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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/03/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 9176/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 9176 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
, (P. Iva , già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in persona del dr. nella qualità di Procuratore in virtù dei
[...] Parte_3 poteri conferiti giusta procura con atto notarile, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Pasquale Eboli;
Appellante
E
(C.F. , rappresentato e difeso, domiciliato, giusta Controparte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Carmine Miele;
Appellato
Avverso
Sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide n. 365/2021 (RG n. 260/2020), pubblicata in data 26.04.2021.
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attore in primo grado impugnava l'estratto di ruolo riferito alla cartella di pagamento n. 10020110031733988000, concernente sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, domandando l'accertamento negativo del credito, per essere prescritta la pretesa creditoria. Con sentenza n. 365/2021, il Giudice di primo grado riteneva fondata la domanda attorea. Accoglieva, dunque, l'opposizione, con condanna della convenuta alla refusione delle Controparte_2 spese di lite. 1.1 Con atto di citazione in appello, l' proponeva gravame deducendo l'illegittimità Pt_1 nonché l'erroneità, in fatto e in diritto, della pronuncia del Giudice di prime cure. In via preliminare, lamentava la mancata integrazione del contraddittorio nei riguardi dell'ente impositore. In ordine alla notifica della cartella di pagamento opposta ne evidenziava la ritualità, ribadendo l'infondatezza della questione di prescrizione del credito. Infine, esponeva l'inammissibilità spiegata dall'attore in primo grado avverso l'estratto di ruolo, per carenza di interesse ad agire. Concludeva, dunque, domandando la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di doppio grado di giudizio. 1.2 Con propria memoria, si costituiva l'appellato che deduceva la tardività Controparte_1 dell'appello spiegato dalla controparte, rappresentando di aver tempestivamente proceduto a notificare la sentenza impugnata in data 09.08.21 presso il difensore costituito nell'interesse dell' nel primo grado di giudizio. Pertanto, chiedeva declaratoria Controparte_3 di inammissibilità del gravame, vinte le spese processuali. 2. Tanto premesso in fatto e venendo a scandagliare i motivi di merito, mette conto puntualizzare anzitutto come il procuratore della parte appellante, munito di apposita procura speciale (cfr. procura alle liti allegata all'atto di appello, che conferisce il potere di rinunciare), ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio di appello (cfr. note scritte depositate in data 13.10.22).
Ne consegue che debba essere dichiarata, ex art. 306 c.p.c., l'estinzione del giudizio di appello, non essendo neanche necessaria, in tal caso, l'accettazione dell'appellata, non avendo essa uno specifico interesse alla pronuncia sul merito (cfr., fra tante, Cass. civ., 24.3.2011, n. 6850).
La rinuncia agli atti del giudizio è espressamente prevista dall'ordinamento e comporta l'estinzione del processo, ma non dell'azione; viceversa, la rinuncia all'azione non è contemplata dal codice, ma si ammette comunque, sulla base del principio di disponibilità del diritto di azione. In particolare, non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti dell'impugnazione, in quanto l'art. 338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Tuttavia, non può dubitarsi della ammissibilità di detta rinunzia, giacché
l'art. 359 c.p.c. stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, in quanto compatibili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado e, dunque, anche quella contenuta nell'art. 306 c.p.c. Con la precisazione, tuttavia, che la rinuncia agli atti del giudizio di primo grado ha l'effetto di estinguere il processo, mentre in appello essa coincide con la rinuncia agli atti dell'impugnazione, ossia l'atto di appello e gli atti successivi, con conseguente estinzione del giudizio di appello e passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Mentre per quanto concerne la rinuncia all'azione, essa in appello comporterà l'impossibilità di riproporre la stessa domanda in altro processo, laddove in primo grado estingue oltre che il processo, anche l'azione ed è equivalente, quanto agli effetti, ad un rigetto nel merito della domanda (cfr. Corte appello Salerno sez. I, 06/06/2023, n.755).
