Accoglimento
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00641/2026REG.PROV.COLL.
N. 07145/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7145 del 2023, proposto da
NN OR, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pagani, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata Salerno (Sezione Seconda), n. 19/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. RO EL MI e viste le conclusioni di parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora NN OR ha impugnato innanzi al TAR Campania, Sezione staccata Salerno, il provvedimento prot. n. 4583/17, con cui il Comune di Pagani ha rigettato l’istanza volta al rilascio di permesso di costruire, nonché il successivo ordine di demolizione avente ad oggetto il medesimo immobile.
A sostegno del ricorso, ella ha dedotto la sussistenza di plurime violazioni di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Il Comune di Pagani non si è costituito in giudizio.
Con sentenza n. 19/23 il TAR Campania, Sezione staccata Salerno, ha respinto il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale la signora OR ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame: 1) error in iudicando e in procedendo ; violazione degli artt. 36 d.P.R. n. 380/01 (TUE) e 41 c.p.a; 2) error in iudicando e in procedendo ; violazione degli artt. 3, 6, 6–bis, 10, 22, 31, 32, 36, 37 TUE; 3) error in iudicando ; 4) error in iudicando ; violazione degli artt. 3, 6, 6–bis, 10, 22, 31, 32, 36, 37 TUE; 5) error in iudicando ; violazione degli artt. 3, 6, 6–bis, 10, 22, 31, 32, 36, 37 TUE; 6) error in iudicando ; 7) riproposizione dei vizi non esaminati. Con specifico riferimento all’ordinanza di demolizione: a) violazione degli artt. 31, 34, 36 e 37 TUE; violazione dell’art. 97 Cost; eccesso di potere; b) violazione degli artt. 3, 6, 6–bis, 10, 22, 31, 32, 36, 37 TUE, violazione degli artt. 1, 2, 3 l. n. 241/90; eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione; abnormità; c) violazione degli artt. 3, 6, 6–bis, 10, 22, 31, 32, 36, 37 TUE; eccesso di potere per difetto di presupposti, carenza di istruttoria e di motivazione; d) violazione degli artt. 3, 6, 6–bis, 10, 22, 31, 32, 36, 37 TUE; eccesso di potere per difetto di presupposti, carenza di istruttoria e di motivazione; 8) riproposizione dei vizi non esaminati: con specifico riferimento al diniego di sanatoria: violazione degli artt. 3, 6, 6–bis, 10, 22, 31, 32, 36, 37 TUE, violazione degli artt. 1, 2, 3 l. n. 241/90; eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione, perplessità, illogicità, sviamento; 9) violazione degli artt. 3, 6, 34, 36, 37 TUE, violazione degli artt. 1, 2, 3 l. n. 241/90; eccesso di potere per travisamento e illogicità; 10) violazione degli artt. 3, 6, 34, 36, 37 TUE, violazione degli artt. 1, 2, 3 l. n. 241/90; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; travisamento; 11) violazione degli artt. 20, 36 e 37 TUE; eccesso di potere per travisamento e illogicità.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento degli atti impugnati. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Il Comune di Pagani non si è costituito in appello.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 3.12.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello, globalmente considerato, è parzialmente fondato, nei termini di seguito esposti.
