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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/12/2025, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7004/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RM CE Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa ND FA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473- bis.51 c.p.c. depositato in data 31.10.2025 tra
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
2.11.1989,
e
(C.F. ) nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Ferrari e dall'Avv. Laura Cristina Paola Ferrari, elettivamente domiciliati in Lentate sul Seveso, Via Cavour n. 38 presso e nello studio dei difensori, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Separazione Consensuale e Divorzio Congiunto
CONCLUSIONI CONGIUNTE
• Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; Parte_2 • ordinare al Comune di Barlassina (MB) di annotare l'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) La casa familiare, sita a Lentate sul Seveso (MB) Via Gerbino n. 4, di proprietà del marito, rimarrà nella esclusiva disponibilità dello stesso, con tutti gli arredi ivi presenti.
2) Le parti, dando atto di essere economicamente autosufficienti, dichiarano che nulla sia reciprocamente dovuto a titolo di assegno di separazione e/o ad altro titolo.
PRENDERE ATTO delle seguenti pattuizioni
3) I coniugi, confermano che, in conseguenza di accordo tra gli stessi, nel mese di settembre 2025 la moglie si è trasferita temporaneamente presso una diversa abitazione, in attesa di reperire per sé nuovo alloggio in locazione.
4) La Sig.ra si impegna a trasferirsi definitivamente in una nuova Parte_1 abitazione, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, prorogabili di un ulteriore periodo di due mesi;
5) Il Sig. a tal proposito, si impegna a: a) sostenere le spese di trasloco;
b) Parte_2 corrispondere i costi dell'(eventuale) agenzia immobiliare che si occuperà il contratto, nei limiti di
€ 500,00; c) corrispondere la cd. “cauzione” (tre mensilità di canone), con successivo rimborso integrale della stessa al Sig. una volta risolto il contratto (quindi, qualora la cauzione venga Pt_2 in parte incassata dal proprietario per danni ecc., la Sig.ra si impegna a versare la Parte_1 differenza tra ciò che il proprietario avrà restituito e la somma iniziale, aumentata degli interessi maturati. Stesso discorso vale in caso di trattenuta per spese di imbiancatura). Si precisa che, qualora la proprietà richieda, in sostituzione del deposito cauzionale, una fideiussione
(bancaria/assicurativa), la stessa sarà a carico della moglie. In tal caso, i costi di cui al precedente punto b), saranno interamente a carico del Sig. d) corrispondere le prime due mensilità di Pt_2 locazione (nel limite massimo complessivo di € 1.300,00).
6) Il cane Mona, di anni tredici, rimarrà con la moglie che si occuperà totalmente dello stesso, anche dal punto di vista dei relativi costi.
7) I coniugi sono rispettivamente titolari di un c/c ciascuno sui quali dichiarano di non avere reciprocamente nulla a che pretendere.
8) I coniugi sono titolari di due autovetture che rimarranno in uso e proprietà esclusiva ad ognuno di essi. 9) Con il puntuale adempimento delle condizioni previste ai precedenti punti, le parti dichiarano di nulla avere reciprocamente a che pretendere ad alcun titolo e/o ragione.
10) I coniugi concordemente dichiarano di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza.
11) Le spese legali sono poste a carico del Sig. . Parte_2
********
I sottoscritti
CHIEDONO INOLTRE
Pronunciarsi sentenza di divorzio.
Motivi della decisione
I coniugi e on ricorso ex art. 473-bis 51 Parte_1 Parte_2
c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato telematicamente, premesso di aver contratto matrimonio in Barlassina in data 11.12.2021 (Atto n. 9, Parte I, Anno 2021 degli atti del Comune di Barlassina), hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte sopra richiamate, come confermate dalle parti con note scritte depositate alla scadenza del termine assegnato alle parti del 9 dicembre 2025.
Tanto premesso deve essere pronunciata la separazione dei coniugi in conformità alla richiesta congiunta delle parti stante l'intollerabilità della convivenza ex art. 151, comma 1 c.c. come dedotta dalle parti.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi come richiamate possono essere omologate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Si provvede come in dispositivo.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L.
898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P Q M
Il Tribunale non definendo il giudizio, sulla domanda proposta da Parte_1
e così provvede:
[...] Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] he hanno contratto matrimonio in Barlassina in data 11.12.2021. Pt_2
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti come recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
3. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Barlassina, affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio.
4. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.12.2025
Il Presidente
RM CE
Il Giudice est.
