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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/02/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4969/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.05.2024 da
1) Parte_1
Nato a RG (MI) il 25.03.1973 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesco Caressa presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Monza il 12.04.1976 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Francesco Caressa presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 06.04.2002
(anno 2002 - atto n. 239 - Serie A - parte II – R. 03)
Separati con sentenza n. 943/2024 pubblicata il 09/07/2024 del Tribunale di Milano Con i seguenti figli maggiorenni: (C.F. e Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F.: ) entrambi nati in Segrate in data 08.09.2005, residenti in
[...] C.F._4
Gessate (Mi), via Mazzini n. 24 e cittadini italiani
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/05/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e Pt_1 Pt_2 contratto in Milano, in data 06.04.2002 trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Milano al n. 239 Serie A, II.
2. Ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. Dare atto che si sono avverate tutte le condizioni di cui alla separazione;
4. Dare atto che i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di natura economica essendo autosufficienti con i propri rispettivi lavori.
5. Dare atto che i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti continueranno a vivere con la madre presso l'immobile di proprietà della stessa sito in Gessate (Mi), via Mazzini n. 24.
6. Il signor in accordo con la signora verserà sul conto Parte_1 Parte_2 corrente già intestato ai figli e a titolo di contributo al mantenimento degli Pt_3 Pt_4 stessi, e fino a quando i medesimi non saranno economicamente indipendenti, la somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata entro il giorno 10 di ogni mese e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
7. I signori e si faranno carico in misura del 50% ciascuno delle spese extra Pt_1 Pt_2 assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, qui di seguito integralmente riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
8. Ogni ulteriore questione patrimoniale e economica è stata regolata e definita tra le parti.
9. Le spese legali, in accordo tra le parti, sono poste interamente a carico della signora Pt_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 03.07.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di termini per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano in data
06/04/2002 tra i signori e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese legali, in accordo tra le parti, poste interamente a carico della signora Pt_2
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché alla comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RG, ove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 22.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.05.2024 da
1) Parte_1
Nato a RG (MI) il 25.03.1973 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesco Caressa presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Monza il 12.04.1976 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Francesco Caressa presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 06.04.2002
(anno 2002 - atto n. 239 - Serie A - parte II – R. 03)
Separati con sentenza n. 943/2024 pubblicata il 09/07/2024 del Tribunale di Milano Con i seguenti figli maggiorenni: (C.F. e Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F.: ) entrambi nati in Segrate in data 08.09.2005, residenti in
[...] C.F._4
Gessate (Mi), via Mazzini n. 24 e cittadini italiani
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/05/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e Pt_1 Pt_2 contratto in Milano, in data 06.04.2002 trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Milano al n. 239 Serie A, II.
2. Ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. Dare atto che si sono avverate tutte le condizioni di cui alla separazione;
4. Dare atto che i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di natura economica essendo autosufficienti con i propri rispettivi lavori.
5. Dare atto che i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti continueranno a vivere con la madre presso l'immobile di proprietà della stessa sito in Gessate (Mi), via Mazzini n. 24.
6. Il signor in accordo con la signora verserà sul conto Parte_1 Parte_2 corrente già intestato ai figli e a titolo di contributo al mantenimento degli Pt_3 Pt_4 stessi, e fino a quando i medesimi non saranno economicamente indipendenti, la somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata entro il giorno 10 di ogni mese e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
7. I signori e si faranno carico in misura del 50% ciascuno delle spese extra Pt_1 Pt_2 assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, qui di seguito integralmente riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
8. Ogni ulteriore questione patrimoniale e economica è stata regolata e definita tra le parti.
9. Le spese legali, in accordo tra le parti, sono poste interamente a carico della signora Pt_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 03.07.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di termini per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano in data
06/04/2002 tra i signori e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese legali, in accordo tra le parti, poste interamente a carico della signora Pt_2
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché alla comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RG, ove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 22.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG