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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 2327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2327 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 2477/ 2021
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa MA AN RZ Presidente rel.
Dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Isabella Parolari Consigliere
ha pronunciato, all'udienza dell'1.7.25 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2477/ 2021 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. D'ONOFRIO SARA e ROMBOLA' Parte_1
GI ed elettivamente domiciliata in VIA OSLAVIA 7 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. PESSI NTroparte_1
TO ed elettivamente domiciliato in VIA PO, 25/B 00100 ROMA;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 1671 del 19 Febbraio 2021
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al tribunale di Roma la signora , premesso di aver ottenuto una sentenza Parte_1 con la quale era stata dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro, e accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 15 ottobre NT 1998 con la qualifica di programmista regista , quarto livello , lamentava che la l 10 ottobre 2005
l'aveva riammessa in servizio con qualifica di programmista regista , quarto livello senza considerare l'anzianità di servizio maturata , e che solo dall' 1 giugno 2016 era stata inquadrata nel terzo livello di programmista regista, laddove dall' 1 giugno 2006 ella aveva svolto continuativamente le mansioni di regista , livello A, e produttore esecutivo del programma “un giorno in pretura “; evidenziava come il suo nominativo era riportato nei titoli iniziali e di coda quale produttore esecutivo e regista dal 30 settembre 2006 e dal 2013 anche quale regista.
Chiedeva riconoscersi il diritto alla qualifica di livello A o, in subordine , al livello primo dal NTr gennaio del 2006 e condannarsi la pagare le differenze retributive maturate .
NT Si costituiva la contestando la prescrizione delle pretese retributive e nel merito eccependo che la ricorrente non si era mai occupata né del controllo degli obiettivi , né del budget sottostante , né della gestione del personale . Deduceva la genericità delle rivendicazioni avversarie ed evidenziava che la declaratoria contrattuale invocata non era più in vigore dal 2000 essendo stato il personale suddiviso in 10 livelli e il profilo di programmista regista ripartito a sua volta in quattro livelli .
Il tribunale , in parziale accoglimento del ricorso originario , dichiarava il diritto della ricorrente ad essere inquadrata dal 21 dicembre 2013 all' 1 gennaio 2016 nel livello terzo di programmista regista condannando al pagamento delle differenze retributive CP_1
Avverso detta sentenza proponeva appello la signora sulla scorta di quattro motivi Pt_1
Con il primo motivo contestava la maturata prescrizione deducendo di aver allegato gli atti NT interruttivi rappresentati dall'atto di precetto notificato alla il 4 Febbraio 2011 e dal ricorso per NT decreto ingiuntivo notificato alla l 21 novembre 2016 .
Rilevava ulteriormente come il decorso della prescrizione fosse precluso in costanza di rapporto alla luce della recente disciplina sul licenziamento.
Con il secondo motivo di appello contestava la violazione dell'articolo 116 del codice di procedura civile deducendo che al livello A e al livello primo corrispondevano i lavoratori che avevano la competenza del coordinamento , nonché i lavoratori con mansioni specialistiche di elevato livello per ampiezza e natura e non anche i lavoratori che avevano il coordinamento di dipendenti con mansioni specialistiche di elevato livello , come ritenuto dal tribunale
Deduceva che le attività svolte dalla signora erano certamente attività specialistiche di cui alla Pt_1 declaratoria di livello A, per natura e caratteristiche , e perché espletate all'interno del programma
“un giorno in pretura “; deduceva che la signora aveva coordinato operatori di ripresa , Pt_1 programmisti registi , assistenti ai programmi , troupes e che aveva realizzato un prodotto finito di complessa esecuzione
NTestava anche la definizione del concetto di unità organizzativa deducendo che l'unità organizzativa non è una struttura alla quale sono preposti dirigenti , ma un insieme di mezzi e di professionalità afferenti a diversi reparti , con diverse qualifiche , che concorrono a realizzare un prodotto televisivo.
Con il terzo motivo lamentava la violazione di legge per avere erroneamente il tribunale escluso che NT l'appellante avesse contestato le deduzioni di on riferimento al ruolo del produttore esecutivo e alla valenza dei titoli di testa .
NT La aveva argomentato infatti che i programmisti registi di livello A o del primo livello erano coloro che ricoprivano il ruolo di produttori esecutivi per programmi in prima serata o in day time in diretta particolarmente complessi sotto il profilo tecnico organizzativo , di budget e che il programma gestito dalla ricorrente “un giorno in pretura “, non aveva queste caratteristiche.
La ricorrente contestava che la declaratoria contrattuale prevedesse questa limitazione e deduceva NT come, dalla circolare el 4 ottobre 2000 , emergeva che nei titoli di testa veniva espressamente prevista la presenza nominativa del regista e del produttore esecutivo, circostanza confermata nella comunicazione del 7 dicembre 2016 dal direttore delle risorse umane.
Rappresentava quindi che le figure professionali più rilevanti erano quelle inserite nei titoli di testa dei programmi e che siffatta circostanza era stata ignorata dal giudice di prime cure.
Con il quarto motivo di appello lamentava che il tribunale avesse erroneamente escluso che nelle NT declaratorie del contratto di lavoro fossero annoverate le figure del produttore esecutivo E del regista: rappresentava infatti che i profili contenuti del contratto collettivo erano meramente
Esemplificativi e che , significativamente, l'accordo sindacale 2018 , successivo ai fatti di causa , inseriva nel livello A proprio le figure del produttore esecutivo , dell'autore e del regista. Rappresentava ulteriormente che il ruolo di regista e produttore esecutivo non era neppure inserito nel terzo livello riconosciuto dal tribunale che prevede invece all'interno della qualifica solo l'assistente alla regia.
Con il quinto motivo di appello deduceva l'omesso esame delle eccezioni di non contestazione sollevata dall'appellante in relazione al possesso di conoscenze , metodologie professionali complesse da parte della ricorrente, nonché in relazione alle spiccate capacità ideative creative e innovative e all'autonomia decisionale .
Con il sesto motivo di appello lamentava il mancato accoglimento delle istanze istruttorie in relazione alla apicalità del ruolo della signora e al possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi dei livelli Pt_1 rivendicati
Si costituiva la contestando specificamente le avverse deduzioni e NTroparte_1 chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'appello per genericità e nel merito la conferma dell'impugnata sentenza.
Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 434 cpc .
L'eccezione di inammissibilità del gravame è infondata sulla base del principio, riaffermato di recente dalla Suprema Corte (Cass. Sent. n. 27199 del 16/11/2017 ), secondo il quale gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve meramente contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. L'art. 434 cpc, nuova formulazione, infatti, in ossequio ad una logica di razionalizzazione delle ragioni dell'impugnazione, impone all'appellante solo di individuare in modo chiaro ed esauriente , sotto il profilo della latitudine devolutiva, il quantum appellatum e di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono;
sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte, senza che tali deduzioni debbano assumere una determinata forma o ricalcare la sentenza appellata con diverso contenuto. La dichiarata finalità della più stringente formulazione della summenzionata norma , introdotta con la novella del 2012 è stata , infatti, quella di migliorare l'efficienza delle impugnazioni, a fronte della reiterata violazione dei tempi di ragionevole durata del processo.
L'economia dei tempi processuali perseguita dalla novella può essere ottenuta solo esigendo il rispetto da parte dell'appellante, in un'ottica di leale collaborazione ed a pena di inammissibilità del gravame, di precisi oneri formali che impongano e traducano uno sforzo di razionalizzazione delle ragioni dell'impugnazione. Allo scopo di individuarne l'estensione, vi sono due aspetti da valutare: da un lato il principio della ragionevole durata del processo che costituisce il parametro per adottare un' interpretazione delle norme processuali funzionalizzata ad un'accelerazione dei tempi della decisione, conducendo a privilegiare opzioni contrarie ad ogni inutile appesantimento del giudizio (così Cass.
n. 13825 del 2008, Cass. S.U. n. 5700 del 2014, Cass. S.U. n. 9558 del 2014, Cass. n. 17698 del
2014); dall'altro lato si rende necessario rilevare (come evidenziato da Cass. S.U. n. 5700 del
2014 e Cass. S.U. n. 9558 del 2014), come le limitazioni all'accesso alla tutela giurisdizionale per motivi formali non devono pregiudicare l'intima essenza di tale diritto;
in particolare tali limitazioni non sono compatibili con l'art. 6, comma 1 CEDU qualora esse non perseguano uno scopo legittimo, ovvero qualora non vi sia una ragionevole relazione di proporzionalità tra il mezzo impiegato e lo scopo perseguito (v. tra le altre Corte EDU Walchli c. Francia 26 luglio 2007, c. Repubblica Per_1
Ceca 15 maggio 2008).
