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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/09/2025, n. 4160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4160 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14959/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14959/2024 tra Oggi 25 settembre 2025 alle ore 9.10 innanzi alla dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza, compare per la ricorrente l'avv. Alessandra BOGLIONE per l'avv. MAZZI FRANCESCO.
Nessuno compare per la parte convenuta, già dichiarata contumace.
L'avv. BOGLIONE precisa le conclusioni come da ricorso.
Dopo breve discussione orale, con richiamo degli atti, il Giudice si ritira in camera di consiglio, acconsentendo il procuratore di parte ricorrente alla lettura della sentenza anche in sua assenza.
Riaperta l'udienza, verificato che il procuratore della ricorrente si è allontanato, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 14959/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MAZZI Parte_1 C.F._1 FRANCESCO;
PARTE ATTRICE RICORRENTE contro
(C.F. ); CP_1 C.F._2 PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: risoluzione contratto di compravendita con riserva di proprietà
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE RICORRENTE
All'udienza del 25.9.2025, come da ricorso: “Respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione, voglia il Tribunale: Nel merito: 1) accertare, ex art. 1454 c.c., la risoluzione della compravendita con riserva di proprietà delle unità immobiliari e delle pertinenze site nel Comune di San IO ES (TO), via Gioannini n. 43, stipulata il 30.12.2011 avanti al notaio (rep. 70159 – racc. Persona_1 30555), per inadempimento dell'acquirente, signor , verificatesi il 12.08.2024; 2)
CP_1 condannare il signor al pagamento in favore della NO della
CP_1 Parte_1 somma complessiva di € 58.880,80 a titolo di rate scadute da maggio 2014 sino alla data di risoluzione del contratto di compravendita con riserva di proprietà (il 12.08.2024), oltre agli interessi legali, maggiorati di tre punti percentuali, da ogni singola scadenza al saldo, in base a quanto previsto dal contratto;
3) accertare ex art. 1526, 2° comma c.c., il diritto della NO di Parte_1 avvalersi del c.d. patto di confisca e di trattenere le rate pagate dal signor per
CP_1 complessivi € 137.145,00 a titolo di indennità. 4) condannare il signor al rilascio
CP_1 immediato in favore della NO delle unità immobiliari e delle pertinenze meglio Parte_1 descritte nel predetto atto di compravendita con riserva di proprietà; 5) condannare il signor
CP_1
al pagamento in favore della NO dell'importo di € 1.200,00 al mese dalla
[...] Parte_1 data di risoluzione del contratto di compravendita (il 12.08.2024) alla data di effettivo rilascio del predetto immobile, a titolo di indennità di occupazione sine titulo. Col favore di onorari e spese di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario così come previsto dal D.M.
8.4.2004 n. 127.”
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 28.8.2024, ha convenuto innanzi al Tribunale di Torino Parte_1 CP_1
per domandare la risoluzione del contratto di compravendita con riserva di proprietà concluso
[...] con il convenuto, per grave inadempimento di quest'ultimo, deducendo in particolare:
§ che con atto a rogito notaio del 30.12.2011 (rep. 70159 – racc. 30555) ha venduto a Persona_1
, con riserva di proprietà, gli immobili costituenti una porzione dello stabile per civile CP_1 abitazione sito in San IO ES (TO), via Gioannini n. 43, censiti al NCUE come F. 7, n. 115, sub. 2, piano PT-P-SECO, categ. A/7, classe 2, vani 7, R.C. € 748,35 (alloggio); F. 7, n. 115, sub. 4, via Vittorio Gioannini n. 43, piano PT, categ. C/6, classe 2, mq. 26, R.C. € 100,71 (autorimessa); F. 7, n. 115, sub. 5, via Vittorio Gioannini n. 53, piano PT, categ. C/2, classe U, mq. 45, R.C. € 67,40 (magazzino) (doc. 1);
§ che il prezzo della vendita è stato pattuito in € 288.000,00, da pagarsi, senza interessi, in n. 240 rate mensili dell'importo di € 1.200,00 ciascuna il giorno cinque di ogni mese senza interruzione, a partire dal 5.1.2012 fino al 5.12.2031 (per € 14.400,00 annui), prevendendo che, in caso di ritardi nei pagamenti, sarebbero stati applicati gli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali;
§ che nel contratto è stato previsto che il convenuto avrebbe acquistato la proprietà dei predetti locali al pagamento dell'ultima rata di prezzo, assumendosi i rischi della compravendita dalla data di stipulazione a seguito dell'immissione nel possesso (doc. 1, clausola n. 2);
§ che dal mese di giugno 2014 il convenuto ha omesso di onorare i pagamenti alle scadenze, avendo pagato in tutto la somma complessiva di € 137.145,00, di cui: € 14.400,00 nel 2011; € 14.400,00 nel 2012; € 14.400,00 nel 2013; € 6.000,00 nel 2014; € 4.800,00 nel 2015; € 10.800,00 nel 2016; € 8.400,00 nel 2017; € 14.200,00 nel 2018; € 12.797,00 nel 2019; € 10.900,00 nel 2020; € 11.250,00 nel 2021; € 7.298,00 nel 2022; € 6.000,00 nel 2023; € 1.500,00 nel 2024);
§ che ad aprile 2024, da contratto, il convenuto avrebbe dovuto pagare la complessiva somma di euro 192.000, avendo pagato invece la richiamata minor somma di euro 137.145,00 (con una differenza di € 54.855,00);
§ di avere inviato al convenuto il 2.5.2024, a mezzo raccomandata, una lettera di diffida al pagamento della somma residua di € 54.855,003, oltre agli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali, comunicando altresì che in caso di mancato pagamento, decorsi venti giorni dal ricevimento della diffida, il contratto si sarebbe risolto di diritto;
§ che la predetta raccomandata non è stata recapitata in quanto il destinatario risultava essere sconosciuto all'indirizzo di residenza in San IO ES (TO), via V. Gioannini n. 43 (cfr. certificato di residenza al 16-05-2024 sub doc. 5), provvedendo quindi la parte attrice a notificare una nuova diffida ai sensi dell'art. 143 c.p.c., perfezionatasi il 22.7.2024 (doc. 4);
§ che, a oggi, il convenuto non ha corrisposto quanto dovuto e non ha rilasciato l'immobile, dovendosi ritenere il contratto risolto di diritto dal 12.8.2024.
