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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1298/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6547/2025 depositato il 01/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Gezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005843615000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005843615000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005843615000 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005843615000 BOLLO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 657/2026 depositato il
25/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugna l'intimazione di pagamento n. 09420259005843615000 notificata in data 25.08.2025 per complessivi euro 1.909,34 cui sono sottese le seguenti cartelle:
- cartella n° 09420130021416586000 (TASSE AUTO - anno 2007) dell'importo di € 179,84, asseritamente notificata il 24.01.2015;
- cartella n° 09420140013451527000 (TASSE AUTO - anno 2008) dell'importo di € 177,78, asseritamente notificata il 09.03.2015;
- cartella n° 09420150009483339000 (TASSE AUTO - anno 2009) dell'importo di € 175,98, asseritamente notificata il 28.07.2015;
- cartella n° 09420190017003327000 (TARES- anno 2013) dell'importo di € 598,54, asseritamente notificata il 04.09.2019.
A sostegno del ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione la parte ricorrente lamenta l'omessa e/o irrituale notifica delle cartelle sopra elencate e l'intervenuta prescrizione per la cartella relativa a TARES 2013.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che ribadisce la bontà del proprio operato e fornisce prova della notifica di tutti gli atti sottesi all'intimazione impugnata e interruttivi della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Dalla documentazione versata in atti risulta che:
- cartella di pagamento n. 09420130021416586 notificata ex art. 140 c.p.c. in data 14.01.2015 e perfezionatasi per compiuta giacenza in data 24.01.2015;
- cartella di pagamento n. 09420140013451527 notificata in data 09.03.2015 a mani dello stesso ricorrente;
- cartella di pagamento n. 09420150009483339 notificata in data 28.07.2015 a mani dello stesso ricorrente;
- cartella di pagamento n. 09420190017003327 notificata in data 04.09.2019 a mani di tale Nominativo_1, qualificatasi figlia del ricorrente .
Inoltre sono stati notificati atti interruttivi della prescrizione:
- intimazione di pagamento n. 09420179006359206, notificata ex art. 140 c.p.c. in data 04.10/10.11.2017
e perfezionatasi per compiuta giacenza in data 20.11.2017;
- intimazione di pagamento n. 09420179009832853, notificata ex art. 140 c.p.c. in data 17/29.01.2018 e perfezionatasi per compiuta giacenza in data 08.02.2018 ;
- intimazione di pagamento n. 09420199010461878, notificata in data 07.11.2019 a mani di tale Nominativo_2, qualificatasi moglie del ricorrente;
- intimazione di pagamento n. 09420239004417921, notificata in data 28.07.2023 a mezzo di raccomandata a/r consegnata a mani di tale Nominativo_2, qualificatasi moglie del ricorrente.
Pertanto, alla luce di quanto documentato, ed in particolare degli atti notificati medio tempore, l'ultimo dei quali notificato in data 28.07.2023, risulta evidente che le pretese oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata non risultano prescritte né con riferimento agli importi richiesti a titolo di tassa auto né, tantomeno, con riferimento a quelli dovuti a titolo di TARES. Infatti, tra l'atto impugnato (notificato per stessa ammissione di controparte in data 25.08.2025) e la precedente intimazione di pagamento n. 09420239004417921
(notificata in data 28.07.2023), decorrono appena due anni. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione Sesta, rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente alle spese del giudizio da liquidarsi in misura pari a Euro 143,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Reggio Calabria, 24.02.2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6547/2025 depositato il 01/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Gezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005843615000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005843615000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005843615000 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005843615000 BOLLO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 657/2026 depositato il
25/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugna l'intimazione di pagamento n. 09420259005843615000 notificata in data 25.08.2025 per complessivi euro 1.909,34 cui sono sottese le seguenti cartelle:
- cartella n° 09420130021416586000 (TASSE AUTO - anno 2007) dell'importo di € 179,84, asseritamente notificata il 24.01.2015;
- cartella n° 09420140013451527000 (TASSE AUTO - anno 2008) dell'importo di € 177,78, asseritamente notificata il 09.03.2015;
- cartella n° 09420150009483339000 (TASSE AUTO - anno 2009) dell'importo di € 175,98, asseritamente notificata il 28.07.2015;
- cartella n° 09420190017003327000 (TARES- anno 2013) dell'importo di € 598,54, asseritamente notificata il 04.09.2019.
A sostegno del ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione la parte ricorrente lamenta l'omessa e/o irrituale notifica delle cartelle sopra elencate e l'intervenuta prescrizione per la cartella relativa a TARES 2013.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che ribadisce la bontà del proprio operato e fornisce prova della notifica di tutti gli atti sottesi all'intimazione impugnata e interruttivi della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Dalla documentazione versata in atti risulta che:
- cartella di pagamento n. 09420130021416586 notificata ex art. 140 c.p.c. in data 14.01.2015 e perfezionatasi per compiuta giacenza in data 24.01.2015;
- cartella di pagamento n. 09420140013451527 notificata in data 09.03.2015 a mani dello stesso ricorrente;
- cartella di pagamento n. 09420150009483339 notificata in data 28.07.2015 a mani dello stesso ricorrente;
- cartella di pagamento n. 09420190017003327 notificata in data 04.09.2019 a mani di tale Nominativo_1, qualificatasi figlia del ricorrente .
Inoltre sono stati notificati atti interruttivi della prescrizione:
- intimazione di pagamento n. 09420179006359206, notificata ex art. 140 c.p.c. in data 04.10/10.11.2017
e perfezionatasi per compiuta giacenza in data 20.11.2017;
- intimazione di pagamento n. 09420179009832853, notificata ex art. 140 c.p.c. in data 17/29.01.2018 e perfezionatasi per compiuta giacenza in data 08.02.2018 ;
- intimazione di pagamento n. 09420199010461878, notificata in data 07.11.2019 a mani di tale Nominativo_2, qualificatasi moglie del ricorrente;
- intimazione di pagamento n. 09420239004417921, notificata in data 28.07.2023 a mezzo di raccomandata a/r consegnata a mani di tale Nominativo_2, qualificatasi moglie del ricorrente.
Pertanto, alla luce di quanto documentato, ed in particolare degli atti notificati medio tempore, l'ultimo dei quali notificato in data 28.07.2023, risulta evidente che le pretese oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata non risultano prescritte né con riferimento agli importi richiesti a titolo di tassa auto né, tantomeno, con riferimento a quelli dovuti a titolo di TARES. Infatti, tra l'atto impugnato (notificato per stessa ammissione di controparte in data 25.08.2025) e la precedente intimazione di pagamento n. 09420239004417921
(notificata in data 28.07.2023), decorrono appena due anni. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione Sesta, rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente alle spese del giudizio da liquidarsi in misura pari a Euro 143,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Reggio Calabria, 24.02.2026