Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 25/11/2025, n. 21112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21112 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21112/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13413/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13413 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Ascari, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
- del decreto n. -OMISSIS- emesso dal Ministero dell'Interno il 30 giugno 2022, con cui è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 08.03.2018, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. NO CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora -OMISSIS-, cittadina straniera titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, agisce per l’annullamento del decreto n. -OMISSIS- emesso dal Ministero dell'Interno il 30 giugno 2022, notificato alla ricorrente il 26 agosto successivo, con il quale è stata respinta la sua richiesta di concessione della cittadinanza italiana presentata l’8 marzo 2018, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992.
2. Il gravato diniego è stato adottato, dopo il rituale preavviso di rigetto dell’1 aprile 2022, in ragione dei numerosi precedenti penali e di polizia da cui è risultato gravato il marito della ricorrente, signor -OMISSIS-, afferenti ai reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, ubriachezza, atti contrari alla pubblica decenza, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, ricettazione, guida in stato di ebrezza, rifiuto di esibizione del permesso di soggiorno, violazione del D.lgs. n. 286/1998, violazione alle disposizioni di cui all’art. 73, comma 1, del D.P.R. n. 309/1990.
L’Amministrazione ha rigettato l’istanza della ricorrente in ragione dei pregiudizi penali del marito, in particolare evidenziando che “ …l'inserimento dello straniero nell'ambito nazionale è valutato non solo sulla base dell'accertamento di condizioni esclusivamente formali, ma scaturisce anche da un complesso di situazioni e di comportamenti idonei a fondare l'opportunità della concessione del nostro status civitatis, e che tale valutazione di opportunità può estendersi alla condotta del nucleo familiare dell'aspirante cittadino” e che “ che il rapporto di parentela o affinità indica l'esistenza di un legame stabile e, quindi, duraturo nel tempo, in quanto fonda le proprie radici nella famiglia e nei suoi connessi aspetti affettivi, con la conseguenza che proprio la stabilità parentale e affettiva potrebbe indurre l'interessato ad agevolare, anche soltanto per ragioni affettive, comportamenti ritenuti in contrasto con l'ordinamento giuridico”.
3. Per chiedere l’annullamento di tale provvedimento è dunque insorta la ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il 17 ottobre 2022 e depositato il 12 novembre successivo.
Il mezzo di tutela è affidato ad un’unica articolata doglianza, con cui si denunzia violazione dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 e carenza di motivazione.
Sostiene in sintesi la ricorrente che l’Amministrazione non avrebbe potuto sic et simpliciter ancorare l’avversato diniego alle condotte poste in essere dal marito. Segnatamente ci si duole del fatto che la motivazione del provvedimento impugnato postulerebbe la vigenza di una sorta di inammissibile responsabilità oggettiva della ricorrente, di fatto chiamata a rispondere di condotte a lei non ascrivibili.
Sotto diverso profilo è contestato, altresì, che l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto della circostanza che la ricorrente è estranea ai fatti imputati al marito, ed avrebbe maturato nei molti anni di permanenza in Italia il diritto di venire inserita a pieno titolo nella collettività nazionale acquisendo tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri.
4. Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, che ha depositato documenti e con memoria di stile ne ha chiesto il rigetto.
In vista della pubblica discussione le parti non hanno versato nel fascicolo processuale nuovi documenti o prospettazioni difensive e la causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza straordinaria del 14 novembre 2025.
5. Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e che vada accolto.
Giova preliminarmente rammentare che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione costituisce oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l’esplicarsi di un’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, come si desume dall'art. 9, comma 1, della legge n. 91 del 1992, ai sensi del quale la cittadinanza “ può” essere concessa.
Ne deriva che, accertati i presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, l’Amministrazione è tenuta ad effettuare una valutazione discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e sulle sue possibilità di rispettare i doveri che incombono sugli appartenenti alla comunità nazionale, compresi quelli di solidarietà economica e sociale, operando altresì una verifica di conformità dell’interesse dell’istante ad ottenere la particolare capacità giuridica legata allo status di cittadino, con l’interesse pubblico all’accoglimento di un nuovo componente dello Stato-comunità.
Lo straniero con il provvedimento di concessione della cittadinanza è, infatti, inserito a pieno titolo nella collettività nazionale acquisendo tutti i diritti e doveri che competono ai suoi membri. Tenuto conto che il conseguimento della cittadinanza italiana non costituisce un diritto soggettivo per il richiedente, l’inserimento nella comunità statale può avvenire soltanto quando l’Amministrazione ritenga che il cittadino straniero possegga ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l’ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza, ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr. in termini, tra le tante, Consiglio di Stato, sez. III, 29 settembre 2022 n. 8390 e 23 dicembre 2019, n. 8734).