Sulla base di tali argomentazioni gli oneri che vengono imposti alla parte devono essere interpretati in coerenza con la funzione loro ascritta e devono quindi consentire di individuare agevolmente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, l'oggetto dell'impugnativa e di circoscrivere quindi l'ambito del giudizio di gravame;
sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre lo sviluppo di un percorso logico alternativo a quello adottato dal primo Giudice e devono chiarire in che senso tale sviluppo logico alternativo sia idoneo a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte. Tali essendo i requisiti contenutistici del ricorso, deve ribadirsi che con la reiterata locuzione "indicazione", il legislatore non ha previsto che le deduzioni della parte appellante debbano assumere una determinata forma o ricalcare la decisione appellata con diverso contenuto, ne' è stata adottata una logica di riproposizione, fuori tempo e fuori luogo, del noto
(ed oggi superato) requisito del "quesito di diritto": il legislatore ha solo statuito che i contenuti critici proposti debbano essere articolati in modo chiaro ed esauriente, oltre che pertinente.
Quanto detto non esclude poi che il ricorso in appello possa riproporre anche le argomentazioni già svolte in primo grado, purché esse siano comunque funzionali a supportare le censure proposte nei confronti di specifici passaggi argomentativi della sentenza appellata. Il ricorso introduttivo del presente appello rispecchia pienamente siffatti parametri interpretativi
Difatti dall'esame dell'atto di appello risulta che l'impugnazione ha determinato una critica sufficientemente adeguata della decisione impugnata ed ha consentito al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (da ultimo v. Cass. n. 2814 del 2016). Dal tenore e dal contesto complessivo dell'atto impugnatorio risulta, cioè, sia pur in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione in ordine alle statuizioni della sentenza impugnata. Il lavoratore contesta nello specifico la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure in relazione alle mansioni svolte e alla qualifica spettante, all'operatività della prescrizione in costanza di rapporto e propone un percorso logico alternativo idoneo a determinare le modifiche della statuizione censurata
. Il primo motivo di appello di è parzialmente fondato . Il rapporto di lavoro a tempo Pt_1 indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro(Cass.
26246/2022). Pertanto pur volendo prescindere dalla notifica dell'atto di precetto nel 2011 e al ricorso per decreto ingiuntivo notificato nel 2016 , perché entrambi afferenti all'esecuzione della sentenza accertativa della nullità del termine apposto al contratto , resta il fatto che la prescrizione anche in relazione alla rivendicazione del diritto alla qualifica superiore non può decorrere in costanza di rapporto quanto meno dal 2012. Restano pertanto precluse al decorso della prescrizione tutte le pretese non prescritte alla data dell'entrata in vigore della legge 92/2012, e quindi certamente la pretesa all'accertamento della qualifica superiore , così come la pretesa al pagamento delle differenze retributive maturate a far data dal 18 luglio 2007 , considerato che in relazione ai periodi pregressi la prescrizione poteva intendersi maturata alla data di entrata in vigore della legge 92/2012
(18.7.2012)
Il secondo , il terzo , il quarto e il quinto motivo di appello riguardano tutti l'interpretazione delle declaratorie contrattuali concretamente applicabili e la qualificazione dell'attività lavorativa della ricorrente alla luce di tali declaratorie e la mancata considerazione del comportamento processuale di non contestazione della in relazione alle mansioni affidate alla ricorrente . Tali motivi, CP_1 strettamente interconnessi tra loro possono essere affrontati congiuntamente.
Deve premettersi che nelle conclusioni la signora chiede riconoscersi il diritto ad essere Pt_1 inquadrata , per le mansioni espletate quantomeno dal gennaio 2006 , come programmista regista, nel livello A , o , in subordine , nel livello primo con la condanna a far data dal gennaio 2006 al pagamento delle differenze retributive. La ricorrente ha invece espressamente rinunciato alla domanda di condanna al pagamento della contribuzione per la quale vi sarebbe stato un difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Inps
E' necessario dunque verificare la contrattazione applicabile alla fattispecie in relazione alla pretesa sopra riportata e, quindi , quali fossero le declaratorie vigenti alla data alla quale la ricorrente intende NT far retroagire l'accertamento giudiziale. La contesta la scelta della ricorrente di richiamare la NTr contrattazione del 1990 in luogo di quella sopravvenuta nel 2000. Il rilievo della corretto perché la contrattazione di riferimento è quella del 2000 e le contrattazioni successive . E' ben vero, infatti, che nella dichiarazione a verbale della contrattazione del 2000 si rinvia alla declaratoria del
1990 ma tale rinvio opera solo con riguardo ai profili professionali non aggiornati.
Statuivano le parti nella dichiarazione a verbale:”Le Parti si danno atto che, fatta eccezione per nuovi profili professionali aggiornati nel presente accordo, i profili indicati a titolo esemplificativo si intendono riferiti alle declaratorie generali normalizzate di ciascuna figura professionale riportati nell'appendice del CCL 9 maggio 1990”
I profili riguardanti i programmisti regista tuttavia erano stati tutti aggiornati . E la ricorrente rivendica il riconoscimento delle superiori mansioni in ragione dell'attività svolta successivamente al
2006 , sicchè ella non può pretendere l'applicazione del contratto collettivo del 1990 , né le relative declaratorie contrattuali.
Infatti, benché l'assunzione retroagisca per effetto della statuizione giudiziale accertativa della nullità del termine , al 1998 in relazione alla pretesa azionata nel presente giudizio il contratto collettivo di riferimento al quale attingere per individuare la declaratoria contrattuale concretamente applicabile
è quello vigente al momento cui si riferisce la pretesa di superiore inquadramento.
La contrattazione collettiva del 2000 disponeva infatti che il personale è inquadrato in una classificazione unica, articolata su dieci livelli in base alle relative declaratorie e profili esemplificativi, fermo restando che la distinzione tra "quadri", "impiegati" e "operai" veniva mantenuta agli effetti di tutte quelle norme che facevano riferimento a tali qualifiche.
Le declaratorie determinano, per ciascun livello, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento delle mansioni nel livello stesso.
I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in essa considerate ed hanno valore esemplificativo minimo. Per i profili non espressamente individuati, o aventi contenuti diversi rispetto a quelli rappresentati,
l'inquadramento viene effettuato sulla base delle declaratorie esistenti, utilizzando il ricorso all' analogia.
In considerazione delle peculiari esigenze del settore, viene chiarito che l'organizzazione del lavoro presuppone il ricorso all'intercambiabilità delle mansioni nell'ambito di profili professionali compatibili. Il lavoratore, quindi, in relazione alle esigenze aziendali, di natura organizzativa, tecnica, produttiva e di mercato, può essere adibito - compatibilmente con le competenze possedute - anche a mansioni affini individuate nel livello di inquadramento.
Al livello A, rivendicato dalla in prima battuta, appartengono i lavoratori che sono preposti ad Pt_1
Unità organizzative o ad Aree di attività definite o individuate dall'Azienda e specificamente menzionate in formali comunicazioni organizzative, ovvero con spiccate capacità ideative, creative e/o innovative, preposti ad attività specialistiche che richiedano il possesso di conoscenze e metodologie professionali complesse, caratterizzate da procedure prevalentemente non standard in contesti organizzativi articolati e complessi parimenti definiti ed individuati dall'Azienda.