A fronte di tali allegate circostanze, l'attrice ha domandato: di dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c.; di accertare il proprio diritto di trattenere le rate già pagate per complessivi € 137.145,00; di condannare il ricorrente al pagamento di complessivi € 58.880,80 a titolo di rate scadute da maggio 2014 sino alla data di risoluzione della compravendita (12.8.2024), oltre interessi legali, maggiorati di tre punti percentuali, da ogni singola scadenza al saldo in base a quanto previsto dal contratto;
di condannare il convenuto al pagamento dell'importo di € 1.200,00 mensili a titolo di pagina 3 di 8 indennità di occupazione sine titulo dalla data di risoluzione del contratto di compravendita (12.8.2024) sino all'effettivo rilascio.
Nonostante la tempestiva e rituale notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, il convenuto non si è costituito, venendo dichiarato contumace.
All'udienza del 25.9.2025 la parte ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso la causa ex art. 281 sexies cpc.
Ciò premesso, va anzitutto rilevato che il contratto de quo deve essere qualificato come un contratto di vendita con riserva della proprietà, deponendo in tal senso il chiaro e inequivoco tenore letterale del contratto stesso.
Come è noto, l'elemento caratteristico della vendita disciplinata dall'art. 1523 c.c. è costituito dalla immediata eseguibilità della prestazione di consegna della cosa e dal differimento dell'effetto traslativo, che ha luogo soltanto all'atto della completa esecuzione della prestazione riguardante il pagamento del prezzo.
Va altresì evidenziato che nella vendita a rate con riserva di proprietà l'effetto traslativo, pur rinviato nel tempo e subordinato all'integrale pagamento del prezzo, è già vincolante tra le parti, al punto che con la conclusione del contratto il venditore è obbligato alla consegna del bene al compratore, il quale dal momento della consegna assume su di sé i rischi relativi al bene acquistato. Infatti, effettuato il pagamento integrale del prezzo, il trasferimento della proprietà è automatico ovvero non è necessaria la prestazione di un ulteriore consenso ad opera delle parti.
Orbene, tali elementi sussistono nel caso di specie, considerato che: il contratto è definito quale
“compravendita con riserva della proprietà”; è prevista la consegna immediata del bene all'acquirente; all'art.1 è espressamente riportato che “la NO , riservandosene la proprietà ex art. Parte_1 1523 c.c., vende al signor , che accetta, la seguente porzione dello stabile per civile CP_1 abitazione sito in (…)”; è previsto il pagamento rateale del prezzo, con previsione all'art.2 che “ai sensi dell'art. 1523 c.c., stante la dilazione del pagamento, la parte acquirente acquisterà la proprietà dei locali oggetto del presente atto al pagamento dell'ultima rata di prezzo;
tuttavia la stessa parte acquirente assumerà i rischi dalla data odierna, a seguito dell'immissione nel possesso”; sempre all'art. 2 è previsto che “in caso di inadempimento da parte dell'acquirente, la parte venditrice avrà diritto di trattenere le rate pagate fino a quel momento”, conformemente a quanto previsto dall'art. 1526 comma 2 c.c.
Tanto chiarito, la domanda attorea di risoluzione del contratto di compravendita con riserva della proprietà a rogito notaio del 30.12.2011 (rep. 70159 – racc. 30555) ex artt. 1454, 1455 Persona_1 c.c. è fondata e va accolta.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: "Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione" (cfr. pagina 4 di 8 Corte Cass. Sez. Unite, sent. n. 13533/2001).
In applicazione di tale principio, nel caso di specie, viste le già riportate allegazioni del ricorrente, gravava sulla parte convenuta -rimasta contumace- l'onere di provare di avere estinto l'altrui pretesa (e di avere pertanto pagato le rate che l'attrice assume non essere state pagate) oppure di dimostrare che l'inadempimento non fosse a sé imputabile.
Va altresì ricordato che la giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte, pur escludendo effetti automatici, ritiene che la contumacia possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice, desumendo tale principio dall'art. 116, co. 2 c.p.c.; in tal senso Cass. 29.3.2007 n. 7739; Cass., 20.02.2006, n. 3601, secondo cui "la contumacia del convenuto se non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. tra le altre: Cass. 7 marzo 1987 n. 2427; Cass. 20 luglio 1985 n. 430; 1; Cass. 6 febbraio 1998 n. 1293").
