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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/11/2025, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4553/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Marcello Tripicchio;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa dell'Avv. Controparte_1
AR GE;
e
, anche in qualità di Controparte_2 mandatario della cartolarizzazione dei crediti con CP_3 CP_4 Controparte_5
l'assistenza e difesa degli Avv.ti Riccardo Lini, Marcello Carnovale, Umberto Ferrato e
CA Filice;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.12.2019 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 034220161460000842005 notificata in data
18.10.2019, con riferimento alla cartella di pagamento n. 03420100018967047000 e agli avvisi di addebito nn. 33420112000491737000, 33420120002039885000, 33420130003568005000 e
33420140002300251000.
Ha dedotto la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei crediti contributivi per decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Si sono costituiti in giudizio e , contestando, in via preliminare, la carenza di CP_6 CP_4 legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza del ricorso di cui hanno chiesto il rigetto.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 335i decreto n. 25 del
25.6.2025.
1 2. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Controparte_1
Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla
Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria, atto emesso dall' cui è demandata la fase di CP_6 recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
3. Ebbene, l'opponente ha dedotto sia vizi di forma che fatti estintivi successivi alla notifica degli atti prodromici.
La prima doglianza di parte ricorrente attiene alla omessa notifica degli atti sottesi alla comunicazione impugnata.
Sul punto giova ricordare che le opposizioni con cui si contestino vizi formali della cartella o della notifica della stessa, da qualificarsi come opposizioni agli atti esecutivi ex artt. 617 e 618- bis c.p.c. (v. in proposito Cass. Civ. S.U. 562/2000), vanno proposte nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica della stessa (v. ex multis Cass. Civ. sez. lav. 11338/2010; Cass.
18.11.2004 n. 21863 ed ancora Cass.
8.7.2008 n. 18691, Cass. 24.10.2008 n. 25757). Infatti, la stessa Suprema Corte nelle sentenze nn. 8268/2013 e 7092/14 ha evidenziato che, qualora la parte lamenti la mancata notifica della cartella di pagamento, l'azione va qualificata
“opposizione agli atti esecutivi, dal momento che il ruolo costituisce titolo esecutivo ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 49, comma 1. È noto che dopo l'iscrizione al ruolo viene notificata al singolo debitore la cartella di pagamento, che altro non è se non un estratto del ruolo, del cit. D.Lgs. n. 46 del 1999, ex artt. 11 e 12. Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art.
50, comma 2, come modificato dal cit. D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, dispone poi che se
l'espropriazione non è iniziata decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Nella specie si tratta di opposizione a questo avviso di pagamento, e quindi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., (cfr D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, per cui le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie)…..Ne consegue che se la irrituale notifica della cartella poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa,
2 la opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'avviso di pagamento, con la conseguenza che la inammissibilità della opposizione a detto avviso precludeva ogni questione sulla ritualità della notifica della cartella”(Cass. 27019 /2008 e negli stessi termini
Cass.11338/2010).
Ciò posto, giova precisare che l'opposizione risulta tardiva nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti alla comunicazione di iscrizione ipotecaria, essendo stato il ricorso depositato oltre il termine di venti giorni, previsti rispettivamente dall'art. 617 c.p.c. e dall'art. 24, comma
5, d.lgs. 46/99 (il ricorso è stato iscritto a ruolo il 17.12.2019 mentre la comunicazione ipotecaria è stata notificata il 18.10.2019).
4. Di contro, osserva il Giudicante che non incorre in decadenza la parte ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella e degli avvisi di addebito.
Sotto tale profilo, infatti, l'azione va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto la prescrizione dei crediti in questa sede impugnati stante l'assenza di atti interruttivi della stessa.
Il motivo è fondato.
Risulta infatti decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi.
La cartella di pagamento e gli avvisi di addebito, indicati in ricorso e sottesi all'odierna comunicazione di iscrizione ipotecaria, risultano notificati tra il 18.5.2010 e il 30.9.2014, successivamente è stata effettuata in data 18.11.2019 la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria in questa sede impugnata. Non vi è prova inequivoca di notifica di atti medio tempore intervenuti.
In ragione di tanto deve ritenersi spirato il termine prescrizionale quinquennale e di conseguenza, devono essere dichiarati estinti i crediti vantati dall'ente impositore nella comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 034220161460000842005.
5. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento dell'opposizione costituisce la conseguenza dell'accertata estinzione del credito contributivo per prescrizione quinquennale successiva alla notifica dell'atto presupposto, sicché le spese di lite devono essere imputate esclusivamente all'Agente della riscossione e liquidate in favore di parte ricorrente.
