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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2025, n. 39580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39580 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RO IM, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/05/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 39580 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: GENOVESE ANTONINO FRANCESCO Data Udienza: 11/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16 maggio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma, dichiarata inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare, ha rigettato la richiesta di affidamento in prova nei confronti di IM RO, detenuto dal 13 settembre 2022 in espiazione di un cumulo di pene, per complessivi anni sei di reclusione, inflitte mediante due sentenze di condanna per i delitti di concussione tentata, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, induzione indebita e peculato, consumati tra aprile 2009 e marzo 2011. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto il condannato non meritevole dell'affidamento in prova in ragione della gravità dei fatti e dell'assenza di resipiscenza nella prima fase del percorso penitenziario. Appuntato dell'Arma dei Carabinieri, dalla quale era nel prosieguo radiato, RO redigeva verbali falsi e remunerava un informatore con sostanza stupefacente, talvolta sottratta al sequestro. Durante la detenzione mostrava inizialmente di non comprendere la gravità delle condotte criminose, che definiva meri errori, offrendo una rappresentazione distorta degli eventi per cui aveva riportato condanna. Pur dando atto che in tempi recenti il condannato aveva intrapreso un percorso di revisione critica, risultante dalla relazione di sintesi trasmessa dalla Casa Circondariale di Velletri, il Tribunale ha ritenuto necessaria una più minuziosa osservazione della personalità, evidenziando che dalle informazioni di P.S. emergeva un deferimento per truffa, nel giugno 2021, poco prima dell'ingresso in carcere, nonché il pericolo fuga, atteso che il condannato si era reso irreperibile dopo l'emissione dell'ordine di carcerazione, venendo catturato in Spagna in esecuzione di mandato di arresto europeo. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di IM RO, articolando un unico motivo. Ha eccepito violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera b, cod. proc. pen., in relazione all'art. 47 Ord. pen., avendo il Tribunale di sorveglianza reso una motivazione contraddittoria, apodittica e inconferente con la ratio dell'istituto dell'affidamento in prova, perché ancorata alla gravità dei fatti e al contegno tenuto all'inizio della detenzione, senza considerare l'evoluzione della personalità del detenuto, emergente dalla più recente relazione di sintesi della Casa Circondariale di Velletri. 3. In data 2 settembre 2025 il difensore di RO ha trasmesso una richiesta di trattazione orale del procedimento, rigettata con provvedimento del Presidente di Sezione Feriale del 3 settembre 2025, in quanto ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. non è possibile chiedere la discussione orale per i ricorsi per i quali la legge 2 C-- non prevede la trattazione con l'osservanza delle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il ricorrente si duole di un'inadeguata valutazione dei dati positivi enucleabili dalla relazione di sintesi trasmessa dalla struttura penitenziaria ospitante al Tribunale di sorveglianza. Sulla doglianza occorre innanzitutto rammentare che «in tema di misure alternative alla detenzione, il giudice, nell'esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato (nella specie VU.E.P.E.), non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi ,ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai benefici penitenziari» (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 - 01) Ciò premesso, si osserva che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il Tribunale di sorveglianza ha preso in considerazione i recenti dati positivi enucleabili dalla relazione penitenziaria, ma ha ritenuto necessario un ulteriore periodo di osservazione, per accertare l'effettività dell'intrapreso percorso di revisione critica. Il Tribunale è pervenuto alla predetta conclusione avendo riguardo alla gravità dei fatti commessi, al tenore non confortante delle informazioni di P.S., alla mancata resipiscenza nella fase iniziale della carcerazione, connotata dall'incapacità del condannato di comprendere il disvalore delle condotte e da una percezione distorta dei pregressi comportamenti. La decisione, immune da vizi logico-giuridici e coerente rispetto al sistema delle misure alternative, è conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità nella materia, secondo cui «in tema di concessione di misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre» (Sez. 1, n. 30065 del 29/05/2025, S., Rv. 288564 - 01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente motivato il rigetto della richiesta di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, proposta da detenuto da poco ammesso al lavoro esterno, non ancora avviato, dopo la reiezione di precedenti 3 istanze di ammissione a misure alternative a causa dell'assenza di revisione critica e di una distorta percezione della realtà). Il criterio della gradualità della concessione dei benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative, cui è ispirato il trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, Foti, Rv. 212794; v. anche le conformi Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv. 224029;). 3. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso 1'11 nov mbre 2025 Il Consigliee stensore Il Presidente