Ciò detto, è documentalmente provata la trasmissione della diffida adempiere (doc. 3,4,5) sottoscritta personalmente dall'attrice, oltre che dal difensore della stessa.
Quanto alla non scarsa importanza dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. (considerato che l'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 cod. civ., e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 cod.civ., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine e al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento, cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18696 del 04/09/2014), si osserva che dalla documentazione in atti risulta, in particolare, come il convenuto abbia pagato le rate del prezzo per complessivi € 137.145,00, versando mensilmente quanto pattuito dal gennaio 2011 sino al maggio 2014, per poi interrompere i pagamenti dal giugno 2014 all'agosto 2015 e riprendere a pagare le rate saltuariamente, talvolta con importi anche inferiori rispetto alla rata stabilita, senza tuttavia mai rientrare dei debiti pregressi, come si evince dal prospetto prodotto come doc. 2, da cui risulta in particolare che a fronte dell'importo annuale dovuto di € 14.400,00, il convenuto ha pagato solo: € 7298,00 nel 2022, € 6.000,00 nel 2023 ed euro 1500,00 nel 2024, sino alla diffida di maggio, con un incremento esponenziale del quantum della morosità a decorrere dal 2022.
Per costante giurisprudenza, “In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti, che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità. In particolare, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1455 del cc, della non scarsa importanza dell'inadempimento - riservata al giudice di merito - deve ritenersi implicita ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in materia di locazione, quella di pagamento dei canoni dovuti”.
Nel caso di specie, si ritiene che l'inadempimento del convenuto, iniziato nel 2014 e protrattosi per dieci anni, sia di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse della venditrice a ricevere mensilmente la rata del prezzo di vendita e considerati altresì l'ingente importo delle mensilità non pagina 5 di 8 pagate o pagate solo in parte (per complessivi € 58.880,80 alla data della risoluzione del contratto).
Rilevante appare altresì il fatto che il convenuto non abbia ancora, allo stato, rilasciato l'immobile, con apprezzabile pregiudizio del ricorrente, posto che, ai sensi dell'art. 1523 c.c., l'acquirente acquista la proprietà della cosa solo con il pagamento dell'ultima rata di prezzo;
circostanze tutte che, valutate complessivamente, hanno senz'altro dato luogo a un significativo squilibrio del sinallagma contrattuale, che giustifica il ricorso alla disciplina della risoluzione stragiudiziale.
Deve, quindi, accertarsi e dichiararsi la risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. del contratto di vendita con riserva della proprietà a rogito notaio del 30.12.2011 (rep. 70159 – racc. 30555). Persona_1
Per l'effetto, visti gli obblighi restitutori derivanti dalla risoluzione del contratto, come da domanda attorea, il convenuto deve essere condannato all'immediato rilascio dei beni immobili e delle relative pertinenze ancora nella sua disponibilità.
Deve altresì essere accolta la domanda attorea di accertare, ex art. 1526 comma 2 c.c., il diritto della ricorrente di trattenere le rate pagare dal convenuto per euro 137.145,00 a titolo di indennità, come previsto dalla clausola sub 2) su cui al contratto, secondo cui “In caso di inadempimento dal parte dell'acquirente, la parte venditrice avrà diritto di trattenere le rate pagate fino a quel momento”, clausola che si ritiene applicabile a qualunque ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento, anche a quella ai sensi dell'art. 1454 c.c. invocata dalla ricorrente, non ritenendosi che sussistano ragioni per ridurre l'indennità convenuta, tenuto conto del fatto che è dal 2011 che il convenuto dispone dell'immobile e considerato il presumibile logoramento dello stesso in ragione del perdurante ut8ilizzo.
Va, invece, rigettata la domanda attorea di condanna al pagamento della somma complessiva di € 58.880,80 a titolo di rate scadute da maggio 2014 (data in cui il convenuto si è reso inadempiente) sino alla data di risoluzione del contratto de quo (12.8.2024), oltre agli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali ai sensi della clausola n. 2 del contratto (“In caso di eventuali ritardi nei pagamenti saranno applicati gli interessi legali, maggiorati di tre punti percentuali”).
Tale domanda è infatti chiaramente volta a sentire condannare il convenuto – in via principale e cumulativamente alla domanda di risoluzione – a pagare l'importo delle rate di prezzo dovute e non pagate sino alla data della risoluzione del contratto, dovendosi pertanto qualificare la stessa come domanda di adempimento, inconciliabile con la domandata domanda di risoluzione del contratto.
Invero, a mente dell'art. 1453, co. 1 e 2 c.c., “nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione”.
Anche ove si intendesse considerare la domanda di condanna (rectius, di adempimento) al pagamento delle rate scadute come proposta in via subordinata dalla ricorrente, la stessa non sarebbe stata comunque accoglibile in ragione dell'accoglimento della domanda principale alla risoluzione del contratto;
domanda, quest'ultima, che dal tenore delle difese svolte appare rispondere al primario interesse della ricorrente, rendendo incompatibile quella di adempimento.
Inoltre, anche a voler qualificare tale domanda come di risarcimento del danno, la stessa sarebbe da rigettare, considerato che il c.d. patto di confisca di cui all'art. 1526 comma 2 c.c. deve considerarsi quale clausola penale, che esclude che il venditore possa chiedere una somma maggiore a titolo di risarcimento del danno. pagina 6 di 8 Tra l'altro, lo scioglimento del vincolo contrattuale si è realizzato il 12.8.2024, decorsi venti giorni dall'invio della diffida ad adempiere al convenuto, facendosi salve soltanto le prestazioni già eseguite dal convenuto in forza della citata clausola n. 2 del contratto, in deroga all'obbligo restitutorio ex art. 2033 c.c. derivante dall'effetto retroattivo della risoluzione;
per contro, nulla è previsto nel titolo quanto alle rate ancora da riscuotere in caso di inadempimento contrattuale del compratore.
Deve rigettarsi anche la domanda di condanna del convenuto al pagamento di un'indennità da occupazione sine titulo, quantificata dall'attrice in € 1.200,00 mensili (pari all'importo della rata del contratto di vendita, dalla data della risoluzione sino all'effettivo rilascio).
In caso di occupazione di un immobile sine titulo, infatti, il danno subito dal proprietario, discendente dalla perdita della disponibilità del bene e dalla mancata percezione di un reddito immobiliare, deve essere sempre provato, ancorché attraverso il ricorso a presunzioni semplici (Cass. n. 36251/2021).
Ciò posto, sebbene nella specie la detenzione dell'immobile da parte del convenuto dopo l'occupazione possa ritenersi sine titulo per effetto della risoluzione del contratto, l'attrice non ha provato il danno conseguenza che avrebbe patito.
La ricorrente, infatti, si è limitata a dedurre, del tutto genericamente, che “A oggi il signor non CP_1 ha ancora rilasciato l'immobile oggetto dell'atto di compravendita e presumibilmente, le tempistiche per il suo rilascio potrebbero non essere brevi. Nel frattempo, però, la NO non può né Pt_1 vendere, né concedere in locazione l'immobile”, senza nemmeno produrre in giudizio documentazione idonea a provare che la stessa ha ricevuto proposte di acquisto o di locazione da parte di terzi, né che abbia avuto l'intenzione concreta di mettere l'immobile a frutto.
Alcuna specifica allegazione è stata svolta anche con riguardo all'importo domandato, essendosi la ricorrente limitata anche in questo caso a dedurre nel ricorso che “la controparte debba essere tenuta a corrispondere alla ricorrente anche l'ulteriore importo di € 1.200,00 al mese (pari all'importo della rata mensile convenuta nel contratto) dalla data di risoluzione del contratto (il 12.08.2024) sino all'effettivo rilascio a titolo di indennità di occupazione sine titulo”.
Sul punto, si ricorda che la circostanza per cui il convenuto è rimasto contumace non esime il ricorrente dalla prova del danno conseguenza, immediata e diretta, dell'occupazione sine titulo, che quindi non può considerarsi “in re ipsa” per il solo fatto della violazione del diritto medesimo (nella specie, il contenuto del diritto di proprietà), dovendosi al contrario provare il pregiudizio patito, quale danno emergente o lucro cessante, e la sussistenza del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le conseguenze pregiudizievoli meritevoli di ristoro.
Inoltre, non si ritiene in ogni caso provato nemmeno il quantum della pretesa risarcitoria quantificato in
€ 1.200,00 mensili dalla ricorrente, in assenza di alcuna prova del fatto che tale importo rifletta il valore locativo del bene.
Tale somma, invero, non è stata pattuita a titolo di canone locatizio, ma quale rata del prezzo di vendita in vista del trasferimento della proprietà (in tal senso, cfr. Corte appello Palermo sez. I, 08/01/2024, n. 29), nel caso di specie non occorso. Sul punto, l'attrice non ha prodotto alcun documento utile a presumere il valore locatizio di mercato dell'immobile oggetto di causa (anche, per esempio, rispetto a immobili simili ubicati nella medesima area) e neppure ha svolto alcuna istanza istruttoria volta a provare il valore locativo dell'immobile de quo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e pagina 7 di 8 vengono liquidate ex D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
Quanto ai compensi, tenuto conto del valore della causa, si liquidano i valori medi per la fase di studio e introduttiva e i valori minimi per la fase decisionale (vista la sommarietà del rito, la contumacia del convenuto, l'assenza di istruttoria).
Spettano altresì gli esposti documentati per CU, marca da bollo e spese di notifica, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accertata la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà concluso con rogito notaio del 30.12.2011 (rep. 70159 – racc. 30555) tra (C.F. Persona_1 Parte_1
) e (C.F. ), condanna C.F._1 CP_1 C.F._2
al rilascio immediato in favore dell'attrice degli CP_1 Parte_1 immobili costituenti una porzione dello stabile per civile abitazione sito in San IO ES (TO), via Gioannini n. 43, censiti al NCUE come F. 7, n. 115, sub. 2, piano PT-P-SECO, categ. A/7, classe 2, vani 7, R.C. € 748,35 (alloggio); F. 7, n. 115, sub. 4, via Vittorio Gioannini n. 43, piano PT, categ. C/6, classe 2, mq. 26, R.C. € 100,71 (autorimessa); F. 7, n. 115, sub. 5, via Vittorio Gioannini n. 53, piano PT, categ. C/2, classe U, mq. 45, R.C. € 67,40 (magazzino). 2) Accerta il diritto della parte attrice di trattenere la somma di euro Parte_1 137.145,00. 3) Condanna a pagare a le spese di lite, che si CP_1 Parte_1 liquidano in € 6.307,00 per compensi ed € 815,41 per spese, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Torino, 25 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14959/2024 tra Oggi 25 settembre 2025 alle ore 9.10 innanzi alla dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza, compare per la ricorrente l'avv. Alessandra BOGLIONE per l'avv. MAZZI FRANCESCO.
