Art. 23. (Fondi di rotazione) 1. Gli organismi che gestiscono al di fuori dell'Amministrazione dello Stato fondi di rotazione costituiti con disponibilita' tratte dal bilancio dello Stato sono tenuti a trasmettere annualmente alle Amministrazioni vigilanti e alla Corte dei conti una relazione sull'attivita' della gestione svolta, ai fini della predisposizione da parte della Corte dei conti di un unico referto da inserire in apposita sezione della relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato.
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15 gennaio 1994
15 gennaio 1994
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- 1. Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 03/12/2010, n. 5301Provvedimento: N. 04664/2010 AFFARE Numero 05301/2010 e data 03/12/2010 REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 25 novembre 2010 NUMERO AFFARE 04664/2010 OGGETTO: Presidenza del consiglio dei ministri - Ministro per la gioventù. Schema di decreto recante la disciplina del “Fondo accesso al credito per acquisto prima casa per giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali”. LA SEZIONE Vista la relazione 9210 del 25/10/2010 con la quale il Presidenza del consiglio dei ministri - Ministro per la gioventù ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in oggetto; Esaminati gli atti e udito il …Leggi di più...