allorquando il contribuente provi di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o, comunque, non assimilati e smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate, lo stesso è sempre tenuto a corrispondere, per intero, la quota fissa sulla base del mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto potenzialmente idonee ad ospitare attività antropiche inquinanti ed a costituire un carico per il gestore del servizio, essendo destinata detta quota a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e del servizio nell'interesse dell'intera collettività e, dunque, indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall'oggettiva fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività …”
Sul tema, i giudici di legittimità hanno precisato, come evidenziato da Cass. 28030/2023, che “… la tassa in questione è doppiamente strutturata: a. in una parte variabile, non dovuta allorquando il contribuente provi di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o comunque non assimilati e smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate;
b. in una parte fissa, sempre dovuta invece dovuta per intero, sulla base del mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto astrattamente idonee ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio, essendo essa destinata a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e servizio nell'interesse dell'intera collettività e dunque indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall'oggettiva volontaria fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività (v. , Sez.
T., 14 marzo 2022, nn. 8205 e 8222, che richiama Cass. 15 marzo 2021, n. 7187; Cass. 23 maggio 2019,
n. 14038 e Cass., Sez. T., 27 febbraio 2020, n. 5360); …”
La documentazione versata in atti dalla ricorrente non risponde ai criteri e alle disposizioni normative sopra richiamate, né alle modalità previste dall'articolo 24 del Regolamento.
Tuttavia tenuto conto che l'Ente non ha fornito risposta alla documentazione della ricorrente si giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.