Nessuno compare per la parte convenuta, già dichiarata contumace.
L'avv. BOGLIONE precisa le conclusioni come da ricorso.
Dopo breve discussione orale, con richiamo degli atti, il Giudice si ritira in camera di consiglio, acconsentendo il procuratore di parte ricorrente alla lettura della sentenza anche in sua assenza.
Riaperta l'udienza, verificato che il procuratore della ricorrente si è allontanato, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 14959/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MAZZI Parte_1 C.F._1 FRANCESCO;
PARTE ATTRICE RICORRENTE contro
(C.F. ); CP_1 C.F._2 PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: risoluzione contratto di compravendita con riserva di proprietà
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE RICORRENTE
All'udienza del 25.9.2025, come da ricorso: “Respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione, voglia il Tribunale: Nel merito: 1) accertare, ex art. 1454 c.c., la risoluzione della compravendita con riserva di proprietà delle unità immobiliari e delle pertinenze site nel Comune di San IO ES (TO), via Gioannini n. 43, stipulata il 30.12.2011 avanti al notaio (rep. 70159 – racc. Persona_1 30555), per inadempimento dell'acquirente, signor , verificatesi il 12.08.2024; 2)
CP_1 condannare il signor al pagamento in favore della NO della
CP_1 Parte_1 somma complessiva di € 58.880,80 a titolo di rate scadute da maggio 2014 sino alla data di risoluzione del contratto di compravendita con riserva di proprietà (il 12.08.2024), oltre agli interessi legali, maggiorati di tre punti percentuali, da ogni singola scadenza al saldo, in base a quanto previsto dal contratto;
3) accertare ex art. 1526, 2° comma c.c., il diritto della NO di Parte_1 avvalersi del c.d. patto di confisca e di trattenere le rate pagate dal signor per
CP_1 complessivi € 137.145,00 a titolo di indennità. 4) condannare il signor al rilascio
CP_1 immediato in favore della NO delle unità immobiliari e delle pertinenze meglio Parte_1 descritte nel predetto atto di compravendita con riserva di proprietà; 5) condannare il signor
CP_1
al pagamento in favore della NO dell'importo di € 1.200,00 al mese dalla
[...] Parte_1 data di risoluzione del contratto di compravendita (il 12.08.2024) alla data di effettivo rilascio del predetto immobile, a titolo di indennità di occupazione sine titulo. Col favore di onorari e spese di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario così come previsto dal D.M.
8.4.2004 n. 127.”
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 28.8.2024, ha convenuto innanzi al Tribunale di Torino Parte_1 CP_1
per domandare la risoluzione del contratto di compravendita con riserva di proprietà concluso
[...] con il convenuto, per grave inadempimento di quest'ultimo, deducendo in particolare:
§ che con atto a rogito notaio del 30.12.2011 (rep. 70159 – racc. 30555) ha venduto a Persona_1
, con riserva di proprietà, gli immobili costituenti una porzione dello stabile per civile CP_1 abitazione sito in San IO ES (TO), via Gioannini n. 43, censiti al NCUE come F. 7, n. 115, sub. 2, piano PT-P-SECO, categ. A/7, classe 2, vani 7, R.C. € 748,35 (alloggio); F. 7, n. 115, sub. 4, via Vittorio Gioannini n. 43, piano PT, categ. C/6, classe 2, mq. 26, R.C. € 100,71 (autorimessa); F. 7, n. 115, sub. 5, via Vittorio Gioannini n. 53, piano PT, categ. C/2, classe U, mq. 45, R.C. € 67,40 (magazzino) (doc. 1);
§ che il prezzo della vendita è stato pattuito in € 288.000,00, da pagarsi, senza interessi, in n. 240 rate mensili dell'importo di € 1.200,00 ciascuna il giorno cinque di ogni mese senza interruzione, a partire dal 5.1.2012 fino al 5.12.2031 (per € 14.400,00 annui), prevendendo che, in caso di ritardi nei pagamenti, sarebbero stati applicati gli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali;
§ che nel contratto è stato previsto che il convenuto avrebbe acquistato la proprietà dei predetti locali al pagamento dell'ultima rata di prezzo, assumendosi i rischi della compravendita dalla data di stipulazione a seguito dell'immissione nel possesso (doc. 1, clausola n. 2);
§ che dal mese di giugno 2014 il convenuto ha omesso di onorare i pagamenti alle scadenze, avendo pagato in tutto la somma complessiva di € 137.145,00, di cui: € 14.400,00 nel 2011; € 14.400,00 nel 2012; € 14.400,00 nel 2013; € 6.000,00 nel 2014; € 4.800,00 nel 2015; € 10.800,00 nel 2016; € 8.400,00 nel 2017; € 14.200,00 nel 2018; € 12.797,00 nel 2019; € 10.900,00 nel 2020; € 11.250,00 nel 2021; € 7.298,00 nel 2022; € 6.000,00 nel 2023; € 1.500,00 nel 2024);
§ che ad aprile 2024, da contratto, il convenuto avrebbe dovuto pagare la complessiva somma di euro 192.000, avendo pagato invece la richiamata minor somma di euro 137.145,00 (con una differenza di € 54.855,00);
§ di avere inviato al convenuto il 2.5.2024, a mezzo raccomandata, una lettera di diffida al pagamento della somma residua di € 54.855,003, oltre agli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali, comunicando altresì che in caso di mancato pagamento, decorsi venti giorni dal ricevimento della diffida, il contratto si sarebbe risolto di diritto;
§ che la predetta raccomandata non è stata recapitata in quanto il destinatario risultava essere sconosciuto all'indirizzo di residenza in San IO ES (TO), via V. Gioannini n. 43 (cfr. certificato di residenza al 16-05-2024 sub doc. 5), provvedendo quindi la parte attrice a notificare una nuova diffida ai sensi dell'art. 143 c.p.c., perfezionatasi il 22.7.2024 (doc. 4);
§ che, a oggi, il convenuto non ha corrisposto quanto dovuto e non ha rilasciato l'immobile, dovendosi ritenere il contratto risolto di diritto dal 12.8.2024.