Tra i profili esemplificativi è indicato genericamente il funzionario e il programmista-regista
Al livello I appartengono i lavoratori che, con capacità ideative, creative e/o innovative, operano con discrezionalità di poteri e autonomia di decisione, ai quali viene assegnata la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative, ovvero i lavoratori con mansioni specialistiche di elevato livello, per ampiezza e natura. Tra i profili esemplificativi è parimenti indicato il programmista-regista, l'addetto post-produzione (Coordinatore)
Al livello II appartengono i lavoratori che, con capacità, ideative creative e/o innovative, operano con discrezionalità di poteri e autonomia di decisione, nei limiti delle sole direttive generali loro impartite o che svolgono funzioni equivalenti che presuppongono una consolidata esperienza professionale.
Tra i profili esemplificativi è nuovamente indicato il programmista-regista, così come l'aiuto regista,
l'addetto post-produzione, il direttore di Produzione et.
Al livello III appartengono i lavoratori che, con capacità ideative, creative e/o innovative, con elevata autonomia operativa, decisionale e di iniziativa, svolgono mansioni per le quali sono richieste notevoli capacità professionali , acquisite mediante significative esperienze ed espletate con ampia autonomia nelle attività specifiche e/o con compiti di coordinamento e conduzione del rispettivo reparto e/o settore. Tra i profili esemplificativi è ancora una volta individuato il programmista-regista, l'operatore di ripresa, il Tecnico, l'annunciatore, l'assistente alla regia etc.
Al livello 4 appartengono i lavoratori che, con autonomia ed iniziativa svolgono, su indicazioni di massima e sulla base di programmi definiti, compiti che richiedono la conoscenza completa di tecniche e procedure specifiche, con esperienza e capacità professionali che comportano la programmazione e l'espletamento di autonome attività specifiche e/o il coordinamento dell'attività' di altri lavoratori.
Tra i profili esemplificativi è sempre indicato il programmista-regista, l'Addetto post-produzione,
l'assistente alla regia
Il programmista regista , profilo posseduto dalla ricorrente in esito alla stabilizzazione in via giudiziale del suo rapporto di lavoro è dunque un profilo ricorrente in 5 diverse qualifiche di livello diverso
I profili professionali riportati nel contratto collettivo del 2000 coincidono sostanzialmente con i profili professionali riportate dal contratto collettivo 2004 2007
La ricorrente contesta con il secondo motivo l'errore in cui sarebbe incorso il tribunale nella lettura della declaratoria contrattuale laddove ha ritenuto che per l'appartenenza a livello A, come per l'appartenenza al livello primo si richiedesse il coordinamento dei lavoratori con mansioni specialistiche di elevato livello, laddove invece la declaratoria richiede che i lavoratori di livello A o di livello primo siano essi stessi titolari di mansioni specialistiche di elevato livello per ampiezza e natura.
Invero deve convenirsi con l'appellante laddove censura la sentenza del tribunale che , per il riconoscimento del livello I, assumeva essere necessario il coordinamento di lavoratori con mansioni specialistiche, laddove solo il livello A richiede la preposizione ad attività specialistiche che a loro volta involgono il possesso di conoscenze e metodologie professionali complesse
Resta in ogni caso il fatto che , per l'accertamento del diritto all'inquadramento nel livello A o nel livello I rileva, alternativamente la responsabilità di una unità organizzativa ovvero, oltre le spiccate capacità ideative, creative e/o innovative – richieste anche per il livello III già riconosciuto alla Pt_1
- la “preposizione ad attività specialistiche che richiedano il possesso di conoscenze e metodologie professionali complesse, caratterizzate da procedure prevalentemente non standard in contesti organizzativi articolati e complessi parimenti definiti ed individuati dall'Azienda” ovvero comunque l'adibizione “a mansioni specialistiche di elevato livello, per ampiezza e natura” Fermo restando la correttezza del rilievo dell'appellante di carattere testuale, resta cioè da verificare se le allegazioni della ricorrente fossero sufficienti per qualificare le mansioni a lei affidate come mansioni specialistiche di elevato livello per ampiezza e natura , ovvero mansioni di responsabilità di unità organizzativa e ancor più se vengano in rilievo per la procedure non standard in contesti Pt_1 organizzativi articolati e complessi.
NT La a sempre contestato siffatta circostanza evidenziando come la tipologia di programma curato dalla ricorrente non richiedesse mansioni specialistiche di elevato livello idonee a legittimare la pretesa all'inquadramento rivendicato , in special modo avuto riguardo al carattere consolidato della NT programmazione che si ripete da oltre trent'anni e che nella prospettazione di on presenterebbe una complessità gestionale tale da legittimare la rivendicata qualifica di quadro o di primo livello
Dalla elencazione delle attività svolte dalla ricorrente nei decenni di espletamento dei ruoli di regista e produttore esecutivo del programma “Un giorno in pretura” emerge che ella si occupava quotidianamente di analizzare i fatti di cronaca che , per l'allarme sociale suscitato , per la rilevanza mediatica , determinavano maggiore interesse nel pubblico;
una volta individuato il caso di cronaca giudiziaria lo proponeva durante la riunione di redazione all'autrice del programma. In esito alla scelta della cronaca da trattare nella puntata del programma “un giorno in pretura “, la signora poi si Pt_1 occupava di prendere contatto con le cancellerie della Corte d'assise ovvero del tribunale , ma anche col presidente di sezione e col pubblico ministero designato , con gli avvocati della difesa e della parte civile , al fine di ottenere l'autorizzazione alle riprese audiovisive . In esito a tale attività la signora si occupava , poi, di richiedere l'assegnazione della squadra degli operatori televisivi i Pt_1 cui lavori seguiva costantemente , impartendo loro direttive in relazioni al tipo di inquadrature , al posizionamento dei microfoni e delle telecamere. Siffatta attività era resa possibile alla signora Pt_1 per essersi, la funzionaria, preliminarmente fatta carico di un sopralluogo tecnico nelle aule del tribunale e della Corte d'assise , onde verificarne dimensioni , fonti di illuminazione e postazioni riservate alle parti . Rientrava infatti nelle sue competenze l'allocazione delle telecamere , così come la responsabilità della qualità delle riprese che on avrebbero mai dovuto intralciare lo svolgimento del processo. Rientrava pertanto nelle competenze della ricorrente anche stabilire il numero di microfoni necessario , il tipo di obiettivi da utilizzare , ma anche guidare le riprese di tutto il processo dando indicazioni sugli stacchi camera agli operatori;
ella si incaricava pure di chiedere successivamente le trascrizioni dei verbali di udienze così come delle motivazioni della sentenza. La ricorrente si occupava , infine , di eseguire il montaggio del programma con la supervisione dell'autrice , analizzando la centinaia di ore di girato , estrapolando le parti ritenute più significative per la narrazione. Tali attività , esplicitate nel ricorso introduttivo , non hanno costituito oggetto di NT contestazione da parte di comprovano il coordinamento costante della squadra tecnica assegnata al programma , la scelta delle modalità di ripresa e il controllo della qualità del girato , la scelta dei pezzi più significativi per formare il filmato finale del programma. La ricorrente naturalmente si doveva far carico anche dell'acquisizione della motivazione della sentenza conclusiva del processo e di tutti i documenti e i verbali che potevano risultare necessari ai fini della strutturazione della puntata;
ella si faceva altresì carico , laddove richiesta dal presidente del collegio , di rendere ostensibili alle altre emittenti le riprese fatte , tenendo ben presenti le indicazioni sulle preclusioni alla diffusione da parte del tribunale. Di tale specifica attività vi è traccia documentale negli allegati. Quando la signora svolgeva le funzioni di produttore esecutivo , si occupava di definire i fabbisogni della Pt_1 produzione, verificare le risorse necessarie, controllare il rispetto di modalità , tempi e costi , redigere una lista di mezzi , personale , nonché delle trasferte necessarie previste indicando il numero di unità necessarie nella troupe televisiva per la ripresa , il numero dei turni di montaggio , quanti programmisti registi dovessero essere destinati all'attività , le ore di lavorazione audio , le ore di riversamento di materiale di repertorio , le ore di trucco etc. Tale analisi era comunicata ai settori preposti al controllo del fabbisogno del programma , mentre la ricorrente doveva partecipare a tutte le riunioni indette per pianificare i mezzi e costi, doveva occuparsi del collaudo ma anche dei comunicati stampa , della comunicazione con il palinsesto , doveva coordinare il lavoro della redazione ricercando le immagini di repertorio , richiedendo gli speaker, compilando i fogli di viaggio , richiedendo i pagamenti per i collaboratori con contratti di lavoro autonomo. Nella qualità di produttore esecutivo la ricorrente si interfacciava con tutti i settori aziendali coinvolti nella realizzazione del programma
Tutte le attività sopra sintetizzate sono state riportate nel ricorso introduttivo, in larga parte documentate dalla signora e mai contestate dalla società la cui difesa si appuntava pressoché Pt_1 esclusivamente sul carattere non innovativo della programmazione” un giorno in pretura” che da NT decenni viene offerta nel palinsesto on format pressochè invariato, e mai in prima serata.
