Ordinanza cautelare 26 gennaio 2023
Sentenza breve 14 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 14/03/2023, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/03/2023
N. 00082/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00481/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA LINA
IN NOME DEL POPOLO LINO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia GI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 481 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Meridiana Italia S.r.l. (N.Q. di Capogruppo Costituendo RTI con Deloitte Consulting S.r.l. Sb, Deloitte Consulting S.r.l. S.B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Cameriero, Ignazio Zingales, Daniele Foresta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Friuli-Venezia GI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Beatrice Croppo, Marina Pisani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TI Government Services S.r.l., in persona del Legale Rappresentante pro tempore, AR S.r.l., in persona del Legale Rappresentante pro tempore , Bdo Italia Spa, in persona del Legale Rappresentante pro tempore , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio De Massis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, via Tasso N 77;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
A) del diniego opposto dalla stazione appaltante il 15 novembre 2022, prot. n. 0243848, il 22 novembre 2022, prot. n. 0259577, e il 30 novembre 2022, prot. n. 0279644, in ordine all'istanza di accesso agli atti formulata in data 11 novembre 2022 e reiterata il 29 novembre 2022 dalla ricorrente per ottenere tutta la documentazione amministrativa e tecnica del costituendo R.T.I. TI GO RL – AR RL – BD Italia s.p.a., al fine di consentire alla ricorrente l'analisi completa della documentazione prodotta dal costituendo RTI aggiudicatario, nonché l'analisi della legittimità dei punteggi assegnati e della valutazione dell'offerta, con conseguente condanna della stazione appaltante alla ostensione e consegna della documentazione richiesta scevra da obliterazioni;
B) del Decreto n° 20857/GRFVG della Regione autonoma del Friuli-Venezia GI – Direzione Centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio centrale unica di committenza e provveditorato - del 8 novembre 2022, comunicato a mezzo pec in data 9 novembre 2022, di aggiudicazione al costituendo RTI con capofila IT NM ER RL (da ora in poi solo “P), p.iva 09692380968, con sede in via Tiziano 32, Milano e mandanti HI Srl, p.iva 09613270157, e BD LI SPA, p.iva 07722780967, della “ Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un Accordo quadro con un solo operatore economico, ex art. 54 del Codice, per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e servizi strumentali all'esercizio delle funzioni dell'Autorità di Gestione regionale del Piano strategico della PAC 2023-2027 istituita presso la direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche dell'Amministrazione regionale titolare in particolare degli Interventi di sviluppo rurale cofinanziati con fondi dell'Unione europea [22PGR126]. CIG 9244843DC6 ”,
C) qualora necessario, di tutti i verbali della Commissione giudicatrice e del RUP, nonché di qualsiasi altro eventuale atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto e non comunicato e del contratto eventualmente stipulato tra la stazione appaltante e l'odierna aggiudicataria, attualmente non conosciuto;
nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente - seconda in graduatoria - a conseguire l'aggiudicazione (con la relativa condanna dell'amministrazione) e la stipula del contratto;
e in subordine, per la condanna dell'amministrazione appaltante al risarcimento per equivalente, nell'ipotesi in cui non fosse possibile il risarcimento in forma specifica
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Meridiana Italia S.r.l. il 19/2/2023:
A) per l'annullamento – previa sospensione cautelare – del decreto del 6 gennaio 2023, n. 371 GRFVG della Regione autonoma del Friuli Venezia GI – Direzione Centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio centrale unica di committenza e provveditorato –comunicato in data 7 gennaio 2023, di conferma dell'aggiudicazione al costituendo RTI con capofila IT NM ER RL (da ora in poi solo “P) , p.iva 09692380968, con sede in via Tiziano 32, Milano e mandanti HI Srl, p.iva 09613270157, e BD LI SPA, p.iva 07722780967, della “ Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un Accordo quadro con un solo operatore economico, ex art. 54 del Codice, per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e servizi strumentali all'esercizio delle funzioni dell'Autorità di Gestione regionale del Piano strategico della PAC 2023-2027 istituita presso la direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche dell'Amministrazione regionale titolare in particolare degli Interventi di sviluppo rurale cofinanziati con fondi dell'Unione europea [22PGR126]. CIG 9244843DC6 ”, nonché, qualora necessario, della nota prot. n. 0317078 del 14 dicembre 2022, con cui è stato attivato il soccorso istruttorio successivo alla notifica del ricorso; dei verbali di verifica dei curricula; del verbale n. 3 di seduta riservata del RUP del 22 dicembre 2022, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ancorché non conosciuto, e del contratto eventualmente stipulato tra la stazione appaltante e l'odierna aggiudicataria, attualmente non conosciuto;
B) per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente – seconda in graduatoria – a conseguire l'aggiudicazione (con la relativa condanna dell'amministrazione) e la stipula del contratto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Meridiana Italia S.r.l. il 28/2/2023:
A) per l'annullamento, previa sospensione cautelare, del Decreto n° 20857/GRFVG della Regione autonoma del Friuli Venezia GI – Direzione Centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio centrale unica di committenza e provveditorato – del 8 novembre 2022, comunicato a mezzo pec in data 9 novembre 2022, di aggiudicazione al costituendo RTI con capofila IT NM ER RL (da ora in poi solo “P) , p.iva 09692380968, con sede in via Tiziano 32, Milano e mandanti HI Srl, p.iva 09613270157, e BD LI SPA, p.iva 07722780967, della “ Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un Accordo quadro con un solo operatore economico, ex art. 54 del Codice, per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e servizi strumentali all'esercizio delle funzioni dell'Autorità di Gestione regionale del Piano strategico della PAC 2023-2027 istituita presso la direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche dell'Amministrazione regionale titolare in particolare degli Interventi di sviluppo rurale cofinanziati con fondi dell'Unione europea [22PGR126]. CIG 9244843DC6 ”,