A fronte di tali allegate circostanze, l'attrice ha domandato: di dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c.; di accertare il proprio diritto di trattenere le rate già pagate per complessivi € 137.145,00; di condannare il ricorrente al pagamento di complessivi € 58.880,80 a titolo di rate scadute da maggio 2014 sino alla data di risoluzione della compravendita (12.8.2024), oltre interessi legali, maggiorati di tre punti percentuali, da ogni singola scadenza al saldo in base a quanto previsto dal contratto;
di condannare il convenuto al pagamento dell'importo di € 1.200,00 mensili a titolo di pagina 3 di 8 indennità di occupazione sine titulo dalla data di risoluzione del contratto di compravendita (12.8.2024) sino all'effettivo rilascio.
Nonostante la tempestiva e rituale notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, il convenuto non si è costituito, venendo dichiarato contumace.
All'udienza del 25.9.2025 la parte ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso la causa ex art. 281 sexies cpc.
Ciò premesso, va anzitutto rilevato che il contratto de quo deve essere qualificato come un contratto di vendita con riserva della proprietà, deponendo in tal senso il chiaro e inequivoco tenore letterale del contratto stesso.
Come è noto, l'elemento caratteristico della vendita disciplinata dall'art. 1523 c.c. è costituito dalla immediata eseguibilità della prestazione di consegna della cosa e dal differimento dell'effetto traslativo, che ha luogo soltanto all'atto della completa esecuzione della prestazione riguardante il pagamento del prezzo.
Va altresì evidenziato che nella vendita a rate con riserva di proprietà l'effetto traslativo, pur rinviato nel tempo e subordinato all'integrale pagamento del prezzo, è già vincolante tra le parti, al punto che con la conclusione del contratto il venditore è obbligato alla consegna del bene al compratore, il quale dal momento della consegna assume su di sé i rischi relativi al bene acquistato. Infatti, effettuato il pagamento integrale del prezzo, il trasferimento della proprietà è automatico ovvero non è necessaria la prestazione di un ulteriore consenso ad opera delle parti.
Orbene, tali elementi sussistono nel caso di specie, considerato che: il contratto è definito quale
“compravendita con riserva della proprietà”; è prevista la consegna immediata del bene all'acquirente; all'art.1 è espressamente riportato che “la NO , riservandosene la proprietà ex art. Parte_1 1523 c.c., vende al signor , che accetta, la seguente porzione dello stabile per civile CP_1 abitazione sito in (…)”; è previsto il pagamento rateale del prezzo, con previsione all'art.2 che “ai sensi dell'art. 1523 c.c., stante la dilazione del pagamento, la parte acquirente acquisterà la proprietà dei locali oggetto del presente atto al pagamento dell'ultima rata di prezzo;
tuttavia la stessa parte acquirente assumerà i rischi dalla data odierna, a seguito dell'immissione nel possesso”; sempre all'art. 2 è previsto che “in caso di inadempimento da parte dell'acquirente, la parte venditrice avrà diritto di trattenere le rate pagate fino a quel momento”, conformemente a quanto previsto dall'art. 1526 comma 2 c.c.
Tanto chiarito, la domanda attorea di risoluzione del contratto di compravendita con riserva della proprietà a rogito notaio del 30.12.2011 (rep. 70159 – racc. 30555) ex artt. 1454, 1455 Persona_1 c.c. è fondata e va accolta.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: "Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione" (cfr. pagina 4 di 8 Corte Cass. Sez. Unite, sent. n. 13533/2001).
In applicazione di tale principio, nel caso di specie, viste le già riportate allegazioni del ricorrente, gravava sulla parte convenuta -rimasta contumace- l'onere di provare di avere estinto l'altrui pretesa (e di avere pertanto pagato le rate che l'attrice assume non essere state pagate) oppure di dimostrare che l'inadempimento non fosse a sé imputabile.
Va altresì ricordato che la giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte, pur escludendo effetti automatici, ritiene che la contumacia possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice, desumendo tale principio dall'art. 116, co. 2 c.p.c.; in tal senso Cass. 29.3.2007 n. 7739; Cass., 20.02.2006, n. 3601, secondo cui "la contumacia del convenuto se non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. tra le altre: Cass. 7 marzo 1987 n. 2427; Cass. 20 luglio 1985 n. 430; 1; Cass. 6 febbraio 1998 n. 1293").