Le attività svolte dalla ricorrente non hanno dunque richiesto una prova istruttoria risultando in controverse( e dunque incontrovertibili).
La ricorrente ha ulteriormente dedotto - e ampiamente documentato - la circostanza che nei titoli di testa in centinaia di occasioni fosse riportato il suo nominativo - di volta in volta come produttore esecutivo e/o come regista - : si tratta evidentemente del riconoscimento da parte della emittente , del ruolo apicale e non meramente collaborativo della signora , dell'apporto assolutamente Pt_1 determinante della sua attività all'interno della programmazione . NT La ricorrente ha infatti provato documentalmente come la iconoscesse nelle sue circolari interne, all'inserimento nei titoli di testa del nominativo della ricorrente - di volta in volta quale regista e/o produttore esecutivo – il valore di riconoscimento della altissima rilevava del ruolo posseduto all'interno del programma .
D'altronde , seppure non ha carattere dirimente ai fini di causa , è tuttavia significativo – per accertare la consapevolezza delle parti contrattuali in relazione alla valenza del profilo professionale - che nel contratto collettivo del 1990 le figure del regista , del produttore esecutivo e dell'autore fossero inserite nel livello A e che nel contratto collettivo del 2018 la figura professionale del regista e quella del produttore esecutivo siano state inserite nel livello A , nel livello primo o , al più , nel livello secondo , e giammai nel livello terzo , e ciò in un contesto in cui neppure assume che il ruolo, CP_1 le funzioni e le responsabilità di tali figure si siano evolute e modificate negli anni.
È ulteriormente significativa la circostanza che, nel livello terzo , riconosciuto alla ricorrente , quale programmista regista , fosse individuato , tra i profili professionali esemplificativi , quello dell'assistente alla regia e nel livello II il profilo di aiuto regista , dovendosi coerentemente desumere che il profilo professionale del regista potesse ricondursi quantomeno con molta difficoltà ai medesimi livelli III e II , che prevedevano espressamente figure di meri collaboratori alla regia.
D'altronde l'ampiezza di responsabilità correlate allo svolgimento del ruolo di regista o di produttore esecutivo, e talvolta contemporaneamente di regista e produttore esecutivo per un programma che, pur avendo un format immodificato negli anni , per l'audience ottenuta è stato confermato da decenni NT nel palinsesto rende arduo riportare il profilo professionale della ricorrente nel livello terzo . Al dipendente di livello terzo compete infatti esclusivamente “ ampia autonomia “nonché compiti di conduzione di un reparto o di un settore.
La ricorrente , invece, si faceva carico dell'attività preliminare di studio prodromica alla scelta del fatto di cronaca su cui costruire il programma , sceglieva quale tra più fatti di cronaca di attualità potesse essere di pubblico interesse, ne discuteva con l'autrice del programma, prendeva contatti con i magistrati designati per la trattazione del processo, con i capi degli uffici giudiziari ove si sarebbe svolto il dibattimento, con gli avvocati della parte civile e dell'imputato, concordava con loro le modalità di svolgimento delle riprese e ne assumeva il preliminare consenso, acquisiva di propria iniziativa informazioni , verbali, e qualsiasi documento che ritenesse utile per la migliore costruzione del programma, si relazionava anche con le altre emittenti per fornire loro , su indicazione della giudicante , i filmati acquisiti , nel pieno rispetto delle indicazioni di riservatezza fornite dal tribunale, seguiva integralmente il montaggio del girato dopo aver visionato le centinaia di ore che raccoglievano il processo , individuando gli “spezzoni “di udienza più significativi. Come produttore esecutivo ella seguiva tutta la fase organizzativa , strumentale alla individuazione dei fabbisogni della produzione con la verifica delle risorse , offrendo la propria collaborazione a tutti i settori coinvolti nella realizzazione del programma, assumendo in proprio la responsabilità del rispetto di modalità, tempi e costi , nonché dell'individuazione della lista di mezzi , personale e trasferte previsti per ogni trasmissione.
Risulta dunque consono , avuto riguardo al ruolo della ricorrente e al peso delle responsabilità connesse , il riconoscimento del livello primo considerato l'elevato livello delle mansioni specialistiche affidate , l'ampia discrezionalità di poteri e autonomia di decisione nello svolgimento delle attività complessivamente delegate
Non è invece seriamente declinabile il riconoscimento del livello A che presuppone che le attività specialistiche delegate involgessero necessariamente il possesso di conoscenze e metodologie professionali complesse e soprattutto fossero caratterizzate da procedure prevalentemente non standard in contesti organizzativi articolati e complessi definiti e individuati dalla società: la programmazione di “un giorno in pretura “non richiedeva il prevalente impiego di procedure innovative, risultando un format consolidato negli anni e, verosimilmente , per alcuni aspetti organizzativi anche ripetitivo.
Ciò non esclude che per l'ampiezza e la pregnanza delle mansioni affidate alla ricorrente , il programma richiedesse il possesso da parte sua di elevate conoscenze specialistiche che spaziavano dalla materia giuridica al montaggio delle riprese, dalla programmazione del fabbisogno di personale e mezzi alla collaborazione con tutti i settori potenzialmente coinvolti nella programmazione a, al rispetto di tempi e costi prestabiliti. ,
Per le considerazioni che precedono anche il secondo, il terzo , il quarto e il quinto motivo di appello possono essere accolti mentre il sesto – relativo al mancato accoglimento delle istanze istruttorie - risulta assorbito dalla mancata contestazione e dalla corretta valutazione delle prove documentali prodotte.
Per le considerazioni che procedono alla ricorrente deve essere riconosciuto il diritto Parte_1 all'inquadramento come programmista regista di livello primo dal gennaio 2006 come da sua richiesta in considerazione della operatività della prescrizione decennale solo a decorrere dalla cessazione del rapporto (e stante la mancata maturazione di alcuna prescrizione in relazione al riconoscimento del NT diritto a superiore inquadramento alla data di entrata in vigore della legge Fornero). La società deve essere invece condannata al pagamento delle differenze retributive naturale in ragione del riconoscimento del livello primo a far data dal 18 luglio 2007 , risultando prescritte le pretese retributive relativa al periodo precedente
La quantificazione delle differenze retributive maturate formulata nelle conclusioni tramite richiesta di CTU o con riserva di separato giudizio non può essere operata dalla Corte in difetto di elementi di dettaglio sulla retribuzione cui la ricorrente avrebbe avuto diritto e su quella concretamente ricevuta con la conseguenza che siffatta quantificazione sarà oggetto , se del caso , di separato giudizio
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, confermata per il resto, dichiara il diritto di ad essere inquadrata come programmista regista di livello primo dal Parte_1 gennaio 2006 ; condanna la al pagamento a far data dal 18 luglio NTroparte_1
2007 delle differenze retributive maturate tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in virtù del corretto inquadramento;
condanna al pagamento delle spese di lite liquidate per il CP_1 primo grado in complessivi euro 7000,00 e per il presidente grado in complessivi euro 5600,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15% da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
La Presidente
MA AN RZ
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa MA AN RZ Presidente rel.
Dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Isabella Parolari Consigliere
ha pronunciato, all'udienza dell'1.7.25 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2477/ 2021 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. D'ONOFRIO SARA e ROMBOLA' Parte_1
GI ed elettivamente domiciliata in VIA OSLAVIA 7 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. PESSI NTroparte_1
TO ed elettivamente domiciliato in VIA PO, 25/B 00100 ROMA;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 1671 del 19 Febbraio 2021
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al tribunale di Roma la signora , premesso di aver ottenuto una sentenza Parte_1 con la quale era stata dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro, e accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 15 ottobre NT 1998 con la qualifica di programmista regista , quarto livello , lamentava che la l 10 ottobre 2005
l'aveva riammessa in servizio con qualifica di programmista regista , quarto livello senza considerare l'anzianità di servizio maturata , e che solo dall' 1 giugno 2016 era stata inquadrata nel terzo livello di programmista regista, laddove dall' 1 giugno 2006 ella aveva svolto continuativamente le mansioni di regista , livello A, e produttore esecutivo del programma “un giorno in pretura “; evidenziava come il suo nominativo era riportato nei titoli iniziali e di coda quale produttore esecutivo e regista dal 30 settembre 2006 e dal 2013 anche quale regista.
Chiedeva riconoscersi il diritto alla qualifica di livello A o, in subordine , al livello primo dal NTr gennaio del 2006 e condannarsi la pagare le differenze retributive maturate .
NT Si costituiva la contestando la prescrizione delle pretese retributive e nel merito eccependo che la ricorrente non si era mai occupata né del controllo degli obiettivi , né del budget sottostante , né della gestione del personale . Deduceva la genericità delle rivendicazioni avversarie ed evidenziava che la declaratoria contrattuale invocata non era più in vigore dal 2000 essendo stato il personale suddiviso in 10 livelli e il profilo di programmista regista ripartito a sua volta in quattro livelli .
Il tribunale , in parziale accoglimento del ricorso originario , dichiarava il diritto della ricorrente ad essere inquadrata dal 21 dicembre 2013 all' 1 gennaio 2016 nel livello terzo di programmista regista condannando al pagamento delle differenze retributive CP_1
Avverso detta sentenza proponeva appello la signora sulla scorta di quattro motivi Pt_1
Con il primo motivo contestava la maturata prescrizione deducendo di aver allegato gli atti NT interruttivi rappresentati dall'atto di precetto notificato alla il 4 Febbraio 2011 e dal ricorso per NT decreto ingiuntivo notificato alla l 21 novembre 2016 .
Rilevava ulteriormente come il decorso della prescrizione fosse precluso in costanza di rapporto alla luce della recente disciplina sul licenziamento.
Con il secondo motivo di appello contestava la violazione dell'articolo 116 del codice di procedura civile deducendo che al livello A e al livello primo corrispondevano i lavoratori che avevano la competenza del coordinamento , nonché i lavoratori con mansioni specialistiche di elevato livello per ampiezza e natura e non anche i lavoratori che avevano il coordinamento di dipendenti con mansioni specialistiche di elevato livello , come ritenuto dal tribunale
Deduceva che le attività svolte dalla signora erano certamente attività specialistiche di cui alla Pt_1 declaratoria di livello A, per natura e caratteristiche , e perché espletate all'interno del programma
“un giorno in pretura “; deduceva che la signora aveva coordinato operatori di ripresa , Pt_1 programmisti registi , assistenti ai programmi , troupes e che aveva realizzato un prodotto finito di complessa esecuzione
NTestava anche la definizione del concetto di unità organizzativa deducendo che l'unità organizzativa non è una struttura alla quale sono preposti dirigenti , ma un insieme di mezzi e di professionalità afferenti a diversi reparti , con diverse qualifiche , che concorrono a realizzare un prodotto televisivo.
Con il terzo motivo lamentava la violazione di legge per avere erroneamente il tribunale escluso che NT l'appellante avesse contestato le deduzioni di on riferimento al ruolo del produttore esecutivo e alla valenza dei titoli di testa .
NT La aveva argomentato infatti che i programmisti registi di livello A o del primo livello erano coloro che ricoprivano il ruolo di produttori esecutivi per programmi in prima serata o in day time in diretta particolarmente complessi sotto il profilo tecnico organizzativo , di budget e che il programma gestito dalla ricorrente “un giorno in pretura “, non aveva queste caratteristiche.
La ricorrente contestava che la declaratoria contrattuale prevedesse questa limitazione e deduceva NT come, dalla circolare el 4 ottobre 2000 , emergeva che nei titoli di testa veniva espressamente prevista la presenza nominativa del regista e del produttore esecutivo, circostanza confermata nella comunicazione del 7 dicembre 2016 dal direttore delle risorse umane.
Rappresentava quindi che le figure professionali più rilevanti erano quelle inserite nei titoli di testa dei programmi e che siffatta circostanza era stata ignorata dal giudice di prime cure.
Con il quarto motivo di appello lamentava che il tribunale avesse erroneamente escluso che nelle NT declaratorie del contratto di lavoro fossero annoverate le figure del produttore esecutivo E del regista: rappresentava infatti che i profili contenuti del contratto collettivo erano meramente
Esemplificativi e che , significativamente, l'accordo sindacale 2018 , successivo ai fatti di causa , inseriva nel livello A proprio le figure del produttore esecutivo , dell'autore e del regista. Rappresentava ulteriormente che il ruolo di regista e produttore esecutivo non era neppure inserito nel terzo livello riconosciuto dal tribunale che prevede invece all'interno della qualifica solo l'assistente alla regia.
Con il quinto motivo di appello deduceva l'omesso esame delle eccezioni di non contestazione sollevata dall'appellante in relazione al possesso di conoscenze , metodologie professionali complesse da parte della ricorrente, nonché in relazione alle spiccate capacità ideative creative e innovative e all'autonomia decisionale .
Con il sesto motivo di appello lamentava il mancato accoglimento delle istanze istruttorie in relazione alla apicalità del ruolo della signora e al possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi dei livelli Pt_1 rivendicati
Si costituiva la contestando specificamente le avverse deduzioni e NTroparte_1 chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'appello per genericità e nel merito la conferma dell'impugnata sentenza.
Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 434 cpc .
L'eccezione di inammissibilità del gravame è infondata sulla base del principio, riaffermato di recente dalla Suprema Corte (Cass. Sent. n. 27199 del 16/11/2017 ), secondo il quale gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve meramente contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. L'art. 434 cpc, nuova formulazione, infatti, in ossequio ad una logica di razionalizzazione delle ragioni dell'impugnazione, impone all'appellante solo di individuare in modo chiaro ed esauriente , sotto il profilo della latitudine devolutiva, il quantum appellatum e di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono;
sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte, senza che tali deduzioni debbano assumere una determinata forma o ricalcare la sentenza appellata con diverso contenuto. La dichiarata finalità della più stringente formulazione della summenzionata norma , introdotta con la novella del 2012 è stata , infatti, quella di migliorare l'efficienza delle impugnazioni, a fronte della reiterata violazione dei tempi di ragionevole durata del processo.
L'economia dei tempi processuali perseguita dalla novella può essere ottenuta solo esigendo il rispetto da parte dell'appellante, in un'ottica di leale collaborazione ed a pena di inammissibilità del gravame, di precisi oneri formali che impongano e traducano uno sforzo di razionalizzazione delle ragioni dell'impugnazione. Allo scopo di individuarne l'estensione, vi sono due aspetti da valutare: da un lato il principio della ragionevole durata del processo che costituisce il parametro per adottare un' interpretazione delle norme processuali funzionalizzata ad un'accelerazione dei tempi della decisione, conducendo a privilegiare opzioni contrarie ad ogni inutile appesantimento del giudizio (così Cass.
n. 13825 del 2008, Cass. S.U. n. 5700 del 2014, Cass. S.U. n. 9558 del 2014, Cass. n. 17698 del
2014); dall'altro lato si rende necessario rilevare (come evidenziato da Cass. S.U. n. 5700 del
2014 e Cass. S.U. n. 9558 del 2014), come le limitazioni all'accesso alla tutela giurisdizionale per motivi formali non devono pregiudicare l'intima essenza di tale diritto;
in particolare tali limitazioni non sono compatibili con l'art. 6, comma 1 CEDU qualora esse non perseguano uno scopo legittimo, ovvero qualora non vi sia una ragionevole relazione di proporzionalità tra il mezzo impiegato e lo scopo perseguito (v. tra le altre Corte EDU Walchli c. Francia 26 luglio 2007, c. Repubblica Per_1
Ceca 15 maggio 2008).