3. Si legge nell’ordinanza di demolizione che i manufatti asseritamente abusivi risultano essere i seguenti:
“ Realizzazione di un manufatto edilizio destinato a deposito, posizionato lungo il confine est verso sud… le dimensioni interne del manufatto sono pari a circa mq= (4,60 x 2,30) = mq 10,58 con altezza intermedia pari a mt. 2,25… ”;
“ Realizzazione di un piccolo manufatto posto lungo il confine sud, destinato a ricovero cani…le dimensioni esterne del manufatto sono pari a circa mq= (4,55 x 2,10) = mq 9,56 con altezze pari a mt. 1,86 min, e mt. 2,30 max… ;
“ Realizzazione di un locale tecnologico posizionato lungo il confine ovest; il manufatto si presenta completo i rifinito, munito di pavimentazione ed infissi; all'interno del locale sono posizionati un serbatoio in ferro zincato e un impianto per la depurazione dell'acqua potabile; il manufatto composto da muratura perimetrale e copertura ad una sola falda inclinata (dir. Ovest/Est) costituita da struttura in legno lamellare e tavolame con sovrastante lamiera coibentata a forma di tegole portoghesi; lo stesso presenta le seguenti dimensioni in pianta interna pari a circa mq = (5J0 x 2,05) = mq l118 con altezze interne pari a mt. 2,01 min. e ml.2145 max; il manufatto presenta uno sporto della copertura ad est pari a mt, 0,50 ”;
“ All'interno del piazzale, nella quasi mezzeria … sono posizionate tre piastre in ferro (33x33) ancorate con tirafondi in ferro al suolo a mezzo fondazione isolata in calcestruzzo; al disopra di ogni piastra risultava saldata una trave IPE (140x73) alta circa mt. 0,30 ”
“ … nella prossimità del confine nord, precisamente lungo l’asse Est/ovest risultano posizionati n. 5 pozzetti con coperchi in ferro (circa 30x30) ”.
4. Orbene, reputa il Collegio che, in relazione ai seguenti manufatti:
a) box in ferro per cani (4,55 x 2,10 x 1,86 h;
b) modesto locale tecnologico, a dimora di serbatoio e impianto per la depurazione dell'acqua, in legno (5,5 x 2,2,05);
c) tre piastre in ferro sul piazzale;
d) 5 pozzetti con sottostanti serbatoi in gpl;
e) livellamento del piazzale in terreno vegetale;
trattasi di opere che rientrano nell’ambito delle attività di edilizia libera, e che come tali non richiedono il rilascio del previo titolo edilizio.
A ciò aggiungasi il muro di recinzione del lotto, già assentito con precedente SCIA del 16.9.2015 (prot. gen. 37133), la cui superficie non supera il 2% di quella legittimamente assentita.
Rispetto a tali opere, pertanto, il diniego di rilascio del titolo in sanatoria, e il conseguente ordine di demolizione, devono pertanto ritenersi illegittimi.
5. Viceversa, le ulteriori opere, sopra indicate, determinano la creazione di nuove superfici e volumi, e richiedono pertanto il rilascio del previo titolo edilizio, nella specie insussistente.
6. Rispetto a tali opere, non è risolutiva la circostanza che l’ordine di demolizione sia stato emanato prima della decisione sull’istanza di sanatoria, atteso che, anche a voler considerare l’interruzione del termine di 60 giorni, conseguente alla notifica del preavviso di diniego, il silenzio-rigetto si è comunque formato, decorsi ulteriori 60 giorni. In tal senso, questo Consiglio di Stato ha invero da tempo chiarito che: “ la presentazione di una istanza di sanatoria ex art. 36 d.p.r. 380/2011 non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso ma determina una mera sospensione dell'efficacia dell'ordine di demolizione con la conseguenza che, in caso di rigetto dell'istanza di sanatoria, l'ordine di demolizione riacquista la sua efficacia (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 27 settembre 2022, n. 8320). Infatti, per i principi di legalità e di tipicità del provvedimento amministrativo e dei suoi effetti, soltanto nei casi previsti dalla legge una successiva iniziativa procedimentale del destinatario dell'atto può essere idonea a determinare ipso iure la cessazione della sua efficacia. Diversamente da quanto previsto in materia di condono, nel caso di istanza di accertamento di conformità non vi è alcuna regola che determini la cessazione dell'efficacia dell'ordine di demolizione i cui effetti sono, quindi, meramente sospesi fino alla definizione del procedimento ex art. 36 d.p.r. n. 380/2001 (Cons. Stato, Sez. VI, 25 ottobre 2022, n. 9070) ” (C.d.S, VII, 12.6.2025, n. 5146).
7. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è parzialmente fondato.
Ne consegue l’annullamento degli atti impugnati, limitatamente alle opere descritte al punto n. 4 della presente pronuncia giudiziale.
8. Sussistono giusti motivi, rappresentati dall’accoglimento soltanto parziale dell’appello, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, limitatamente alle opere descritte al punto n. 4 della parte motivazionale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
LA Di RL, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
RO EL MI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO EL MI | LA Di RL |
IL SEGRETARIO