B) per l'annullamento, qualora necessario, di tutti i verbali della Commissione giudicatrice e del RUP, nonché di qualsiasi altro eventuale atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto e non comunicato e del contratto eventualmente stipulato tra la stazione appaltante e l'odierna aggiudicataria, attualmente non conosciuto;
C) per l'annullamento – previa sospensione cautelare – del decreto del 6 gennaio 2023, n. 371 GRFVG della Regione autonoma del Friuli Venezia GI – Direzione Centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio centrale unica di committenza e provveditorato –comunicato in data 7 gennaio 2023, di conferma dell'aggiudicazione al costituendo RTI con capofila IT NM ER RL e mandanti HI Srl, e BD LI SPA, della “ Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un Accordo quadro con un solo operatore economico, ex art. 54 del Codice, per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e servizi strumentali all'esercizio delle funzioni dell'Autorità di Gestione regionale del Piano strategico della PAC 2023-2027 istituita presso la direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche dell'Amministrazione regionale titolare in particolare degli Interventi di sviluppo rurale cofinanziati con fondi dell'Unione europea [22PGR126]. CIG 9244843DC6 ”, nonché, qualora necessario, della nota prot. n. 0111735/P/GEN/ del 30 agosto 2022, e successive richieste integrative, concernenti l'attivazione del soccorso istruttorio, e dei relativi verbali, nonché della nota prot. n. 0317078 del 14 dicembre 2022, con cui è stato attivato il soccorso istruttorio successivo alla notifica del ricorso; dei verbali di verifica dei curricula; del verbale n. 3 di seduta riservata del RUP del 22 dicembre 2022, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ancorché non conosciuto, e del contratto eventualmente stipulato tra la stazione appaltante e l'odierna aggiudicataria, attualmente non conosciuto;
D) per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente – seconda in graduatoria - a conseguire l'aggiudicazione (con la relativa condanna dell'amministrazione) e la stipula del contratto;
E) in subordine, per la condanna dell'amministrazione appaltante al risarcimento per equivalente, nell'ipotesi in cui non fosse possibile il risarcimento in forma specifica.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Friuli-Venezia GI e delle controinteressate TI Government Services S.r.l., di AR S.r.l. e di Bdo Italia Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. MERIDIANA SPA, agendo in proprio e nella qualità di mandataria di costituendo RTI, domanda l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione ad altro operatore – il costituendo RTI con mandataria IT NM ER RL – della “ gara europea a procedura aperta per la conclusione di un Accordo quadro con un solo operatore economico, ex art. 54 del Codice, per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e servizi strumentali all’esercizio delle funzioni dell’Autorità di Gestione regionale del Piano strategico della PAC 2023-2027 istituita presso la direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche dell’Amministrazione regionale titolare in particolare degli Interventi di sviluppo rurale cofinanziati con fondi dell’Unione europea [22PGR126]” .
1.1. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I. “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 47, comma 4 del d.l. 31 maggio 2021 n. 77 – Violazione e/o falsa applicazione del d.p.c.m. del 7 dicembre 2021 - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, comma 5 del disciplinare di gara – Violazione dell’art. 97 della Costituzione – Erroneità e ingiustizia manifesta. Necessaria esclusione del costituendo RTI con mandataria TI GO RL”;
II. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 48, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 – Violazione dell’art. 15 del disciplinare di gara – Violazione dell’art. 97 della Costituzione – Erroneità e ingiustizia manifesta. – Carenza di un elemento essenziale dell’offerta tecnica - Necessaria esclusione del costituendo RTI con mandataria TI GO RL”;
III. “Violazione dell’art. 48, comma 4 e dell’art. 83, comma 9 del d. lgs. n. 50/2016 – Violazione degli artt. 13, 14 e 15 del disciplinare di gara - Violazione dell’art. 97 della Costituzione - Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e diritto – Illegittimità nell’attivazione del soccorso istruttorio per sanare elementi essenziali dell’offerta – Inadempimento al soccorso istruttorio - Necessaria esclusione del costituendo RTI con mandataria TI GO RL ”;
IV. “Violazione dell’art. 83, comma 9 del d. lgs. n. 50/2016 – Violazione dell’art. 5, comma 4 e dell’art. 13, commi 2, 3 e 4, del disciplinare di gara - Violazione dell’art. 97 della Costituzione - Eccesso di potere 28 per errore nei presupposti di fatto e diritto – Inadempimento al soccorso istruttorio - Necessaria esclusione del costituendo RTI con mandataria TI GO RL ”;
V. “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 29 e 53 del decreto legislativo numero 50/2016 - Violazione degli articoli 24 e 97 della Costituzione - Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e 31 diritto, difetto di motivazione e violazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa - Illegittimità dell'accesso parziale agli atti di gara - Istanza istruttoria ”.
2. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 06.02.2023 e depositato il successivo 19.02.2023, la ricorrente ha impugnato il provvedimento del 6 gennaio 2023 (Decreto n° 371/GRFVG), di conferma dell’aggiudicazione al RTI con mandataria IT, emesso a seguito dell’attivazione da parte del RUP, in data 14.12.2022, di un soccorso istruttorio tardivo in favore dell’aggiudicataria. Ha proposto, inoltre, ulteriori censure avverso l’aggiudicazione, originate dalla conoscenza dei curricula vitae degli esperti individuati dall’aggiudicataria per l’esecuzione del servizio.
2.1. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I. “Riproposizione delle medesime censure del ricorso introduttivo”;
II. “Violazione dell’art. 24 della Costituzione - Violazione dell’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 - Violazione dell’art. 47, comma 4, del d.l. n. 77/2021 - Violazione degli artt. 5 e 13 del disciplinare di gara - Eccesso di potere per carenza dei presupposti per l’attivazione del soccorso istruttorio tardivo. Necessaria esclusione dell’aggiudicataria” ;
III. “Violazione dell’art. 83, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 – Violazione dell’art. 5, comma 4, e dell’art. 13, commi 2, 3 e 4, del disciplinare di gara - Violazione dell’art. 97 della Costituzione - Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e diritto – Inadempimento al soccorso istruttorio - Necessaria esclusione del costituendo RTI con mandataria TI GO RL” ;
IV. “ Violazione dell’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 - Violazione dell’art. 15.3 e dell’art. 23 del disciplinare di gara - Violazione dell’art. 7 del capitolato. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto - Ingiustizia manifesta – Carenza dei requisiti minimi essenziali di partecipazione alla gara – Necessaria esclusione dell’aggiudicataria” ;
V. “Violazione dell’art. 17 del disciplinare - Violazione dell’art. 10 del capitolato - Erroneità e/o arbitrarietà e/o illogicità nell’attribuzione dei punteggi dell’offerta tecnica - Ingiustizia manifesta” .
3. La ricorrente, in data 20.02.2023, ha proposto un secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 28.02.2023. Il nuovo atto consegue, secondo la ricorrente, alla conoscenza di ulteriore documentazione, consegnata dalla Regione in ottemperanza all’ordinanza del 26 gennaio 2023, n. 28 di questo Tribunale. Si tratta, in particolare, di ulteriori curricula relativi agli esperti individuati dal RTI aggiudicatario, della nota di riscontro ai chiarimenti richiesti in proposito dalla Regione, degli atti relativi alla sanzione pecuniaria irrogata da Consob a una delle società mandanti del RTI aggiudicatario.
3.1. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I. “ Riproposizione delle medesime censure del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti ”
II. “Violazione dell’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 - Violazione dell’art. 15.3 e dell’art. 23 del disciplinare di gara - Violazione dell’art. 7 del capitolato. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto - Ingiustizia manifesta – Carenza dei requisiti minimi essenziali di partecipazione alla gara – Incompletezza dell’offerta tecnica - Necessaria esclusione dell’aggiudicataria.”
III. “Violazione dell’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 - Violazione dell’art. 15.3 e dell’art. 23 del disciplinare di gara - Violazione dell’art. 7 del capitolato - Assoluta inattendibilità dell’offerta tecnica – Annullamento dell’aggiudicazione”.
IV. “ Violazione dell’art.80, comma 5, lett. c) del d. lgs. n. 50/2016 – Violazione delle Linee Guida Anac n. 6 – Sussistenza di gravi illeciti professionali – Annullamento dell’aggiudicazione”.
4. La Regione Friuli-Venezia GI e le imprese del RTI aggiudicatario (costituitesi congiuntamente), hanno resistito al ricorso e ai motivi aggiunti con proprie memorie.
5. Con ordinanza n. 28 del 26.01.2023, il Tribunale ha accolto le istanze cautelari proposte congiuntamente al ricorso principale. Per l’effetto, ha sospeso l’efficacia dell’aggiudicazione impugnata e ha ordinato all’amministrazione di esibire la documentazione richiesta dalla ricorrente (come precisata nella nota del 23.01.2023).
6. All’udienza in camera di consiglio dell’08.03.2023, fissata per la trattazione delle istanze cautelari proposte con i motivi aggiunti, il Tribunale ha informato le parti della volontà di definire il giudizio con sentenza breve, ai sensi degli artt. 60 e 120, comma 6 del c.p.a.
6.1. Le parti si sono richiamate ai propri scritti difensivi e il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità formulata dalla Regione, per non essere stato tempestivamente impugnato dalla ricorrente il decreto n. 19097/GRFVG dd. 26.10.2022, che ha ammesso alla procedura il RTI aggiudicatario.
7.1. A seguito dell’abrogazione del rito c.d. “super-accelerato” (art. 120, comma 2- bis del c.p.a.) è venuto meno l'onere di immediata impugnazione degli atti adottati dall'amministrazione nella fase di ammissione alla gara dei concorrenti, con naturale “riespansione” delle ordinarie regole vigenti tema di impugnazione degli atti delle procedure di affidamento (e dei provvedimenti amministrativi in genere). Per l’effetto, l’unico atto autenticamente lesivo della posizione giuridica della ricorrente, idoneo a radicare il suo interesse ad agire in giudizio, è quello che manifesta definitivamente la volontà dell'amministrazione nelle forme tipiche degli atti autoritativi, ovvero il provvedimento di aggiudicazione ( Cons. St., sez. V, 03 dicembre 2020, n. 7669; Cons. St., sez. III, 31 maggio 2021, n. 4171 ).
7.2. Non può pertanto, darsi alcun onere di immediata impugnazione delle determinazioni inerenti all’ammissione di altri concorrenti, precedenti all’aggiudicazione stessa. Al contrario simili ricorsi, in quanto rivolti contro atti di carattere preparatorio ed endoprocedimentale, sarebbero risultati inammissibili per carenza di interesse ( Tar Campania, Napoli, sez. V, 09 dicembre 2021, n. 7912 ).
8. Venendo al merito del giudizio, Il primo motivo del ricorso introduttivo ha ad oggetto la mancata assunzione, da parte di due imprese del RTI aggiudicatario (la mandataria IT e la mandante HI), dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, la quota del 30% di occupazione giovanile e femminile in caso di nuove assunzioni, come previsto “a pena di esclusione” dall’art. 5, par. 5 del Disciplinare di gara. Rispetto a tale dichiarazione, prevista dall’art. 14.1 par. 6 del Disciplinare, è espressamente esclusa (art. 13, par. 2) la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio.
8.1. Secondo la ricorrente le due imprese non avrebbero semplicemente omesso di rendere tale dichiarazione, ma avrebbero espressamente rifiutato l’assunzione di tale obbligo, così rendendo una dichiarazione di contenuto negativo rispetto ad un requisito di partecipazione, non suscettibile di sanatoria. Tale volontà viene desunta dall’interpretazione della domanda di partecipazione presentata congiuntamente dalle tre imprese del RTI aggiudicatario (doc. 21 allegato al ricorso introduttivo), secondo il modulo predisposto dalla stazione appaltante e allegato al Disciplinare.
8.2. Tra le varie dichiarazioni da rendersi con la domanda, al punto 14 (pag. 10 del documento) vi era quella relativa agli obblighi di occupazione giovanile e femminile previsti dall’art. 47, comma 4 del d.l. 77 del 2021, articolata secondo due possibili alternative. Con la prima, il cui testo risulta barrato nella domanda del RTI aggiudicatario – e così senz’altro escluso dal perimetro degli impegni assunti – l’impresa rientrante tra gli “operatori economici tenuti alla disciplina di cui all’art. 47 c. 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni, in L. n. 108/2021” poteva dichiarare “in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all’occupazione giovanile una quota di 30 % e a quella femminile una quota di 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali”. È stata invece selezionata la successiva opzione del punto 14, con la quale il partecipante dichiarava di “ non rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 47 c. 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni, in L. n. 108/2021, in quanto non si ritiene di assumere nuovo personale, con contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per l'esecuzione dell’Accordo quadro per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali ”, riferendola però espressamente alla sola impresa mandante BD LI S.p.A.” . Da ciò deriverebbe, nella prospettiva della ricorrente, la logica necessità di riferire ad HI e IT la prima alternativa dichiarativa del punto 14 della domanda e quindi, considerata l’intervenuta cancellazione del relativo testo, l’espressa volontà di sottrarsi agli obblighi di assunzione giovanile e femminile.
8.3. Il motivo è infondato. In primo luogo, il Tribunale non condivide l’interpretazione della volontà del RTI aggiudicatario fatta propria dalla ricorrente, che risulta tutt’altro che univoca e necessitata ma, anzi, piuttosto artificiosa.
8.4. Infatti, una dichiarazione del tenore ipotizzato dal ricorrente, espressiva dell’aperta e inequivoca volontà di sottrarsi ad un requisito previsto dal Disciplinare a pena di esclusione, avrebbe precluso irrimediabilmente la partecipazione del RTI aggiudicatario. Dunque, a meno di non assumere a presupposto implicito del ragionamento la totale irrazionalità dell’operatore economico – unica possibile spiegazione della scelta di accompagnare una seria domanda di partecipazione con una dichiarazione così manifestamente contra sé – appare opportuno considerare altre differenti opzioni interpretative, applicando i criteri ermeneutici previsti dagli artt. 1362 e ss. del Codice civile (applicabili anche agli atti di gara e alla domanda di partecipazione del concorrente, cfr. Cons. St., sez. V, 9 giugno 2022, n. 4731 ).
8.5. Ferma l’appartenenza alla sola impresa mandante BD della dichiarazione di non voler assumere personale subordinato per l’esecuzione del servizio (seconda alternativa del punto 14 della domanda), tutt’altro che scontata è invece la possibilità di riferire alle altre due imprese (IT e HI) la cancellazione del testo operata al medesimo punto 14, come anche il significato “negativo”, di volontaria sottrazione all’obbligo, che il ricorrente ne trae. È ben possibile, infatti, una diversa (e più lineare) interpretazione della domanda, cioè quella secondo cui le due imprese avrebbero, semplicemente, omesso di rendere una dichiarazione in proposito.
8.6. La cancellazione del testo della dichiarazione (attraverso la sua barratura o, per usare i termini della ricorrente, “carcerazione”) non può valere quale inequivoca manifestazione di una volontà di contenuto opposto, espressiva della scelta consapevole di non sottostare agli obblighi previsti. La barratura di talune delle alternative previste da un modulo o schema di dichiarazione esprime, piuttosto, la convinzione del dichiarante che il relativo contenuto non si applichi a sé (per carenza dei presupposti, per l’esistenza di una differente possibile opzione corrispondente alla propria situazione ecc.). Proprio questo significato è possibile rinvenire analoghe, numerose, cancellazioni operate nella domanda del RTI aggiudicatario (si vedano, ad esempio, i punti 1, 4, 6 ecc.) e negli atti della stessa ricorrente (che ha presentato dichiarazioni separate, cfr. docc. 16, 17 e 18 di IT).
8.7. Nel caso di specie, una tale condotta è giustificata dallo stesso tenore testuale dell’art. 14.1, par 6 del Disciplinare (recepito dal punto 14 del modulo di domanda), che espressamente circoscrive in chiave soggettiva il perimetro applicativo della dichiarazione (ai soli “operatori economici tenuti alla disciplina di cui all’art. 47 c. 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni, in L. n. 108/2021”). Se non tutti gli operatori sono tenuti a sottostare a tali obblighi. e quindi a rendere la relativa dichiarazione, non può legittimarsi l’interpretazione fatta propria dal ricorrente, che equipara la mancata dichiarazione ad una dichiarazione di segno negativo.
9. A monte, tuttavia, il Tribunale ritiene che la clausola di cui trattasi – come il corrispondente requisito previsto dall’art. 5, par. 5 del Disciplinare – sia nulla e debba essere quindi disapplicata ( Cons. St., A.P., 22 ottobre 2020, n. 22 ), perché contrastante con il principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 83, comma 8, del Codice dei contratti pubblici). Come correttamente rappresentato dalla difesa del RTI controinteressato, infatti, la clausola recepisce una previsione di legge (l’art. 47, comma 4 del d.l. 77 del 2021, conv. in l. 108 del 2021) non applicabile alla procedura di cui trattasi.