Sulla base di tali argomentazioni gli oneri che vengono imposti alla parte devono essere interpretati in coerenza con la funzione loro ascritta e devono quindi consentire di individuare agevolmente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, l'oggetto dell'impugnativa e di circoscrivere quindi l'ambito del giudizio di gravame;
sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre lo sviluppo di un percorso logico alternativo a quello adottato dal primo Giudice e devono chiarire in che senso tale sviluppo logico alternativo sia idoneo a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte. Tali essendo i requisiti contenutistici del ricorso, deve ribadirsi che con la reiterata locuzione "indicazione", il legislatore non ha previsto che le deduzioni della parte appellante debbano assumere una determinata forma o ricalcare la decisione appellata con diverso contenuto, ne' è stata adottata una logica di riproposizione, fuori tempo e fuori luogo, del noto
(ed oggi superato) requisito del "quesito di diritto": il legislatore ha solo statuito che i contenuti critici proposti debbano essere articolati in modo chiaro ed esauriente, oltre che pertinente.
Quanto detto non esclude poi che il ricorso in appello possa riproporre anche le argomentazioni già svolte in primo grado, purché esse siano comunque funzionali a supportare le censure proposte nei confronti di specifici passaggi argomentativi della sentenza appellata. Il ricorso introduttivo del presente appello rispecchia pienamente siffatti parametri interpretativi
Difatti dall'esame dell'atto di appello risulta che l'impugnazione ha determinato una critica sufficientemente adeguata della decisione impugnata ed ha consentito al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (da ultimo v. Cass. n. 2814 del 2016). Dal tenore e dal contesto complessivo dell'atto impugnatorio risulta, cioè, sia pur in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione in ordine alle statuizioni della sentenza impugnata. Il lavoratore contesta nello specifico la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure in relazione alle mansioni svolte e alla qualifica spettante, all'operatività della prescrizione in costanza di rapporto e propone un percorso logico alternativo idoneo a determinare le modifiche della statuizione censurata
. Il primo motivo di appello di è parzialmente fondato . Il rapporto di lavoro a tempo Pt_1 indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro(Cass.
26246/2022). Pertanto pur volendo prescindere dalla notifica dell'atto di precetto nel 2011 e al ricorso per decreto ingiuntivo notificato nel 2016 , perché entrambi afferenti all'esecuzione della sentenza accertativa della nullità del termine apposto al contratto , resta il fatto che la prescrizione anche in relazione alla rivendicazione del diritto alla qualifica superiore non può decorrere in costanza di rapporto quanto meno dal 2012. Restano pertanto precluse al decorso della prescrizione tutte le pretese non prescritte alla data dell'entrata in vigore della legge 92/2012, e quindi certamente la pretesa all'accertamento della qualifica superiore , così come la pretesa al pagamento delle differenze retributive maturate a far data dal 18 luglio 2007 , considerato che in relazione ai periodi pregressi la prescrizione poteva intendersi maturata alla data di entrata in vigore della legge 92/2012
(18.7.2012)
Il secondo , il terzo , il quarto e il quinto motivo di appello riguardano tutti l'interpretazione delle declaratorie contrattuali concretamente applicabili e la qualificazione dell'attività lavorativa della ricorrente alla luce di tali declaratorie e la mancata considerazione del comportamento processuale di non contestazione della in relazione alle mansioni affidate alla ricorrente . Tali motivi, CP_1 strettamente interconnessi tra loro possono essere affrontati congiuntamente.
Deve premettersi che nelle conclusioni la signora chiede riconoscersi il diritto ad essere Pt_1 inquadrata , per le mansioni espletate quantomeno dal gennaio 2006 , come programmista regista, nel livello A , o , in subordine , nel livello primo con la condanna a far data dal gennaio 2006 al pagamento delle differenze retributive. La ricorrente ha invece espressamente rinunciato alla domanda di condanna al pagamento della contribuzione per la quale vi sarebbe stato un difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Inps
E' necessario dunque verificare la contrattazione applicabile alla fattispecie in relazione alla pretesa sopra riportata e, quindi , quali fossero le declaratorie vigenti alla data alla quale la ricorrente intende NT far retroagire l'accertamento giudiziale. La contesta la scelta della ricorrente di richiamare la NTr contrattazione del 1990 in luogo di quella sopravvenuta nel 2000. Il rilievo della corretto perché la contrattazione di riferimento è quella del 2000 e le contrattazioni successive . E' ben vero, infatti, che nella dichiarazione a verbale della contrattazione del 2000 si rinvia alla declaratoria del
1990 ma tale rinvio opera solo con riguardo ai profili professionali non aggiornati.
Statuivano le parti nella dichiarazione a verbale:”Le Parti si danno atto che, fatta eccezione per nuovi profili professionali aggiornati nel presente accordo, i profili indicati a titolo esemplificativo si intendono riferiti alle declaratorie generali normalizzate di ciascuna figura professionale riportati nell'appendice del CCL 9 maggio 1990”
I profili riguardanti i programmisti regista tuttavia erano stati tutti aggiornati . E la ricorrente rivendica il riconoscimento delle superiori mansioni in ragione dell'attività svolta successivamente al
2006 , sicchè ella non può pretendere l'applicazione del contratto collettivo del 1990 , né le relative declaratorie contrattuali.
Infatti, benché l'assunzione retroagisca per effetto della statuizione giudiziale accertativa della nullità del termine , al 1998 in relazione alla pretesa azionata nel presente giudizio il contratto collettivo di riferimento al quale attingere per individuare la declaratoria contrattuale concretamente applicabile
è quello vigente al momento cui si riferisce la pretesa di superiore inquadramento.
La contrattazione collettiva del 2000 disponeva infatti che il personale è inquadrato in una classificazione unica, articolata su dieci livelli in base alle relative declaratorie e profili esemplificativi, fermo restando che la distinzione tra "quadri", "impiegati" e "operai" veniva mantenuta agli effetti di tutte quelle norme che facevano riferimento a tali qualifiche.
Le declaratorie determinano, per ciascun livello, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento delle mansioni nel livello stesso.
I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in essa considerate ed hanno valore esemplificativo minimo. Per i profili non espressamente individuati, o aventi contenuti diversi rispetto a quelli rappresentati,
l'inquadramento viene effettuato sulla base delle declaratorie esistenti, utilizzando il ricorso all' analogia.
In considerazione delle peculiari esigenze del settore, viene chiarito che l'organizzazione del lavoro presuppone il ricorso all'intercambiabilità delle mansioni nell'ambito di profili professionali compatibili. Il lavoratore, quindi, in relazione alle esigenze aziendali, di natura organizzativa, tecnica, produttiva e di mercato, può essere adibito - compatibilmente con le competenze possedute - anche a mansioni affini individuate nel livello di inquadramento.
Al livello A, rivendicato dalla in prima battuta, appartengono i lavoratori che sono preposti ad Pt_1
Unità organizzative o ad Aree di attività definite o individuate dall'Azienda e specificamente menzionate in formali comunicazioni organizzative, ovvero con spiccate capacità ideative, creative e/o innovative, preposti ad attività specialistiche che richiedano il possesso di conoscenze e metodologie professionali complesse, caratterizzate da procedure prevalentemente non standard in contesti organizzativi articolati e complessi parimenti definiti ed individuati dall'Azienda.
