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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/10/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nella persona del dott. Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3458/2023 R.G.
Promossa da
nato a [...] il [...], ivi residente, (c.f. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio degli avvocati Fabrizio
[...]
IN, GI IN e GI RI, che lo rappresentano e difendono per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati GI RI e Roberto Di Tucci per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione
Convenuto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2.11.2023 il signor ha convenuto in Parte_1 giudizio l' per ottenere il riconoscimento dell'origine professionale delle CP_1 patologie a suo dire contratte a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa.
Già beneficiario di indennizzo in rendita nella misura del 16% (per le seguenti patologie: angioneurosi e disturbo post-traumatico da stress) con decorrenza dal
17.12.2008, in data 13.5.2021 egli aveva presentato domanda di indennizzo in relazione alle seguenti patologie: “lombosciatalgia lavorativa – patologia del rachide lombare”
e “tendinopatia spalla dx. e sin.”. Tale domanda era stata respinta dall' , così CP_1 come la successiva opposizione.
pagina 1 A fondamento del ricorso ha quindi esposto di aver prestato, a partire dal 1989, la propria attività lavorativa di minatore in sottosuolo (fino al 2013) e poi all'esterno (fino al 2020), presso la Parte_2
Nello specifico, ha allegato che lo svolgimento delle mansioni comportava la guida di mezzi meccanici di grossa portata (16/18 tonnellate con snodo centrale) per il trasporto delle attrezzature, incluso il carico e scarico delle stesse nei vari cantieri di lavorazione,
e per il trasporto del personale;
all'interno del reparto di estrazione del carbone svolgeva le mansioni di meccanico, utilizzando in tal caso diversi strumenti vibranti
(perforatrici, moto picco, bullonatrice, avvitatrice), nonché le mansioni di muratore, piastrellista, imbianchino, carpentiere, e ferraiolo, mentre all'interno del reparto deposito temporaneo si occupava del deposito dei rifiuti smistamento e del riempimento manuale negli appositi contenitori.
Ha inoltre osservato come queste attività comportassero l'utilizzo di movimenti di rotazione e piegamenti della schiena, in posizione eretta e china, nonché di movimenti ripetitivi di braccia, oltre che l'assunzione di posture scorrette e statiche.
2. L ha resistito in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso, in ragione CP_1 dell'assenza del nesso causale tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa.
In particolare, non sarebbe stato adeguatamente comprovato un effettivo rischio idoneo in termini di durata, intensità e modalità di esposizione.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali, prova testimoniale e c.t.u..
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4. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
4.1. Deve ritenersi che l'esposizione dell'assicurato al rischio lavorativo sia stata comprovata in causa mediante la prova testimoniale.
In particolare, i testimoni sentiti nel corso del procedimento (i signori e Tes_1
colleghi di lavoro del ricorrente) hanno confermato lo svolgimento, da Testimone_2 parte sua, delle mansioni per come dedotte in giudizio.
Alla luce di tali testimonianze, coerenti e attendibili, deve, quindi, ritenersi che parte ricorrente abbia adeguatamente dimostrato lo svolgimento delle attività descritte.
4.2. Al fine di verificare la sussistenza delle malattie denunciate in ricorso e la derivazione causale di queste dall'attività lavorativa di cui si è dato conto, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, ha riscontrato quanto segue: “ presenta Parte_1 segni riferibili a malattia professionale, quantomeno concausata, riguardo alla richiesta per tendinopatia delle spalle e discopatia lombare con un danno biologico
pagina 2 complessivo del 12% (DODICIPERCENTO). Dalla conglobazione con la rendita del
16% già in godimento deriva un danno biologico complessivo del 27%
(VENTISETTEPERCENTO)”.
In risposta alle contestazioni contenute nelle osservazioni alla relazione preliminare dell'ausiliario, ovvero la puntualizzazione delle mansioni svolte dal ricorrente prima del pensionamento e nella mancanza di esposizione al rischio dal 2010, il perito officiato dal Tribunale ha concluso nel senso che rileva la venuta a conoscenza della patologia e non già dell'esposizione al rischio. Poiché nel caso di specie gli accertamenti medici, che hanno portato a considerare il danno lavorativo, risalgono al
2020, essi ricadono entro il termine degli ultimi undici anni dalla riferita cessazione all'esposizione (2010).
Inoltre, lo stesso consulente argomenta nel senso che non è possibile negare l'esposizione al rischio per le altre patologie riconosciute, che ritrovano anch'esse nella esposizione a vibrazioni la loro eziopatogenesi, quantomeno in concausa per il principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo cui: “ Va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso articolo 41 c.p. in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore da solo sufficiente a produrre l'evento, tale far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni. Nel caso in esame non si rinviene alcun fattore sopraggiunto che sia da solo sufficiente a produrre l'evento finale a carico degli arti superiori e della colonna lombare, per cui è ovvia conseguenza considerare l'attività lavorativa come fattore quantomeno concausale nel determinismo della patologia in questione.”
Chiarito l'aspetto controverso sollevato dal consulente tecnico di parte resistente, il perito officiato dal Tribunale ha concluso, come detto, nel senso che le patologie denunciate oggetto di causa, ovvero la patologia del rachide lombare e la tendinopatia della spalla destra e sinistra, sono da considerarsi di natura professionale, con danno valutabile in misura del 12%.
In ragione di quanto fin qui esposto, non essendovi motivo per discostarsi dagli esiti ai quali è giunto il c.t.u., ritiene il giudicante che il ricorrente abbia diritto al maggior indennizzo in rendita, siccome rapportato ad un danno biologico complessivamente quantificato nella misura del 27%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
pagina 3 L' deve perciò essere condannato alla corresponsione dell'indennizzo in favore CP_1 del ricorrente, siccome rapportato alle percentuali di danno biologico sopra indicate, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se superiore, con decorrenza di legge.
5 Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in applicazione del criterio della soccombenza, l' CP_1 deve essere condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato, osservata la tabella di riferimento per la materia previdenziale e tenuto conto del valore della causa.
A tal fine, si ritiene che, ai sensi dell'art. 13 c.p.c., il valore della causa è compreso tra euro 26.000,01 ed euro 25.000,00, avuto riguardo al valore dell'indennizzo dovuto.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
6. Devono essere definitivamente poste a carico dell' resistente le spese di CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara che il signor ha diritto di percepire il maggior Parte_1 indennizzo in rendita, siccome commisurato ad un danno biologico del 27%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento al pagamento della differenza tra la CP_1 misura del maggior indennizzo spettante in rendita e quanto già corrisposto, oltre alla maggior somma tra interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
3) condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che CP_1 liquida in euro 4.974,75 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A.
e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, CP_1 liquidate con separato decreto.
Cagliari, 29.10.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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