9.1. L’art. 47 del d.l. 77 del 2021 limita il perimetro applicativo delle sue disposizioni (comma 1, “delle disposizioni seguenti”) “in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC”. Deve trattarsi, quindi, di investimenti correlati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o al Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), cui non appartiene il servizio oggetto della procedura in esame (di assistenza “all’esercizio delle funzioni dell’Autorità di Gestione regionale del Piano strategico della PAC 2023-2027” ).
9.2. È opportuno evidenziare che la Regione, nel decreto con cui ha indetto la procedura (n. 2650 del 20.05.2022), si è espressa a favore dell’applicabilità degli obblighi previsti dall’art. 47 del d.l. 77 del 2021, pur dando atto della scarsa chiarezza del quadro normativo. La scelta è motivata in forza dell’ampia espressione contenuta nel successivo art. 48, comma 1, del medesimo d.l., secondo cui “ le disposizioni del presente titolo” – cioè del Titolo IV della legge, rubricato “Contratti pubblici” e comprensivo anche dell’art. 47 – si applicano (oltre che agli investimenti del PNRR e del PNC) anche “ alle procedure afferenti agli investimenti pubblici … finanziati, in tutto o in parte … dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea e delle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse ”. A queste è riconducibile, secondo la Regione, il servizio di cui trattasi, finanziato ad un tempo “con risorse del bilancio dell’Amministrazione contraente aderente all’Accordo quadro, nonché con risorse statali e dei fondi comunitari dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea” .
9.3. La tesi non è condivisibile. In presenza di due norme giuridiche dal contenuto evidentemente antinomico – quella derivante dall’art. 47, comma 1, nel suo riferirsi alle “disposizioni seguenti” dello stesso articolo, e quella che si trae dall’art. 48, comma 1, che ha ad oggetto tutte le “disposizioni del presente titolo” – deve attribuirsi prevalenza alla norma di carattere speciale e, quindi, all’art. 47. Quest’ultima disposizione, nell’individuare essa stessa il campo applicativo suo proprio, esclude che una disciplina difforme possa essere dettata ab externo, da altre norme e prevale quindi, senz’altro, sull’art. 48 che, nell’indistinto riferimento ad una pluralità di articoli (l’intero titolo), assume portata più generale.
9.4. Il criterio di risoluzione delle antinomie applicato ( “lex specialis derogat generali” ) di carattere strettamente logico, non può essere permeato da considerazioni valoriali, quale quelle operate dalla Regione a supporto di una interpretazione estensiva dell’art. 47 – attinenti alla ratio della disposizione e al suo perseguire apprezzabili “finalità relative alle pari opportunità generazionali e di genere” – che devono quindi respingersi.
9.5. In definitiva, non essendo la procedura relativa ad interventi finanziati con fondi del PNRR e del PNC ma a “programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea” , non poteva ad essa applicarsi l’art. 47 del d.l. 77 del 2021 e, con esso, la disposizione (comma 4) che impone le prescritte quote di occupazione giovanile e femminile. L’art. 5, par. 5 del Disciplinare, privato della sua base legislativa, viene dunque a costituire una condizione di partecipazione “a pena di esclusione” atipica, non prevista dal Codice o da altre disposizioni di legge, e pertanto nulla ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice dei contratti pubblici.
10. Con il secondo motivo, la ricorrente fa valere la mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica oscurata da parte del RTI aggiudicatario, adempimento espressamente previsto dal Disciplinare di gara nel capo relativo all’offerta tecnica (art. 15, par. 7).
10.1. Il motivo è infondato. A garantire la paternità dell’offerta tecnica presentata all’amministrazione è la sua sottoscrizione, operata ai sensi dell’art. 15 del Disciplinare (che rinvia, a sua volta, all’art. 14.1, riferito alla domanda di partecipazione). L’offerta tecnica oscurata, che accompagna una “ dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza ”, vale, invece, unicamente, ad agevolare l’individuazione delle “parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali” in relazione ad un eventuale diritto di accesso degli altri concorrenti. La mancata sottoscrizione dell’offerta oscurata non impedisce di riferire il suo contenuto all’autore dell’offerta integrale in chiaro, trattandosi di una mera “manipolazione” in senso riduttivo di quest’ultima. Si potrebbe trattare dunque, al più, di una mera irregolarità sanabile.
10.2. È stata, in ogni caso, ritualmente sottoscritta dal RTI controinteressato anche l’offerta oscurata, come dimostrato dalle produzioni documentali della Regione (allegati n. 47, 47- bis , 47- ter e 48).
11. Con il terzo motivo la ricorrente censura l’illegittima attivazione del soccorso istruttorio (nota del 30.08.2022, doc. 12) a favore del RTI controinteressato, che nella domanda di partecipazione “non indica la descrizione della parte del servizio che sarà eseguita da ciascuna impresa ma si limita a ripetere la percentuale di esecuzione” . Tale mancanza avrebbe integrato la violazione dell’art. 14.6, par. 3 del Disciplinare di Gara e, attenendo ad un elemento essenziale dell’offerta, sarebbe insuscettibile di sanatoria.
11.1. Il motivo è infondato. Il servizio affidato con la procedura di cui trattasi si compone di un unico lotto, a sua volta concepito quale prestazione indivisibile (cfr. punto 3 del Disciplinare) e corrispondente ad un “unicum funzionale che necessita di una gestione unitaria e complessivamente integrata” . Tale, legittima, determinazione dell’amministrazione nell’articolazione del servizio (non contestata nel presente giudizio), rendeva del tutto superflua un’indicazione descrittiva delle parti assunte da ciascun operatore, atteso che non poteva darsi alternativa possibile ad una ripartizione “orizzontale” e pro quota dell’unitaria prestazione indivisibile. Del tutto inconferente è, dunque, il precedente del Tribunale ( TAR Friuli-Venezia GI, 21 luglio 2021, n. 232) citato dalla ricorrente, relativo una procedura di gara il cui oggetto era espressamente suddiviso dal Disciplinare tra una prestazione principale e due prestazioni secondarie.
11.2. L’indicazione delle sole quote di esecuzione, operata dal RTI ricorrente, era dunque, fin da principio, chiara ed esaustiva, nonché conforme al Disciplinare (art. 14.6, par. 3) che prevede, per i servizi indivisibili, la dichiarazione della sola “percentuale” propria di ciascun operatore del RTI partecipante. A fronte di ciò, l’attivazione del soccorso istruttorio è stata – come riconosciuto dalla stessa Regione – del tutto superflua, non essendovi alcuna irregolarità da sanare.
12. Il quarto motivo ha ad oggetto il requisito di partecipazione previsto dall’art. 5, par. 4 del Disciplinare per gli “operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti”, avente ad oggetto la “produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità” . Tale rapporto, con le prescritte formalità, non sarebbe stato prodotto dal RTI aggiudicatario – e in particolare dalla mandante BD, unica impresa soggetta al relativo obbligo – né con la domanda di partecipazione, né in ottemperanza al soccorso istruttorio successivamente attivato dal RUP (con la nota del 30.08.2022, doc. 12).
12.1. Il motivo è infondato. In primo luogo, anche tale clausola del Disciplinare recepisce una disposizione di legge (l’art. 47, comma 2 del d.l. 77 del 2021) non applicabile a procedure diverse da quelle relative ad investimenti previsti dal PNRR e dal PNC (cfr. art. 47, comma 1) ed è pertanto nulla per le ragioni già esposte (par. 9 e ss. della presente sentenza). Dovendosi, pertanto, disapplicare i relativi obblighi, non rilevano né l’omessa produzione documentale, né l’asserita inottemperanza del RTI aggiudicatario al soccorso istruttorio attivato dalla Regione.
12.2. In ogni caso, il Disciplinare prevede espressamente (art. 13, par. 2) la possibilità di sanare, mediante soccorso istruttorio, l’omessa produzione del rapporto. La stazione appaltante era dunque pienamente legittimata a procedere in tal senso, richiedendo le opportune integrazioni documentali. La nota di attivazione del soccorso istruttorio del 30.08.2022 presenta però un contenuto non coincidente con le previsioni della lex specialis e fuorviante per l’operatore, richiedendo che il rapporto sia “firmato dal rappresentante legale o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso con allegata la relativa procura”, elementi non previsti dalla disposizione di legge.
12.3. La produzione del rapporto inviato da BD al Ministero del Lavoro (con relativa prova dell’avvenuta trasmissione, cfr. all. 23 al ricorso), benché formalmente difforme dalla nota del 30.08.2022 (esso non è infatti sottoscritto dal legale rappresentante), non poteva determinare l’esclusione del concorrente, atteso l’errore commesso dalla stessa Stazione appaltante nella formulazione della richiesta.
13. Il quinto motivo di ricorso, espressamente rivolto contro le determinazioni di diniego o parziale ostensione dei documenti richiesti, è già stato esaminato e accolto da questo Tribunale con l’ordinanza 26 gennaio 2023, n. 28 (cui si fa rinvio), previa sua riqualificazione in istanza di accesso agli atti ai sensi dell’art. 116, comma 2.
14. Passando ad esaminare il primo ricorso per motivi aggiunti, depositato in giudizio in data 19.02.2023, il primo motivo richiama integralmente le argomentazioni di cui al ricorso principale ed è pertanto, come queste, infondato.
15. Il secondo motivo aggiunto si correla alla seconda censura del ricorso principale, rappresentandone il logico sviluppo, alla luce delle sopravvenienze. Con esso è contestata l’attivazione del soccorso istruttorio da parte della Stazione appaltante, in data successiva alla notifica del ricorso (nota prot. 317078 del 14.12.2022, all. 06), al fine di sanare l’incompleta dichiarazione del RTI – in particolare delle imprese IT e HI – relativamente agli obblighi di occupazione giovanile e femminile, previsti dagli artt. 5.5 e 14.1, par. 6 del Disciplinare. Il RUP ha infatti richiesto al RTI aggiudicatario di “produrre una dichiarazione, rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con riferimento alle Società TI GO services RL e AR RL che indichi la volontà di ciascuna Società di assumere oppure non assumere nuovo personale, con contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per l'esecuzione dell’Accordo quadro o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali. La dichiarazione deve essere firmata dal rappresentante legale o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso con allegata la relativa procura” .
15.1. Il motivo è infondato. È già stato chiarito (par. 8.5 e ss. di questa sentenza) che non è possibile rinvenire nella domanda del RTI alcuna espressa dichiarazione di non accettazione degli obblighi di occupazione giovanile e femminile da parte di IT e HI ma, al più, una dichiarazione incompleta o ambigua, che non esplicitava la posizione delle due imprese sul punto. A ciò si aggiunga che il testo del Disciplinare (art. 14.1, par 6), nel precisare che la dichiarazione dovesse riguardare i soli “operatori economici tenuti alla disciplina di cui all’art. 47 c. 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni, in L. n. 108/2021”, può aver legittimato l’incolpevole convinzione delle due imprese di ricadere tra i soggetti esclusi dal perimetro applicativa della norma, in ragione del ridotto numero di dipendenti (osservandosi, peraltro, che l’esistenza o meno di requisiti dimensionali per gli obblighi di occupazione giovanile e femminile d cui all’art. 47, comma 4 del d.l. 77 del 2021, rappresenta una questione interpretativa ancora aperta, non adeguatamente chiarita dalle Linee guida di cui al D.M. 07.12.2021).