Tra i profili esemplificativi è indicato genericamente il funzionario e il programmista-regista
Al livello I appartengono i lavoratori che, con capacità ideative, creative e/o innovative, operano con discrezionalità di poteri e autonomia di decisione, ai quali viene assegnata la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative, ovvero i lavoratori con mansioni specialistiche di elevato livello, per ampiezza e natura. Tra i profili esemplificativi è parimenti indicato il programmista-regista, l'addetto post-produzione (Coordinatore)
Al livello II appartengono i lavoratori che, con capacità, ideative creative e/o innovative, operano con discrezionalità di poteri e autonomia di decisione, nei limiti delle sole direttive generali loro impartite o che svolgono funzioni equivalenti che presuppongono una consolidata esperienza professionale.
Tra i profili esemplificativi è nuovamente indicato il programmista-regista, così come l'aiuto regista,
l'addetto post-produzione, il direttore di Produzione et.
Al livello III appartengono i lavoratori che, con capacità ideative, creative e/o innovative, con elevata autonomia operativa, decisionale e di iniziativa, svolgono mansioni per le quali sono richieste notevoli capacità professionali , acquisite mediante significative esperienze ed espletate con ampia autonomia nelle attività specifiche e/o con compiti di coordinamento e conduzione del rispettivo reparto e/o settore. Tra i profili esemplificativi è ancora una volta individuato il programmista-regista, l'operatore di ripresa, il Tecnico, l'annunciatore, l'assistente alla regia etc.
Al livello 4 appartengono i lavoratori che, con autonomia ed iniziativa svolgono, su indicazioni di massima e sulla base di programmi definiti, compiti che richiedono la conoscenza completa di tecniche e procedure specifiche, con esperienza e capacità professionali che comportano la programmazione e l'espletamento di autonome attività specifiche e/o il coordinamento dell'attività' di altri lavoratori.
Tra i profili esemplificativi è sempre indicato il programmista-regista, l'Addetto post-produzione,
l'assistente alla regia
Il programmista regista , profilo posseduto dalla ricorrente in esito alla stabilizzazione in via giudiziale del suo rapporto di lavoro è dunque un profilo ricorrente in 5 diverse qualifiche di livello diverso
I profili professionali riportati nel contratto collettivo del 2000 coincidono sostanzialmente con i profili professionali riportate dal contratto collettivo 2004 2007
La ricorrente contesta con il secondo motivo l'errore in cui sarebbe incorso il tribunale nella lettura della declaratoria contrattuale laddove ha ritenuto che per l'appartenenza a livello A, come per l'appartenenza al livello primo si richiedesse il coordinamento dei lavoratori con mansioni specialistiche di elevato livello, laddove invece la declaratoria richiede che i lavoratori di livello A o di livello primo siano essi stessi titolari di mansioni specialistiche di elevato livello per ampiezza e natura.
Invero deve convenirsi con l'appellante laddove censura la sentenza del tribunale che , per il riconoscimento del livello I, assumeva essere necessario il coordinamento di lavoratori con mansioni specialistiche, laddove solo il livello A richiede la preposizione ad attività specialistiche che a loro volta involgono il possesso di conoscenze e metodologie professionali complesse
Resta in ogni caso il fatto che , per l'accertamento del diritto all'inquadramento nel livello A o nel livello I rileva, alternativamente la responsabilità di una unità organizzativa ovvero, oltre le spiccate capacità ideative, creative e/o innovative – richieste anche per il livello III già riconosciuto alla Pt_1
- la “preposizione ad attività specialistiche che richiedano il possesso di conoscenze e metodologie professionali complesse, caratterizzate da procedure prevalentemente non standard in contesti organizzativi articolati e complessi parimenti definiti ed individuati dall'Azienda” ovvero comunque l'adibizione “a mansioni specialistiche di elevato livello, per ampiezza e natura” Fermo restando la correttezza del rilievo dell'appellante di carattere testuale, resta cioè da verificare se le allegazioni della ricorrente fossero sufficienti per qualificare le mansioni a lei affidate come mansioni specialistiche di elevato livello per ampiezza e natura , ovvero mansioni di responsabilità di unità organizzativa e ancor più se vengano in rilievo per la procedure non standard in contesti Pt_1 organizzativi articolati e complessi.
NT La a sempre contestato siffatta circostanza evidenziando come la tipologia di programma curato dalla ricorrente non richiedesse mansioni specialistiche di elevato livello idonee a legittimare la pretesa all'inquadramento rivendicato , in special modo avuto riguardo al carattere consolidato della NT programmazione che si ripete da oltre trent'anni e che nella prospettazione di on presenterebbe una complessità gestionale tale da legittimare la rivendicata qualifica di quadro o di primo livello
Dalla elencazione delle attività svolte dalla ricorrente nei decenni di espletamento dei ruoli di regista e produttore esecutivo del programma “Un giorno in pretura” emerge che ella si occupava quotidianamente di analizzare i fatti di cronaca che , per l'allarme sociale suscitato , per la rilevanza mediatica , determinavano maggiore interesse nel pubblico;
una volta individuato il caso di cronaca giudiziaria lo proponeva durante la riunione di redazione all'autrice del programma. In esito alla scelta della cronaca da trattare nella puntata del programma “un giorno in pretura “, la signora poi si Pt_1 occupava di prendere contatto con le cancellerie della Corte d'assise ovvero del tribunale , ma anche col presidente di sezione e col pubblico ministero designato , con gli avvocati della difesa e della parte civile , al fine di ottenere l'autorizzazione alle riprese audiovisive . In esito a tale attività la signora si occupava , poi, di richiedere l'assegnazione della squadra degli operatori televisivi i Pt_1 cui lavori seguiva costantemente , impartendo loro direttive in relazioni al tipo di inquadrature , al posizionamento dei microfoni e delle telecamere. Siffatta attività era resa possibile alla signora Pt_1 per essersi, la funzionaria, preliminarmente fatta carico di un sopralluogo tecnico nelle aule del tribunale e della Corte d'assise , onde verificarne dimensioni , fonti di illuminazione e postazioni riservate alle parti . Rientrava infatti nelle sue competenze l'allocazione delle telecamere , così come la responsabilità della qualità delle riprese che on avrebbero mai dovuto intralciare lo svolgimento del processo. Rientrava pertanto nelle competenze della ricorrente anche stabilire il numero di microfoni necessario , il tipo di obiettivi da utilizzare , ma anche guidare le riprese di tutto il processo dando indicazioni sugli stacchi camera agli operatori;
ella si incaricava pure di chiedere successivamente le trascrizioni dei verbali di udienze così come delle motivazioni della sentenza. La ricorrente si occupava , infine , di eseguire il montaggio del programma con la supervisione dell'autrice , analizzando la centinaia di ore di girato , estrapolando le parti ritenute più significative per la narrazione. Tali attività , esplicitate nel ricorso introduttivo , non hanno costituito oggetto di NT contestazione da parte di comprovano il coordinamento costante della squadra tecnica assegnata al programma , la scelta delle modalità di ripresa e il controllo della qualità del girato , la scelta dei pezzi più significativi per formare il filmato finale del programma. La ricorrente naturalmente si doveva far carico anche dell'acquisizione della motivazione della sentenza conclusiva del processo e di tutti i documenti e i verbali che potevano risultare necessari ai fini della strutturazione della puntata;
ella si faceva altresì carico , laddove richiesta dal presidente del collegio , di rendere ostensibili alle altre emittenti le riprese fatte , tenendo ben presenti le indicazioni sulle preclusioni alla diffusione da parte del tribunale. Di tale specifica attività vi è traccia documentale negli allegati. Quando la signora svolgeva le funzioni di produttore esecutivo , si occupava di definire i fabbisogni della Pt_1 produzione, verificare le risorse necessarie, controllare il rispetto di modalità , tempi e costi , redigere una lista di mezzi , personale , nonché delle trasferte necessarie previste indicando il numero di unità necessarie nella troupe televisiva per la ripresa , il numero dei turni di montaggio , quanti programmisti registi dovessero essere destinati all'attività , le ore di lavorazione audio , le ore di riversamento di materiale di repertorio , le ore di trucco etc. Tale analisi era comunicata ai settori preposti al controllo del fabbisogno del programma , mentre la ricorrente doveva partecipare a tutte le riunioni indette per pianificare i mezzi e costi, doveva occuparsi del collaudo ma anche dei comunicati stampa , della comunicazione con il palinsesto , doveva coordinare il lavoro della redazione ricercando le immagini di repertorio , richiedendo gli speaker, compilando i fogli di viaggio , richiedendo i pagamenti per i collaboratori con contratti di lavoro autonomo. Nella qualità di produttore esecutivo la ricorrente si interfacciava con tutti i settori aziendali coinvolti nella realizzazione del programma
Tutte le attività sopra sintetizzate sono state riportate nel ricorso introduttivo, in larga parte documentate dalla signora e mai contestate dalla società la cui difesa si appuntava pressoché Pt_1 esclusivamente sul carattere non innovativo della programmazione” un giorno in pretura” che da NT decenni viene offerta nel palinsesto on format pressochè invariato, e mai in prima serata.
