Articolo 23 della Legge 23 dicembre 1993, n. 559
Articolo 22Articolo 24
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15 gennaio 1994
Art. 23. (Fondi di rotazione) 1. Gli organismi che gestiscono al di fuori dell'Amministrazione dello Stato fondi di rotazione costituiti con disponibilita' tratte dal bilancio dello Stato sono tenuti a trasmettere annualmente alle Amministrazioni vigilanti e alla Corte dei conti una relazione sull'attivita' della gestione svolta, ai fini della predisposizione da parte della Corte dei conti di un unico referto da inserire in apposita sezione della relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1994
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