15.2. È quindi senz’altro legittima, e anzi obbligata in un’ottica di favor partecipationis (criterio che, in ogni ipotesi di incertezza, deve guidare l’interpretazione della lex specialis , cfr. Cons. St. , sez. III, 23 novembre 2022, n. 10301 ), la scelta della Stazione appaltante di considerare incompleta la dichiarazione del RTI e consentirne la sanatoria attraverso il soccorso istruttorio.
15.3. A tale proposito, il Tribunale non ravvisa ostacoli di ordine giuridico o sistematico all’attivazione dell’istituto anche dopo la notifica del ricorso introduttivo (e in considerazione dello stesso). La giurisprudenza riconosce, del resto, la possibilità di sanare eventuali irregolarità formali o incompletezze dichiarative dopo l’aggiudicazione ( Cons. St., sez. V, 22 febbraio 2021, n. 1540 ; Tar Lazio, Roma, sez. III, 15 dicembre 2020, n. 13548 ), nonché direttamente in sede giudiziale nel caso in cui non vi abbia provveduto la stazione appaltante, pur essendo tenuta a farlo (c.d. “soccorso istruttorio processuale”, cfr. Cons. St., sez. V, 5 aprile 2019, n. 2242 ; Cons. St., sez. V, 08 giugno 2018, n. 3483 ). A fortiori, dunque, è possibile ammettere che la regolarizzazione della procedura intervenga, ad opera dell’amministrazione, a giudizio in corso, fermo il limite della natura solo formale dei vizi emendabili.
15.4. In ogni caso, come argomentato supra (par. 9), sono da considerarsi nulle le previsioni del Disciplinare che codificano cause di esclusione in apparente recepimento dell’art. 47 del d.l. 77 del 2021, disposizione in realtà non applicabile alla presente procedura. Pertanto, in disparte ogni questione circa la natura delle irregolarità e la sussistenza dei presupposti di attivazione del soccorso istruttorio, la dichiarazione non poteva essere legittimamente richiesta quale condizione di partecipazione, con irrilevanza di qualsiasi mancanza ad essa relativa.
16. Il terzo motivo aggiunto è correlato alla quarta censura del ricorso principale. Il soccorso istruttorio del 14.12.2022, infatti, ha riguardato anche “ la copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile della Società BD Italia spa”, già oggetto della richiesta del 30.08.2022, di cui si è detto (par. 12.2 della sentenza). Secondo il ricorrente, la Stazione appaltante avrebbe concesso al RTI aggiudicatario una seconda chance di sanatoria, con un inammissibile mutamento dell’oggetto della richiesta, ora relativa ad una mera “attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in caso d’inosservanza dei termini previsti dall’articolo 46, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006, l’attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. L’attestazione di conformità deve essere resa mediante dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e firmata dal rappresentante legale o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso con allegata la relativa procura” .
16.1. Il motivo è infondato, per le ragioni esaminate supra (par. 12 e ss.). In particolare, non solo la seconda attivazione del soccorso istruttorio si giustifica in ragione dell’errore commesso dalla Stazione appaltante nel formulare la precedente nota del 30.08.2022 – che ha richiesto al RTI di produrre il rapporto “ firmato” dal legale rappresentante, senza peraltro considerare che la riferibilità all’impresa del documento, come la sua datazione, sono adeguatamente comprovate dalla ricevuta di trasmissione al Ministero – ma, ancor prima, l’adempimento, cui la sanatoria si riferisce, deve essere considerato tamquam non esset, perché previsto da una clausola del Disciplinare (art. 5, par. 4) nulla, per violazione del principio di tassatività della cause di esclusione.
17. Il quarto motivo aggiunto ha ad oggetto la pretesa violazione dell’art. 7 del Capitolato speciale (doc. 2 della Regione), disposizione che richiede, per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio, la costituzione di un “gruppo di lavoro” composto da una serie di figure professionali, puntualmente individuate. Secondo il ricorrente, infatti, il RTI aggiudicatario non disponeva, al momento della presentazione dell’offerta, delle figure professionali richieste, nemmeno di quelle offerte come “esperti aggiuntivi” , come sarebbe dimostrato dalla datazione dei curricula prodotti, successiva all’aggiudicazione.
17.1. Il motivo è infondato. La lex specialis configura la costituzione del “ gruppo di lavoro” di cui all’art. 7 del Capitolato speciale – vale a dire l’individuazione delle persone fisiche che lo comporranno – non in termini di requisito di partecipazione, il cui possesso sia necessario per ottenere l’aggiudicazione, ma, piuttosto, quale requisito di esecuzione del servizio.
17.2. Si rileva, a tale proposito, che l’art. 23, par. 9 del Disciplinare prevede che i curricula vitae degli esperti siano richiesti solo “all’aggiudicatario” e “prima della stipula dell’accordo quadro” , così implicitamente escludendone la rilevanza durante la gara. Analogamente, l’art. 7 del Capitolato dispone che l’individuazione del team debba compiersi “per lo svolgimento del servizio … in caso di aggiudicazione” . Per quanto attiene, invece, ai criteri di valutazione dell’offerta, quello relativo agli “esperti aggiuntivi” (art. 17.1, par. 2, punto 10 del Disciplinare) fa riferimento all’incidenza qualitativa dei loro “ruoli”, quindi del tipo di professionalità offerta, senza implicare la preventiva individuazione personale di tali esperti.
17.3. Da ciò deriva che ogni profilo relativo alla datazione dei curricula – a prescindere dalla dubbia sostenibilità del ragionamento che rinviene nella data di formazione di ciascun curriculum il momento a partire dal quale considerare “individuato” e “a disposizione” il relativo autore – è assolutamente irrilevante e non incide sulla legittimità dell’aggiudicazione, non essendovi alcun obbligo di previa individuazione delle persone fisiche destinate a costituire il “ gruppo di lavoro” o gli “ esperti aggiuntivi ”.