Ciò detto, è documentalmente provata la trasmissione della diffida adempiere (doc. 3,4,5) sottoscritta personalmente dall'attrice, oltre che dal difensore della stessa.
Quanto alla non scarsa importanza dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. (considerato che l'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 cod. civ., e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 cod.civ., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine e al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento, cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18696 del 04/09/2014), si osserva che dalla documentazione in atti risulta, in particolare, come il convenuto abbia pagato le rate del prezzo per complessivi € 137.145,00, versando mensilmente quanto pattuito dal gennaio 2011 sino al maggio 2014, per poi interrompere i pagamenti dal giugno 2014 all'agosto 2015 e riprendere a pagare le rate saltuariamente, talvolta con importi anche inferiori rispetto alla rata stabilita, senza tuttavia mai rientrare dei debiti pregressi, come si evince dal prospetto prodotto come doc. 2, da cui risulta in particolare che a fronte dell'importo annuale dovuto di € 14.400,00, il convenuto ha pagato solo: € 7298,00 nel 2022, € 6.000,00 nel 2023 ed euro 1500,00 nel 2024, sino alla diffida di maggio, con un incremento esponenziale del quantum della morosità a decorrere dal 2022.
Per costante giurisprudenza, “In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti, che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità. In particolare, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1455 del cc, della non scarsa importanza dell'inadempimento - riservata al giudice di merito - deve ritenersi implicita ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in materia di locazione, quella di pagamento dei canoni dovuti”.
Nel caso di specie, si ritiene che l'inadempimento del convenuto, iniziato nel 2014 e protrattosi per dieci anni, sia di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse della venditrice a ricevere mensilmente la rata del prezzo di vendita e considerati altresì l'ingente importo delle mensilità non pagina 5 di 8 pagate o pagate solo in parte (per complessivi € 58.880,80 alla data della risoluzione del contratto).
Rilevante appare altresì il fatto che il convenuto non abbia ancora, allo stato, rilasciato l'immobile, con apprezzabile pregiudizio del ricorrente, posto che, ai sensi dell'art. 1523 c.c., l'acquirente acquista la proprietà della cosa solo con il pagamento dell'ultima rata di prezzo;
circostanze tutte che, valutate complessivamente, hanno senz'altro dato luogo a un significativo squilibrio del sinallagma contrattuale, che giustifica il ricorso alla disciplina della risoluzione stragiudiziale.
Deve, quindi, accertarsi e dichiararsi la risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. del contratto di vendita con riserva della proprietà a rogito notaio del 30.12.2011 (rep. 70159 – racc. 30555). Persona_1
Per l'effetto, visti gli obblighi restitutori derivanti dalla risoluzione del contratto, come da domanda attorea, il convenuto deve essere condannato all'immediato rilascio dei beni immobili e delle relative pertinenze ancora nella sua disponibilità.
Deve altresì essere accolta la domanda attorea di accertare, ex art. 1526 comma 2 c.c., il diritto della ricorrente di trattenere le rate pagare dal convenuto per euro 137.145,00 a titolo di indennità, come previsto dalla clausola sub 2) su cui al contratto, secondo cui “In caso di inadempimento dal parte dell'acquirente, la parte venditrice avrà diritto di trattenere le rate pagate fino a quel momento”, clausola che si ritiene applicabile a qualunque ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento, anche a quella ai sensi dell'art. 1454 c.c. invocata dalla ricorrente, non ritenendosi che sussistano ragioni per ridurre l'indennità convenuta, tenuto conto del fatto che è dal 2011 che il convenuto dispone dell'immobile e considerato il presumibile logoramento dello stesso in ragione del perdurante ut8ilizzo.
Va, invece, rigettata la domanda attorea di condanna al pagamento della somma complessiva di € 58.880,80 a titolo di rate scadute da maggio 2014 (data in cui il convenuto si è reso inadempiente) sino alla data di risoluzione del contratto de quo (12.8.2024), oltre agli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali ai sensi della clausola n. 2 del contratto (“In caso di eventuali ritardi nei pagamenti saranno applicati gli interessi legali, maggiorati di tre punti percentuali”).
Tale domanda è infatti chiaramente volta a sentire condannare il convenuto – in via principale e cumulativamente alla domanda di risoluzione – a pagare l'importo delle rate di prezzo dovute e non pagate sino alla data della risoluzione del contratto, dovendosi pertanto qualificare la stessa come domanda di adempimento, inconciliabile con la domandata domanda di risoluzione del contratto.
Invero, a mente dell'art. 1453, co. 1 e 2 c.c., “nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione”.
Anche ove si intendesse considerare la domanda di condanna (rectius, di adempimento) al pagamento delle rate scadute come proposta in via subordinata dalla ricorrente, la stessa non sarebbe stata comunque accoglibile in ragione dell'accoglimento della domanda principale alla risoluzione del contratto;
domanda, quest'ultima, che dal tenore delle difese svolte appare rispondere al primario interesse della ricorrente, rendendo incompatibile quella di adempimento.
Inoltre, anche a voler qualificare tale domanda come di risarcimento del danno, la stessa sarebbe da rigettare, considerato che il c.d. patto di confisca di cui all'art. 1526 comma 2 c.c. deve considerarsi quale clausola penale, che esclude che il venditore possa chiedere una somma maggiore a titolo di risarcimento del danno. pagina 6 di 8 Tra l'altro, lo scioglimento del vincolo contrattuale si è realizzato il 12.8.2024, decorsi venti giorni dall'invio della diffida ad adempiere al convenuto, facendosi salve soltanto le prestazioni già eseguite dal convenuto in forza della citata clausola n. 2 del contratto, in deroga all'obbligo restitutorio ex art. 2033 c.c. derivante dall'effetto retroattivo della risoluzione;
per contro, nulla è previsto nel titolo quanto alle rate ancora da riscuotere in caso di inadempimento contrattuale del compratore.
Deve rigettarsi anche la domanda di condanna del convenuto al pagamento di un'indennità da occupazione sine titulo, quantificata dall'attrice in € 1.200,00 mensili (pari all'importo della rata del contratto di vendita, dalla data della risoluzione sino all'effettivo rilascio).
In caso di occupazione di un immobile sine titulo, infatti, il danno subito dal proprietario, discendente dalla perdita della disponibilità del bene e dalla mancata percezione di un reddito immobiliare, deve essere sempre provato, ancorché attraverso il ricorso a presunzioni semplici (Cass. n. 36251/2021).
Ciò posto, sebbene nella specie la detenzione dell'immobile da parte del convenuto dopo l'occupazione possa ritenersi sine titulo per effetto della risoluzione del contratto, l'attrice non ha provato il danno conseguenza che avrebbe patito.
La ricorrente, infatti, si è limitata a dedurre, del tutto genericamente, che “A oggi il signor non CP_1 ha ancora rilasciato l'immobile oggetto dell'atto di compravendita e presumibilmente, le tempistiche per il suo rilascio potrebbero non essere brevi. Nel frattempo, però, la NO non può né Pt_1 vendere, né concedere in locazione l'immobile”, senza nemmeno produrre in giudizio documentazione idonea a provare che la stessa ha ricevuto proposte di acquisto o di locazione da parte di terzi, né che abbia avuto l'intenzione concreta di mettere l'immobile a frutto.
Alcuna specifica allegazione è stata svolta anche con riguardo all'importo domandato, essendosi la ricorrente limitata anche in questo caso a dedurre nel ricorso che “la controparte debba essere tenuta a corrispondere alla ricorrente anche l'ulteriore importo di € 1.200,00 al mese (pari all'importo della rata mensile convenuta nel contratto) dalla data di risoluzione del contratto (il 12.08.2024) sino all'effettivo rilascio a titolo di indennità di occupazione sine titulo”.
Sul punto, si ricorda che la circostanza per cui il convenuto è rimasto contumace non esime il ricorrente dalla prova del danno conseguenza, immediata e diretta, dell'occupazione sine titulo, che quindi non può considerarsi “in re ipsa” per il solo fatto della violazione del diritto medesimo (nella specie, il contenuto del diritto di proprietà), dovendosi al contrario provare il pregiudizio patito, quale danno emergente o lucro cessante, e la sussistenza del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le conseguenze pregiudizievoli meritevoli di ristoro.
Inoltre, non si ritiene in ogni caso provato nemmeno il quantum della pretesa risarcitoria quantificato in
€ 1.200,00 mensili dalla ricorrente, in assenza di alcuna prova del fatto che tale importo rifletta il valore locativo del bene.
Tale somma, invero, non è stata pattuita a titolo di canone locatizio, ma quale rata del prezzo di vendita in vista del trasferimento della proprietà (in tal senso, cfr. Corte appello Palermo sez. I, 08/01/2024, n. 29), nel caso di specie non occorso. Sul punto, l'attrice non ha prodotto alcun documento utile a presumere il valore locatizio di mercato dell'immobile oggetto di causa (anche, per esempio, rispetto a immobili simili ubicati nella medesima area) e neppure ha svolto alcuna istanza istruttoria volta a provare il valore locativo dell'immobile de quo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e pagina 7 di 8 vengono liquidate ex D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
Quanto ai compensi, tenuto conto del valore della causa, si liquidano i valori medi per la fase di studio e introduttiva e i valori minimi per la fase decisionale (vista la sommarietà del rito, la contumacia del convenuto, l'assenza di istruttoria).
Spettano altresì gli esposti documentati per CU, marca da bollo e spese di notifica, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accertata la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà concluso con rogito notaio del 30.12.2011 (rep. 70159 – racc. 30555) tra (C.F. Persona_1 Parte_1
) e (C.F. ), condanna C.F._1 CP_1 C.F._2
al rilascio immediato in favore dell'attrice degli CP_1 Parte_1 immobili costituenti una porzione dello stabile per civile abitazione sito in San IO ES (TO), via Gioannini n. 43, censiti al NCUE come F. 7, n. 115, sub. 2, piano PT-P-SECO, categ. A/7, classe 2, vani 7, R.C. € 748,35 (alloggio); F. 7, n. 115, sub. 4, via Vittorio Gioannini n. 43, piano PT, categ. C/6, classe 2, mq. 26, R.C. € 100,71 (autorimessa); F. 7, n. 115, sub. 5, via Vittorio Gioannini n. 53, piano PT, categ. C/2, classe U, mq. 45, R.C. € 67,40 (magazzino). 2) Accerta il diritto della parte attrice di trattenere la somma di euro Parte_1 137.145,00. 3) Condanna a pagare a le spese di lite, che si CP_1 Parte_1 liquidano in € 6.307,00 per compensi ed € 815,41 per spese, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Torino, 25 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
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