ND FA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RM CE Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa ND FA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473- bis.51 c.p.c. depositato in data 31.10.2025 tra
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
2.11.1989,
e
(C.F. ) nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Ferrari e dall'Avv. Laura Cristina Paola Ferrari, elettivamente domiciliati in Lentate sul Seveso, Via Cavour n. 38 presso e nello studio dei difensori, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Separazione Consensuale e Divorzio Congiunto
CONCLUSIONI CONGIUNTE
• Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; Parte_2 • ordinare al Comune di Barlassina (MB) di annotare l'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) La casa familiare, sita a Lentate sul Seveso (MB) Via Gerbino n. 4, di proprietà del marito, rimarrà nella esclusiva disponibilità dello stesso, con tutti gli arredi ivi presenti.
2) Le parti, dando atto di essere economicamente autosufficienti, dichiarano che nulla sia reciprocamente dovuto a titolo di assegno di separazione e/o ad altro titolo.
PRENDERE ATTO delle seguenti pattuizioni
3) I coniugi, confermano che, in conseguenza di accordo tra gli stessi, nel mese di settembre 2025 la moglie si è trasferita temporaneamente presso una diversa abitazione, in attesa di reperire per sé nuovo alloggio in locazione.
4) La Sig.ra si impegna a trasferirsi definitivamente in una nuova Parte_1 abitazione, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, prorogabili di un ulteriore periodo di due mesi;
5) Il Sig. a tal proposito, si impegna a: a) sostenere le spese di trasloco;
b) Parte_2 corrispondere i costi dell'(eventuale) agenzia immobiliare che si occuperà il contratto, nei limiti di
€ 500,00; c) corrispondere la cd. “cauzione” (tre mensilità di canone), con successivo rimborso integrale della stessa al Sig. una volta risolto il contratto (quindi, qualora la cauzione venga Pt_2 in parte incassata dal proprietario per danni ecc., la Sig.ra si impegna a versare la Parte_1 differenza tra ciò che il proprietario avrà restituito e la somma iniziale, aumentata degli interessi maturati. Stesso discorso vale in caso di trattenuta per spese di imbiancatura). Si precisa che, qualora la proprietà richieda, in sostituzione del deposito cauzionale, una fideiussione
(bancaria/assicurativa), la stessa sarà a carico della moglie. In tal caso, i costi di cui al precedente punto b), saranno interamente a carico del Sig. d) corrispondere le prime due mensilità di Pt_2 locazione (nel limite massimo complessivo di € 1.300,00).
6) Il cane Mona, di anni tredici, rimarrà con la moglie che si occuperà totalmente dello stesso, anche dal punto di vista dei relativi costi.
7) I coniugi sono rispettivamente titolari di un c/c ciascuno sui quali dichiarano di non avere reciprocamente nulla a che pretendere.
8) I coniugi sono titolari di due autovetture che rimarranno in uso e proprietà esclusiva ad ognuno di essi. 9) Con il puntuale adempimento delle condizioni previste ai precedenti punti, le parti dichiarano di nulla avere reciprocamente a che pretendere ad alcun titolo e/o ragione.
10) I coniugi concordemente dichiarano di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza.
11) Le spese legali sono poste a carico del Sig. . Parte_2
********
I sottoscritti
CHIEDONO INOLTRE
Pronunciarsi sentenza di divorzio.
Motivi della decisione
I coniugi e on ricorso ex art. 473-bis 51 Parte_1 Parte_2
c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato telematicamente, premesso di aver contratto matrimonio in Barlassina in data 11.12.2021 (Atto n. 9, Parte I, Anno 2021 degli atti del Comune di Barlassina), hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte sopra richiamate, come confermate dalle parti con note scritte depositate alla scadenza del termine assegnato alle parti del 9 dicembre 2025.
Tanto premesso deve essere pronunciata la separazione dei coniugi in conformità alla richiesta congiunta delle parti stante l'intollerabilità della convivenza ex art. 151, comma 1 c.c. come dedotta dalle parti.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi come richiamate possono essere omologate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Si provvede come in dispositivo.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L.
898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P Q M
Il Tribunale non definendo il giudizio, sulla domanda proposta da Parte_1
e così provvede:
[...] Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] he hanno contratto matrimonio in Barlassina in data 11.12.2021. Pt_2
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti come recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
3. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Barlassina, affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio.
4. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.12.2025
Il Presidente
RM CE
Il Giudice est.
ND FA