17.4. Ciò non comporta, è bene precisarlo, che tali operazioni – e le conseguenti valutazioni operate dalla Stazione appaltante – rimangano sottratte a qualsiasi controllo giurisdizionale. Quali requisiti per la stipulazione del contratto, tuttavia, la mancanza o inidoneità dei soggetti del “ gruppo di lavoro” assumerà rilevanza solo nel momento fissato dalla lex specialis (art. 23, parr. 9 – 12 del Disciplinare) per la relativa verifica ( Cons. St., sez. V, 2 febbraio 2022, n. 722) e potrà eventualmente condurre – come espressamente previsto dal Disciplinare – all’annullamento dell’aggiudicazione per impossibilità di stipulare l’accordo quadro.
18. Il quinto motivo aggiunto declina le medesime censure relative alla mancata individuazione soggettiva del “ gruppo di lavoro” e degli “ esperti aggiuntivi ,” appena esaminate, con riferimento all’attribuzione dei punteggi, operata secondo i criteri dettati dall’art. 17.1 del Disciplinare.
18.1. Anche questo motivo è infondato perché, come detto, trattasi di profili destinati ad emergere solo dopo l’aggiudicazione e, quindi, necessariamente irrilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio.
19. Giungendo all’esame del secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato in giudizio il 28.02.2023, il primo motivo richiama integralmente le argomentazioni di cui al ricorso principale ed è pertanto, come queste, infondato.
20. Il secondo e il terzo motivo hanno sempre riguardo all’individuazione dei soggetti destinati all’esecuzione del servizio. Dai curricula vitae prodotti dall’amministrazione risulterebbe, infatti, la permanente indisponibilità – anche riferita al momento presente – di gran parte delle persone prescelte dal RTI aggiudicatario quali componenti del “ gruppo di lavoro” (comprensivo degli esperti “a chiamata” ) e come “ esperti aggiuntivi”, che sarebbero attualmente legate da rapporti di lavoro con altre società, con amministrazioni pubbliche o addirittura con la stessa Regione affidataria del servizio. Ne deriverebbe la violazione dei requisiti di partecipazione alla gara (secondo motivo) e, in generale, la radicale inattendibilità dell’offerta (terzo motivo).
20.1. I motivi sono entrambi infondati. Come rilevato supra (par. 17 e ss. della sentenza), la formazione del gruppo di lavoro costituisce un requisito previsto per la stipulazione del contratto, oggetto di un’attività di controllo successiva all’aggiudicazione. Non è possibile, pertanto, che l’inidoneità o l’indisponibilità dei soggetti prescelti siano valorizzate quali motivi di illegittimità dell’aggiudicazione o quali elementi indicativi dell’inattendibilità dell’offerta.
20.2. Ogni censura in proposito potrà, invece, essere rivolta contro l’eventuale conferma definitiva dell’aggiudicazione, che l’amministrazione adotterà all’esito delle prescritte verifiche (art. 23, parr. 9 – 12 del Disciplinare). Tali operazioni – per espressa dichiarazione della Regione, cfr. pag. 9 dell’ultima memoria “ Si evidenzia pertanto che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso per motivi aggiunti dalla ricorrente, la S.A. non si è ancora pronunciata in merito all’esito delle citate verifiche, confermando l’efficacia o annullando l’aggiudicazione, in quanto l’attività di verifica dei CV è stata sospesa” – non sono state portate a compimento, per la sospensione della procedura disposta dall’ordinanza cautelare di questo Tribunale. Le doglianze risultano quindi, sotto questo profilo, premature a inattuali, anche se riferite all’impugnazione di taluni atti – proroghe concesse per la presentazione dei curricula , verbali di verifica degli stessi – che, pur inerendo alle verifiche successive di cui trattasi, hanno natura meramente endoprocedimentale e non ledono, allo stato, la posizione della ricorrente.
21. Con l’ultimo motivo, è lamentata la mancata considerazione della sanzione pecuniaria irrogata da CONSOB alla impresa mandante del RTI aggiudicatario BD LI (pari ad € 235.000,00), nonché ai suoi componenti, sindaci, consiglieri di amministrazione e dipendenti (per ulteriori € 345.000,00), a seguito del riscontro di una serie di gravi carenze. Tale circostanza è stata “neutralizzata” dal RUP in ragione dell’intervenuta impugnazione della sanzione (attualmente pendente), così violando le Linee guida ANAC n. 6.
21.1. Il motivo è infondato. Come risulta dai verbali delle sedute riservate (prodotti sub doc. 96 dalla Regione), l’amministrazione ha compiuto un’autonoma e approfondita valutazione circa l’affidabilità dell’operatore economico interessato dalla sanzione, nel contraddittorio con lo stesso, così conformandosi pienamente alle Linee guida ANAC n. 6, che non prevedono alcun automatismo espulsivo. All’esito del sub procedimento, la Regione si è espressa a favore dell’affidabilità e dell’integrità dell’impresa, tenuto conto in particolare della non definitività della sanzione e delle misure di self cleaning successivamente adottate.
21.2. Tali valutazioni, di carattere ampiamente discrezionale ( Cons. St., sez. V, 08 settembre 2022, n. 7823 ), resistono alle generiche contestazioni della ricorrente, che non fanno emergere profili di irragionevolezza.
22. Per le ragioni esposte, i ricorsi devono essere respinti.
22.1. Ne deriva l’automatica reiezione delle connesse domande tese all’ottenimento dell’aggiudicazione o, in subordine, al risarcimento del danno.
22.2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia GI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la ricorrente a rifondere alla Regione resistente e al RTI controinteressato le spese di giudizio, che si liquidano, per ciascuna parte, nella somma di € 6.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Oria Settesoldi |
IL SEGRETARIO