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 39580 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: GENOVESE ANTONINO FRANCESCO Data Udienza: 11/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16 maggio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma, dichiarata inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare, ha rigettato la richiesta di affidamento in prova nei confronti di IM RO, detenuto dal 13 settembre 2022 in espiazione di un cumulo di pene, per complessivi anni sei di reclusione, inflitte mediante due sentenze di condanna per i delitti di concussione tentata, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, induzione indebita e peculato, consumati tra aprile 2009 e marzo 2011. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto il condannato non meritevole dell'affidamento in prova in ragione della gravità dei fatti e dell'assenza di resipiscenza nella prima fase del percorso penitenziario. Appuntato dell'Arma dei Carabinieri, dalla quale era nel prosieguo radiato, RO redigeva verbali falsi e remunerava un informatore con sostanza stupefacente, talvolta sottratta al sequestro. Durante la detenzione mostrava inizialmente di non comprendere la gravità delle condotte criminose, che definiva meri errori, offrendo una rappresentazione distorta degli eventi per cui aveva riportato condanna. Pur dando atto che in tempi recenti il condannato aveva intrapreso un percorso di revisione critica, risultante dalla relazione di sintesi trasmessa dalla Casa Circondariale di Velletri, il Tribunale ha ritenuto necessaria una più minuziosa osservazione della personalità, evidenziando che dalle informazioni di P.S. emergeva un deferimento per truffa, nel giugno 2021, poco prima dell'ingresso in carcere, nonché il pericolo fuga, atteso che il condannato si era reso irreperibile dopo l'emissione dell'ordine di carcerazione, venendo catturato in Spagna in esecuzione di mandato di arresto europeo. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di IM RO, articolando un unico motivo. Ha eccepito violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera b, cod. proc. pen., in relazione all'art. 47 Ord. pen., avendo il Tribunale di sorveglianza reso una motivazione contraddittoria, apodittica e inconferente con la ratio dell'istituto dell'affidamento in prova, perché ancorata alla gravità dei fatti e al contegno tenuto all'inizio della detenzione, senza considerare l'evoluzione della personalità del detenuto, emergente dalla più recente relazione di sintesi della Casa Circondariale di Velletri. 3. In data 2 settembre 2025 il difensore di RO ha trasmesso una richiesta di trattazione orale del procedimento, rigettata con provvedimento del Presidente di Sezione Feriale del 3 settembre 2025, in quanto ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. non è possibile chiedere la discussione orale per i ricorsi per i quali la legge 2 C-- non prevede la trattazione con l'osservanza delle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il ricorrente si duole di un'inadeguata valutazione dei dati positivi enucleabili dalla relazione di sintesi trasmessa dalla struttura penitenziaria ospitante al Tribunale di sorveglianza. Sulla doglianza occorre innanzitutto rammentare che «in tema di misure alternative alla detenzione, il giudice, nell'esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato (nella specie VU.E.P.E.), non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi ,ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai benefici penitenziari» (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 - 01) Ciò premesso, si osserva che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il Tribunale di sorveglianza ha preso in considerazione i recenti dati positivi enucleabili dalla relazione penitenziaria, ma ha ritenuto necessario un ulteriore periodo di osservazione, per accertare l'effettività dell'intrapreso percorso di revisione critica. Il Tribunale è pervenuto alla predetta conclusione avendo riguardo alla gravità dei fatti commessi, al tenore non confortante delle informazioni di P.S., alla mancata resipiscenza nella fase iniziale della carcerazione, connotata dall'incapacità del condannato di comprendere il disvalore delle condotte e da una percezione distorta dei pregressi comportamenti. La decisione, immune da vizi logico-giuridici e coerente rispetto al sistema delle misure alternative, è conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità nella materia, secondo cui «in tema di concessione di misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre» (Sez. 1, n. 30065 del 29/05/2025, S., Rv. 288564 - 01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente motivato il rigetto della richiesta di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, proposta da detenuto da poco ammesso al lavoro esterno, non ancora avviato, dopo la reiezione di precedenti 3 istanze di ammissione a misure alternative a causa dell'assenza di revisione critica e di una distorta percezione della realtà). Il criterio della gradualità della concessione dei benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative, cui è ispirato il trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, Foti, Rv. 212794; v. anche le conformi Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv. 224029;). 3. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso 1'11 nov mbre 2025 Il Consigliee stensore Il Presidente