La dichiarazione di estinzione del giudizio di appello per rinuncia agli atti, ex art. 306 c.p.c., determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
Da tali considerazioni deriva che debba procedersi a liquidare le spese del giudizio di appello in ossequio al criterio della c.d. soccombenza virtuale. In proposito, l'adito Tribunale avrebbe statuito per l'inammissibilità del gravame, per essere stata tardivamente spiegata la domanda dell'appellante. Ed invero, la sentenza resa dal Giudice di Pace di Roccadaspide n. 365/2021, è stata depositata in data 26.4.2021, e successivamente notificata dall'odierna parte appellata in data 9.08.2021 presso il procuratore in primo grado dell'Agenzia, Avv. Alberto Pugliese. Pertanto, si doveva assumere come, al fine di ritenere ammissibile l'appello promosso innanzi a questo Tribunale, e di dar luogo alla revisione della sentenza in esame, il decorso del termine di impugnazione di sei mesi dalla data di pubblicazione e deposito della pronuncia, secondo il disposto dell'art. 325 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass SU 18569/2016). In particolare, l'odierno appellante ha proceduto a notificare l'atto di citazione in appello, a mezzo pec, in data 19.11.2021, e quindi oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notificazione della pronuncia gravata, determinandosi pertanto la decadenza dal diritto di impugnare dell' avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace, poiché divenuta cosa giudicata, Pt_1 avverso la quale non sono proponibili i mezzi ordinari di impugnazione, ai sensi dell'art. 324 c.p.c. Il giudizio promosso innanzi al Giudice di prime cure concerneva il diritto a procedere ad esecuzione forzata per il credito indicato nell'estratto esattoriale impugnato, verso cui l'attore deduceva l'intervenuto fatto estintivo della pretesa creditoria, e cioè il decorso della prescrizione, senza contestare la legittimità del titolo a carico dell'intimato, pertanto limitandosi ad oppugnare la giustezza dell'esecuzione, in ordine alla quale l'azione promossa è un'opposizione all'esecuzione preventiva ex art 615 c.p.c., I comma (cfr. ex multis Cass. 23127/2022; Cass. 41234/2021; Cass. 9871/2021; Cass. 6833/2021; Cass. 3283/2015; Cass. 27538/2013). In materia di opposizione all'esecuzione, secondo consolidata e risalente giurisprudenza di legittimità, non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali, ciò in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 L.742/1969, norma quest'ultima che sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all'esecuzione», con riguardo ad ogni fase e grado del processo di opposizione, incluse le impugnazioni, visto che siffatto regime di inoperatività afferisce alla natura della lite (cfr. Cass. cit. n. 171/2012). Questo Tribunale ritiene, dunque, ragionevole aderire alla considerazione per cui l'impugnazione va resa nelle forme e nei termini previsti per l'azione “così come qualificata dal Giudice e non in base ai termini previsti per l'azione così come l'appellante volesse che si qualificasse” (cfr. Cass. del 31.08.2015 n. 17311). In sintesi, nel caso in esame, il termine di trenta giorni cd breve di proposizione del gravame risultava scaduto al momento della notifica dell'atto introduttivo presso l'appellato, ovvero in data 19.11.2021, atteso che l' avrebbe dovuto notificare l'appello entro e non oltre Pt_1 l'08.09.2021, quale termine ultimo di impugnazione della pronuncia. In ragione di quanto osservato e precisato, posto che l'indagine sulla tempestività del gravame si risolve nell'accertamento di un presupposto processuale per la proseguibilità del giudizio, determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (cfr. ex multis Cass. 16 marzo 1996, n. 2203) ed atteso il valore pregiudiziale e assorbente della questione esaminata, l'appello proposto sarebbe risultato tardivo, dunque, inammissibile. Pertanto, si reputa opportuno addivenire ad una regolamentazione delle spese di lite, ai fini della soccombenza cd. virtuale, nel senso della condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite in favore della parte appellata. Le spese sono calcolate in dispositivo secondo il D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022, alla luce del valore della causa e computando i valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale, attesa la non complessità della questione decisa, ritenendo di escludere la fase istruttoria, che non ha avuto svolgimento (fase di studio della controversia: € 66,00; fase introduttiva del giudizio: € 66,00; fase decisionale € 100,00; totale: € 232,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Dichiara l'estinzione del giudizio di appello, ex art. 306 c.p.c.;
2. Condanna l'appellante, in favore Controparte_4 dell'appellato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € CP_1
232,00 per onorari, il tutto oltre Iva., c.p.a. e spese generali come per legge - con attribuzione in favore dell'Avv. Carmine Miele, quale procuratore antistatario.
Così deciso in Salerno, lì 4.03.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 9176 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
, (P. Iva , già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in persona del dr. nella qualità di Procuratore in virtù dei
[...] Parte_3 poteri conferiti giusta procura con atto notarile, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Pasquale Eboli;
Appellante
E
(C.F. , rappresentato e difeso, domiciliato, giusta Controparte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Carmine Miele;
Appellato
Avverso
Sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide n. 365/2021 (RG n. 260/2020), pubblicata in data 26.04.2021.
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attore in primo grado impugnava l'estratto di ruolo riferito alla cartella di pagamento n. 10020110031733988000, concernente sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, domandando l'accertamento negativo del credito, per essere prescritta la pretesa creditoria. Con sentenza n. 365/2021, il Giudice di primo grado riteneva fondata la domanda attorea. Accoglieva, dunque, l'opposizione, con condanna della convenuta alla refusione delle Controparte_2 spese di lite. 1.1 Con atto di citazione in appello, l' proponeva gravame deducendo l'illegittimità Pt_1 nonché l'erroneità, in fatto e in diritto, della pronuncia del Giudice di prime cure. In via preliminare, lamentava la mancata integrazione del contraddittorio nei riguardi dell'ente impositore. In ordine alla notifica della cartella di pagamento opposta ne evidenziava la ritualità, ribadendo l'infondatezza della questione di prescrizione del credito. Infine, esponeva l'inammissibilità spiegata dall'attore in primo grado avverso l'estratto di ruolo, per carenza di interesse ad agire. Concludeva, dunque, domandando la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di doppio grado di giudizio. 1.2 Con propria memoria, si costituiva l'appellato che deduceva la tardività Controparte_1 dell'appello spiegato dalla controparte, rappresentando di aver tempestivamente proceduto a notificare la sentenza impugnata in data 09.08.21 presso il difensore costituito nell'interesse dell' nel primo grado di giudizio. Pertanto, chiedeva declaratoria Controparte_3 di inammissibilità del gravame, vinte le spese processuali. 2. Tanto premesso in fatto e venendo a scandagliare i motivi di merito, mette conto puntualizzare anzitutto come il procuratore della parte appellante, munito di apposita procura speciale (cfr. procura alle liti allegata all'atto di appello, che conferisce il potere di rinunciare), ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio di appello (cfr. note scritte depositate in data 13.10.22).
Ne consegue che debba essere dichiarata, ex art. 306 c.p.c., l'estinzione del giudizio di appello, non essendo neanche necessaria, in tal caso, l'accettazione dell'appellata, non avendo essa uno specifico interesse alla pronuncia sul merito (cfr., fra tante, Cass. civ., 24.3.2011, n. 6850).
La rinuncia agli atti del giudizio è espressamente prevista dall'ordinamento e comporta l'estinzione del processo, ma non dell'azione; viceversa, la rinuncia all'azione non è contemplata dal codice, ma si ammette comunque, sulla base del principio di disponibilità del diritto di azione. In particolare, non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti dell'impugnazione, in quanto l'art. 338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Tuttavia, non può dubitarsi della ammissibilità di detta rinunzia, giacché
l'art. 359 c.p.c. stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, in quanto compatibili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado e, dunque, anche quella contenuta nell'art. 306 c.p.c. Con la precisazione, tuttavia, che la rinuncia agli atti del giudizio di primo grado ha l'effetto di estinguere il processo, mentre in appello essa coincide con la rinuncia agli atti dell'impugnazione, ossia l'atto di appello e gli atti successivi, con conseguente estinzione del giudizio di appello e passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Mentre per quanto concerne la rinuncia all'azione, essa in appello comporterà l'impossibilità di riproporre la stessa domanda in altro processo, laddove in primo grado estingue oltre che il processo, anche l'azione ed è equivalente, quanto agli effetti, ad un rigetto nel merito della domanda (cfr. Corte appello Salerno sez. I, 06/06/2023, n.755).