Le attività svolte dalla ricorrente non hanno dunque richiesto una prova istruttoria risultando in controverse( e dunque incontrovertibili).
La ricorrente ha ulteriormente dedotto - e ampiamente documentato - la circostanza che nei titoli di testa in centinaia di occasioni fosse riportato il suo nominativo - di volta in volta come produttore esecutivo e/o come regista - : si tratta evidentemente del riconoscimento da parte della emittente , del ruolo apicale e non meramente collaborativo della signora , dell'apporto assolutamente Pt_1 determinante della sua attività all'interno della programmazione . NT La ricorrente ha infatti provato documentalmente come la iconoscesse nelle sue circolari interne, all'inserimento nei titoli di testa del nominativo della ricorrente - di volta in volta quale regista e/o produttore esecutivo – il valore di riconoscimento della altissima rilevava del ruolo posseduto all'interno del programma .
D'altronde , seppure non ha carattere dirimente ai fini di causa , è tuttavia significativo – per accertare la consapevolezza delle parti contrattuali in relazione alla valenza del profilo professionale - che nel contratto collettivo del 1990 le figure del regista , del produttore esecutivo e dell'autore fossero inserite nel livello A e che nel contratto collettivo del 2018 la figura professionale del regista e quella del produttore esecutivo siano state inserite nel livello A , nel livello primo o , al più , nel livello secondo , e giammai nel livello terzo , e ciò in un contesto in cui neppure assume che il ruolo, CP_1 le funzioni e le responsabilità di tali figure si siano evolute e modificate negli anni.
È ulteriormente significativa la circostanza che, nel livello terzo , riconosciuto alla ricorrente , quale programmista regista , fosse individuato , tra i profili professionali esemplificativi , quello dell'assistente alla regia e nel livello II il profilo di aiuto regista , dovendosi coerentemente desumere che il profilo professionale del regista potesse ricondursi quantomeno con molta difficoltà ai medesimi livelli III e II , che prevedevano espressamente figure di meri collaboratori alla regia.
D'altronde l'ampiezza di responsabilità correlate allo svolgimento del ruolo di regista o di produttore esecutivo, e talvolta contemporaneamente di regista e produttore esecutivo per un programma che, pur avendo un format immodificato negli anni , per l'audience ottenuta è stato confermato da decenni NT nel palinsesto rende arduo riportare il profilo professionale della ricorrente nel livello terzo . Al dipendente di livello terzo compete infatti esclusivamente “ ampia autonomia “nonché compiti di conduzione di un reparto o di un settore.
La ricorrente , invece, si faceva carico dell'attività preliminare di studio prodromica alla scelta del fatto di cronaca su cui costruire il programma , sceglieva quale tra più fatti di cronaca di attualità potesse essere di pubblico interesse, ne discuteva con l'autrice del programma, prendeva contatti con i magistrati designati per la trattazione del processo, con i capi degli uffici giudiziari ove si sarebbe svolto il dibattimento, con gli avvocati della parte civile e dell'imputato, concordava con loro le modalità di svolgimento delle riprese e ne assumeva il preliminare consenso, acquisiva di propria iniziativa informazioni , verbali, e qualsiasi documento che ritenesse utile per la migliore costruzione del programma, si relazionava anche con le altre emittenti per fornire loro , su indicazione della giudicante , i filmati acquisiti , nel pieno rispetto delle indicazioni di riservatezza fornite dal tribunale, seguiva integralmente il montaggio del girato dopo aver visionato le centinaia di ore che raccoglievano il processo , individuando gli “spezzoni “di udienza più significativi. Come produttore esecutivo ella seguiva tutta la fase organizzativa , strumentale alla individuazione dei fabbisogni della produzione con la verifica delle risorse , offrendo la propria collaborazione a tutti i settori coinvolti nella realizzazione del programma, assumendo in proprio la responsabilità del rispetto di modalità, tempi e costi , nonché dell'individuazione della lista di mezzi , personale e trasferte previsti per ogni trasmissione.
Risulta dunque consono , avuto riguardo al ruolo della ricorrente e al peso delle responsabilità connesse , il riconoscimento del livello primo considerato l'elevato livello delle mansioni specialistiche affidate , l'ampia discrezionalità di poteri e autonomia di decisione nello svolgimento delle attività complessivamente delegate
Non è invece seriamente declinabile il riconoscimento del livello A che presuppone che le attività specialistiche delegate involgessero necessariamente il possesso di conoscenze e metodologie professionali complesse e soprattutto fossero caratterizzate da procedure prevalentemente non standard in contesti organizzativi articolati e complessi definiti e individuati dalla società: la programmazione di “un giorno in pretura “non richiedeva il prevalente impiego di procedure innovative, risultando un format consolidato negli anni e, verosimilmente , per alcuni aspetti organizzativi anche ripetitivo.
Ciò non esclude che per l'ampiezza e la pregnanza delle mansioni affidate alla ricorrente , il programma richiedesse il possesso da parte sua di elevate conoscenze specialistiche che spaziavano dalla materia giuridica al montaggio delle riprese, dalla programmazione del fabbisogno di personale e mezzi alla collaborazione con tutti i settori potenzialmente coinvolti nella programmazione a, al rispetto di tempi e costi prestabiliti. ,
Per le considerazioni che precedono anche il secondo, il terzo , il quarto e il quinto motivo di appello possono essere accolti mentre il sesto – relativo al mancato accoglimento delle istanze istruttorie - risulta assorbito dalla mancata contestazione e dalla corretta valutazione delle prove documentali prodotte.
Per le considerazioni che procedono alla ricorrente deve essere riconosciuto il diritto Parte_1 all'inquadramento come programmista regista di livello primo dal gennaio 2006 come da sua richiesta in considerazione della operatività della prescrizione decennale solo a decorrere dalla cessazione del rapporto (e stante la mancata maturazione di alcuna prescrizione in relazione al riconoscimento del NT diritto a superiore inquadramento alla data di entrata in vigore della legge Fornero). La società deve essere invece condannata al pagamento delle differenze retributive naturale in ragione del riconoscimento del livello primo a far data dal 18 luglio 2007 , risultando prescritte le pretese retributive relativa al periodo precedente
La quantificazione delle differenze retributive maturate formulata nelle conclusioni tramite richiesta di CTU o con riserva di separato giudizio non può essere operata dalla Corte in difetto di elementi di dettaglio sulla retribuzione cui la ricorrente avrebbe avuto diritto e su quella concretamente ricevuta con la conseguenza che siffatta quantificazione sarà oggetto , se del caso , di separato giudizio
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, confermata per il resto, dichiara il diritto di ad essere inquadrata come programmista regista di livello primo dal Parte_1 gennaio 2006 ; condanna la al pagamento a far data dal 18 luglio NTroparte_1
2007 delle differenze retributive maturate tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in virtù del corretto inquadramento;
condanna al pagamento delle spese di lite liquidate per il CP_1 primo grado in complessivi euro 7000,00 e per il presidente grado in complessivi euro 5600,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15% da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
La Presidente
MA AN RZ