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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/10/2025, n. 1814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1814 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3566/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T., avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c. , la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 3566/2019 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1 Mastrangelo, giusta procura in atti
- OPPONENTE - contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, e per essa la , quale mandataria, rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Guarino, CP_2 giusta procura in atti
- OPPOSTA -
Conclusioni delle parti: come da note a trattazione scritta depositate per l'udienza del 19.09.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009).
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 456/2019 – RG. 380/2019, emesso dal Tribunale di Foggia in data 15.3.2019 su pagina 1 di 5 ricorso della per il pagamento dell'importo complessivo di Euro 49.668,05, Controparte_1
a titolo di saldo passivo, al 31.7.2017, del contratto di conto corrente n. 101192573, sottoscritto dalla
- di cui l'opponente è fideiussore - con la (credito successivamente Parte_2 Controparte_3 ceduto alla a seguito di operazione di cartolarizzazione con efficacia dal Controparte_1 14.7.2017), oltre interessi come da domanda e spese di procedura.
A fondamento dell'opposizione ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per Parte_1 omessa informativa al garante delle condizioni del rapporto fideiussorio e delle comunicazioni periodiche circa l'ammontare del debito garantito ex art. 127 TUB;
nel merito ha contestato il quantum della pretesa monitoria riveniente dall'applicazione di interessi oltre soglia;
ha quindi concluso per la nullità e revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese ed compensi di lite.
Si è costituita in giudizio con comparsa del 2.09.2019 la e per essa, quale Controparte_1 mandataria, la (già , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 CP_4 contrastando le avverse pretese, di cui ha chiesto il rigetto. Il tutto con il favore delle spese di giudizio.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, espletata la mediazione con esito negativo e denegata ogni istanza istruttoria, con ordinanza a verbale del 4.1.2022 il G.I., dott.ssa Diletta Calò, formulava alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. del seguente tenore: ” rinuncia da parte dell'opponente agli atti del giudizio e contestuale accettazione da parte dell'opposta, con definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
spese di lite interamente compensate tra le parti”. Rifiutata la proposta conciliativa dall' opponente, la causa viene decisa dalla scrivente (nelle more del giudizio divenuta nuova assegnataria del procedimento) ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è nel merito infondata e va rigettata nei limiti di seguito indicati.
Giova preliminarmente osservare che, sebbene venga introdotto con le modalità proprie di un giudizio di impugnazione, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha la natura di fase (eventuale) del giudizio di primo grado, che si svolge con le comuni regole del procedimento ordinario dinanzi al giudice adito (art. 645, secondo comma, c.p.c.) e si conclude con una sentenza soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione. Ne deriva che in tale giudizio l'opponente, pur essendo formalmente attore, è sostanzialmente convenuto, in tal senso l'onere di provare l'esistenza del credito incombe sull'opposto, convenuto in senso formale, ma attore in senso sostanziale, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Ord. n. 13240/2019; in conformità e sul punto Cass. Civ. sent. n. 21101/2015; Cass. Civ. sent. n. 5915/ 2011; Cass. Civ. sent. n. 5071/2009; Cass. Civ. sent. n. 25516/2010; Cass. n. 17371/2003).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore-opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. in tal senso: Cass., S.U., 30 ottobre 2001 n. 13533; con specifico pagina 2 di 5 riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, Trib. Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, Tribunale Torino, 15 giugno 2007 n. 4134/07).
Alla luce dei principi richiamati, deve ritenersi che la opposta abbia pienamente assolto l'onere probatorio su di essa incombente mediante la produzione, fin dalla fase monitoria, del contratto di fideiussione debitamente sottoscritto dall'opponente, in cui lo stesso dà atto di costituirsi fideiussore della sino alla concorrenza dell'importo di euro 210.000,00 per l'adempimento delle Parte_2 obbligazioni verso dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già Controparte_3 consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo ( si precisa, ancora, nel contratto di fideiussione che "Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio"), degli estratti conto generali fino alla chiusura del rapporto bancario, del contratto di conto corrente n. 101192573 con le condizioni economiche applicate sottoscritte dall' obbligata principale, e, al tempo stesso, allegando l'inadempimento del fideiussore all'obbligazione di rimborso garantita.
Nessuna contestazione è stata, poi, opposta alla validità della fideiussione, per il che si può senz'altro ritenere accertato che il fideiussore opponente sia obbligato all'adempimento dell'importo oggetto di pretesa monitoria, essendo stato, tra l'altro, anche costituito in mora dall'istituto bancario stesso ( v.doc. 8 prod. monitoria di parte opposta),
Ebbene, a fronte dell'adempimento dell'onus probandi da parte dell'attrice dei fatti costitutivi del credito azionato, l'opponente – convenuto in senso sostanziale - non ha contestato né che l'obbligato in via principale haottenuto le somme di cui al contratto prodotto, né di essere incorso nell'inadempimento ad esso contestato.
Né può dirsi che vi sia stata alcuna violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, oltre che informativi, da parte dell'istituto bancario opposto, atteso che l'eccezione ora detta è rimasta una mera allegazione di parte, che non ha trovato riscontro alcuno nel corso del procedimento. Non va sottaciuto, peraltro che, in ogni caso, il fideiussore opponente risultava amministratore della società
debitrice principale;
ben difficilmente può, dunque, sostenersi che lo stesso non fosse Parte_2 a conoscenza del fatto che la debitrice principale avesse una ingente esposizione di conto corrente nei confronti della La completezza della documentazione prodotta svela peraltro che in Controparte_3 data 27.11.2022 , nella qualità di legale rappresentante della , Parte_1 Parte_2 sottoscriveva la richiesta di ulteriori finanziamenti a fronte di un piano di rientro proposto in data antecedente offrendo, ad un ulteriore garanzia dell'adempimento della società dal medesimo rappresentata, un titolo cambiario in bianco (valorizzabile fino all'importo di euro 84408,00) a firma dello stesso opponente ( cfr all. 10 cost. opposta). In definitiva non può ritenersi che il fideiussore non fosse informato dell'esposizione debitoria della obbligata principale e, quindi, dell'obbligo di adempimento su di sé ricadente.
Passando poi ad esaminare il profilo relativo al quantum della pretesa fatta valere in sede monitoria – e riconosciuta come positivamente esistente per tutti i motivi già sovra detti – va evidenziato che le eccezioni sollevate dall'opponente sono assolutamente generiche e si esauriscono in mere affermazioni di principio avulse dall'esame del contenuto del contratto e dello svolgimento concreto del rapporto. Con particolare riferimento al dedotto superamento del tasso soglia, infatti, non si può poi fare a meno di osservare che l'opponente ha omesso finanche di indicare in che misura il limite di legge è stato travalicato.
pagina 3 di 5 In considerazione di tanto, certamente inammissibile si configura la sollecitata richiesta di consulenza tecnica contabile che, come risaputo, non può assumere una finalità meramente esplorativa e sostituiva dell'onere probatorio incombente sulle parti.
In definitiva, l'opposizione non può che essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Pertanto, l'opposizione è integralmente rigettata e le spese processuali seguono la soccombenza, tenuto conto del valore del decreto opposto, applicati i valori medi per le prime due fasi di giudizio (studio, introduttiva) e i valori minimi per quella decisionale ( la fase istruttoria non si è svolta) tenuto in considerazione il mancato deposito di note conclusive autorizzate.
Deve da ultimo stigmatizzarsi il comportamento processuale della parte opponente che non ha aderito alla proposta conciliativa formulata dal G.I. Dott.ssa Diletta Calò ex art. 185 bis c.p.c. in data 4.1.2022, così ingiustificatamente determinando la impossibilità di addivenire ad una più rapida definizione della lite.
La mancata adesione all'accordo dell'opponente è invero del tutto irragionevole nonché pretestuosa e dilatoria, atteso che lo stesso, soccombente nel merito, avrebbe beneficiato di una significativa riduzione dell'impegno di spesa, dal momento che la proposta accettata da parte opposta avrebbe consentito la definizione della lite con la compensazione delle spese di giudizi.
Nel caso di specie, il contenuto manifestamente svantaggioso della presente pronuncia rispetto a quanto previsto dalla proposta conciliativa, permette di rilevare non solo il carattere pretestuoso della mancata adesione alla proposta conciliativa ma anche la grave negligenza nella ulteriore coltivazione del giudizio, sicché la condotta processuale della parte costituisce un evidente e consapevole abuso del processo, pur costituzionalmente garantito, a danno delle altre parti.
Quanto al pregiudizio, esso si riferisce a quello conseguente all'indebito coinvolgimento in un processo, evitabile con la diligenza processuale imposta dall'art. 88 c.p.c., come tale non ristorato dalla mera ripetizione delle spese processuali, essendo state le altre parti costrette ad ulteriore attività processuale.
La determinazione del danno, rimessa alla discrezionale liquidazione del giudice secondo il parametro dell'equità, dovrà avvenire tenendo conto del valore della causa, del tipo di condotta processuale adottata dal soccombente e dalla consistenza economica dei contendenti;
con riferimento a tali criteri appare equo liquidare, ex art. 96, co. III c.p.c., la somma di Euro 1500,00 per la parte opponente assumendo come parametro un sottomultiplo dell'importo liquidato a titolo di compensi, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando e respinta ogni diversa istanza, domanda, od eccezione:
pagina 4 di 5 1. rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiunto opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. condanna a rifondere, in favore di in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante p.t., le spese di lite che si liquidano in euro 4.358,00,, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e C.p.a. come per legge.
3. condanna parte opponente a corrispondere alla convenuta opposta a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, co. 3° co. c.p.c., la complessiva somma di euro 1500,00 oltre accessori di legge, quale conseguenza della mancata accettazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Giudice Istruttore con ordinanza del 4.1.2022 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo.
Così deciso in Foggia, il 27.10.2025
Il G.O.T.- avv. Ermelinda Inchingolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T., avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c. , la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 3566/2019 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1 Mastrangelo, giusta procura in atti
- OPPONENTE - contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, e per essa la , quale mandataria, rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Guarino, CP_2 giusta procura in atti
- OPPOSTA -
Conclusioni delle parti: come da note a trattazione scritta depositate per l'udienza del 19.09.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009).
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 456/2019 – RG. 380/2019, emesso dal Tribunale di Foggia in data 15.3.2019 su pagina 1 di 5 ricorso della per il pagamento dell'importo complessivo di Euro 49.668,05, Controparte_1
a titolo di saldo passivo, al 31.7.2017, del contratto di conto corrente n. 101192573, sottoscritto dalla
- di cui l'opponente è fideiussore - con la (credito successivamente Parte_2 Controparte_3 ceduto alla a seguito di operazione di cartolarizzazione con efficacia dal Controparte_1 14.7.2017), oltre interessi come da domanda e spese di procedura.
A fondamento dell'opposizione ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per Parte_1 omessa informativa al garante delle condizioni del rapporto fideiussorio e delle comunicazioni periodiche circa l'ammontare del debito garantito ex art. 127 TUB;
nel merito ha contestato il quantum della pretesa monitoria riveniente dall'applicazione di interessi oltre soglia;
ha quindi concluso per la nullità e revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese ed compensi di lite.
Si è costituita in giudizio con comparsa del 2.09.2019 la e per essa, quale Controparte_1 mandataria, la (già , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 CP_4 contrastando le avverse pretese, di cui ha chiesto il rigetto. Il tutto con il favore delle spese di giudizio.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, espletata la mediazione con esito negativo e denegata ogni istanza istruttoria, con ordinanza a verbale del 4.1.2022 il G.I., dott.ssa Diletta Calò, formulava alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. del seguente tenore: ” rinuncia da parte dell'opponente agli atti del giudizio e contestuale accettazione da parte dell'opposta, con definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
spese di lite interamente compensate tra le parti”. Rifiutata la proposta conciliativa dall' opponente, la causa viene decisa dalla scrivente (nelle more del giudizio divenuta nuova assegnataria del procedimento) ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è nel merito infondata e va rigettata nei limiti di seguito indicati.
Giova preliminarmente osservare che, sebbene venga introdotto con le modalità proprie di un giudizio di impugnazione, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha la natura di fase (eventuale) del giudizio di primo grado, che si svolge con le comuni regole del procedimento ordinario dinanzi al giudice adito (art. 645, secondo comma, c.p.c.) e si conclude con una sentenza soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione. Ne deriva che in tale giudizio l'opponente, pur essendo formalmente attore, è sostanzialmente convenuto, in tal senso l'onere di provare l'esistenza del credito incombe sull'opposto, convenuto in senso formale, ma attore in senso sostanziale, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Ord. n. 13240/2019; in conformità e sul punto Cass. Civ. sent. n. 21101/2015; Cass. Civ. sent. n. 5915/ 2011; Cass. Civ. sent. n. 5071/2009; Cass. Civ. sent. n. 25516/2010; Cass. n. 17371/2003).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore-opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. in tal senso: Cass., S.U., 30 ottobre 2001 n. 13533; con specifico pagina 2 di 5 riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, Trib. Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, Tribunale Torino, 15 giugno 2007 n. 4134/07).
Alla luce dei principi richiamati, deve ritenersi che la opposta abbia pienamente assolto l'onere probatorio su di essa incombente mediante la produzione, fin dalla fase monitoria, del contratto di fideiussione debitamente sottoscritto dall'opponente, in cui lo stesso dà atto di costituirsi fideiussore della sino alla concorrenza dell'importo di euro 210.000,00 per l'adempimento delle Parte_2 obbligazioni verso dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già Controparte_3 consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo ( si precisa, ancora, nel contratto di fideiussione che "Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio"), degli estratti conto generali fino alla chiusura del rapporto bancario, del contratto di conto corrente n. 101192573 con le condizioni economiche applicate sottoscritte dall' obbligata principale, e, al tempo stesso, allegando l'inadempimento del fideiussore all'obbligazione di rimborso garantita.
Nessuna contestazione è stata, poi, opposta alla validità della fideiussione, per il che si può senz'altro ritenere accertato che il fideiussore opponente sia obbligato all'adempimento dell'importo oggetto di pretesa monitoria, essendo stato, tra l'altro, anche costituito in mora dall'istituto bancario stesso ( v.doc. 8 prod. monitoria di parte opposta),
Ebbene, a fronte dell'adempimento dell'onus probandi da parte dell'attrice dei fatti costitutivi del credito azionato, l'opponente – convenuto in senso sostanziale - non ha contestato né che l'obbligato in via principale haottenuto le somme di cui al contratto prodotto, né di essere incorso nell'inadempimento ad esso contestato.
Né può dirsi che vi sia stata alcuna violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, oltre che informativi, da parte dell'istituto bancario opposto, atteso che l'eccezione ora detta è rimasta una mera allegazione di parte, che non ha trovato riscontro alcuno nel corso del procedimento. Non va sottaciuto, peraltro che, in ogni caso, il fideiussore opponente risultava amministratore della società
debitrice principale;
ben difficilmente può, dunque, sostenersi che lo stesso non fosse Parte_2 a conoscenza del fatto che la debitrice principale avesse una ingente esposizione di conto corrente nei confronti della La completezza della documentazione prodotta svela peraltro che in Controparte_3 data 27.11.2022 , nella qualità di legale rappresentante della , Parte_1 Parte_2 sottoscriveva la richiesta di ulteriori finanziamenti a fronte di un piano di rientro proposto in data antecedente offrendo, ad un ulteriore garanzia dell'adempimento della società dal medesimo rappresentata, un titolo cambiario in bianco (valorizzabile fino all'importo di euro 84408,00) a firma dello stesso opponente ( cfr all. 10 cost. opposta). In definitiva non può ritenersi che il fideiussore non fosse informato dell'esposizione debitoria della obbligata principale e, quindi, dell'obbligo di adempimento su di sé ricadente.
Passando poi ad esaminare il profilo relativo al quantum della pretesa fatta valere in sede monitoria – e riconosciuta come positivamente esistente per tutti i motivi già sovra detti – va evidenziato che le eccezioni sollevate dall'opponente sono assolutamente generiche e si esauriscono in mere affermazioni di principio avulse dall'esame del contenuto del contratto e dello svolgimento concreto del rapporto. Con particolare riferimento al dedotto superamento del tasso soglia, infatti, non si può poi fare a meno di osservare che l'opponente ha omesso finanche di indicare in che misura il limite di legge è stato travalicato.
pagina 3 di 5 In considerazione di tanto, certamente inammissibile si configura la sollecitata richiesta di consulenza tecnica contabile che, come risaputo, non può assumere una finalità meramente esplorativa e sostituiva dell'onere probatorio incombente sulle parti.
In definitiva, l'opposizione non può che essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Pertanto, l'opposizione è integralmente rigettata e le spese processuali seguono la soccombenza, tenuto conto del valore del decreto opposto, applicati i valori medi per le prime due fasi di giudizio (studio, introduttiva) e i valori minimi per quella decisionale ( la fase istruttoria non si è svolta) tenuto in considerazione il mancato deposito di note conclusive autorizzate.
Deve da ultimo stigmatizzarsi il comportamento processuale della parte opponente che non ha aderito alla proposta conciliativa formulata dal G.I. Dott.ssa Diletta Calò ex art. 185 bis c.p.c. in data 4.1.2022, così ingiustificatamente determinando la impossibilità di addivenire ad una più rapida definizione della lite.
La mancata adesione all'accordo dell'opponente è invero del tutto irragionevole nonché pretestuosa e dilatoria, atteso che lo stesso, soccombente nel merito, avrebbe beneficiato di una significativa riduzione dell'impegno di spesa, dal momento che la proposta accettata da parte opposta avrebbe consentito la definizione della lite con la compensazione delle spese di giudizi.
Nel caso di specie, il contenuto manifestamente svantaggioso della presente pronuncia rispetto a quanto previsto dalla proposta conciliativa, permette di rilevare non solo il carattere pretestuoso della mancata adesione alla proposta conciliativa ma anche la grave negligenza nella ulteriore coltivazione del giudizio, sicché la condotta processuale della parte costituisce un evidente e consapevole abuso del processo, pur costituzionalmente garantito, a danno delle altre parti.
Quanto al pregiudizio, esso si riferisce a quello conseguente all'indebito coinvolgimento in un processo, evitabile con la diligenza processuale imposta dall'art. 88 c.p.c., come tale non ristorato dalla mera ripetizione delle spese processuali, essendo state le altre parti costrette ad ulteriore attività processuale.
La determinazione del danno, rimessa alla discrezionale liquidazione del giudice secondo il parametro dell'equità, dovrà avvenire tenendo conto del valore della causa, del tipo di condotta processuale adottata dal soccombente e dalla consistenza economica dei contendenti;
con riferimento a tali criteri appare equo liquidare, ex art. 96, co. III c.p.c., la somma di Euro 1500,00 per la parte opponente assumendo come parametro un sottomultiplo dell'importo liquidato a titolo di compensi, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando e respinta ogni diversa istanza, domanda, od eccezione:
pagina 4 di 5 1. rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiunto opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. condanna a rifondere, in favore di in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante p.t., le spese di lite che si liquidano in euro 4.358,00,, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e C.p.a. come per legge.
3. condanna parte opponente a corrispondere alla convenuta opposta a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, co. 3° co. c.p.c., la complessiva somma di euro 1500,00 oltre accessori di legge, quale conseguenza della mancata accettazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Giudice Istruttore con ordinanza del 4.1.2022 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo.
Così deciso in Foggia, il 27.10.2025
Il G.O.T.- avv. Ermelinda Inchingolo
pagina 5 di 5