In questo quadro, pertanto, l’Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di un reddito sufficiente a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza rappresenta infatti il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.
Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo , ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’Amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
6. Ciò posto, il Collegio reputa che nella vicenda all’esame non vi siano ragioni per discostarsi dalla più recente giurisprudenza del Giudice d’Appello (cfr. per tutte Consiglio di Stato, sez. III, 5 febbraio 2024, n. 1143) che, con riferimento a provvedimenti di diniego di concessione della cittadinanza correlati alla condizione di disfavore espressa dall’Amministrazione nei confronti di uno o più familiari conviventi con la persona richiedente, ha ritenuto sussistente un difetto di motivazione nel provvedimento di rigetto della domanda laddove ancorato esclusivamente su tale circostanza, senza alcun approfondimento sulla specifica condizione della persona richiedente.
Si è ritenuto, in particolare, che “ sebbene si possa ritenere, in astratto, che il comportamento di un componente del nucleo familiare possa essere ragionevolmente indice di una mancata idoneità della persona interessata ad essere inserita stabilmente nella comunità nazionale, nondimeno, tale ragionamento presuntivo, condotto in assenza di qualsivoglia correlazione comportamentale dell’istante, che possa denotare concorso, complicità o quanto meno condivisione di schemi e valori devianti rispetto ai modelli sociali di compiuta integrazione, risulta in contrasto con il principio del carattere personale della responsabilità penale di cui all’art. 27 della Carta costituzionale, facendo ricadere sull’istante le “colpe” dei familiari, come già rilevato dalla più recente giurisprudenza della Sezione (Cons. St., sez. III, 2 maggio 2022, n. 3409) (Consiglio di Stato n. 1143/2024 cit.).
Ciò premesso va evidenziato altresì come nel caso di specie risulti, non essendo affermato il contrario, che la ricorrente sia soggetto incensurato e che non sia mai stata destinataria di segnalazione di reati, ovvero di comportamenti denotanti uno scarso grado di integrazione sociale. Del resto la motivazione del provvedimento impugnato non fa riferimento alcuno a tali eventuali profili, focalizzando piuttosto i suoi contenuti ostativi sui precedenti penali e di polizia del marito della richiedente. Elementi sui quali l’Amministrazione insiste, sulla base dell’assunto che il comportamento di alcuni componenti del nucleo familiare possa costituire ragionevolmente indice di una mancata integrazione di tutto il nucleo, ivi compresa l’istante.
A ben vedere tuttavia tale ragionamento presuntivo se condotto, come nella vicenda all’esame, in assenza di qualsivoglia comportamento del richiedente che possa denotare concorso, complicità o quanto meno condivisione di schemi e valori devianti rispetto ai modelli sociali di compiuta integrazione, si pone in evidente contrasto con il principio del carattere personale della responsabilità penale di cui all’art. 27 della Costituzione facendo ricadere sull’istante le “colpe” dei familiari.
Ovviamente il Collegio non esclude che anche i reati commessi da componenti del nucleo familiare possano rilevare nella lata valutazione discrezionale che l’Amministrazione è chiamata a svolgere in materia di concessione della cittadinanza italiana, ma deve trattarsi di reati che abbiano una regia familiare, ovvero siano connotati da una fruizione familiare dei proventi del reato o, ancora, denotino atteggiamenti di collaborazione, protezione reciproca o condivisione piena degli schemi devianti, tali da disvelare la scarsa integrazione dell’intera famiglia.
Nel caso di specie, però, nulla è detto in ordine alla “rilevanza familiare” dei reati commessi dal marito della ricorrente, sicché il difetto di motivazione del provvedimento impugnato è palese ed oggettivamente invalidante (cfr. in termini Consiglio di Stato, sez. III, 2 maggio 2022, n. 3409 e 19 agosto 2022, n. 7303 e, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis , 29 maggio 2025, n. 10383).
7. Per le ragioni esposte, in conclusione, il ricorso è fondato e va accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato
8. In ragione della peculiarità della vicenda contenziosa, il Collegio reputa che le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:
CA NG, Presidente FF
NO CI, Primo Referendario, Estensore
Virginia Arata, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO CI | CA NG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.