La dichiarazione di estinzione del giudizio di appello per rinuncia agli atti, ex art. 306 c.p.c., determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
Da tali considerazioni deriva che debba procedersi a liquidare le spese del giudizio di appello in ossequio al criterio della c.d. soccombenza virtuale. In proposito, l'adito Tribunale avrebbe statuito per l'inammissibilità del gravame, per essere stata tardivamente spiegata la domanda dell'appellante. Ed invero, la sentenza resa dal Giudice di Pace di Roccadaspide n. 365/2021, è stata depositata in data 26.4.2021, e successivamente notificata dall'odierna parte appellata in data 9.08.2021 presso il procuratore in primo grado dell'Agenzia, Avv. Alberto Pugliese. Pertanto, si doveva assumere come, al fine di ritenere ammissibile l'appello promosso innanzi a questo Tribunale, e di dar luogo alla revisione della sentenza in esame, il decorso del termine di impugnazione di sei mesi dalla data di pubblicazione e deposito della pronuncia, secondo il disposto dell'art. 325 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass SU 18569/2016). In particolare, l'odierno appellante ha proceduto a notificare l'atto di citazione in appello, a mezzo pec, in data 19.11.2021, e quindi oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notificazione della pronuncia gravata, determinandosi pertanto la decadenza dal diritto di impugnare dell' avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace, poiché divenuta cosa giudicata, Pt_1 avverso la quale non sono proponibili i mezzi ordinari di impugnazione, ai sensi dell'art. 324 c.p.c. Il giudizio promosso innanzi al Giudice di prime cure concerneva il diritto a procedere ad esecuzione forzata per il credito indicato nell'estratto esattoriale impugnato, verso cui l'attore deduceva l'intervenuto fatto estintivo della pretesa creditoria, e cioè il decorso della prescrizione, senza contestare la legittimità del titolo a carico dell'intimato, pertanto limitandosi ad oppugnare la giustezza dell'esecuzione, in ordine alla quale l'azione promossa è un'opposizione all'esecuzione preventiva ex art 615 c.p.c., I comma (cfr. ex multis Cass. 23127/2022; Cass. 41234/2021; Cass. 9871/2021; Cass. 6833/2021; Cass. 3283/2015; Cass. 27538/2013). In materia di opposizione all'esecuzione, secondo consolidata e risalente giurisprudenza di legittimità, non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali, ciò in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 L.742/1969, norma quest'ultima che sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all'esecuzione», con riguardo ad ogni fase e grado del processo di opposizione, incluse le impugnazioni, visto che siffatto regime di inoperatività afferisce alla natura della lite (cfr. Cass. cit. n. 171/2012). Questo Tribunale ritiene, dunque, ragionevole aderire alla considerazione per cui l'impugnazione va resa nelle forme e nei termini previsti per l'azione “così come qualificata dal Giudice e non in base ai termini previsti per l'azione così come l'appellante volesse che si qualificasse” (cfr. Cass. del 31.08.2015 n. 17311). In sintesi, nel caso in esame, il termine di trenta giorni cd breve di proposizione del gravame risultava scaduto al momento della notifica dell'atto introduttivo presso l'appellato, ovvero in data 19.11.2021, atteso che l' avrebbe dovuto notificare l'appello entro e non oltre Pt_1 l'08.09.2021, quale termine ultimo di impugnazione della pronuncia. In ragione di quanto osservato e precisato, posto che l'indagine sulla tempestività del gravame si risolve nell'accertamento di un presupposto processuale per la proseguibilità del giudizio, determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (cfr. ex multis Cass. 16 marzo 1996, n. 2203) ed atteso il valore pregiudiziale e assorbente della questione esaminata, l'appello proposto sarebbe risultato tardivo, dunque, inammissibile. Pertanto, si reputa opportuno addivenire ad una regolamentazione delle spese di lite, ai fini della soccombenza cd. virtuale, nel senso della condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite in favore della parte appellata. Le spese sono calcolate in dispositivo secondo il D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022, alla luce del valore della causa e computando i valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale, attesa la non complessità della questione decisa, ritenendo di escludere la fase istruttoria, che non ha avuto svolgimento (fase di studio della controversia: € 66,00; fase introduttiva del giudizio: € 66,00; fase decisionale € 100,00; totale: € 232,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Dichiara l'estinzione del giudizio di appello, ex art. 306 c.p.c.;
2. Condanna l'appellante, in favore Controparte_4 dell'appellato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € CP_1
232,00 per onorari, il tutto oltre Iva., c.p.a. e spese generali come per legge - con attribuzione in favore dell'Avv. Carmine Miele, quale procuratore antistatario.
Così deciso in Salerno, lì 4.03.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)