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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/07/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Federica Peluso Giudice, riunito in camera di conIGlio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 693 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2 entrambe le parti rappresentate e difese dall'avv. PANAGROSSO ATTILIO, come da procure in atti;
ricorrenti NONCHÉ P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso, come riformulate con il deposito di note ex art.127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Parte_2 13/03/2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 20/09/2001, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Camposano (NA) (al N. 23, Parte II, Serie A, Anno 2001). Hanno rilevato che la comunione spirituale e materiale non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione a far tempo dalla comparizione dei coniugi ovvero dalla scadenza del termine ex art. 127 ter, 5° comma c.p.c. nella procedura di separazione dei coniugi, definita con decreto di omologa n.1418/2022 del 18/11/2022, R.G.n.5784/2022. Per_ Premesso che dal matrimonio sono nate due figlie, il 24 marzo 2005 ed il 5 Per_1 settembre 2008, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto. In luogo della fissazione dell'udienza camerale, è stata disposta dal Presidente del Tribunale la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, i coniugi hanno rinunziato alla comparizione e ribadito la loro volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili alle condizioni concordate e riformulate con il deposito delle note ex art.127 ter c.p.c.. Dunque, stante l'impossibilità della conciliazione, la causa è stata trattenuta in decisione con rimessione degli atti al Collegio. È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. (comunicazione del 17/03/2025). La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con il richiamato provvedimento, il Tribunale di Nola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi. La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) i coniugi continueranno a vivere separatamente e precisamente la IG.ra Pt_2 continuerà a vivere nella casa coniugale in CAMPOSANO, via G. Marconi V Trav.n.9, di sua proprietà, unitamente alle due figlie e mentre il IG. fisserà in Per_1 Per_2 Pt_1 piena autonomia il suo domicilio, residenza o dimora;
con l'impegno di entrambi di comunicarsi i relativi indirizzi e recapiti telefonici ed i mutamenti degli stessi;
2) l'affidamento della figlia minore sarà condiviso, e la minore rimarrà Per_2 prevalentemente collocata presso la madre con diritto del padre di vederla, previo accordo anche telefonico con la figlia, tenuto conto della loro volontà e delle sue eIGenze di studio nonché delle eIGenze di lavoro dei genitori e, comunque per un tempo non inferiore a: due volte alla settimana, da individuarsi come già detto d'accordo tra le parti e, in mancanza di accordo, il lunedì e mercoledì dalle ore 18,00 alle ore 21,30 la settimana in cui non trascorre il fine settimana con il padre;
fine settimana alternati dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera con pernotto presso il padre;
durante le festività natalizie ad anni alterni e sempre previo accordo con , un anno il 24 Per_2 dicembre, il 1 gennaio e il 6 gennaio;
un altro anno il 25 dicembre, il 26 dicembre e 31 dicembre;
Pasqua e Lunedì in Albis alternati con ciascun genitore;
durante le vacanze estive un periodo complessivo di 10 gg anche non continuativi da concordarsi con la madre e, possibilmente anche con la minore, entro il 30 maggio di ogni anno;
compleanno e onomastico del padre e festa del papà . Quanto alla primogenita , ormai maggiorenne, entrambi i genitori gestiranno in Per_1 piena autonomia il rapporto con lei. Il padre sarà informato, a cura della madre, sulle condizioni di salute delle ragazze, nonché su ogni altro problema di particolare importanza riguardante le stesse;
le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore
relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, ecc., saranno assunte d'accordo Per_2 dai genitori;
3) Il padre sarà informato, a cura della madre, sulle condizioni di salute delle figlie, nonché su ogni altro problema di particolare importanza riguardante le stesse;
le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all' educazione, all'istruzione, alla salute, ecc., saranno assunte d'accordo dai genitori;
4) la IG.ra , rinuncia all'assegno divorzile;
Parte_2
5) il IG. verserà per il mantenimento delle figlie l'importo di € 610,00 Parte_1 (Euroseicentodieci/00) mensili di cui € 260.00 (Euroduecentosessanta/00) per la minore
da corrispondere alla madre all'inizio di ogni mese (entro il giorno 5) mediante Per_2 accredito sul conto corrente, ed € 350.00 (Eurotrecentocinquanta/00) saranno versate a
con accredito sulla sua postepay entro il 5 di ogni mese, i suddetti importi saranno Per_1 annualmente rivalutabili in relazione agli aumenti del costo della vita, come da indice ISTAT, qualora dovesse decidere di non continuare gli studi universitari la somma Per_1 a lei corrisposta dal papà rimarrà pari ad € 260.00;
7) entrambi contribuiranno nella misura del 50% alle spese scolastiche e mediche delle figlie, previa esibizione dei relativi documenti giustificativi. Le eventuali altre spese straordinarie di rilevante entità saranno concordate preventivamente dai coniugi e, normalmente, ripartite tra loro;
8) entrambi i ricorrenti prestano fin d'ora il proprio consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo, altresì, che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto;
9) per quanto non previsto dai presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia;
10) le spese della presente procedura sono compensate tra le parti.” L'assetto di interessi così come configurato dalle parti appare conforme agli interessi della prole sicché deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) l'ascolto della prole. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge dell'1.12.1970 n. 898. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 693 /2025, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Camposano (NA) il 20/09/2001 tra i coniugi e Parte_2 Parte_1
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio al N. 23, Parte II, Serie A, Anno 2001);
2. conferma le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Camposano (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Camposano (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 02/07/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice