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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 23/12/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 1480/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott. Davide PALAZZO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1480/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale, promossa congiuntamente da nato a [...] il [...] (C.F. , ivi residente nella c.da Parte_1 C.F._1 santa EN (All. 1), elettivamente domiciliato presso lo studio Legale dell'Avv. Giusi Maria
RO LE ( ), sito a Barrafranca in Via Marconi n.39, come da CodiceFiscale_2 procura in atti,
E
nata in [...] il [...] (C.F. ), ivi residente CP_1 C.F._3 nella c.da santa EN (cfr All.1), elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Filippo
RA ( ) come da procura in atti, CodiceFiscale_4
-RICORRENTI-
1 Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero del 13.08.2024.
Rimessa al Collegio per la decisione, all'udienza del 11.06.2025.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno chiesto omologarsi le condizioni della loro Parte_1 CP_1
separazione consensuale, riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato il 18.07.2024, precisando di aver contratto matrimonio concordatario in data 04/07/2009, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Nicosia al n.17/p.2/A/2009.
I coniugi hanno altresì premesso che dalla loro unione in data 30/12/2015 è nata la figlia , di Per_1
anni 8.
Rilevato che è venuta meno l'affectio coniugalis, di talché è interesse dei medesimi che si addivenga ad una pronuncia che dichiari la loro separazione personale.
La separazione è stata convenuta alle seguenti condizioni:
“Residenza – Affidamento - Collocamento della figlia minorenne
1. I coniugi, si autorizzano vicendevolmente a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, scegliendo la residenza di rispettivo gradimento e dandosi atto che la sig.ra ha Controparte_1
Per_ lasciato la residenza coniugale, trasferendosi insieme alla figlia presso l'immobile di proprietà dei genitori, mentre il sig. continuerà abitare nella casa coniugale. Pt_1
2. La figlia minorenne, trasferirà la propria residenza presso quella materna, con collocamento presso la stessa.
3. La figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi, i quali si impegnano a garantire il diritto alla bigenitorialità, condivisione, corresponsabilità, codecisione attraverso la condivisione delle scelte a suo favore e disciplinando a tal uopo, la cadenza degli incontri con il padre non collocatario, secondo quanto segue:
Diritto di visita del padre
Abitualmente
Due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita di scuola alla sera, con riaccompagnamento dopo cena;
A settimane alterne un weekend dal sabato pomeriggio alla domenica sera, con pernottamento presso la residenza paterna.
Vacanze estive e festività
Nel periodo di vacanze estive, oltre agli incontri come sopra indicati, 2 settimane consecutive di permanenza presso la residenza del padre, ricadente nel mese di luglio o agosto.
2 il giorno di Natale e la festività di Santo Stefano, alternandoli ogni anno con il 31 dicembre e il giorno di Capodanno;
il giorno dell'Epifania, ad anni alterni;
la vigilia di Pasqua, il giorno di Pasqua, il Lunedì dell'Angelo e il martedì della pasquetta nicosiana, ad anni alterni;
la festività del 25 aprile, alternandola ogni anno con la festività del 1° maggio;
il giorno di Ferragosto ad anni alterni;
il giorno della festa del papà e del suo compleanno. il giorno del compleanno della figlia, se non insieme con l'altro genitore, per metà giornata.
I coniugi di comune accordo stabiliranno, di volta in volta, il periodo di permanenza della figlia con il padre e con la madre per le vacanze estive, per un periodo di 2 settimane.
4. In ogni caso, nel rispetto prioritario delle esigenze dei figli minori, tenuto conto degli impegni scolastici, ricreativi e personali degli stessi (dettagliatamente indicati nel Piani Genitoriale (All.4), le parti concorderanno responsabilmente eventuali modifiche al diritto di visita come sopra stabilito, stabilendone tempi e modalità, anche con la possibilità di pernotto col genitore non collocatario;
5. Entrambi i genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra di loro al fine di garantire un rapporto equilibrato della minore con ciascuno di essi. Si impegnano, altresì, a favorire la continuità dei rapporti della figlia minori con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Provvedimenti di natura economica
6. A titolo di contributo al mantenimento per la figlia, il Sig. si obbliga a corrispondere alla Pt_1
signora entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di euro 200,00, somma che verrà CP_1
rivalutata annualmente in virtù degli indici ISTAT e corrisposta tramite bonifico bancario presso il
C/C intestato alla signora di cui fornirà le coordinate bancarie;
CP_1
7. In ordine all'assegno unico per i figli, il Sig. si obbliga a rinunciare in favore della sig.ra Pt_1
e la stessa dovrà fare domanda per l'accredito diretto alla stessa, mentre la signora CP_1
acconsente che la figlia minore rimanga fiscalmente a carico del Signor . CP_1 Pt_1
8. In ordine al contributo di mantenimento della coniuge , le parti concordano che CP_1
ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
9. Il signor si obbliga a pagare alla signora la somma fortettaria di euro 1.000,00 Pt_1 CP_1
a titolo di mantenimento della figlia per il periodo che va dal febbraio 2023 – mese in cui è iniziata la separazione – ad oggi.
10. I genitori contribuiranno in ragione della metà alle spese straordinarie per la figlia.
Le spese straordinarie sanitarie, di istruzione, sportive e ricreative sono suddivise in:
3 a. spese straordinarie obbligatorie, quali spese per libri scolastici/universitari, spese sanitarie urgenti e per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco relativi alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali rientranti nell'assegno di mantenimento;
b. spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, quali spese mediche per interventi chirurgici, odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, stages, master e specializzazioni post universitarie, corsi professionali e prove di concorso, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, attività ricreative e di natura ludica, corsi di informatica, vacanze senza i genitori, conseguimento della patente presso autoscuole private.
Il genitore che intende sostenere tali spese invierò una specifica richiesta scritta all'altro e quest'ultimo ove non si opponga nel termine massimo di venti giorni (ovvero nel termine all'uopo fissato) verrà considerato consenziente. Qualora, invece, manifesti espressamente un dissenso motivato e il conflitto non si riesca a risolvere tra le parti, sarà necessario il ricorso all'autorità giudiziaria;
11. Le parti convengono che l'assegno unico universale per i figli a carico, nonché qualsivoglia altro beneficio fiscale o sussidio erogato in favore e nell'interesse di sia corrisposto in pari Persona_2
misura tra i genitori, fin dal febbraio 2023, e in analoga misura le detrazioni ed agevolazioni fiscali;
12. Nel corso della vita matrimoniale, pur con un tenore di vita modesto, i coniugi sono riusciti a risparmiare piccole somme, depositate in Buoni Postale Fruttiferi cointestati. In particolare, il buono fruttifero postale dematerializzato emesso il 17/062017 di euro 2.000,00 verrà diviso pro quota
(all.n.7).Il buono fruttifero postale emesso il 03/11/2016 dell'importo di euro 1.000,00 è stato emesso
Per_ con il versamento dei regali del battesimo della piccola e, quindi, seppur intestato ai genitori,
è di proprietà della figlia. I genitori si impegnano, quindi, ad incassarlo solo al raggiungimento della sua maggiore età e a consegnare la somma alla figlia. Nel frattempo il buono postale verrà custodito dalla madre.
Inoltre hanno sottoscritto la polizza Vita n.23852091 contratta con in data Controparte_2
29.10.2016, che sarà ripartita in pari quota alla metà della stessa. Per_ Il sig. restituirà, con immediatezza alla figlia e alla presenza della madre, il Parte_1
salvadanaio, contenente i risparmi della bimba, che sono in suo possesso.
13. Le parti chiedono che le spese del presente giudizio siano tra esse compensate e sia disposta la liquidazione dei compensi dei rispettivi difensori a carico dello Stato, stante la presentazione dell'istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato.
4
Ciò premesso, ritenuto che le condizioni della separazione relative ai rapporti economici non sono contrarie alla legge, né all'interesse della figlia minorenne va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso dalle parti sopra trascritte, considerato che le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare all'udienza del 11/06/2025, alla quale hanno altresì precisato che l'assegno unico dell'INPS viene già percepito dalla signora per come inteso concordare CP_1
in seno all'accordo di separazione e insistono, pertanto, affinché così sia statuito in sentenza.
Quanto alle altre condizioni, il Tribunale si limita a prenderne atto.
Spese compensate, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
22/12/1985 (C.F. e nata in [...] il [...] C.F._1 CP_1
(C.F. ), alle condizioni pattuite tra le parti e trascritte nella superiore parte C.F._3
motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 10/11/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott. Davide PALAZZO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1480/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale, promossa congiuntamente da nato a [...] il [...] (C.F. , ivi residente nella c.da Parte_1 C.F._1 santa EN (All. 1), elettivamente domiciliato presso lo studio Legale dell'Avv. Giusi Maria
RO LE ( ), sito a Barrafranca in Via Marconi n.39, come da CodiceFiscale_2 procura in atti,
E
nata in [...] il [...] (C.F. ), ivi residente CP_1 C.F._3 nella c.da santa EN (cfr All.1), elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Filippo
RA ( ) come da procura in atti, CodiceFiscale_4
-RICORRENTI-
1 Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero del 13.08.2024.
Rimessa al Collegio per la decisione, all'udienza del 11.06.2025.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno chiesto omologarsi le condizioni della loro Parte_1 CP_1
separazione consensuale, riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato il 18.07.2024, precisando di aver contratto matrimonio concordatario in data 04/07/2009, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Nicosia al n.17/p.2/A/2009.
I coniugi hanno altresì premesso che dalla loro unione in data 30/12/2015 è nata la figlia , di Per_1
anni 8.
Rilevato che è venuta meno l'affectio coniugalis, di talché è interesse dei medesimi che si addivenga ad una pronuncia che dichiari la loro separazione personale.
La separazione è stata convenuta alle seguenti condizioni:
“Residenza – Affidamento - Collocamento della figlia minorenne
1. I coniugi, si autorizzano vicendevolmente a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, scegliendo la residenza di rispettivo gradimento e dandosi atto che la sig.ra ha Controparte_1
Per_ lasciato la residenza coniugale, trasferendosi insieme alla figlia presso l'immobile di proprietà dei genitori, mentre il sig. continuerà abitare nella casa coniugale. Pt_1
2. La figlia minorenne, trasferirà la propria residenza presso quella materna, con collocamento presso la stessa.
3. La figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi, i quali si impegnano a garantire il diritto alla bigenitorialità, condivisione, corresponsabilità, codecisione attraverso la condivisione delle scelte a suo favore e disciplinando a tal uopo, la cadenza degli incontri con il padre non collocatario, secondo quanto segue:
Diritto di visita del padre
Abitualmente
Due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita di scuola alla sera, con riaccompagnamento dopo cena;
A settimane alterne un weekend dal sabato pomeriggio alla domenica sera, con pernottamento presso la residenza paterna.
Vacanze estive e festività
Nel periodo di vacanze estive, oltre agli incontri come sopra indicati, 2 settimane consecutive di permanenza presso la residenza del padre, ricadente nel mese di luglio o agosto.
2 il giorno di Natale e la festività di Santo Stefano, alternandoli ogni anno con il 31 dicembre e il giorno di Capodanno;
il giorno dell'Epifania, ad anni alterni;
la vigilia di Pasqua, il giorno di Pasqua, il Lunedì dell'Angelo e il martedì della pasquetta nicosiana, ad anni alterni;
la festività del 25 aprile, alternandola ogni anno con la festività del 1° maggio;
il giorno di Ferragosto ad anni alterni;
il giorno della festa del papà e del suo compleanno. il giorno del compleanno della figlia, se non insieme con l'altro genitore, per metà giornata.
I coniugi di comune accordo stabiliranno, di volta in volta, il periodo di permanenza della figlia con il padre e con la madre per le vacanze estive, per un periodo di 2 settimane.
4. In ogni caso, nel rispetto prioritario delle esigenze dei figli minori, tenuto conto degli impegni scolastici, ricreativi e personali degli stessi (dettagliatamente indicati nel Piani Genitoriale (All.4), le parti concorderanno responsabilmente eventuali modifiche al diritto di visita come sopra stabilito, stabilendone tempi e modalità, anche con la possibilità di pernotto col genitore non collocatario;
5. Entrambi i genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra di loro al fine di garantire un rapporto equilibrato della minore con ciascuno di essi. Si impegnano, altresì, a favorire la continuità dei rapporti della figlia minori con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Provvedimenti di natura economica
6. A titolo di contributo al mantenimento per la figlia, il Sig. si obbliga a corrispondere alla Pt_1
signora entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di euro 200,00, somma che verrà CP_1
rivalutata annualmente in virtù degli indici ISTAT e corrisposta tramite bonifico bancario presso il
C/C intestato alla signora di cui fornirà le coordinate bancarie;
CP_1
7. In ordine all'assegno unico per i figli, il Sig. si obbliga a rinunciare in favore della sig.ra Pt_1
e la stessa dovrà fare domanda per l'accredito diretto alla stessa, mentre la signora CP_1
acconsente che la figlia minore rimanga fiscalmente a carico del Signor . CP_1 Pt_1
8. In ordine al contributo di mantenimento della coniuge , le parti concordano che CP_1
ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
9. Il signor si obbliga a pagare alla signora la somma fortettaria di euro 1.000,00 Pt_1 CP_1
a titolo di mantenimento della figlia per il periodo che va dal febbraio 2023 – mese in cui è iniziata la separazione – ad oggi.
10. I genitori contribuiranno in ragione della metà alle spese straordinarie per la figlia.
Le spese straordinarie sanitarie, di istruzione, sportive e ricreative sono suddivise in:
3 a. spese straordinarie obbligatorie, quali spese per libri scolastici/universitari, spese sanitarie urgenti e per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco relativi alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali rientranti nell'assegno di mantenimento;
b. spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, quali spese mediche per interventi chirurgici, odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, stages, master e specializzazioni post universitarie, corsi professionali e prove di concorso, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, attività ricreative e di natura ludica, corsi di informatica, vacanze senza i genitori, conseguimento della patente presso autoscuole private.
Il genitore che intende sostenere tali spese invierò una specifica richiesta scritta all'altro e quest'ultimo ove non si opponga nel termine massimo di venti giorni (ovvero nel termine all'uopo fissato) verrà considerato consenziente. Qualora, invece, manifesti espressamente un dissenso motivato e il conflitto non si riesca a risolvere tra le parti, sarà necessario il ricorso all'autorità giudiziaria;
11. Le parti convengono che l'assegno unico universale per i figli a carico, nonché qualsivoglia altro beneficio fiscale o sussidio erogato in favore e nell'interesse di sia corrisposto in pari Persona_2
misura tra i genitori, fin dal febbraio 2023, e in analoga misura le detrazioni ed agevolazioni fiscali;
12. Nel corso della vita matrimoniale, pur con un tenore di vita modesto, i coniugi sono riusciti a risparmiare piccole somme, depositate in Buoni Postale Fruttiferi cointestati. In particolare, il buono fruttifero postale dematerializzato emesso il 17/062017 di euro 2.000,00 verrà diviso pro quota
(all.n.7).Il buono fruttifero postale emesso il 03/11/2016 dell'importo di euro 1.000,00 è stato emesso
Per_ con il versamento dei regali del battesimo della piccola e, quindi, seppur intestato ai genitori,
è di proprietà della figlia. I genitori si impegnano, quindi, ad incassarlo solo al raggiungimento della sua maggiore età e a consegnare la somma alla figlia. Nel frattempo il buono postale verrà custodito dalla madre.
Inoltre hanno sottoscritto la polizza Vita n.23852091 contratta con in data Controparte_2
29.10.2016, che sarà ripartita in pari quota alla metà della stessa. Per_ Il sig. restituirà, con immediatezza alla figlia e alla presenza della madre, il Parte_1
salvadanaio, contenente i risparmi della bimba, che sono in suo possesso.
13. Le parti chiedono che le spese del presente giudizio siano tra esse compensate e sia disposta la liquidazione dei compensi dei rispettivi difensori a carico dello Stato, stante la presentazione dell'istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato.
4
Ciò premesso, ritenuto che le condizioni della separazione relative ai rapporti economici non sono contrarie alla legge, né all'interesse della figlia minorenne va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso dalle parti sopra trascritte, considerato che le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare all'udienza del 11/06/2025, alla quale hanno altresì precisato che l'assegno unico dell'INPS viene già percepito dalla signora per come inteso concordare CP_1
in seno all'accordo di separazione e insistono, pertanto, affinché così sia statuito in sentenza.
Quanto alle altre condizioni, il Tribunale si limita a prenderne atto.
Spese compensate, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
22/12/1985 (C.F. e nata in [...] il [...] C.F._1 CP_1
(C.F. ), alle condizioni pattuite tra le parti e trascritte nella superiore parte C.F._3
motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 10/11/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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