Sentenza 22 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/2004, n. 13724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13724 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR AR AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MEDAGLIE D'ORO 157, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, che la difende, giusta delega in atti;
contro
- ricorrente -
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, ANTONIETTA CORETTI, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 134/01 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 29/03/01 R.G.N. 662/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/04 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato PELLEGRINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 20 ottobre 2000 AR AR FE impugnò la sentenza con cui il Tribunale di Cremona aveva respinto la domanda diretta all'accertamento del diritto ad ottenere l'autorizzazione al versamento dei contributi volontari, per cui aveva presentato domanda amministrativa il 22 agosto 1966.
Con sentenza del 29 marzo 2001 la Corte d'Appello di Brescia ha respinto l'impugnazione. Afferma il giudicante che, poiché i requisiti normativamente richiesti per l'ammissione al versamento volontario devono essere controllati dall'I.N.P.S., l'atto dell'Istituto è un atto amministrativo a tutti gli effetti. Poiché non sussiste un obbligo dell'Istituto di comunicare l'atto con cui decide sulla predetta domanda, è onere dell'assicurato impugnare il silenzio - rigetto. A seguito della mancanza di impugnazione, l'interessato incorre nella decadenza di cui all'art. 99 del R.D.L. 1827 del 1935; e, in ogni caso, nell'ordinaria prescrizione (ex art. 2946 cod. civ.). Per la cassazione di questa sentenza ricorre AR AR FE, percorrendo le linee d'un unico motivo;
l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunciando violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 97 e 99 del R.D.L. 1827 del 1935 e dell'art. 2946 cod. civ., la ricorrente sostiene che il predetto art. 99, fondamento della decisione in esame, si riferisce alle concessioni di prestazioni assicurative: non è applicabile all'ipotesi di autorizzazione al versamento di contributi volontari. E l'art. 2946 cod. civ., pur applicato nell'impugnata sentenza, si riferisce ai diritto: non alle mere facoltà.
Con il controricorso si eccepisce la tardività del ricorso (proposto con atto notificato il 22 marzo 2002, avverso la sentenza notificata il 29 maggio 2001). Il ricorso è inammissibile. La sentenza d'appello è stata notificata il 30 maggio 2001; e nei suoi confronti il ricorso è stato notificato il 22 marzo 2002, oltre il termine di legge (art. 325 secondo comma cod. proc. civ.).
Tanto deve essere dichiarato. E, in applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e (per il generale principio dell'art. 11 disp.
prel. cod. civ.) nell'inapplicabilità del testo modificato dall'alt. 42 undicesimo comma del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326 (che presuppone che il giudizio sia stato introdotto posteriormente all'ingresso di questa nuova norma), nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2004