Per lo stesso motivo, le spese si intendono integralmente compensate nei confronti di . CP_4
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del
Lavoro, dott.ssa Margherita Sitongia - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara non dovuti dalla parte ricorrente i crediti previdenziali contenuti nella comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 034220161460000842005;
- condanna l al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del presente giudizio CP_6 che liquida in € 1.865,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- compensa le spese di lite nei confronti di . CP_4
Castrovillari, 6.11.2025
La Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Margherita Sitongia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Marcello Tripicchio;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa dell'Avv. Controparte_1
AR GE;
e
, anche in qualità di Controparte_2 mandatario della cartolarizzazione dei crediti con CP_3 CP_4 Controparte_5
l'assistenza e difesa degli Avv.ti Riccardo Lini, Marcello Carnovale, Umberto Ferrato e
CA Filice;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.12.2019 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 034220161460000842005 notificata in data
18.10.2019, con riferimento alla cartella di pagamento n. 03420100018967047000 e agli avvisi di addebito nn. 33420112000491737000, 33420120002039885000, 33420130003568005000 e
33420140002300251000.
Ha dedotto la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei crediti contributivi per decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Si sono costituiti in giudizio e , contestando, in via preliminare, la carenza di CP_6 CP_4 legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza del ricorso di cui hanno chiesto il rigetto.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 335i decreto n. 25 del
25.6.2025.
1 2. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Controparte_1
Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla
Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria, atto emesso dall' cui è demandata la fase di CP_6 recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
3. Ebbene, l'opponente ha dedotto sia vizi di forma che fatti estintivi successivi alla notifica degli atti prodromici.
La prima doglianza di parte ricorrente attiene alla omessa notifica degli atti sottesi alla comunicazione impugnata.
Sul punto giova ricordare che le opposizioni con cui si contestino vizi formali della cartella o della notifica della stessa, da qualificarsi come opposizioni agli atti esecutivi ex artt. 617 e 618- bis c.p.c. (v. in proposito Cass. Civ. S.U. 562/2000), vanno proposte nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica della stessa (v. ex multis Cass. Civ. sez. lav. 11338/2010; Cass.
18.11.2004 n. 21863 ed ancora Cass.
8.7.2008 n. 18691, Cass. 24.10.2008 n. 25757). Infatti, la stessa Suprema Corte nelle sentenze nn. 8268/2013 e 7092/14 ha evidenziato che, qualora la parte lamenti la mancata notifica della cartella di pagamento, l'azione va qualificata
“opposizione agli atti esecutivi, dal momento che il ruolo costituisce titolo esecutivo ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 49, comma 1. È noto che dopo l'iscrizione al ruolo viene notificata al singolo debitore la cartella di pagamento, che altro non è se non un estratto del ruolo, del cit. D.Lgs. n. 46 del 1999, ex artt. 11 e 12. Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art.
50, comma 2, come modificato dal cit. D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, dispone poi che se
l'espropriazione non è iniziata decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Nella specie si tratta di opposizione a questo avviso di pagamento, e quindi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., (cfr D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, per cui le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie)…..Ne consegue che se la irrituale notifica della cartella poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa,
2 la opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'avviso di pagamento, con la conseguenza che la inammissibilità della opposizione a detto avviso precludeva ogni questione sulla ritualità della notifica della cartella”(Cass. 27019 /2008 e negli stessi termini
Cass.11338/2010).
Ciò posto, giova precisare che l'opposizione risulta tardiva nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti alla comunicazione di iscrizione ipotecaria, essendo stato il ricorso depositato oltre il termine di venti giorni, previsti rispettivamente dall'art. 617 c.p.c. e dall'art. 24, comma
5, d.lgs. 46/99 (il ricorso è stato iscritto a ruolo il 17.12.2019 mentre la comunicazione ipotecaria è stata notificata il 18.10.2019).
4. Di contro, osserva il Giudicante che non incorre in decadenza la parte ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella e degli avvisi di addebito.
Sotto tale profilo, infatti, l'azione va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto la prescrizione dei crediti in questa sede impugnati stante l'assenza di atti interruttivi della stessa.
Il motivo è fondato.
Risulta infatti decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi.
La cartella di pagamento e gli avvisi di addebito, indicati in ricorso e sottesi all'odierna comunicazione di iscrizione ipotecaria, risultano notificati tra il 18.5.2010 e il 30.9.2014, successivamente è stata effettuata in data 18.11.2019 la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria in questa sede impugnata. Non vi è prova inequivoca di notifica di atti medio tempore intervenuti.
In ragione di tanto deve ritenersi spirato il termine prescrizionale quinquennale e di conseguenza, devono essere dichiarati estinti i crediti vantati dall'ente impositore nella comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 034220161460000842005.
5. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento dell'opposizione costituisce la conseguenza dell'accertata estinzione del credito contributivo per prescrizione quinquennale successiva alla notifica dell'atto presupposto, sicché le spese di lite devono essere imputate esclusivamente all'Agente della riscossione e liquidate in favore di parte ricorrente.
Per lo stesso motivo, le spese si intendono integralmente compensate nei confronti di . CP_4
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del
Lavoro, dott.ssa Margherita Sitongia - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara non dovuti dalla parte ricorrente i crediti previdenziali contenuti nella comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 034220161460000842005;
- condanna l al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del presente giudizio CP_6 che liquida in € 1.865,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- compensa le spese di lite nei confronti di . CP_4
Castrovillari, 6.11.2025
La Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Margherita Sitongia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
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